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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2359/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LAURA TANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), piazza Mazzini, 7;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentata e difesa dall'avv. ANNALISA CP_1 C.F._2
ARTINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bucine (AR), via del
Risorgimento n. 1;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Arezzo - affidare il figlio minore in maniera Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre presso CP_1
l'abitazione di sua proprietà sita in Bucine (AR), Via della Liberazione, 2; - disporre che le frequentazioni con il figlio saranno così regolate: A) Fine settimana: il padre starà Per_1
con il figlio , fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, quando lo preleverà Per_1
dalla casa della madre e fino alle 19,00 della domenica, quando la madre verrà a prelevarlo dalla casa del padre;
B) Settimana: durante la settimana le frequentazioni avverranno come di seguito: nella settimana che il figlio sarà con il padre dal venerdì alla domenica, lo stesso potrà prelevare il figlio il martedì dalle ore 16,00 - 16,3 0 , fino alle ore 21 quando Per_1
la madre lo preleverà dalla casa del padre;
nella settimana, invece, che sarà con la madre dal venerdì alla domenica, il padre potrà prelevare il figlio martedì, e giovedì alle Per_1
16,00 -16,30 fino alle ore 21 quando la madre lo preleverà dalla casa del padre;
C) Festività natalizie: il figlio trascorrerà il giorno del Natale ad anni alterni , il pranzo con la Per_1
madre e la cena con il padre, salvo diversi accordi;
D) Festività pasquali: Con il criterio dell'alternanza trascorrerà anche Pasqua, il pranzo con il padre e la cena con la madre;
E)
Vacanze: il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio nel periodo estivo anche Per_1
due settimane consecutive, concordando il periodo entro 31 maggio;
- Disporre che il padre verserà un contributo al mantenimento di euro 150,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, come da protocollo siglato dal Tribunale di Arezzo per il figlio .” Per_1
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, per le ragioni sopra esposte, ogni contraria eccezione disattesa e respinta: -disporre l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre in Bucine, via della Liberazione n.2, presso il cui stesso indirizzo è altresì fissata la sua residenza;
-disporre che le frequentazioni con il figlio saranno così regolate: a) fine settimana: il padre trascorrerà con il figlio fine Per_1
2 settimana alternati, dal venerdì alle 16,00-16,30, quando lo preleverà dalla casa della madre, fino alla domenica alle 22,30, quando la madre verrà a prelevarlo dalla casa del padre;
b) durante la settimana: le frequentazioni avverranno come di seguito: nella settimana che il figlio sarà con il padre dal venerdì alla domenica, lo stesso potrà prelevare il martedì Per_1
dalle ore 16,00-16,30, fino alle ore 22,30 quando lo riaccompagnerà presso la casa della madre;
nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre potrà prelevare il figlio nei giorni di martedì e giovedì alle 16,00- 16,30 fino alle ore 22,30, Per_1
quando lo stesso lo riaccompagnerà presso la casa della madre. c)festività natalizie: il figlio
trascorrerà il giorno di Natale ad anni alterni, il pranzo con la madre e la cena con Per_1
il padre, salvo diversi accordi;
d) festività pasquali: anche le festività pasquali seguiranno il medesimo criterio dell'alternanza, il pranzo con la madre e la cena con il padre, salvo diversi accordi: e)vacanze estive: il padre e la madre terranno con sé il figlio nel periodo Per_1
estivo per due settimane consecutive, concordando il suddetto periodo entro 31 maggio di ogni anno. -disporre che il sig. provveda alla trasmissione dei dati e del Parte_1
numero di protocollo ISEE inerenti la documentazione fiscale necessaria ai fini della dichiarazione annuale ISEE della sig.ra , entro e non oltre il giorno 31 gennaio di CP_1
ogni anno;
-disporre che il il sig. versi in favore del figlio un assegno a titolo Pt_1 Per_1
di mantenimento di euro 400,00- mensili, oltre rivalutazione Istat annuale, a mezzo bonifico bancario in favore della signora entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alle CP_1
spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, come da protocollo del
Tribunale di Arezzo;
-disporre che l'assegno unico ed universale sia percepito per l'intero importo dalla madre sig.ra per i motivi suesposti;
-disporre che il sig. CP_1
rimborsi alla sig.ra le spese sostenute per il figlio per i mesi di Pt_1 CP_1 Per_1
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 per la complessiva somma di euro 194,49, come da prospetto allegato.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., depositato in data 13.11.2024, il ricorrente
[...]
ha convenuto in giudizio la resistente al fine di ottenere la Parte_1 CP_1
3 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato a [...] il [...], dalla relazione more uxorio tra il Persona_2
ricorrente e la resistente.
Nello specifico il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna nonché il regime di frequentazione con il figlio, come specificato nelle conclusioni trascritte in epigrafe.
Ha altresì chiesto che venisse disposto a suo carico un contributo al mantenimento ordinario del minore pari ad euro 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie come protocollo in uso presso questo Tribunale.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che da settembre 2024 il figlio avrebbe iniziato a frequentare la scuola media a Bucine e che il ricorrente avrebbe Per_1
cambiato orario di lavoro.
Sul punto ha specificato che, per le suddette ragioni, quando pernotta presso il Per_1
ricorrente si sveglierebbe alle 4:50 del mattino.
Ha rilevato quindi di aver proposto alla resistente una modifica al regime di frequentazione, la quale avrebbe rifiutato la proposta.
Ha altresì rappresentato le diverse spese che sosterrebbe mensilmente oltre che la retribuzione derivante dal suo rapporto lavorativo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.01.2025, la resistente, contestando quanto dedotto dal ricorrente, ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna nonché il regime di visita tra padre e figlio, come specificato nelle conclusioni in epigrafe trascritte.
Ha altresì chiesto che venisse stabilito a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario pari ad euro 400,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alla resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha inoltre chiesto la trasmissione dei dati e del numero di protocollo ISEE inerenti la documentazione fiscale necessaria ai fini della dichiarazione annuale ISEE, entro e non oltre il giorno 31 gennaio di ogni anno.
4 Ha infine richiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale oltre che il rimborso delle spese sostenute per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 pari ad euro
194,49.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che, dopo la fine della relazione con il ricorrente, quest'ultimo si sarebbe trasferito in un'altra abitazione, nella quale Per_1
non avrebbe a disposizione uno spazio a lui dedicato.
Ha altresì rappresentato la propria posizione lavorativa oltre che le spese mensili che sosterrebbe.
Inoltre ha rilevato che non avrebbe mai comunicato il numero di protocollo dell' Pt_1 Pt_2
e che per tale ragione avrebbe perso la possibilità di ricevere una maggior somma per l'assegno unico universale.
Ed ancora ha eccepito di aver rifiutato l'iniziale proposta di modifica di frequentazione del ricorrente in quanto priva di un rimborso spese e/o di una somma a titolo di mantenimento e che ad oggi avrebbe rimborsato solo parzialmente alcune delle spese da lei sostenute. Pt_1
All'udienza del 06.03.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori nonché di collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna, deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] il [...], ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna, e pertanto, non ravvisandosi motivi contrari all'interesse del figlio, deve essere accolta.
In ordine al regime di frequentazione padre – figlio, si ritiene opportuno predisporre il calendario di visite come specificato in parte dispositivo. A tal fine, preso atto delle richieste avanzate sul punto dalle parti e delle ragioni dedotte a sostegno delle medesime, si è cercato di disporre un calendario che potesse contemperare le esigenze del minore sia di mantenere una significativa frequentazione con il padre, sia di non sacrificare eccessivamente le proprie abitudini di vita. Resta in ogni caso inteso, che sono sempre salvi i diversi e migliori accordi
5 tra i genitori i quali dovranno altresì impegnarsi a comunicare le eventuali impossibilità e necessità di variazione e/o adattamento con un anticipo di almeno una settimana.
Riguardo alle questioni economiche, preso atto dei documenti allegati da entrambe le parti e delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, nonché dell'attuale esposizione debitoria del padre, si ritiene equo porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , nato a [...] il [...], pari alla Persona_2
somma complessiva di euro 150,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo
Tribunale con decorrenza dalla data della domanda.
Altresì, preso atto del collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna e della prevalente frequentazione con la medesima, si dispone altresì che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla resistente sempre dalla data della domanda.
Non può essere accolta in questa sede la domanda avanzata dalla resistente relativa al rimborso delle spese sostenute per il figlio per i mesi di settembre, ottobre, novembre Per_1
e dicembre 2024 per la complessiva somma di euro 194,49, non essendo ammissibile il cumulo di domande soggette a riti diversi, ordinario e speciale di cui agli artt. 473 bis 12 e ss. cpc, per ragioni di mera connessione soggettiva.
