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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1882/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14354/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 IA - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140021824659001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1574/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe LETIZIA Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento N. 071/2014/00218246/59/001 la Agenzia Delle Entrate ON notificata dall'ADER il 06.06.2025
Oppone la nullità dell'atto per mancata notifica della cartella sottesa e la prescrizione del diritto.
Il ricorso è stato ritualmente e regolarmente introdotto nei confronti dell'DE e della Camera di Commercio di Napoli.
Si è costituita l'ADER che ha resistito ed eccepito di aver regolarmente notificato la cartella e di ritenere inammissibili le eccezioni sollevate sulla cartella ai fini dell'atto impugnato.
Non si è costituita la CCIAA di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'intimazione opposta si riferisce alla cartella per diritto annuale (2010) che si rileva regolarmente notificata in data 2.11.2014, da referto versato in atti dalla resistente.
In relazione alla data di notifica dell'atto opposto va accolta l'eccezione del ricorrente per l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la cartella relativamente al tributo iscritto (Cass. ord.
14244/2021; Cass. 34890/2023)
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti alle spese, in solido, che si liquidano in euro 250,00 oltre CUT spese generali al 15% e oneri accessori di legge, se dovuti, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14354/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 IA - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140021824659001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1574/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe LETIZIA Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento N. 071/2014/00218246/59/001 la Agenzia Delle Entrate ON notificata dall'ADER il 06.06.2025
Oppone la nullità dell'atto per mancata notifica della cartella sottesa e la prescrizione del diritto.
Il ricorso è stato ritualmente e regolarmente introdotto nei confronti dell'DE e della Camera di Commercio di Napoli.
Si è costituita l'ADER che ha resistito ed eccepito di aver regolarmente notificato la cartella e di ritenere inammissibili le eccezioni sollevate sulla cartella ai fini dell'atto impugnato.
Non si è costituita la CCIAA di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'intimazione opposta si riferisce alla cartella per diritto annuale (2010) che si rileva regolarmente notificata in data 2.11.2014, da referto versato in atti dalla resistente.
In relazione alla data di notifica dell'atto opposto va accolta l'eccezione del ricorrente per l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la cartella relativamente al tributo iscritto (Cass. ord.
14244/2021; Cass. 34890/2023)
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti alle spese, in solido, che si liquidano in euro 250,00 oltre CUT spese generali al 15% e oneri accessori di legge, se dovuti, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri