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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3174/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3174/2022 promossa da:
, (P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante e amministratore unico pro tempore sig.ra , rappresenta- Parte_2 ta e difesa dall'Avv. Vito Marazzo presso il cui studio in Calavorno – RE EL (LU), Corso Nazionale n. è elettivamente domiciliata opponente contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore sig. (C.F. nato a [...], il CP_2 C.F._1
11/06/1962, e ivi residente, Via Virgilio Roval, 33, rappresentata e difesa dall'abogado Fa- brizio Porri presso il cui studio sito in Pisa, Via Sant'Agostino, 95 è elettivamente domici- liata opposta
Oggetto: opposizione a d.i. (D.I. n. 880/2022 emesso dal Tribunale di Livorno in data 4 luglio 2022 – R.G. 2199/2022)
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 13 febbraio 2025.
Per parte opponente DA Parte_1
“Si insiste pertanto nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione alle quali interamente ci
1 si riporta.”
Ergo
“I. revocarsi l'impugnato decreto perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
II. riconoscere i danni patiti dall'opponente e condannare la opposta società risarcimento;
III. condannare la opposta società al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte convenuta opposta Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato,
[...] corrente in Collesalvetti (LI), Via Aiaccia 74/76 P.I. in persona del lega- Parte_3 P.IVA_2 le rappresentante pro tempore, sig. , nato a [...], il [...] CP_2
C.F. residente in [...], come so- C.F._1 pra rappresentato, difeso e domiciliato, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate
nel proprio atto introduttivo, così come confermate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e che, per comodità, vengono qui di seguito trascritte:
• respingere le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• condannare al risarcimento del danno per perdita del potere di acquisto;
• In ogni caso: - Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa (ivi inclusa la fase monitoria).”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., depositato in data 4 luglio 2022, (di Controparte_1 seguito, per brevità, anche solo “ ) aveva adito l'intestato Tribunale chie- CP_1
dendo ingiungersi a di seguito per Parte_1 brevità anche solo “ ”) l'importo di euro 15.698,87 oltre interessi e Parte_1
spese di procedura allegando quanto segue: - di essere creditrice della società
[...]
per la vendita di bevande ed altro;
- di aver emesso per la predetta Parte_1
fornitura le fatture: nn. 908 del 25.02.2022, 1222 del 11.03.2022, 1320 del 16.03.2022,
1513 del 24.03.2022, 1684 del 31.03.2022, 148 del 4.04.2022, 151 del 5.04.2022, 2046 del
14.04.2022, 2205 del 21.04.2022, 2206 del 21.04.2022, 2829 del 14.05.2022, 2831 del
14.05.2022, 302 del 24.05.2022, per un totale complessivo di euro 15.698,87; - che a fronte del mancato pagamento delle suddette fatture nei termini pattuiti, aveva provveduto alla co- stituzione in mora della ingiunta a mezzo pec inviata in data 22 giugno 2022;
2 Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda monitoria, con decreto in- giuntivo n. 880/2022 emesso in data 4 luglio 2022 (R.G. 2199/2022), ingiungeva a
[...]
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso “1. la somma Parte_1 di € 15.698,87; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di in- giunzione liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre IVA E C.P.A. ed oltre alle successive occorrende”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, DA Parte_4
ha proposto opposizione contro il predetto decreto ingiuntivo n. 880/2022
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I. revocarsi l'impugnato decreto perché inammissibile, improponibile e comunque infon- dato in fatto e in diritto;
II. riconoscere i danni patiti dall'opponente e condannare la opposta società risarcimento;
III. condannare la opposta società al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.”.
A fondamento della domanda l'attrice opponente allegava: - che vi era stato da parte dell'opposta un grave inadempimento contrattuale con conseguenti danni patiti dalla stessa opponente lamentati sia via whatsapp sia tramite una lettera inviata alla CP_1
- di aver contestato immediatamente la fattura n. 2022 /000908/01 del 25.02.2022 dell'importo di € 851,69 per la consegna di birra artigianale e 60 Kg di riso, in quanto i prodotti consegnati non erano stati richiesti e contrattualizzati, unitamente al fatto che la birra risultava già scaduta prima della consegna tant'è vero che la riconosciuto CP_1
l'errore, provvedeva a ritirare la merce senza, tuttavia, emettere la relativa nota di credito;
- che con riguardo alla fattura n. 2022/002831/01 del 14.05.2022 tutti i fusti di birra Wastei- ner avrebbero riportato la data di scadenza del prodotto un mese abbondante prima della consegna, tanto che veniva convocato l'amministratore della CP_1 CP_2 per denunciare l'accaduto e nonostante l'impegno assunto da quest'ultimo di ritirare la merce, la stessa sarebbe risultata ancora presente presso il locale dell'opponente e nessuna nota di credito sarebbe mai stata emessa;
- che nella stessa occasione sarebbero stati resi in consegna ad un operaio della (un certo ), come risultante da apposita di- CP_1 CP_3
chiarazione di reso, 13 fusti da 20 litri di birra, 4 bombole di gas, e 3 fusti di bibite Coca
Cola ma anche per questi, per stessa ammissione dell'opposta a mezzo del suo difensore, non sarebbe mai stata emessa nota di credito;
- che diverse fatture indicate nel ricorso per
3 d.i. farebbero in realtà riferimento a merce consegnata e successivamente ritirata perché scaduta e/o avariata e senza emissione della relativa nota di credito;
- che, a seguito di un reclamo da parte dell'odierna opponente a fronte di un ingiustificato aumento del prezzo del caffè e della birra, la stessa riceveva una nota di credito del 15.05.2022 per euro 488,49 con causale “mancati sconti” senza tuttavia alcuna indicazione in essa della fattura di riferimen- to o di un quantitativo merce;
- che nel ricorso per decreto ingiuntivo è stata avanzata altresì richiesta di pagamento della macchina del ghiaccio e della lavastoviglie chiedendo l'importo di € 3.840,00 oltre Iva e che tale somma sarebbe esagerata considerando che il prezzo di listino è di € 2.200,00 otre Iva;
- che da tutti questi disagi sarebbe derivato un danno (quantificato in euro 3.000,00) all'odierno opponente che, in diverse circostanze si è trovato a fronteggiare l'impossibilità di rispondere alla richiesta dei clienti per prodotti ac- quistati da che non potevano essere somministrati a causa della loro inutilizzabi- CP_1 lità dovuta a scadenza già avvenuta prima della loro consegna all'acquirente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
l'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare, dichiarare la inutilizzabilità degli screenshot prodotti al doc 1) per i motivi dedotti in nar- rativa;
Nel merito respingere le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
A tal fine la parte opposta deduceva ed eccepiva: i) che le chat whatsapp prodotte dall'opponente volte a dimostrare un qualsivoglia inadempimento contrattuale da parte dell'opposta sarebbero inutilizzabili stante la produzione da parte dell'opponente dei soli screenshot del display del dispositivo e non anche dei relativi supporti informatici nei quali sarebbero presenti le conversazioni, oltre al fatto che controparte avrebbe artatamente co- piato e incollato a piacimento la messaggistica WhatsApp con l'intento di delineare una se- quenza di fatti non corrispondente al vero e tesa a dimostrare un inesistente inadempimento contrattuale;
; ii) che ogni volta che aveva ritirato delle merci aveva sempre Controparte_1
emesso la relativa nota di credito (come dimostrato dalle note di credito del:
4.04.2022 di
4 euro 40,87 per ritiro di spumante/birra; del 5.04.2022 di euro 447,00 per ritiro di spumante;
del 24.05.2022 di euro 488,49 per sconti premio per l'aumento del caffè; del 12.07.2022 per vuoti ritirati); iii) che in ogni caso l'odierna opponente non ha provveduto a depositare in atti alcun documento che attesti l'avvenuto ritiro della merce “viziata” non assolvendo, dunque, all'onere di allegazione dei fatti a fondamento della propria domanda, né all'onere della prova dei suddetti fatti.
