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Sentenza 13 luglio 2024
Sentenza 13 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/07/2024, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale di Fermo nelle persone dei Magistrati: Dr. Bruno Castagnoli - Presidente
Dr. Mariannunziata Taverna - Giudice
Dr. Lucia Rocchi - Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1658 R.G. dell'anno 2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...], res. a Fermo, via Parte_1
Bellini n. 7, rappr. e difesa dall'avv. Costanza Di Leo per delega su foglio separato ed elett. domiciliata presso il suo studio, in Fermo, Corso Cavour n. 43;
e
, nato a [...] il [...], res. in Monte san Giusto, via Giosué Parte_2
Carducci n. 52, rappr. e difeso dall'avv. David Liberati per delega su foglio separato, ed elett. domiciliato in Porto San Giorgio, via Fratelli Rosselli n. 247/C, presso il suo studio;
FATTO E DIRITTO
Rilevato che i coniugi e , sopra generalizzati, hanno presentato Parte_1 Parte_2 ricorso congiunto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fermo il 25/06/2007 alle condizioni indicate in ricorso;
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza; letto il parere del Pubblico Ministero favorevole all'accoglimento della domanda;
ritenuto non necessario l'ascolto dei minori in considerazione del contenuto degli accordi;
rilevato: che i ricorrenti sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Fermo nella separazione consensuale in data 22 novembre 2018 e che la separazione è stata successivamente omologata con decreto in data 31 gennaio 2019 del Tribunale di Fermo;
che, mancando ogni contraria eccezione di parte, si presume che la separazione si sia protratta ininterrottamente da allora fino alla data odierna;
che non è possibile la ricostituzione della comunione di vita spirituale e materiale che è a fondamento del matrimonio;
che la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio va dunque accolta;
che anche le condizioni concordate tra le parti inerenti la prole e i rapporti economici relativi alla stessa meritano di essere recepite in quanto non in contrasto con norme di legge e con l'interesse dei figli;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e Parte_1
, generalizzati, residenti ed assistiti come sopra, così provvede: Parte_2
1)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fermo il 25/06/2007 da e;
Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni del divorzio inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti relativi alla stessa quali risultanti dai fogli allegati e firmati e da intendersi qui integralmente trascritte;
3) prende atto degli ulteriori accordi tra le parti;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio contratto in detto Comune il 25/06/2007, n. 33, parte II, Serie A, anno 2007, ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 11/07/2024 IL Presidente est.
Dr. Bruno Castagnoli