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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/06/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1762 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
N. 1/2024 L.G. del
[...]
Tribunale di Trapani (P.I.: ), in persona del curatore P.IVA_1
fallimentare, con l'avv. Salvatore Parisi (pec domiciliazione:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato ad Controparte_1 C.F._1
Alcamo (TP) il 18/06/1980, con l'avv. Salvatore Rizzo (pec:
Email_2
RESISTENTE
E
Controparte_2
(c.f. e P.Iva ) con sede legale in Agrigento nella P.IVA_2
Contrada San Biagio n. 81, in persona del legale rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
Tribunale di Trapani Sezione Civile
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 44 l.F. e 144 CC.II.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data
10.12.2024 la curatela ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza n. 2/2024 del 18 gennaio 2024, il Tribunale
di Trapani ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
[...]
- che in data 04.03.2024, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione resa in data 09.01.2024 nell'ambito della procedura esecutiva R.G. Es. 413/2022 di questo Tribunale,
il rappresentante legale della resistente
[...]
(terzo pignorato) ha Controparte_3
corrisposto a (creditore procedente) la Controparte_1
somma di euro 1.940,00 di cui la società resistente era debitrice nei confronti della Parte_1
(debitrice esecutata);
Considerato che il pagamento in questione da parte del debitor
debitoris è intervenuto in data successiva all'apertura della liquidazione giudiziale, la ricorrente ha evocato in giudizio sia il
solvens, che l'accipiens chiedendo che venisse dichiarata, ex art. 144,
comma 1, CCI, l'inefficacia del pagamento in questione nei
Tribunale di Trapani Sezione Civile
confronti della massa dei creditori della Liquidazione Giudiziale
della società Parte_1
Con memoria difensiva di costituzione depositata in data 28.02.2025
si è costituito il sig. il quale ha manifestato la Controparte_1
propria disponibilità alla restituzione all'avente diritto dell'importo riscosso in forza dell'ordinanza di assegnazione e del conseguente precetto notificato.
Nelle more del procedimento è intervenuta la restituzione della somma per cui è causa da parte del resistente alla CP_1
liquidazione giudiziale ricorrente.
In ragione di quanto sopra, all'udienza del 12.03.2025 la parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con regolamentazione delle spese a carico del resistente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
***
In ragione dell'esito della controversia e sulla scorta della corresponsione alla liquidazione giudiziale ricorrente della somma di denaro riscossa dal è venuto definitivamente meno CP_1
l'interesse di parte ricorrente all'accoglimento delle domande spiegate con il ricorso introduttivo.
Per la regolamentazione delle spese di lite deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale.
A tal fine deve osservarsi che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore
Tribunale di Trapani Sezione Civile
vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori, secondo le regole della par condicio creditorum.
Trova, in particolare, applicazione il disposto dell'art. 144 CCII che disciplina l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore: ciò risulta avvenuto nel caso di specie, ove si è verificata una lesione della par
condicio creditorum a causa dell'intervento, in data successiva all'apertura della liquidazione giudiziale, di un atto estintivo di un debito del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale integrato dal pagamento direttamente in favore del singolo creditore effettuato da parte del debitor debitoris: anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “In caso di fallimento del debitore già
assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal
"debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del
credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se
intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non
assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta
"salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito
dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è
rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché
eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la
sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista
dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui
salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della
Tribunale di Trapani Sezione Civile
disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal
debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi
atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato
con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a
tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del
creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex
art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei
confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con
mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo.” (Cassazione civile,
sentenza n. 1227 del 22 gennaio 2016).
Occorre però considerare che nei precedenti della Corte di
Legittimità riguardanti fattispecie in cui (come quella che occupa)
un debitore del fallito aveva eseguito - dopo il fallimento - il pagamento del proprio debito in favore del creditore del fallito che a sua volta aveva già ottenuto - prima del fallimento -
l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 cod. proc. civ., il pagamento è stato costantemente ritenuto inefficace ai sensi dell'art. 44 legge fall., ma sembrerebbe che la relativa azione sia stata per lo più ritenuta esercitabile solo nei confronti dell'accipiens e non anche del solvens (v. in particolare Cass. 14779/2016, 25421/2015: “In caso di
fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi,
l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44
l.fall., del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore
assegnatario, ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui
riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va
Tribunale di Trapani Sezione Civile
esercitata nei soli confronti dell'"accipiens", ossia di colui che ha
effettivamente beneficiato dell'atto solutorio”).
In ragione delle superiori considerazioni può concludersi che la
, citata in giudizio Parte_2
dalla parte ricorrente, non è, in realtà, destinataria dell'azione di inefficacia ex art. 144 CCII promossa nel presente procedimento.
Invece, l'azione promossa nei confronti del risulta CP_1
correttamente e fondamente incoata (per di più considerato che il medesimo, pur avendo avuto conoscenza dell'indebito CP_1
incasso della somma per cui è causa già in data 10.07.2024, in sede di verifica del credito all'interno della procedura di liquidazione,
non ha provveduto alla tempestiva restituzione alla curatela delle somme apprese, decidendosi a restituirle dopo l'introduzione del presente giudizio).
Ed allora, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, il va condannato a pagare le spese del presente CP_1
giudizio - che si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/14 per le cause di valore da euro 1.101,00 a 5.200,00, per le sole fasi di studio ed introduttiva – in favore dell'erario stante l'ammissione al beneficio del PSS ex art. 144 DPR 115/2002 della liquidazione giudiziale ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore della (n. Controparte_4
1/2024 L.G.) che liquida in complessivi euro 852,00, oltre spese generali, accessori ed esborsi nella misura legalmente dovuta,
disponendone la distrazione a favore dell'erario.