Infine, denotata la forte conflittualità tra le parti e ritenuto necessario un ausilio, si ritiene opportuno invitare entrambi i genitori ad avvalersi dell'ausilio dei Servizi Sociali del Comune di Bucine, affinché gli stessi possano definire un percorso di sostegno alla genitorialità.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] Persona_2
(AR) il 16.05.2012, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre
CP_1
6 2) dispone il seguente regime di frequentazione padre – figlio, precisando che in caso di impedimenti e/o imprevisti entrambe le parti dovranno provvedere a comunicarlo con un anticipo di almeno una settimana e facendo sempre salvi i diversi e migliori accordi tra le parti:
1) il padre trascorrerà con il figlio fine settimana alternati, dal venerdì alle ore Per_1
16:00/16,30, quando lo preleverà dalla casa della madre, fino alla domenica alle 21:30, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
2) durante la settimana, con fine settimana di spettanza paterna, il padre prenderà Per_1
il martedì dalle ore 16:00/16:30 presso l'abitazione materna, fino alle ore 21:30 quando lo riaccompagnerà presso la casa della madre;
3) nella settimana con fine settimana di spettanza materna, il padre potrà prendere presso l'abitazione materna il figlio nei giorni di martedì e giovedì alle 16:00/16:30 Per_1
fino alle ore 21:30, quando lo stesso lo riaccompagnerà presso la casa della madre.
4) festività natalizie: il figlio trascorrerà il giorno di Natale ad anni alterni, il Per_1
pranzo con la madre e la cena con il padre;
5) festività pasquali: anche le festività pasquali seguiranno il medesimo criterio dell'alternanza, il pranzo con la madre e la cena con il padre;
6) vacanze estive: il padre e la madre terranno con sé il figlio nel periodo estivo Per_1
anche per due settimane consecutive, concordando il suddetto periodo entro il 31 maggio di ogni anno.
3) pone a carico del ricorrente, , un contributo a titolo mantenimento di pari Parte_1
ad euro 150,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50
% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda;
4) dispone la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della resistente con decorrenza dalla data della domanda;
CP_1
5) dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese come avanzata da parte resistente;
6) incarica i Servizi Sociali del Comune di Bucine di predisporre, anche avvalendosi dei servizi consultoriali della un percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti;
Pt_3
7 7) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali presso il Comune di Buicne.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2359/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LAURA TANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), piazza Mazzini, 7;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentata e difesa dall'avv. ANNALISA CP_1 C.F._2
ARTINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bucine (AR), via del
Risorgimento n. 1;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Arezzo - affidare il figlio minore in maniera Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre presso CP_1
l'abitazione di sua proprietà sita in Bucine (AR), Via della Liberazione, 2; - disporre che le frequentazioni con il figlio saranno così regolate: A) Fine settimana: il padre starà Per_1
con il figlio , fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, quando lo preleverà Per_1
dalla casa della madre e fino alle 19,00 della domenica, quando la madre verrà a prelevarlo dalla casa del padre;
B) Settimana: durante la settimana le frequentazioni avverranno come di seguito: nella settimana che il figlio sarà con il padre dal venerdì alla domenica, lo stesso potrà prelevare il figlio il martedì dalle ore 16,00 - 16,3 0 , fino alle ore 21 quando Per_1
la madre lo preleverà dalla casa del padre;
nella settimana, invece, che sarà con la madre dal venerdì alla domenica, il padre potrà prelevare il figlio martedì, e giovedì alle Per_1
16,00 -16,30 fino alle ore 21 quando la madre lo preleverà dalla casa del padre;
C) Festività natalizie: il figlio trascorrerà il giorno del Natale ad anni alterni , il pranzo con la Per_1
madre e la cena con il padre, salvo diversi accordi;
D) Festività pasquali: Con il criterio dell'alternanza trascorrerà anche Pasqua, il pranzo con il padre e la cena con la madre;
E)
Vacanze: il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio nel periodo estivo anche Per_1
due settimane consecutive, concordando il periodo entro 31 maggio;
- Disporre che il padre verserà un contributo al mantenimento di euro 150,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, come da protocollo siglato dal Tribunale di Arezzo per il figlio .” Per_1
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, per le ragioni sopra esposte, ogni contraria eccezione disattesa e respinta: -disporre l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre in Bucine, via della Liberazione n.2, presso il cui stesso indirizzo è altresì fissata la sua residenza;
-disporre che le frequentazioni con il figlio saranno così regolate: a) fine settimana: il padre trascorrerà con il figlio fine Per_1
2 settimana alternati, dal venerdì alle 16,00-16,30, quando lo preleverà dalla casa della madre, fino alla domenica alle 22,30, quando la madre verrà a prelevarlo dalla casa del padre;
b) durante la settimana: le frequentazioni avverranno come di seguito: nella settimana che il figlio sarà con il padre dal venerdì alla domenica, lo stesso potrà prelevare il martedì Per_1
dalle ore 16,00-16,30, fino alle ore 22,30 quando lo riaccompagnerà presso la casa della madre;
nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre potrà prelevare il figlio nei giorni di martedì e giovedì alle 16,00- 16,30 fino alle ore 22,30, Per_1
quando lo stesso lo riaccompagnerà presso la casa della madre. c)festività natalizie: il figlio
trascorrerà il giorno di Natale ad anni alterni, il pranzo con la madre e la cena con Per_1
il padre, salvo diversi accordi;
d) festività pasquali: anche le festività pasquali seguiranno il medesimo criterio dell'alternanza, il pranzo con la madre e la cena con il padre, salvo diversi accordi: e)vacanze estive: il padre e la madre terranno con sé il figlio nel periodo Per_1
estivo per due settimane consecutive, concordando il suddetto periodo entro 31 maggio di ogni anno. -disporre che il sig. provveda alla trasmissione dei dati e del Parte_1
numero di protocollo ISEE inerenti la documentazione fiscale necessaria ai fini della dichiarazione annuale ISEE della sig.ra , entro e non oltre il giorno 31 gennaio di CP_1
ogni anno;
-disporre che il il sig. versi in favore del figlio un assegno a titolo Pt_1 Per_1
di mantenimento di euro 400,00- mensili, oltre rivalutazione Istat annuale, a mezzo bonifico bancario in favore della signora entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alle CP_1
spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, come da protocollo del
Tribunale di Arezzo;
-disporre che l'assegno unico ed universale sia percepito per l'intero importo dalla madre sig.ra per i motivi suesposti;
-disporre che il sig. CP_1
rimborsi alla sig.ra le spese sostenute per il figlio per i mesi di Pt_1 CP_1 Per_1
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 per la complessiva somma di euro 194,49, come da prospetto allegato.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., depositato in data 13.11.2024, il ricorrente
[...]
ha convenuto in giudizio la resistente al fine di ottenere la Parte_1 CP_1
3 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato a [...] il [...], dalla relazione more uxorio tra il Persona_2
ricorrente e la resistente.
Nello specifico il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna nonché il regime di frequentazione con il figlio, come specificato nelle conclusioni trascritte in epigrafe.
Ha altresì chiesto che venisse disposto a suo carico un contributo al mantenimento ordinario del minore pari ad euro 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie come protocollo in uso presso questo Tribunale.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che da settembre 2024 il figlio avrebbe iniziato a frequentare la scuola media a Bucine e che il ricorrente avrebbe Per_1
cambiato orario di lavoro.
Sul punto ha specificato che, per le suddette ragioni, quando pernotta presso il Per_1
ricorrente si sveglierebbe alle 4:50 del mattino.
Ha rilevato quindi di aver proposto alla resistente una modifica al regime di frequentazione, la quale avrebbe rifiutato la proposta.
Ha altresì rappresentato le diverse spese che sosterrebbe mensilmente oltre che la retribuzione derivante dal suo rapporto lavorativo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.01.2025, la resistente, contestando quanto dedotto dal ricorrente, ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna nonché il regime di visita tra padre e figlio, come specificato nelle conclusioni in epigrafe trascritte.
Ha altresì chiesto che venisse stabilito a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario pari ad euro 400,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alla resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha inoltre chiesto la trasmissione dei dati e del numero di protocollo ISEE inerenti la documentazione fiscale necessaria ai fini della dichiarazione annuale ISEE, entro e non oltre il giorno 31 gennaio di ogni anno.
4 Ha infine richiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale oltre che il rimborso delle spese sostenute per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 pari ad euro
194,49.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che, dopo la fine della relazione con il ricorrente, quest'ultimo si sarebbe trasferito in un'altra abitazione, nella quale Per_1
non avrebbe a disposizione uno spazio a lui dedicato.
Ha altresì rappresentato la propria posizione lavorativa oltre che le spese mensili che sosterrebbe.
Inoltre ha rilevato che non avrebbe mai comunicato il numero di protocollo dell' Pt_1 Pt_2
e che per tale ragione avrebbe perso la possibilità di ricevere una maggior somma per l'assegno unico universale.