All'udienza del 9 marzo 2023 il precedente Giudice assegnatario del fascicolo (Dott.ssa
Francesca Arusa), concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Lo scrivente Giudicante, divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo (in virtù di va- riazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023), all'udienza del 7 dicembre 2023 ritenuti inammissibili i capitoli di prova prodotti dall'attore opponente, poiché generici e ir- rilevanti, come pure ritenuta l'inammissibilità della richiesta di CTU perché esplorativa e, per contro, ammesse le istanze di prova orale formulate dalla convenuta opposta, rinviava per l'escussione testimoniale all'udienza del 5 giugno 2024.
All'udienza del 5 giugno 2024 veniva escusso il teste di parte opposta Testimone_1
(magazziniere autista alle dipendenze di e all'epoca dei fatti autista della ditta di CP_1
trasporti ABT TRASPORTI alla quale l'odierna opposta aveva appaltato il servizio di tra- sporto).
Istruita a mezzo prove documentali e tramite escussione del suindicato dichiarante, all'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare è appena il caso di richiamare il principio pacifico per cui il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pro- nuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal cre- ditore risulti provato.
5 L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali.
Ed invero, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posi- zione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudi- zio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una do- manda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nel- le rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). In altri termini, spetta alla par- te opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del titolo e l'ammontare del saldo a debito) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impeditive, mo- dificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giu- dizio).
2.1 Ciò premesso, l'opposizione a d.i. formulata da DA merita reiezione ad Parte_1
eccezione della contestazione relativa alla fattura n 2831 del 14.05.2022 (una delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio) risultando emessa in data 12 luglio 2022 (ergo in data successiva al deposito del ricorso) da parte dell'opposta in relazione alla fornitura di merce ivi indicata una nota di credito in favore dell'opponente dell'importo di € 490,00.
Al netto di tale rilievo, sono risultate, per contro, fondate le ragioni di credito di CP_1
la quale ha adeguatamente dato prova del proprio credito relativo alla fornitura di be-
[...]
vande e altri prodotti alimentari richiamati nelle fatture depositate nel giudizio monitorio
(ricorso per decreto ingiuntivo n. 880/2022 depositato in atti da parte opponente).
2.2 Difatti, è principio noto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il
6 relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'ina- dempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e gravato dell'onere della di- mostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 25585 del 12-10-2018).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. civ.
21101/2015) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge
(Cass. civ., 11-3-2011, n. 5915; Cass. civ. n. 5071/2009), compresa la mancata contestazio- ne, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. civ.
25516/2010), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. civ. n. 17371/2003).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difen- sivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex pluri- mis, Cass. civ. n. 20597/2022; Cass. civ. n. 9439/2022; Cass. civ. n. 12517/2016).
Ciò premesso, nel caso di specie è pacifica e non contestata l'esistenza di un vincolo con- trattuale (sub specie contratto di fornitura di “bevande e altri prodotti”, cfr. pag. 1 del ricor- so per decreto ingiuntivo depositato in atti da parte opponente) fra le parti.
A ciò si aggiunga che, in forza del summenzionato principio di diritto, risulta altresì pacifi- ca e non contestata la pretesa creditoria azionata in via monitoria da parte opposta sotto il profilo dell'an debeatur, risultando al contrario contestato solo il profilo del quantum de- beatur.
In particolare, la difesa di parte opponente si fonda tutta sull'assunto che la a CP_1 fronte delle continue “lamentele (n.d.r. dell'opponente) esposte (anche) con messaggi Wha- tsapp” (cfr. pag. 2 atto di citazione), avesse provveduto in più occasioni al ritiro di diverse
7 partite di merce consegnata (sub specie fusti di birra, bibite, prosecco) senza mai emettere le relative note di credito e determinando, dunque, un maggior credito a proprio favore.
Nello specifico, risultano contestate da parte opponente:
- la fattura n. 2022/000908/01 del 25.02.2022 dell'importo di € 851,69 per “la consegna di birra artigianale e 60 Kg di riso” (cfr. pag. 2 atto di citazione), in quanto i prodotti conse- gnati non erano stati richiesti e contrattualizzati oltre al fatto che la birra risultava già sca- duta prima della consegna tanto che “la società riconobbe l'errore e ritirò CP_1
l'intera fornitura di birra e riso” senza emettere nota di credito (cfr. pag. 2 atto di citazio- ne);
- la fattura n. 2022/002831/01 del 14.05.2022 in quanto tutti i fusti di birra “Wasteiner” ri- portavano la data di scadenza del prodotto un mese abbondante prima della consegna (cfr. doc. 4 di parte opponente) e nella stessa occasione parte opponente sostiene di aver ricon- segnato ad un operario della (nonché teste in questo procedi- CP_1 Testimone_1 mento), “13 fusti da 20 litri di birra, 4 bombole di gas, e 3 fusti di bibite Coca Cola” (cfr. doc. 4 di parte opponente);
- la nota di credito del 24.05.2022 per € 488,49 con causale “mancati sconti” (cfr. doc. 6 di parte opponente) poiché dai conteggi della opponente, l'importo da inserire a credito
“avrebbe dovuto essere di gran lunga superiore” senza tuttavia spiegare il perché (cfr. pag.
3 atto di citazione);
Parte opponente contesta, poi, genericamente anche “diverse fatture indicate nel ricorso
(che) riportano merce che è stata consegnata e ritirata perché scaduta e/o avariata (cioc- colate, patatine scadute;
cartoni di prosecco imbottigliate nel 2020 andate a male)” (cfr. pag. 3 atto di citazione) senza tuttavia specificare quali.
Com'è noto, ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica.
La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece in- controversi, come tali esclusi dal thema probandum.
Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (cfr. Cass. civ., n. 10860
8 del 18/05/2011; nello stesso senso, Cass. civ., n. 19896 del 06/10/2015; Cass. civ., n. 6094 del 26/03/2015, in motivazione;
Cass. civ., n. 13079 del 21/05/2008).
Pertanto, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, lo scrivente Giudicante ritiene che, a fronte della genericità delle contestazioni in parte qua, tutte le altre fatture prodotte da parte ricorrente (odierna opposta) nel giudizio monitorio compresa la nota di credito del 24.05.2022 siano da considerarsi incontestate con eccezione delle sole due fattu- re sopra citate rispetto alle quali parte opponente ha mosso in effetti contestazione specifi- ca.
Parte opponente, inoltre, contestava anche la richiesta di pagamento della macchina del ghiaccio e della lavastoviglie per un ammontare di euro 3.840,00 oltre iva avanzata dalla ri- corrente, odierna opposta, nel ricorso per decreto ingiuntivo. Tuttavia, in accoglimento del- le osservazioni mosse da parte opposta merita evidenziare che in realtà tale domanda non è ricompresa nel decreto ingiuntivo opposto e pertanto non forma oggetto del presente giudi- zio.
Ciò precisato, occorre rilevare che parte opponente, sulla quale gravava l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa creditoria, ha mancato di produrre in atti significativi documenti idonei a provare l'effettivo inadempimento contrattuale da parte della (sub specie la consegna di merce “viziata”, il suo ritiro e la mancata emis- CP_1
sione delle note di credito). Difatti, parte opponente – la quale, si noti, ha mancato altresì di precisare le relative conclusioni all'udienza calendarizzata per tale specifico incombente – si è limitata ad allegare degli screenshot (per giunta senza produrli in ordine temporale per- dendosi così, di fatto, la continuità della conversazione) delle chat whatsapp intercorse con controparte (doc. 1 di parte opponente), una fattura attestante l'avvenuto ritiro di “13 fusti da 20 litri di birra, 4 bombole di gas, e 3 fusti di bibite Coca Cola” (doc. 4 di parte oppo- nente), alcune foto attestanti la data di scadenza dei fusti di birra consegnati il 14.05.2022
(doc. 3 di parte opponente), la diffida da parte dell'Avv. Marrazzo il quale, riprendendo le stesse esatte parole dell'atto di citazione, contesta l'entità del credito vantato da controparte
(doc. 2 di parte opponente) e la conseguente risposta dell'Avv. Santucci (doc. 5 di parte op- ponente) e una nota di credito emessa da parte opposta del 24.05.2022 (doc. 6 di parte op- ponente) e nulla più.
9 Tali prove documentali, tuttavia, sono del tutto inconferenti nonché generiche atteso che, per quanto attiene alle foto allegate, queste non recano alcuna indicazione in merito all'orario e alla data non potendosi desumere, dunque, che esse si riferiscano specificamen- te ai fusti di birra consegnati il 14.05.2022 oggetto di contestazione;
stessa considerazione si può muovere in relazione alle altre prove documentali che non contribuiscono di fatto a provare la circostanza contestata de qua e cioè l'avvenuto ritiro della merce e la mancata emissione delle note di credito.
Per quanto attiene invece agli screenshot delle chat whatsapp (si rammenti che i messaggi
"whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapo- lati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi, cfr. da ultimo Cass. 1254/2025; Cass.
Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023)) questi, al più, concorrono ulteriormente a com- provare l'esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti senza tuttavia nulla provare in or- dine ad un rilevante inadempimento di parte opposta, specie se si prende a riferimento non tanto la sequenza – non cronologica – dei messaggi prodotta in atti da parte opponente quanto piuttosto quella correttamente prodotta da parte opposta dai quali emergono da un lato, alcuni solleciti ad opera dell'opponente per il ritiro di merce scaduta, dall'altro lato, emerge però chiaramente che la ha sempre provveduto immediatamente al ritiro CP_1 della merce e all'emissione delle relative note di credito (cfr. le chat prodotte da parte op- posta dove si legge in data 8.03.2022 da parte di “Ciao , più tardi ti CP_2 Pt_2
mando il conto completo, xke mi ha girato la lista dei prodotti scaduti o con Tes_2
scadenza vicina... siccome mi devo organizzare x venire su da te... preferisci stasera o do- mani x fare gli assegni ? Dimmi te come 6 messa... grazie mille” e ancora “Senti allora do- mattina ti faccio la nota di credito x la merce scaduta... ti trovo in serata x gli assegni?” e laddove emerge chiaramente che il giorno successivo (9.03.2022) era già stata emessa la re- lativa nota di credito “Le note di credito sono quella di 160,78 e quella di 76,28”).
A tutto ciò si aggiunga anche che l'istruttoria espletata in corso di causa ha fornito una rico- struzione fattuale diametralmente opposta da quella prospettata da parte opponente.
10 Difatti, innanzitutto per quanto attiene alla fattura 2831 del 14.05.2022, rispetto alla quale parte opponente lamenta la mancata emissione della relativa nota di credito a fronte dal reso di “13 fusti da 20 litri di birra, 4 bombole di gas e 3 fusti di bibite Coca Cola” e dei fusti di birra scaduti, emerge chiaramente dagli atti di causa che la in realtà, a seguito CP_1 della diffida inviata dall'Avv. Marrazzo il 5.07.2022 (doc. 2 di parte opponente), ha prov- veduto in data 12.07.2022 ad emettere la nota di credito depositata da parte opposta di im- porto pari a euro 490,00.
Difatti, in risposta alla summenzionata diffida, l'Avv. Santucci precisava che “quanto alla fattura n 2831 del 14.05.2022, il sig. conferma la circostanza da Ella dedotta e CP_2
conferma la volontà di ritirare i fusti di birra, con emissione di nota di credito;
sarà emes- sa nota di credito anche per i fusti di birra, bombole di gas e fusti di bibite restituite” con- cludendo come segue “In definitiva, in data odierna (il 12,07.2022) ha CP_1 emesso nota di credito pari ad € 490,00 per i fusti di birra, bombole di gas e bibite” (cfr. doc. 5 di parte opponente e la nota di credito del 12.07.2022 prodotta da parte opposta).
