Trib. Trapani, sentenza 13/06/2025, n. 409
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Sentenza 13 giugno 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Giudice Dott. Carlo Maria Bucalo del Tribunale di Trapani. Le parti in causa erano un curatore fallimentare e un debitore, con la richiesta di dichiarare l'inefficacia di un pagamento effettuato dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. La questione centrale riguardava la validità di un pagamento eseguito da un terzo debitore a favore di un creditore, avvenuto successivamente alla dichiarazione di liquidazione, e se tale pagamento violasse il principio della par condicio creditorum.

Il Giudice ha accolto la richiesta del curatore, dichiarando l'inefficacia del pagamento in questione, in quanto effettuato dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, violando le norme previste dall'art. 144 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). Ha sottolineato che, nonostante il pagamento fosse stato eseguito in base a un provvedimento di assegnazione precedente, ciò non escludeva la sua inefficacia, poiché il patrimonio del debitore era già vincolato per soddisfare i creditori. Inoltre, il Giudice ha stabilito che, essendo cessata la materia del contendere a seguito della restituzione della somma, le spese legali dovevano essere a carico del resistente, applicando il principio della soccombenza virtuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trapani, sentenza 13/06/2025, n. 409
    Giurisdizione : Trib. Trapani
    Numero : 409
    Data del deposito : 13 giugno 2025

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