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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/11/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5004/2023 promossa
Da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/07/1977 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Cantone (C.F. ); C.F._2
Attore
Contro
Avv. , nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso da sé medesimo;
C.F._3
Convenuto
E
in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2
Chiamata in causa contumace
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ha convenuto in Parte_1
giudizio l'avvocato chiedendone la condanna al Controparte_1
pagamento della somma di € 23.166,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dell'asserita condotta negligente del convenuto nello svolgimento dell'attività professionale di difensore del ricorrente nell'ambito del procedimento penale n. 5121/2010
R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Siracusa, definito con il decreto penale di condanna n.1185/2011, con il quale l'odierno attore veniva condannato al pagamento dell'ammenda di euro 12.000,00, oltre all'applicazione ai suoi danni della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. Più in particolare, il sostiene che l'avvocato avrebbe negligentemente svolto Pt_1 CP_1
la propria attività decidendo di non opporre il decreto penale di condanna
(notificato al difensore in data 24.1.2012) e omettendo di informare il cliente dell'esito del procedimento. A seguito di tale condotta l'attore ritiene di aver subito un danno di € 13.166,00, pari all'importo della sanzione pagata, nonché di € 10.000 per il danno non patrimoniale conseguente alle ripercussioni psicologiche che ne avrebbero prima compromesso l'avanzamento di carriere e, dopo un lungo periodo di convalescenza, ne avrebbero determinato il congedo dal corpo militare.
Il convenuto si è costituito chiamando in causa la propria compagnia assicurativa , eccependo l'improcedibilità della domanda, la CP_2
prescrizione del diritto e l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria.
La compagnia assicurativa non si è costituita.
L'eccezione di improcedibilità della domanda è infondata in quanto nel corso del processo le parti hanno svolto la mediazione demandata dal giudice.
Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è infondata.
Va premesso che il termine di prescrizione applicabile al caso di specie è quello ordinario decennale, trattandosi di danno conseguente all'inadempimento di un'obbligazione negoziale.
pag. 2/5 Ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere. Applicando tale principio in tema di diritto al risarcimento del danno, la giurisprudenza ha precisato che “il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno” (Cass., Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024).
Nel caso in esame il decreto penale è stato emesso nel 2011, è stato notificato il 14 febbraio 2012 ed è divenuto irrevocabile il 13 marzo 2012.
A partire da tale data, pertanto, si è verificato il pregiudizio lamentato dall'attore, in quanto il decreto penale non poteva più essere opposto e la parte era definitivamente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria.
L'attore, tuttavia, ha depositato un valido atto di interruzione della prescrizione, consistente nella richiesta stragiudiziale risarcitoria inviata all'avv. nel 2018, atto che risulta ricevuto dal difensore, come si CP_1
evince dalla risposta che quest'ultimo ha inviato al ricorrente per negare la propria responsabilità. Da tale epoca, pertanto, è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
In casi analoghi è stato precisato che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente;
in particolare, ove venga in rilievo l'attività dell'avvocato, è necessaria una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'attività omessa (Cass., Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020).
Inoltre, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente pag. 3/5 "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova (Cass., Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023).
Infine, la responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare (Cass., Ordinanza n.
24007 del 06/09/2024).
Nel caso in esame l'attore sostiene che la corretta esecuzione dell'incarico da parte dell'avv. avrebbe assicurato un indubbio vantaggio per il CP_1
cliente, il quale avrebbe potuto beneficiare con un elevato grado di probabilità dell'istituto della prescrizione del reato, tenuto conto che la fattispecie di reato contestata al D'OR (art. 186 D.lgs. 285/92) ha natura contravvenzionale, per la quale la legge prevede un termine di prescrizione di 5 anni ed in considerazione dei tempi di definizione dei processi presso il
Tribunale di Siracusa.
Tale affermazione non è condivisibile in quanto non è possibile effettuare una valutazione prognostica ex ante sulla prescrivibilità del reato, valutazione che sarebbe del tutto aleatoria e non basata su dati oggettivi. Né costituiscono prova sufficiente le copie degli atti processuali relativi ad altri procedimenti penali esibiti dal trattandosi di pochi procedimenti Pt_1
che non forniscono la dimostrazione dell'esistenza di una ragionevole probabilità di prescrizione anche del reato ascritto all'attore.
Infine, l'attore sostiene che "ove l'odierno convenuto avesse svolto diligentemente il proprio mandato difensivo, presentando nel termine di giorni 15 l'opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti pag. 4/5 del sig. lo stesso avrebbe certamente ottenuto un risultato più Pt_1
vantaggioso e probabilmente la totale assoluzione”. Trattasi, tuttavia, di una mera affermazione di principio non suffragata dall'indicazione di quali elementi, di fatto o di diritto, avrebbero potuto condurre ad un esito favorevole del processo per il Pt_1
In virtù delle considerazioni precedenti la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, nella misura indicata in dispositivo a norma del Dm
147/2022, in assenza di nota.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte attrice così provvede:
Rigetta la domanda e condanna al pagamento, in favore Parte_1
dell'avv. , delle spese del presente giudizio, liquidate in € Controparte_1
3.200 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge ai sensi del
DM 147/2022.
Così deciso in data 28.11.2025
Il Giudice
dott. Roberto Notaro
pag. 5/5