Ne consegue, dunque, che alla data in cui è stata presentata opposizione a d.i. (6.10.2022), la nota di credito relativa alla fattura 2831 del 14.05.2022 era già stata emessa, non avendo parte opponente nulla più a pretendere da parte opposta.
Per quanto attiene, infine, alla fattura 908 del 25.02.2022 per la consegna di birra artigiana- le e 60 kg di riso parte opponente sostiene che la aveva provveduto al ritiro del- CP_1
la merce senza tuttavia emettere la relativa nota di credito.
Tale circostanza è smentita in toto dalle prove documentali in atti. Difatti, lo stesso Avv.
Santucci sempre in risposta alla già citata diffida, scrisse chiaramente che “In riferimento alla fattura 908 del 25.02.2022, nessun fusto di birra risulta mai essere stato ritirato, né sussiste alcuna documentazione attestante il ritiro stesso. La invito, qualora la Sua assisti- ta sia in possesso di documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto ritiro dei prodotti, sot- toscritta dal corriere o da un delegato della società la mia cliente provve- CP_1 derà ad emettere la relativa nota di credito”.
Anche le stesse dichiarazioni rese dal teste (all'epoca dei fatti autista pres- Testimone_1
so la ABT TRASPORTI a cui la aveva appaltato il servizio di trasporto e con- CP_1
segna), della cui attendibilità stante la chiarezza e linearità del narrato non si ha motivo di dubitare, non sono particolarmente di ausilio alla tesi difensiva di parte opponente.
11 Lo stesso dichiarante, infatti, nel rispondere ai capitoli 1 (DCV che in qualità di corriere per conto di ha consegnato la merce indicata nelle fatture che le si mostra- CP_1
no (presenti nel fascicolo del procedimento sommario) presso il locale della
[...]
sito in RE, Via Marceglio, 7?) e 2 (DCV che Ella, per conto della Parte_1
mai ha ritirato la merce descritta nelle fatture che le si mostrano (presenti Parte_5
nel fascicolo del procedimento sommario) provenienti dal locale della Parte_6
sito in RE, Via Marceglio, 7?) di cui alla 2° memoria di parte opposta ha
[...] avuto modo di precisare che: “Confermo. Dalle fatture che mi vengono esibite si evince chiaramente sotto la casella “vettore” la ditta di trasporti presso cui lavoravo. Le fatture non presentano, eccetto una, la firma del singolo vettore che ha effettuato la consegna. Tut- tavia, sono sicuro di aver consegnato personalmente la merce per conto della Pt_7
erché quasi il 100% delle consegne esterne (fuori Livorno) le eseguivo io perso-
[...] nalmente.” aggiungendo inoltre che: “Non ho mai ritirato la merce descritta nelle fatture che mi vengono mostrate. Al più ho ritirato i fusti vuoti delle bevande che vengono consu- mate alla spina”.
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, si rileva come parte opponente non abbia in concre- to assolto l'onere probatorio su di essa gravante e dunque non abbia di fatto dimostrato al- cuna circostanza modificativa, impeditiva o estintiva dell'altrui pretesa mentre, al contrario, parte opposta ( , ha dimostrato l'an e il quantum della propria pretesa creditoria CP_1
azionata in via monitoria.
Inoltre, va accertato che il credito ammonta, per ammissione stessa di parte opposta (cfr. doc. 5 di parte opponente “residua pertanto allo stato, ancora un credito pari a complessivi per € 18.588,92 di cui € 15.208,87 in quota capitale”) e tenuto altresì conto della summen- zionata nota di credito di 490,00 euro emessa nelle more dell'opposizione al decreto ingiun- tivo, ad euro 15.208,87, al cui pagamento, previa revoca del decreto opposto (ammontante alla cifra leggermente superiore di 15.698,87), parte opponente va condannata.
Merita reiezione, per difetto di prova, la domanda risarcitoria formulata dalla società oppo- nente in sede di atto introduttivo (“riconoscere i danni patiti dall'opponente e condannare la opposta società risarcimento”).
12 La si è limitato ad allegare genericamente Parte_1 di essersi trovata “in diverse circostanze” a fronteggiare l'asserita “impossibilità di rispon- dere alla richiesta dei clienti” con riferimento a prodotti acquistati dalla CP_1
Quantifica tali “disagi” nell'importo equitativamente ed unilateralmente determinato di €
3.000,00.
Le affermazioni dell'opponente, anche all'esito dell'espletata istruttoria, sono rimaste allo stato di mera (e generica) allegazione e, pertanto, in difetto di prova sul punto, la domanda risarcitoria merita reiezione.
Parimenti meritevole di reiezione è la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento del danno asseritamente patito dalla opposta per perdita del potere di acquisto subito dalla moneta nel corso del giudizio si precisa quanto segue.
La domanda risarcitoria de qua non è stata formulata dalla parte opposta in sede di primo scritto difensivo né in sede di prima memoria istruttoria. E' stata tardivamente avanzata so- lo in sede di comparsa conclusionale e, pertanto, la domanda è inammissibile perché tardi- va.
Anche a voler soprassedere da tale pur insuperabile rilievo (la non tempestiva formulazione della domanda), si deve dare atto altresì dell'infondatezza della domanda per difetto di pro- va dei relativi presupposti essendosi parte opposta limitata a stigmatizzare la condotta pro- cessuale dell'opponente (mancata partecipazione alle udienze delle prove testimoniali) e la natura dilatoria dell'opposizione; circostanze quest'ultime che nulla hanno a che vedere con la perdita del potere d'acquisto della moneta nel corso del giudizio d'opposizione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte opponente nonché liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di ri- ferimento (tra € 5.200,00 e € 26.000,00) previsti per le fasi di studio, introduttiva ed istrut- toria ed i valori massimi1 per la fase decisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa,
13 del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 880/2022 emesso dal Tribunale di Livorno in data 4 luglio 2022 (R.G. 2199/2022);
2) Accertato che il credito vantato da parte opposta nei confronti di parte opponente per le causali di cui all'originario ricorso monitorio ammonta ad euro 15.208,87 condanna parte opponente a Parte_1 pagare all'opposta la somma di euro 15.208,87 oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda monitoria al saldo;
3) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte opponente nei confronti di parte opposta;
4) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte opposta nei confronti di parte op-
ponente;
5) Condanna parte opponente DA al Parte_1
pagamento delle spese processuali del presente giudizio di opposizione in favore della parte opposta che si liquidano in euro 5.928,00 (di cui € Controparte_1
919,00 per la fase studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.552,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre al rim- borso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 28 maggio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ulti- mo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01).
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3174/2022 promossa da:
, (P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante e amministratore unico pro tempore sig.ra , rappresenta- Parte_2 ta e difesa dall'Avv. Vito Marazzo presso il cui studio in Calavorno – RE EL (LU), Corso Nazionale n. è elettivamente domiciliata opponente contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore sig. (C.F. nato a [...], il CP_2 C.F._1
11/06/1962, e ivi residente, Via Virgilio Roval, 33, rappresentata e difesa dall'abogado Fa- brizio Porri presso il cui studio sito in Pisa, Via Sant'Agostino, 95 è elettivamente domici- liata opposta
Oggetto: opposizione a d.i. (D.I. n. 880/2022 emesso dal Tribunale di Livorno in data 4 luglio 2022 – R.G. 2199/2022)
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 13 febbraio 2025.
Per parte opponente DA Parte_1
“Si insiste pertanto nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione alle quali interamente ci
1 si riporta.”
Ergo
“I. revocarsi l'impugnato decreto perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
II. riconoscere i danni patiti dall'opponente e condannare la opposta società risarcimento;
III. condannare la opposta società al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte convenuta opposta Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato,
[...] corrente in Collesalvetti (LI), Via Aiaccia 74/76 P.I. in persona del lega- Parte_3 P.IVA_2 le rappresentante pro tempore, sig. , nato a [...], il [...] CP_2
C.F. residente in [...], come so- C.F._1 pra rappresentato, difeso e domiciliato, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate
nel proprio atto introduttivo, così come confermate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e che, per comodità, vengono qui di seguito trascritte:
• respingere le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• condannare al risarcimento del danno per perdita del potere di acquisto;
• In ogni caso: - Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa (ivi inclusa la fase monitoria).”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., depositato in data 4 luglio 2022, (di Controparte_1 seguito, per brevità, anche solo “ ) aveva adito l'intestato Tribunale chie- CP_1
dendo ingiungersi a di seguito per Parte_1 brevità anche solo “ ”) l'importo di euro 15.698,87 oltre interessi e Parte_1
spese di procedura allegando quanto segue: - di essere creditrice della società
[...]
per la vendita di bevande ed altro;
- di aver emesso per la predetta Parte_1
fornitura le fatture: nn. 908 del 25.02.2022, 1222 del 11.03.2022, 1320 del 16.03.2022,
1513 del 24.03.2022, 1684 del 31.03.2022, 148 del 4.04.2022, 151 del 5.04.2022, 2046 del
14.04.2022, 2205 del 21.04.2022, 2206 del 21.04.2022, 2829 del 14.05.2022, 2831 del
14.05.2022, 302 del 24.05.2022, per un totale complessivo di euro 15.698,87; - che a fronte del mancato pagamento delle suddette fatture nei termini pattuiti, aveva provveduto alla co- stituzione in mora della ingiunta a mezzo pec inviata in data 22 giugno 2022;
2 Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda monitoria, con decreto in- giuntivo n. 880/2022 emesso in data 4 luglio 2022 (R.G. 2199/2022), ingiungeva a
[...]
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso “1. la somma Parte_1 di € 15.698,87; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di in- giunzione liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre IVA E C.P.A. ed oltre alle successive occorrende”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, DA Parte_4
ha proposto opposizione contro il predetto decreto ingiuntivo n. 880/2022
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I. revocarsi l'impugnato decreto perché inammissibile, improponibile e comunque infon- dato in fatto e in diritto;
II. riconoscere i danni patiti dall'opponente e condannare la opposta società risarcimento;
III. condannare la opposta società al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.”.
A fondamento della domanda l'attrice opponente allegava: - che vi era stato da parte dell'opposta un grave inadempimento contrattuale con conseguenti danni patiti dalla stessa opponente lamentati sia via whatsapp sia tramite una lettera inviata alla CP_1
- di aver contestato immediatamente la fattura n. 2022 /000908/01 del 25.02.2022 dell'importo di € 851,69 per la consegna di birra artigianale e 60 Kg di riso, in quanto i prodotti consegnati non erano stati richiesti e contrattualizzati, unitamente al fatto che la birra risultava già scaduta prima della consegna tant'è vero che la riconosciuto CP_1
l'errore, provvedeva a ritirare la merce senza, tuttavia, emettere la relativa nota di credito;
- che con riguardo alla fattura n. 2022/002831/01 del 14.05.2022 tutti i fusti di birra Wastei- ner avrebbero riportato la data di scadenza del prodotto un mese abbondante prima della consegna, tanto che veniva convocato l'amministratore della CP_1 CP_2 per denunciare l'accaduto e nonostante l'impegno assunto da quest'ultimo di ritirare la merce, la stessa sarebbe risultata ancora presente presso il locale dell'opponente e nessuna nota di credito sarebbe mai stata emessa;
- che nella stessa occasione sarebbero stati resi in consegna ad un operaio della (un certo ), come risultante da apposita di- CP_1 CP_3
chiarazione di reso, 13 fusti da 20 litri di birra, 4 bombole di gas, e 3 fusti di bibite Coca
Cola ma anche per questi, per stessa ammissione dell'opposta a mezzo del suo difensore, non sarebbe mai stata emessa nota di credito;
- che diverse fatture indicate nel ricorso per
3 d.i. farebbero in realtà riferimento a merce consegnata e successivamente ritirata perché scaduta e/o avariata e senza emissione della relativa nota di credito;
- che, a seguito di un reclamo da parte dell'odierna opponente a fronte di un ingiustificato aumento del prezzo del caffè e della birra, la stessa riceveva una nota di credito del 15.05.2022 per euro 488,49 con causale “mancati sconti” senza tuttavia alcuna indicazione in essa della fattura di riferimen- to o di un quantitativo merce;
- che nel ricorso per decreto ingiuntivo è stata avanzata altresì richiesta di pagamento della macchina del ghiaccio e della lavastoviglie chiedendo l'importo di € 3.840,00 oltre Iva e che tale somma sarebbe esagerata considerando che il prezzo di listino è di € 2.200,00 otre Iva;
- che da tutti questi disagi sarebbe derivato un danno (quantificato in euro 3.000,00) all'odierno opponente che, in diverse circostanze si è trovato a fronteggiare l'impossibilità di rispondere alla richiesta dei clienti per prodotti ac- quistati da che non potevano essere somministrati a causa della loro inutilizzabi- CP_1 lità dovuta a scadenza già avvenuta prima della loro consegna all'acquirente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
l'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare, dichiarare la inutilizzabilità degli screenshot prodotti al doc 1) per i motivi dedotti in nar- rativa;
Nel merito respingere le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
A tal fine la parte opposta deduceva ed eccepiva: i) che le chat whatsapp prodotte dall'opponente volte a dimostrare un qualsivoglia inadempimento contrattuale da parte dell'opposta sarebbero inutilizzabili stante la produzione da parte dell'opponente dei soli screenshot del display del dispositivo e non anche dei relativi supporti informatici nei quali sarebbero presenti le conversazioni, oltre al fatto che controparte avrebbe artatamente co- piato e incollato a piacimento la messaggistica WhatsApp con l'intento di delineare una se- quenza di fatti non corrispondente al vero e tesa a dimostrare un inesistente inadempimento contrattuale;
; ii) che ogni volta che aveva ritirato delle merci aveva sempre Controparte_1
emesso la relativa nota di credito (come dimostrato dalle note di credito del:
4.04.2022 di
4 euro 40,87 per ritiro di spumante/birra; del 5.04.2022 di euro 447,00 per ritiro di spumante;
del 24.05.2022 di euro 488,49 per sconti premio per l'aumento del caffè; del 12.07.2022 per vuoti ritirati); iii) che in ogni caso l'odierna opponente non ha provveduto a depositare in atti alcun documento che attesti l'avvenuto ritiro della merce “viziata” non assolvendo, dunque, all'onere di allegazione dei fatti a fondamento della propria domanda, né all'onere della prova dei suddetti fatti.