Così deciso in Trapani, in data 12/06/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1762 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
N. 1/2024 L.G. del
[...]
Tribunale di Trapani (P.I.: ), in persona del curatore P.IVA_1
fallimentare, con l'avv. Salvatore Parisi (pec domiciliazione:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato ad Controparte_1 C.F._1
Alcamo (TP) il 18/06/1980, con l'avv. Salvatore Rizzo (pec:
Email_2
RESISTENTE
E
Controparte_2
(c.f. e P.Iva ) con sede legale in Agrigento nella P.IVA_2
Contrada San Biagio n. 81, in persona del legale rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
Tribunale di Trapani Sezione Civile
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 44 l.F. e 144 CC.II.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data
10.12.2024 la curatela ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza n. 2/2024 del 18 gennaio 2024, il Tribunale
di Trapani ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
[...]
- che in data 04.03.2024, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione resa in data 09.01.2024 nell'ambito della procedura esecutiva R.G. Es. 413/2022 di questo Tribunale,
il rappresentante legale della resistente
[...]
(terzo pignorato) ha Controparte_3
corrisposto a (creditore procedente) la Controparte_1
somma di euro 1.940,00 di cui la società resistente era debitrice nei confronti della Parte_1
(debitrice esecutata);
Considerato che il pagamento in questione da parte del debitor
debitoris è intervenuto in data successiva all'apertura della liquidazione giudiziale, la ricorrente ha evocato in giudizio sia il
solvens, che l'accipiens chiedendo che venisse dichiarata, ex art. 144,
comma 1, CCI, l'inefficacia del pagamento in questione nei
Tribunale di Trapani Sezione Civile
confronti della massa dei creditori della Liquidazione Giudiziale
della società Parte_1
Con memoria difensiva di costituzione depositata in data 28.02.2025
si è costituito il sig. il quale ha manifestato la Controparte_1
propria disponibilità alla restituzione all'avente diritto dell'importo riscosso in forza dell'ordinanza di assegnazione e del conseguente precetto notificato.
Nelle more del procedimento è intervenuta la restituzione della somma per cui è causa da parte del resistente alla CP_1
liquidazione giudiziale ricorrente.
In ragione di quanto sopra, all'udienza del 12.03.2025 la parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con regolamentazione delle spese a carico del resistente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
***
In ragione dell'esito della controversia e sulla scorta della corresponsione alla liquidazione giudiziale ricorrente della somma di denaro riscossa dal è venuto definitivamente meno CP_1
l'interesse di parte ricorrente all'accoglimento delle domande spiegate con il ricorso introduttivo.
Per la regolamentazione delle spese di lite deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale.
A tal fine deve osservarsi che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore
Tribunale di Trapani Sezione Civile
vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori, secondo le regole della par condicio creditorum.
Trova, in particolare, applicazione il disposto dell'art. 144 CCII che disciplina l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore: ciò risulta avvenuto nel caso di specie, ove si è verificata una lesione della par
condicio creditorum a causa dell'intervento, in data successiva all'apertura della liquidazione giudiziale, di un atto estintivo di un debito del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale integrato dal pagamento direttamente in favore del singolo creditore effettuato da parte del debitor debitoris: anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “In caso di fallimento del debitore già
assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal
"debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del
credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se
intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non
assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta
"salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito
dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è
rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché
eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la
sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista
dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui
salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della
Tribunale di Trapani Sezione Civile
disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal
debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi
atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato
con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a
tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del
creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex
art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei
confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con
mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo.” (Cassazione civile,
sentenza n. 1227 del 22 gennaio 2016).
Occorre però considerare che nei precedenti della Corte di
Legittimità riguardanti fattispecie in cui (come quella che occupa)
un debitore del fallito aveva eseguito - dopo il fallimento - il pagamento del proprio debito in favore del creditore del fallito che a sua volta aveva già ottenuto - prima del fallimento -
l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 cod. proc. civ., il pagamento è stato costantemente ritenuto inefficace ai sensi dell'art. 44 legge fall., ma sembrerebbe che la relativa azione sia stata per lo più ritenuta esercitabile solo nei confronti dell'accipiens e non anche del solvens (v. in particolare Cass. 14779/2016, 25421/2015: “In caso di
fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi,
l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44
l.fall., del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore
assegnatario, ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui
riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va
Tribunale di Trapani Sezione Civile
esercitata nei soli confronti dell'"accipiens", ossia di colui che ha
effettivamente beneficiato dell'atto solutorio”).
In ragione delle superiori considerazioni può concludersi che la
, citata in giudizio Parte_2
dalla parte ricorrente, non è, in realtà, destinataria dell'azione di inefficacia ex art. 144 CCII promossa nel presente procedimento.
Invece, l'azione promossa nei confronti del risulta CP_1
correttamente e fondamente incoata (per di più considerato che il medesimo, pur avendo avuto conoscenza dell'indebito CP_1
incasso della somma per cui è causa già in data 10.07.2024, in sede di verifica del credito all'interno della procedura di liquidazione,
non ha provveduto alla tempestiva restituzione alla curatela delle somme apprese, decidendosi a restituirle dopo l'introduzione del presente giudizio).
Ed allora, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, il va condannato a pagare le spese del presente CP_1
giudizio - che si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/14 per le cause di valore da euro 1.101,00 a 5.200,00, per le sole fasi di studio ed introduttiva – in favore dell'erario stante l'ammissione al beneficio del PSS ex art. 144 DPR 115/2002 della liquidazione giudiziale ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore della (n. Controparte_4
1/2024 L.G.) che liquida in complessivi euro 852,00, oltre spese generali, accessori ed esborsi nella misura legalmente dovuta,
disponendone la distrazione a favore dell'erario.
Così deciso in Trapani, in data 12/06/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile