Versione
20 giugno 1950
20 giugno 1950
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.