All'udienza del 9 marzo 2023 il precedente Giudice assegnatario del fascicolo (Dott.ssa
Francesca Arusa), concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Lo scrivente Giudicante, divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo (in virtù di va- riazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023), all'udienza del 7 dicembre 2023 ritenuti inammissibili i capitoli di prova prodotti dall'attore opponente, poiché generici e ir- rilevanti, come pure ritenuta l'inammissibilità della richiesta di CTU perché esplorativa e, per contro, ammesse le istanze di prova orale formulate dalla convenuta opposta, rinviava per l'escussione testimoniale all'udienza del 5 giugno 2024.
All'udienza del 5 giugno 2024 veniva escusso il teste di parte opposta Testimone_1
(magazziniere autista alle dipendenze di e all'epoca dei fatti autista della ditta di CP_1
trasporti ABT TRASPORTI alla quale l'odierna opposta aveva appaltato il servizio di tra- sporto).
Istruita a mezzo prove documentali e tramite escussione del suindicato dichiarante, all'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare è appena il caso di richiamare il principio pacifico per cui il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pro- nuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal cre- ditore risulti provato.
5 L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali.
Ed invero, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posi- zione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudi- zio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una do- manda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nel- le rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). In altri termini, spetta alla par- te opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del titolo e l'ammontare del saldo a debito) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impeditive, mo- dificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giu- dizio).
2.1 Ciò premesso, l'opposizione a d.i. formulata da DA merita reiezione ad Parte_1
eccezione della contestazione relativa alla fattura n 2831 del 14.05.2022 (una delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio) risultando emessa in data 12 luglio 2022 (ergo in data successiva al deposito del ricorso) da parte dell'opposta in relazione alla fornitura di merce ivi indicata una nota di credito in favore dell'opponente dell'importo di € 490,00.
Al netto di tale rilievo, sono risultate, per contro, fondate le ragioni di credito di CP_1
la quale ha adeguatamente dato prova del proprio credito relativo alla fornitura di be-
[...]
vande e altri prodotti alimentari richiamati nelle fatture depositate nel giudizio monitorio
(ricorso per decreto ingiuntivo n. 880/2022 depositato in atti da parte opponente).
2.2 Difatti, è principio noto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il
6 relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'ina- dempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e gravato dell'onere della di- mostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 25585 del 12-10-2018).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. civ.
21101/2015) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge
(Cass. civ., 11-3-2011, n. 5915; Cass. civ. n. 5071/2009), compresa la mancata contestazio- ne, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. civ.
25516/2010), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. civ. n. 17371/2003).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difen- sivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex pluri- mis, Cass. civ. n. 20597/2022; Cass. civ. n. 9439/2022; Cass. civ. n. 12517/2016).
Ciò premesso, nel caso di specie è pacifica e non contestata l'esistenza di un vincolo con- trattuale (sub specie contratto di fornitura di “bevande e altri prodotti”, cfr. pag. 1 del ricor- so per decreto ingiuntivo depositato in atti da parte opponente) fra le parti.
A ciò si aggiunga che, in forza del summenzionato principio di diritto, risulta altresì pacifi- ca e non contestata la pretesa creditoria azionata in via monitoria da parte opposta sotto il profilo dell'an debeatur, risultando al contrario contestato solo il profilo del quantum de- beatur.
In particolare, la difesa di parte opponente si fonda tutta sull'assunto che la a CP_1 fronte delle continue “lamentele (n.d.r. dell'opponente) esposte (anche) con messaggi Wha- tsapp” (cfr. pag. 2 atto di citazione), avesse provveduto in più occasioni al ritiro di diverse
7 partite di merce consegnata (sub specie fusti di birra, bibite, prosecco) senza mai emettere le relative note di credito e determinando, dunque, un maggior credito a proprio favore.
Nello specifico, risultano contestate da parte opponente:
- la fattura n. 2022/000908/01 del 25.02.2022 dell'importo di € 851,69 per “la consegna di birra artigianale e 60 Kg di riso” (cfr. pag. 2 atto di citazione), in quanto i prodotti conse- gnati non erano stati richiesti e contrattualizzati oltre al fatto che la birra risultava già sca- duta prima della consegna tanto che “la società riconobbe l'errore e ritirò CP_1
l'intera fornitura di birra e riso” senza emettere nota di credito (cfr. pag. 2 atto di citazio- ne);
- la fattura n. 2022/002831/01 del 14.05.2022 in quanto tutti i fusti di birra “Wasteiner” ri- portavano la data di scadenza del prodotto un mese abbondante prima della consegna (cfr. doc. 4 di parte opponente) e nella stessa occasione parte opponente sostiene di aver ricon- segnato ad un operario della (nonché teste in questo procedi- CP_1 Testimone_1 mento), “13 fusti da 20 litri di birra, 4 bombole di gas, e 3 fusti di bibite Coca Cola” (cfr. doc. 4 di parte opponente);
- la nota di credito del 24.05.2022 per € 488,49 con causale “mancati sconti” (cfr. doc. 6 di parte opponente) poiché dai conteggi della opponente, l'importo da inserire a credito
“avrebbe dovuto essere di gran lunga superiore” senza tuttavia spiegare il perché (cfr. pag.
3 atto di citazione);
Parte opponente contesta, poi, genericamente anche “diverse fatture indicate nel ricorso
(che) riportano merce che è stata consegnata e ritirata perché scaduta e/o avariata (cioc- colate, patatine scadute;
cartoni di prosecco imbottigliate nel 2020 andate a male)” (cfr. pag. 3 atto di citazione) senza tuttavia specificare quali.
Com'è noto, ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica.
La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece in- controversi, come tali esclusi dal thema probandum.
Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (cfr. Cass. civ., n. 10860
8 del 18/05/2011; nello stesso senso, Cass. civ., n. 19896 del 06/10/2015; Cass. civ., n. 6094 del 26/03/2015, in motivazione;
Cass. civ., n. 13079 del 21/05/2008).
Pertanto, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, lo scrivente Giudicante ritiene che, a fronte della genericità delle contestazioni in parte qua, tutte le altre fatture prodotte da parte ricorrente (odierna opposta) nel giudizio monitorio compresa la nota di credito del 24.05.2022 siano da considerarsi incontestate con eccezione delle sole due fattu- re sopra citate rispetto alle quali parte opponente ha mosso in effetti contestazione specifi- ca.
Parte opponente, inoltre, contestava anche la richiesta di pagamento della macchina del ghiaccio e della lavastoviglie per un ammontare di euro 3.840,00 oltre iva avanzata dalla ri- corrente, odierna opposta, nel ricorso per decreto ingiuntivo. Tuttavia, in accoglimento del- le osservazioni mosse da parte opposta merita evidenziare che in realtà tale domanda non è ricompresa nel decreto ingiuntivo opposto e pertanto non forma oggetto del presente giudi- zio.
Ciò precisato, occorre rilevare che parte opponente, sulla quale gravava l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa creditoria, ha mancato di produrre in atti significativi documenti idonei a provare l'effettivo inadempimento contrattuale da parte della (sub specie la consegna di merce “viziata”, il suo ritiro e la mancata emis- CP_1
sione delle note di credito). Difatti, parte opponente – la quale, si noti, ha mancato altresì di precisare le relative conclusioni all'udienza calendarizzata per tale specifico incombente – si è limitata ad allegare degli screenshot (per giunta senza produrli in ordine temporale per- dendosi così, di fatto, la continuità della conversazione) delle chat whatsapp intercorse con controparte (doc. 1 di parte opponente), una fattura attestante l'avvenuto ritiro di “13 fusti da 20 litri di birra, 4 bombole di gas, e 3 fusti di bibite Coca Cola” (doc. 4 di parte oppo- nente), alcune foto attestanti la data di scadenza dei fusti di birra consegnati il 14.05.2022
(doc. 3 di parte opponente), la diffida da parte dell'Avv. Marrazzo il quale, riprendendo le stesse esatte parole dell'atto di citazione, contesta l'entità del credito vantato da controparte
(doc. 2 di parte opponente) e la conseguente risposta dell'Avv. Santucci (doc. 5 di parte op- ponente) e una nota di credito emessa da parte opposta del 24.05.2022 (doc. 6 di parte op- ponente) e nulla più.
9 Tali prove documentali, tuttavia, sono del tutto inconferenti nonché generiche atteso che, per quanto attiene alle foto allegate, queste non recano alcuna indicazione in merito all'orario e alla data non potendosi desumere, dunque, che esse si riferiscano specificamen- te ai fusti di birra consegnati il 14.05.2022 oggetto di contestazione;
stessa considerazione si può muovere in relazione alle altre prove documentali che non contribuiscono di fatto a provare la circostanza contestata de qua e cioè l'avvenuto ritiro della merce e la mancata emissione delle note di credito.
Per quanto attiene invece agli screenshot delle chat whatsapp (si rammenti che i messaggi
"whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapo- lati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi, cfr. da ultimo Cass. 1254/2025; Cass.
Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023)) questi, al più, concorrono ulteriormente a com- provare l'esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti senza tuttavia nulla provare in or- dine ad un rilevante inadempimento di parte opposta, specie se si prende a riferimento non tanto la sequenza – non cronologica – dei messaggi prodotta in atti da parte opponente quanto piuttosto quella correttamente prodotta da parte opposta dai quali emergono da un lato, alcuni solleciti ad opera dell'opponente per il ritiro di merce scaduta, dall'altro lato, emerge però chiaramente che la ha sempre provveduto immediatamente al ritiro CP_1 della merce e all'emissione delle relative note di credito (cfr. le chat prodotte da parte op- posta dove si legge in data 8.03.2022 da parte di “Ciao , più tardi ti CP_2 Pt_2
mando il conto completo, xke mi ha girato la lista dei prodotti scaduti o con Tes_2
scadenza vicina... siccome mi devo organizzare x venire su da te... preferisci stasera o do- mani x fare gli assegni ? Dimmi te come 6 messa... grazie mille” e ancora “Senti allora do- mattina ti faccio la nota di credito x la merce scaduta... ti trovo in serata x gli assegni?” e laddove emerge chiaramente che il giorno successivo (9.03.2022) era già stata emessa la re- lativa nota di credito “Le note di credito sono quella di 160,78 e quella di 76,28”).
A tutto ciò si aggiunga anche che l'istruttoria espletata in corso di causa ha fornito una rico- struzione fattuale diametralmente opposta da quella prospettata da parte opponente.
10 Difatti, innanzitutto per quanto attiene alla fattura 2831 del 14.05.2022, rispetto alla quale parte opponente lamenta la mancata emissione della relativa nota di credito a fronte dal reso di “13 fusti da 20 litri di birra, 4 bombole di gas e 3 fusti di bibite Coca Cola” e dei fusti di birra scaduti, emerge chiaramente dagli atti di causa che la in realtà, a seguito CP_1 della diffida inviata dall'Avv. Marrazzo il 5.07.2022 (doc. 2 di parte opponente), ha prov- veduto in data 12.07.2022 ad emettere la nota di credito depositata da parte opposta di im- porto pari a euro 490,00.
Difatti, in risposta alla summenzionata diffida, l'Avv. Santucci precisava che “quanto alla fattura n 2831 del 14.05.2022, il sig. conferma la circostanza da Ella dedotta e CP_2
conferma la volontà di ritirare i fusti di birra, con emissione di nota di credito;
sarà emes- sa nota di credito anche per i fusti di birra, bombole di gas e fusti di bibite restituite” con- cludendo come segue “In definitiva, in data odierna (il 12,07.2022) ha CP_1 emesso nota di credito pari ad € 490,00 per i fusti di birra, bombole di gas e bibite” (cfr. doc. 5 di parte opponente e la nota di credito del 12.07.2022 prodotta da parte opposta).
