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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/10/2025, n. 4844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4844 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3766/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3766/2020 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli (C.F. Persona_1
e ( ), con il patrocinio C.F._2 Parte_2 C.F._3 dell'avv. F. Maurizio ZAPPALA'
ATTRICE
nata a [...] il [...] (C.F. , con il Parte_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. F. Maurizio ZAPPALA';
ATTRICE
contro
(C.F. ), quale Impresa designata Controparte_1 P.IVA_1 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, con sede in Bologna Via Stalingrado n. 45, Codice Fiscale in persona del P.IVA_1 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
suo procuratore ad negotia sig. con il patrocinio dell'avv. Antonino Controparte_2
PETRONACI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli Parte_1
minori e conveniva in giudizio Parte_3 Persona_1 Parte_2
chiedendo che fosse accertata la responsabilità esclusiva o Controparte_1
concorrente del conducente di veicolo rimasto non identificato nell'incidente mortale occorso a con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non Persona_2 patrimoniali subiti da lei e dai figli minori , ed , da liquidarsi in via Pt_3 Persona_1 Pt_2
equitativa, oltre interessi e spese.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 9 novembre 2018, alla guida di Persona_2
uno scooter Honda SH 300, veniva coinvolto in una collisione con un veicolo bianco non identificato presso la rotatoria alla intersezione fra la via Santa Sofia a Catania e la via San
Zenone.
A seguito dell'urto, rovinava al suolo e decedeva sul colpo mentre il conducente Persona_2 del veicolo antagonista si dava alla fuga senza prestare soccorso.
La difesa di parte attrice rappresentava altresì che il procedimento penale instaurato a seguito del sinistro era stato archiviato per impossibilità di identificare il responsabile.
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Sulla base di consulenza tecnica di parte, il sinistro veniva attribuito a responsabilità del conducente di veicolo di colore bianco (possibile Fiat Punto) secondo una dinamica conforme alle allegazioni.
§§§§§
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_1
Strada si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione e chiedendo, in subordine, il rigetto integrale delle domande;
in ulteriore subordine, veniva chiesto ridursi il risarcimento eventualmente riconosciuto entro i limiti del massimale previsto dalla legge.
La difesa della convenuta sosteneva che dagli atti del procedimento penale e dalla relazione della Polizia Municipale, il sinistro risultava 'autonomo', senza coinvolgimento di altri veicoli,
e che non sussistevano prova a sostegno di quanto dedotto da parte attrice.
In subordine, la difesa eccepiva la corresponsabilità del per guida imprudente e Per_2 mancato uso del casco, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c con le quali ribadivano le rispettive posizioni ed articolavano richieste istruttorie.
Con ordinanza del 22.03.2021 veniva parzialmente ammessa la richiesta di prova testi articolata da parte attrice.
All'udienza del 20 settembre 2021 si procedeva con la escussione dei testi Tes_1
e mentre la difesa rinunciava alla escussione del terzo
[...] Testimone_2
teste, Testimone_3
Con ordinanza del 25.04.2022 veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici sulla dinamica del sinistro.
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Acquisita la relazione tecnica, intervenuta costituzione in proprio di (frattanto Parte_3 divenuta maggiorenne), con successiva ordinanza del 07.08.2023 veniva disposto procedersi ad attività tecnica integrativa.
Il C.T.U. depositava anche la ulteriore relazione;
indi, all'udienza all'uopo fissata, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con termini ex art.190
c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
In applicazione dei principi che regolano l'onere della prova, incombe su parte attrice l'onere di dimostrare la storicità dell'accadimento, vale a dire della dinamica allegata con l'atto introduttivo, e ciò in via preliminare rispetto alla distinta e logicamente successiva tematica relativa alla responsabilità esclusiva o concorrente della parte convenuta (Cass. civ., sez. VI, 3 ottobre 2022 n.28662).
Ancora, secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce pienamente, 'In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità' (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2021 n.26304).
Sulla base dei principi sopra esposti, deve quindi, procedersi all'esame delle prove acquisite nel presente giudizio onde verificare se possa ritenersi provata anzitutto la storicità del fatto e, più
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precisamente, la dinamica del sinistro nei termini allegati da parte attrice, con incidenza causale di veicolo e non secondo incidente cd. autonomo.
