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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 225/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.
Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ,ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 225/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Santuzza n. 29, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Lentini (SR), C.F._1 via Etnea n. 2, presso lo studio dell'avv. Katia Fisicaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(c.f. , P. Controparte_1 P.IVA_1
Iva ), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
Roma, via Ciro il Grande n. 21, che agisce anche quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone giusta Controparte_2 procura in atti, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso la sede locale CP_
Resistente
Pagina 1 cod. fisc. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Largo Chigi n.5.
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.01.2023 l'odierno ricorrente adiva l'intestato Tribunale per chiedere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 59820190002545433000, notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 06-16.12.2022, con il quale veniva chiesto al signor il pagamento dell'importo complessivo di Parte_1
Euro 2.052,06, per omesso versamento di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, dovuti per l'iscrizione alla Gestione commercianti per il periodo dal 10/2018 al 12/2018 (IV rata 2018) e dal 01/2019 al 03/2019 (I rata 2019).
A fondamento della propria domanda deduceva infondatezza della pretesa contributiva in quanto riferita a soggetto che, nel periodo d'imposta indicato, non aveva svolto alcuna attività d'impresa
(come da visura camerale storica in atti) e nessun debito contributivo era maturato a suo carico per il periodo contestato, con conseguente nullità dell'atto impugnato.
Con provvedimento del 02.02.2023, depositato in cancelleria il 06.02.2023, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale preliminarmente eccepiva il difetto legittimazione della società di cartolarizzazione (S.C.C.I.), atteso che il credito di cui all'avviso di addebito impugnato CP_ non rientrava tra quelli oggetto del contratto di cessione dei crediti del 05.12.2005. Nel merito deduceva che, a seguito delle verifiche effettuate, l' in considerazione Controparte_4 dell'intervenuta cessazione dell'attività del ricorrente, aveva provveduto, in data 24.11.2022, alla relativa cancellazione dalla Gestione Commercianti con decorrenza 20.11.2018 (ultima data in cui risulta avere partecipato ad attività commerciale), con conseguente sgravio di tutti i contributi dovuti per il periodo successivo alla data di cessazione dell'attività e conferma dei contributi dovuti CP_ per il periodo antecedente la cessazione dell'attività. In particolare, specificava l' che:_
- con riferimento alla IV Rata dei Contributi Fissi sul reddito minimale sull'Emissione
2018.01 anno 2018 e relative sanzioni, la partita creditoria era stata parzialmente sgravata con riferimento al periodo successivo al 20.11.2018, con importo residuo pari a Euro
663,43;
Pagina 2 - con riferimento alla I Rata dei Contributi Fissi sul reddito minimale sull'Emissione
2019.01 anno 2019 e relative sanzioni, la partita debitoria era stata interamente sgravata. CP_ Per tali motivi l' chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere, con conferma dell'avviso di addebito nel residuo dovuto pari a Euro 663,43.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 25.11.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante il parziale sgravio da parte dell' dei crediti oggetto dell'avviso di addebito impugnato e l'integrale pagamento, da parte del ricorrente, di quelli residui per come rideterminati, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Per la somma residua così rideterminata deve essere riconosciuta la sua debenza in favore dell'
[...]
. CP_5
In ordine alla regolazione delle spese di lite, atteso che lo sgravio parziale dei crediti è avvenuto solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio, ma con un residuo credito ancora dovuto si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie parzialmente il ricorso annullando parzialmente l'avviso di addebito indicato in premessa e limitando il pagamento dovuto dal ricorrente alla somma di € 663,43.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 25.11.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.
Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ,ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 225/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Santuzza n. 29, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Lentini (SR), C.F._1 via Etnea n. 2, presso lo studio dell'avv. Katia Fisicaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(c.f. , P. Controparte_1 P.IVA_1
Iva ), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
Roma, via Ciro il Grande n. 21, che agisce anche quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone giusta Controparte_2 procura in atti, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso la sede locale CP_
Resistente
Pagina 1 cod. fisc. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Largo Chigi n.5.
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.01.2023 l'odierno ricorrente adiva l'intestato Tribunale per chiedere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 59820190002545433000, notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 06-16.12.2022, con il quale veniva chiesto al signor il pagamento dell'importo complessivo di Parte_1
Euro 2.052,06, per omesso versamento di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, dovuti per l'iscrizione alla Gestione commercianti per il periodo dal 10/2018 al 12/2018 (IV rata 2018) e dal 01/2019 al 03/2019 (I rata 2019).
A fondamento della propria domanda deduceva infondatezza della pretesa contributiva in quanto riferita a soggetto che, nel periodo d'imposta indicato, non aveva svolto alcuna attività d'impresa
(come da visura camerale storica in atti) e nessun debito contributivo era maturato a suo carico per il periodo contestato, con conseguente nullità dell'atto impugnato.
Con provvedimento del 02.02.2023, depositato in cancelleria il 06.02.2023, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale preliminarmente eccepiva il difetto legittimazione della società di cartolarizzazione (S.C.C.I.), atteso che il credito di cui all'avviso di addebito impugnato CP_ non rientrava tra quelli oggetto del contratto di cessione dei crediti del 05.12.2005. Nel merito deduceva che, a seguito delle verifiche effettuate, l' in considerazione Controparte_4 dell'intervenuta cessazione dell'attività del ricorrente, aveva provveduto, in data 24.11.2022, alla relativa cancellazione dalla Gestione Commercianti con decorrenza 20.11.2018 (ultima data in cui risulta avere partecipato ad attività commerciale), con conseguente sgravio di tutti i contributi dovuti per il periodo successivo alla data di cessazione dell'attività e conferma dei contributi dovuti CP_ per il periodo antecedente la cessazione dell'attività. In particolare, specificava l' che:_
- con riferimento alla IV Rata dei Contributi Fissi sul reddito minimale sull'Emissione
2018.01 anno 2018 e relative sanzioni, la partita creditoria era stata parzialmente sgravata con riferimento al periodo successivo al 20.11.2018, con importo residuo pari a Euro
663,43;
Pagina 2 - con riferimento alla I Rata dei Contributi Fissi sul reddito minimale sull'Emissione
2019.01 anno 2019 e relative sanzioni, la partita debitoria era stata interamente sgravata. CP_ Per tali motivi l' chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere, con conferma dell'avviso di addebito nel residuo dovuto pari a Euro 663,43.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 25.11.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante il parziale sgravio da parte dell' dei crediti oggetto dell'avviso di addebito impugnato e l'integrale pagamento, da parte del ricorrente, di quelli residui per come rideterminati, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Per la somma residua così rideterminata deve essere riconosciuta la sua debenza in favore dell'
[...]
. CP_5
In ordine alla regolazione delle spese di lite, atteso che lo sgravio parziale dei crediti è avvenuto solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio, ma con un residuo credito ancora dovuto si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie parzialmente il ricorso annullando parzialmente l'avviso di addebito indicato in premessa e limitando il pagamento dovuto dal ricorrente alla somma di € 663,43.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 25.11.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3