Ne consegue, dunque, che alla data in cui è stata presentata opposizione a d.i. (6.10.2022), la nota di credito relativa alla fattura 2831 del 14.05.2022 era già stata emessa, non avendo parte opponente nulla più a pretendere da parte opposta.
Per quanto attiene, infine, alla fattura 908 del 25.02.2022 per la consegna di birra artigiana- le e 60 kg di riso parte opponente sostiene che la aveva provveduto al ritiro del- CP_1
la merce senza tuttavia emettere la relativa nota di credito.
Tale circostanza è smentita in toto dalle prove documentali in atti. Difatti, lo stesso Avv.
Santucci sempre in risposta alla già citata diffida, scrisse chiaramente che “In riferimento alla fattura 908 del 25.02.2022, nessun fusto di birra risulta mai essere stato ritirato, né sussiste alcuna documentazione attestante il ritiro stesso. La invito, qualora la Sua assisti- ta sia in possesso di documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto ritiro dei prodotti, sot- toscritta dal corriere o da un delegato della società la mia cliente provve- CP_1 derà ad emettere la relativa nota di credito”.
Anche le stesse dichiarazioni rese dal teste (all'epoca dei fatti autista pres- Testimone_1
so la ABT TRASPORTI a cui la aveva appaltato il servizio di trasporto e con- CP_1
segna), della cui attendibilità stante la chiarezza e linearità del narrato non si ha motivo di dubitare, non sono particolarmente di ausilio alla tesi difensiva di parte opponente.
11 Lo stesso dichiarante, infatti, nel rispondere ai capitoli 1 (DCV che in qualità di corriere per conto di ha consegnato la merce indicata nelle fatture che le si mostra- CP_1
no (presenti nel fascicolo del procedimento sommario) presso il locale della
[...]
sito in RE, Via Marceglio, 7?) e 2 (DCV che Ella, per conto della Parte_1
mai ha ritirato la merce descritta nelle fatture che le si mostrano (presenti Parte_5
nel fascicolo del procedimento sommario) provenienti dal locale della Parte_6
sito in RE, Via Marceglio, 7?) di cui alla 2° memoria di parte opposta ha
[...] avuto modo di precisare che: “Confermo. Dalle fatture che mi vengono esibite si evince chiaramente sotto la casella “vettore” la ditta di trasporti presso cui lavoravo. Le fatture non presentano, eccetto una, la firma del singolo vettore che ha effettuato la consegna. Tut- tavia, sono sicuro di aver consegnato personalmente la merce per conto della Pt_7
erché quasi il 100% delle consegne esterne (fuori Livorno) le eseguivo io perso-
[...] nalmente.” aggiungendo inoltre che: “Non ho mai ritirato la merce descritta nelle fatture che mi vengono mostrate. Al più ho ritirato i fusti vuoti delle bevande che vengono consu- mate alla spina”.
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, si rileva come parte opponente non abbia in concre- to assolto l'onere probatorio su di essa gravante e dunque non abbia di fatto dimostrato al- cuna circostanza modificativa, impeditiva o estintiva dell'altrui pretesa mentre, al contrario, parte opposta ( , ha dimostrato l'an e il quantum della propria pretesa creditoria CP_1
azionata in via monitoria.
Inoltre, va accertato che il credito ammonta, per ammissione stessa di parte opposta (cfr. doc. 5 di parte opponente “residua pertanto allo stato, ancora un credito pari a complessivi per € 18.588,92 di cui € 15.208,87 in quota capitale”) e tenuto altresì conto della summen- zionata nota di credito di 490,00 euro emessa nelle more dell'opposizione al decreto ingiun- tivo, ad euro 15.208,87, al cui pagamento, previa revoca del decreto opposto (ammontante alla cifra leggermente superiore di 15.698,87), parte opponente va condannata.
Merita reiezione, per difetto di prova, la domanda risarcitoria formulata dalla società oppo- nente in sede di atto introduttivo (“riconoscere i danni patiti dall'opponente e condannare la opposta società risarcimento”).
12 La si è limitato ad allegare genericamente Parte_1 di essersi trovata “in diverse circostanze” a fronteggiare l'asserita “impossibilità di rispon- dere alla richiesta dei clienti” con riferimento a prodotti acquistati dalla CP_1
Quantifica tali “disagi” nell'importo equitativamente ed unilateralmente determinato di €
3.000,00.
Le affermazioni dell'opponente, anche all'esito dell'espletata istruttoria, sono rimaste allo stato di mera (e generica) allegazione e, pertanto, in difetto di prova sul punto, la domanda risarcitoria merita reiezione.
Parimenti meritevole di reiezione è la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento del danno asseritamente patito dalla opposta per perdita del potere di acquisto subito dalla moneta nel corso del giudizio si precisa quanto segue.
La domanda risarcitoria de qua non è stata formulata dalla parte opposta in sede di primo scritto difensivo né in sede di prima memoria istruttoria. E' stata tardivamente avanzata so- lo in sede di comparsa conclusionale e, pertanto, la domanda è inammissibile perché tardi- va.
Anche a voler soprassedere da tale pur insuperabile rilievo (la non tempestiva formulazione della domanda), si deve dare atto altresì dell'infondatezza della domanda per difetto di pro- va dei relativi presupposti essendosi parte opposta limitata a stigmatizzare la condotta pro- cessuale dell'opponente (mancata partecipazione alle udienze delle prove testimoniali) e la natura dilatoria dell'opposizione; circostanze quest'ultime che nulla hanno a che vedere con la perdita del potere d'acquisto della moneta nel corso del giudizio d'opposizione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte opponente nonché liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di ri- ferimento (tra € 5.200,00 e € 26.000,00) previsti per le fasi di studio, introduttiva ed istrut- toria ed i valori massimi1 per la fase decisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa,
13 del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 880/2022 emesso dal Tribunale di Livorno in data 4 luglio 2022 (R.G. 2199/2022);
2) Accertato che il credito vantato da parte opposta nei confronti di parte opponente per le causali di cui all'originario ricorso monitorio ammonta ad euro 15.208,87 condanna parte opponente a Parte_1 pagare all'opposta la somma di euro 15.208,87 oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda monitoria al saldo;
3) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte opponente nei confronti di parte opposta;
4) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte opposta nei confronti di parte op-
ponente;
5) Condanna parte opponente DA al Parte_1
pagamento delle spese processuali del presente giudizio di opposizione in favore della parte opposta che si liquidano in euro 5.928,00 (di cui € Controparte_1
919,00 per la fase studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.552,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre al rim- borso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 28 maggio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ulti- mo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01).
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la