Ed ancora ha eccepito di aver rifiutato l'iniziale proposta di modifica di frequentazione del ricorrente in quanto priva di un rimborso spese e/o di una somma a titolo di mantenimento e che ad oggi avrebbe rimborsato solo parzialmente alcune delle spese da lei sostenute. Pt_1
All'udienza del 06.03.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori nonché di collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna, deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] il [...], ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna, e pertanto, non ravvisandosi motivi contrari all'interesse del figlio, deve essere accolta.
In ordine al regime di frequentazione padre – figlio, si ritiene opportuno predisporre il calendario di visite come specificato in parte dispositivo. A tal fine, preso atto delle richieste avanzate sul punto dalle parti e delle ragioni dedotte a sostegno delle medesime, si è cercato di disporre un calendario che potesse contemperare le esigenze del minore sia di mantenere una significativa frequentazione con il padre, sia di non sacrificare eccessivamente le proprie abitudini di vita. Resta in ogni caso inteso, che sono sempre salvi i diversi e migliori accordi
5 tra i genitori i quali dovranno altresì impegnarsi a comunicare le eventuali impossibilità e necessità di variazione e/o adattamento con un anticipo di almeno una settimana.
Riguardo alle questioni economiche, preso atto dei documenti allegati da entrambe le parti e delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, nonché dell'attuale esposizione debitoria del padre, si ritiene equo porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , nato a [...] il [...], pari alla Persona_2
somma complessiva di euro 150,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo
Tribunale con decorrenza dalla data della domanda.
Altresì, preso atto del collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna e della prevalente frequentazione con la medesima, si dispone altresì che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla resistente sempre dalla data della domanda.
Non può essere accolta in questa sede la domanda avanzata dalla resistente relativa al rimborso delle spese sostenute per il figlio per i mesi di settembre, ottobre, novembre Per_1
e dicembre 2024 per la complessiva somma di euro 194,49, non essendo ammissibile il cumulo di domande soggette a riti diversi, ordinario e speciale di cui agli artt. 473 bis 12 e ss. cpc, per ragioni di mera connessione soggettiva.
Infine, denotata la forte conflittualità tra le parti e ritenuto necessario un ausilio, si ritiene opportuno invitare entrambi i genitori ad avvalersi dell'ausilio dei Servizi Sociali del Comune di Bucine, affinché gli stessi possano definire un percorso di sostegno alla genitorialità.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] Persona_2
(AR) il 16.05.2012, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre
CP_1
6 2) dispone il seguente regime di frequentazione padre – figlio, precisando che in caso di impedimenti e/o imprevisti entrambe le parti dovranno provvedere a comunicarlo con un anticipo di almeno una settimana e facendo sempre salvi i diversi e migliori accordi tra le parti:
1) il padre trascorrerà con il figlio fine settimana alternati, dal venerdì alle ore Per_1
16:00/16,30, quando lo preleverà dalla casa della madre, fino alla domenica alle 21:30, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
2) durante la settimana, con fine settimana di spettanza paterna, il padre prenderà Per_1
il martedì dalle ore 16:00/16:30 presso l'abitazione materna, fino alle ore 21:30 quando lo riaccompagnerà presso la casa della madre;
3) nella settimana con fine settimana di spettanza materna, il padre potrà prendere presso l'abitazione materna il figlio nei giorni di martedì e giovedì alle 16:00/16:30 Per_1
fino alle ore 21:30, quando lo stesso lo riaccompagnerà presso la casa della madre.
4) festività natalizie: il figlio trascorrerà il giorno di Natale ad anni alterni, il Per_1
pranzo con la madre e la cena con il padre;
5) festività pasquali: anche le festività pasquali seguiranno il medesimo criterio dell'alternanza, il pranzo con la madre e la cena con il padre;
6) vacanze estive: il padre e la madre terranno con sé il figlio nel periodo estivo Per_1
anche per due settimane consecutive, concordando il suddetto periodo entro il 31 maggio di ogni anno.
3) pone a carico del ricorrente, , un contributo a titolo mantenimento di pari Parte_1
ad euro 150,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50
% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda;
4) dispone la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della resistente con decorrenza dalla data della domanda;
CP_1
5) dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese come avanzata da parte resistente;
6) incarica i Servizi Sociali del Comune di Bucine di predisporre, anche avvalendosi dei servizi consultoriali della un percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti;
Pt_3
7 7) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali presso il Comune di Buicne.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
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