Articolo 4 della Legge 25 giugno 1952, n. 907
Articolo 3
Versione
9 agosto 1952
Art. 4.
Il contributo del Governo italiano alla Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.O.) per l'esercizio finanziario 1950-51 e' devoluto all'Amministrazione aiuti internazionali per provvedere, per l'esercizio medesimo, alle spese che essa dovra' sostenere per l'attuazione del presente Accordo.
Alla spesa di lire 950.000.000 relativa all'esercizio 1951-52 si fara' fronte con la riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 9 agosto 1952