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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4545 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5667/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA RE;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 27 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 9 aprile 2025 ha Parte_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dalla c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 13994/2024 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 L' costituitosi con memoria del 10 giugno 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, occorre dare immediatamente atto che nel corso della fase di merito del procedimento è stato disposto il richiamo del c.t.u. nominato nella prima fase del giudizio, per esaminare la doglianza attorea (consistente nella pretesa attribuzione di un ulteriore 30% in base al codice 6441 per la chiusura del forame ovale), oltre alla nuova documentazione medica prodotta, e conseguentemente confermare o modificare la propria valutazione (cfr. ordinanza del 24 giugno 2025);
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza con altro esperto (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni della c.t.u. – secondo cui Parte_1 non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 69% - meritano di essere condivise perché dettagliate e ampiamente argomentate non solo in risposta alle critiche sollevate dalla parte ricorrente e dal c.t.p., ma anche alla luce della nuova documentazione medica prodotta nella fase di merito.
Difatti, il c.t.u., esaminata la nuova documentazione medica prodotta ed in risposta al quesito enunciato da questo giudice, ha formulato le seguenti argomentazioni: “Bisogna innanzitutto fare presente che la nuova documentazione sanitaria allegata al fascicolo telematico non mette in evidenza altre patologie rilevanti al fine della valutazione del grado di invalidità (…). Esaminata la consulenza della Dott.ssa bisogna innanzitutto notare che la Collega approva Per_1 in toto sia la diagnosi a cui è pervenuto il sottoscritto, sia la valutazione delle singole patologie ed il relativo punteggio assegnato.
• La Dott.ssa però nella sua valutazione inserisce anche l'intervento chirurgico di Per_1 chiusura del forame ovale al quale il ricorrente è stato sottoposto nel mese di febbraio 2023, assegnando una percentuale del 30% facendo riferimento al codice 6441 della Tabelle Ministeriali (Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve – I classe NYHA, 21 – 30%). Il sottoscritto nella sua relazione di ATP valutava la cardiopatia ischemica, unitamente agli esiti della chiusura del forame ovale pervio, facendo presente in sede di considerazioni medico-legali che “Durante il ricovero si
2 provvedeva alla chiusura transcutanea di forame ovale pervio ed il paziente veniva dimesso in classe NYHA I. La cardiopatia ischemica cronica, in assenza di segni clinici di scompenso cardiocircolatorio, può essere valutata, attenendosi alle Tabelle Ministeriali di cui sopra, nella percentuale del 20% applicando il codice 6445 (Coronaropatia lieve, I classe NYHA, 11 – 20%)”. La chiusura del forame ovale pervio tramite procedura percutanea è generalmente considerata sicura ed efficace. Il recupero dopo la chiusura percutanea è generalmente rapido, con dimissione il giorno successivo e ripresa della normale attività quotidiana in pochi giorni. La chiusura percutanea è una procedura mininvasiva, di semplice esecuzione e sicura, le complicanze dell'intervento sono rare e nel caso specifico non se ne sono manifestate. Nel corso del ricovero del gennaio 2003 a seguito di IMA, è stata eseguita coronarografia che ha mostrato coronarie normali, ed ecocardiogramma che ha messo in evidenza una normale cinesi cardiaca (FE 50-55%). Tale intervento risolutivo, quindi, è stato dal sottoscritto valutato, unitamente alla cardiopatia ischemica cronica in assenza di segni clinici di scompenso cardiocircolatorio, nella percentuale massima prevista dal codice 6445 delle Tabelle Ministeriali e cioè il 20%. Non si ritiene quindi corretta una valutazione degli esiti della chiusura del forame ovale con una percentuale di invalidità del 30% applicando il codice 6441. Si confermano, quindi, in questa sede le valutazioni del sottoscritto in sede di ATP e cioè:
1. Cardiopatia ischemca cronica in soggetto con esiti di IMA senza sopraslivellamento del tratto ST (2023) in soggetto sottoposto a chiusura percutanea del forame ovale – codice 6445 – 20%;
2. Sindrome ansioso depressiva reattiva – codice 2206 – 40%;
3. Spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale – codice 7010 – 35% Facendo riferimento alla formula a scalare di Balthazard per la valutazione del grado di invalidità totale, si perviene, quindi, ad una percentuale di invalidità del 69%, inferiore a quello necessario ad ottenere il beneficio dell'assegno di invalidità civile (…) si ritiene di dovere confermare quanto già espresso in sede di ATP e cioè che il Sig. non abbia diritto al Parte_1 riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile di invalidità civile, in quanto, a causa delle patologie di cui è affetto, presenta un grado di invalidità inferiore al 74%” (cfr. relazione integrativa depositata il 28 agosto 2025).
In definitiva, dunque, tenuto conto della chiarezza delle argomentazioni fornite dal dott. e dell'assenza di un effettivo stato di aggravamento delle condizioni di salute Per_2 del ricorrente, le valutazioni della c.t.u. meritano essere pienamente condivise non sussistendo gravi motivi per rinnovare le operazioni con altro esperto (art. 196 c.p.c.).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va respinta e conseguentemente va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 69%.
