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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 11/02/2026, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1236/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3835/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Camporotondo Etneo - Casa Comunale 95040 Camporotondo Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17323 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 416/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 5 aprile 2024 Ricorrente1, quale titolare della ditta individuale Ricorrente_1 di Ricorrente1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_1, proponeva ricorso nei confronti del Comune di Camporotondo Etneo per l'annullamento dell'avviso d'accertamento n.17323 del 20 novembre 2023 relativo a TARI 2018 per complessivi Euro 1.260,81; lamentava al riguardo l'illegittimità del detto avviso per difetto assoluto di motivazione in quanto, nell'atto impugnato, non vi era menzione dell'identificativo catastale dell'immobile, della sua ubicazione, della sua superficie e della tariffa (fissa e variabile) in concreto applicata dall'ente locale, ma si riveniva solo il riferimento criptico a un “codice contribuente: 19196”; concludeva per l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese processuali, da distrarre al difensore.
Non si costituiva il Comune di Camporotondo Etneo.
All'udienza pubblica del 2 febbraio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Rossello, tempestivamente proposto rispetto alla comprovata data del 5 febbraio 2024 alla quale è stato notificato l'atto impugnato, è fondato e va accolto.
L'assenza di ogni concreto riferimento all'immobile gravato dalla pretesa tassa rende evidente la denunciata mancanza di motivazione dell'impugnato provvedimento del Comune di Camporotondo Etneo.
Il ricorso in esame va pertanto accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore alla lite che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente1, quale titolare della ditta individuale Ricorrente_1 di Ricorrente1
, e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna il Comune di Camporotondo Etneo a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in quanto versato a titolo di contributo unificato e nella somma di Euro 100,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore alla lite. Così deciso in Catania, il 2 febbraio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO dott. Filippo
Pennisi
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3835/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Camporotondo Etneo - Casa Comunale 95040 Camporotondo Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17323 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 416/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 5 aprile 2024 Ricorrente1, quale titolare della ditta individuale Ricorrente_1 di Ricorrente1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_1, proponeva ricorso nei confronti del Comune di Camporotondo Etneo per l'annullamento dell'avviso d'accertamento n.17323 del 20 novembre 2023 relativo a TARI 2018 per complessivi Euro 1.260,81; lamentava al riguardo l'illegittimità del detto avviso per difetto assoluto di motivazione in quanto, nell'atto impugnato, non vi era menzione dell'identificativo catastale dell'immobile, della sua ubicazione, della sua superficie e della tariffa (fissa e variabile) in concreto applicata dall'ente locale, ma si riveniva solo il riferimento criptico a un “codice contribuente: 19196”; concludeva per l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese processuali, da distrarre al difensore.
Non si costituiva il Comune di Camporotondo Etneo.
All'udienza pubblica del 2 febbraio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Rossello, tempestivamente proposto rispetto alla comprovata data del 5 febbraio 2024 alla quale è stato notificato l'atto impugnato, è fondato e va accolto.
L'assenza di ogni concreto riferimento all'immobile gravato dalla pretesa tassa rende evidente la denunciata mancanza di motivazione dell'impugnato provvedimento del Comune di Camporotondo Etneo.
Il ricorso in esame va pertanto accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore alla lite che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente1, quale titolare della ditta individuale Ricorrente_1 di Ricorrente1
, e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna il Comune di Camporotondo Etneo a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in quanto versato a titolo di contributo unificato e nella somma di Euro 100,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore alla lite. Così deciso in Catania, il 2 febbraio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO dott. Filippo
Pennisi