3 Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti sanitari Parte_1 per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5667/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA RE;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 27 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 9 aprile 2025 ha Parte_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dalla c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 13994/2024 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 L' costituitosi con memoria del 10 giugno 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, occorre dare immediatamente atto che nel corso della fase di merito del procedimento è stato disposto il richiamo del c.t.u. nominato nella prima fase del giudizio, per esaminare la doglianza attorea (consistente nella pretesa attribuzione di un ulteriore 30% in base al codice 6441 per la chiusura del forame ovale), oltre alla nuova documentazione medica prodotta, e conseguentemente confermare o modificare la propria valutazione (cfr. ordinanza del 24 giugno 2025);
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza con altro esperto (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni della c.t.u. – secondo cui Parte_1 non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 69% - meritano di essere condivise perché dettagliate e ampiamente argomentate non solo in risposta alle critiche sollevate dalla parte ricorrente e dal c.t.p., ma anche alla luce della nuova documentazione medica prodotta nella fase di merito.
Difatti, il c.t.u., esaminata la nuova documentazione medica prodotta ed in risposta al quesito enunciato da questo giudice, ha formulato le seguenti argomentazioni: “Bisogna innanzitutto fare presente che la nuova documentazione sanitaria allegata al fascicolo telematico non mette in evidenza altre patologie rilevanti al fine della valutazione del grado di invalidità (…). Esaminata la consulenza della Dott.ssa bisogna innanzitutto notare che la Collega approva Per_1 in toto sia la diagnosi a cui è pervenuto il sottoscritto, sia la valutazione delle singole patologie ed il relativo punteggio assegnato.
• La Dott.ssa però nella sua valutazione inserisce anche l'intervento chirurgico di Per_1 chiusura del forame ovale al quale il ricorrente è stato sottoposto nel mese di febbraio 2023, assegnando una percentuale del 30% facendo riferimento al codice 6441 della Tabelle Ministeriali (Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve – I classe NYHA, 21 – 30%). Il sottoscritto nella sua relazione di ATP valutava la cardiopatia ischemica, unitamente agli esiti della chiusura del forame ovale pervio, facendo presente in sede di considerazioni medico-legali che “Durante il ricovero si
2 provvedeva alla chiusura transcutanea di forame ovale pervio ed il paziente veniva dimesso in classe NYHA I. La cardiopatia ischemica cronica, in assenza di segni clinici di scompenso cardiocircolatorio, può essere valutata, attenendosi alle Tabelle Ministeriali di cui sopra, nella percentuale del 20% applicando il codice 6445 (Coronaropatia lieve, I classe NYHA, 11 – 20%)”. La chiusura del forame ovale pervio tramite procedura percutanea è generalmente considerata sicura ed efficace. Il recupero dopo la chiusura percutanea è generalmente rapido, con dimissione il giorno successivo e ripresa della normale attività quotidiana in pochi giorni. La chiusura percutanea è una procedura mininvasiva, di semplice esecuzione e sicura, le complicanze dell'intervento sono rare e nel caso specifico non se ne sono manifestate. Nel corso del ricovero del gennaio 2003 a seguito di IMA, è stata eseguita coronarografia che ha mostrato coronarie normali, ed ecocardiogramma che ha messo in evidenza una normale cinesi cardiaca (FE 50-55%). Tale intervento risolutivo, quindi, è stato dal sottoscritto valutato, unitamente alla cardiopatia ischemica cronica in assenza di segni clinici di scompenso cardiocircolatorio, nella percentuale massima prevista dal codice 6445 delle Tabelle Ministeriali e cioè il 20%. Non si ritiene quindi corretta una valutazione degli esiti della chiusura del forame ovale con una percentuale di invalidità del 30% applicando il codice 6441. Si confermano, quindi, in questa sede le valutazioni del sottoscritto in sede di ATP e cioè:
1. Cardiopatia ischemca cronica in soggetto con esiti di IMA senza sopraslivellamento del tratto ST (2023) in soggetto sottoposto a chiusura percutanea del forame ovale – codice 6445 – 20%;
2. Sindrome ansioso depressiva reattiva – codice 2206 – 40%;
3. Spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale – codice 7010 – 35% Facendo riferimento alla formula a scalare di Balthazard per la valutazione del grado di invalidità totale, si perviene, quindi, ad una percentuale di invalidità del 69%, inferiore a quello necessario ad ottenere il beneficio dell'assegno di invalidità civile (…) si ritiene di dovere confermare quanto già espresso in sede di ATP e cioè che il Sig. non abbia diritto al Parte_1 riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile di invalidità civile, in quanto, a causa delle patologie di cui è affetto, presenta un grado di invalidità inferiore al 74%” (cfr. relazione integrativa depositata il 28 agosto 2025).
In definitiva, dunque, tenuto conto della chiarezza delle argomentazioni fornite dal dott. e dell'assenza di un effettivo stato di aggravamento delle condizioni di salute Per_2 del ricorrente, le valutazioni della c.t.u. meritano essere pienamente condivise non sussistendo gravi motivi per rinnovare le operazioni con altro esperto (art. 196 c.p.c.).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va respinta e conseguentemente va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 69%.
3 Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti sanitari Parte_1 per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
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