§§§§§
La ricostruzione in ordine alla dinamica del fatto è affidata alle dichiarazioni testimoniali rese da e da all'udienza del 20.09.2021 ed alla Testimone_1 Testimone_2
valutazione degli elementi emergenti dalle indagini svolte dalla Polizia Municipale dopo l'intervento sui luoghi del sinistro alla luce delle indicazioni tecniche provenienti dai C.T.P. delle due parti e dalle indagini tecniche affidate a C.T.U. nomato in corso di causa.
In sintesi, e per quel che maggiormente rileva ai fini della ricostruzione della dinamica del fatto, i testi – che non erano pacificamente presenti sul luogo del sinistro e non sono, quindi,
'testi oculari' – hanno riferito:
- il primo (ALLEGRA) di avere effettuato, al momento del dissequestro, rilievi fotografici al motociclo condotto dal individuati in quelli contenuti Per_2
nell'allegato 7; in concreto, egli ha riferito di avere eseguito il rilievo alla parte inferiore anteriore destra del motociclo in cui era visibile una 'traccia';
- il secondo ( ), di avere restituito proprio la sera dell'08.11.2018 il Tes_2
ciclomotore poi utilizzato dal e di averglielo restituito dopo avere eseguito Per_2 personalmente un 'lavaggio' completo del mezzo che gli aveva consentito di apprezzare la mancanza di striature o altro, particolarmente nella parte inferiore anteriore destra del mezzo.
Le dichiarazioni, ove attendibili, consentirebbero di affermare che la traccia nella parte inferiore anteriore destra del mezzo non era presente allorquando il motociclo era stato restituito, la sera dell'08.11.2018, al ed era, invece, riscontrabile allorquando, al Per_2
momento della restituzione dopo il sequestro, era stato restituito al fratello di Parte_1
, moglie del d attrice nel presente giudizio.
[...] Per_2
La difesa di parte attrice, in comparsa conclusionale, ha precisato che:
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'…le prove testimoniali complessivamente raccolte all'udienza del 20 settembre 2021 sono state offerte solo a supporto del complessivo compendio probatorio sul fatto, conformemente a Cass. n. 4437/1997, e non già, come ex adverso si è preteso stigmatizzare - con argomentazioni mutuate da ben altra e non pertinente fattispecie - per fornire prova diretta del fatto principale e della responsabilità di terzi, dei quali, invece, è stata acquisita in atti opponibile contezza scientifica'.
Al di là della 'qualificazione' del supporto che la difesa intendeva ottenere dai due testimoni, le dichiarazioni in questione contengono elementi oggettivamente rilevanti per la ricostruzione della dinamica.
§§§§§
Deve, quindi, procedersi alla verifica circa la attendibilità dei due dichiaranti.
amico di fratello della attrice, ha riferito di avere Testimone_1 Testimone_3
accompagnato il predetto presso il deposito per ritirare il motociclo condotto dal a Per_2 seguito di dissequestro.
Il teste ha riferito che, pur non avendo ricevuto alcun 'incarico' dall'amico o da suoi parenti, aveva pensato di fare 'rilievi fotografici' del motociclo, sostenendo di avere fatto ciò 'per deformazione professionale'.
Indi, esibite fotografie ritraenti il motociclo, prodotte dalla difesa di parte attrice, il teste le aveva riconosciute come quella da lui stesso fatte al momento del dissequestro, in particolare riconoscendo nelle foto esibite in udienza 'gli stessi danni che avevo riscontrato quando mi ero recato con il predetto per riprendere il mezzo dopo il dissequestro'. Tes_3
§§§§§
ha riferito di essere stato legato da un rapporto di consolidata Testimone_2
amicizia con e che aveva trascorso la sera precedente l'incidente a casa del Persona_2 predetto per vedere in televisione una partita di calcio.
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Il ha riferito che quella sera si era recato a casa del on il ciclomotore che il Tes_2 Per_2 predetto gli aveva prestato il giorno precedente ed ha anche specificato che '…proprio quella sera io, dopo averlo portato al servizio di lavaggio per restituirglielo pulito in segno di riconoscenza, glielo avevo riconsegnato. Ricordo anche che quella sera avevo portato il ciclomotore a casa del lo avevo messo io stesso in garage…'. Per_2
Il teste ha riferito che, finita la partita di calcio, verso le ore 23,30/24,00 'il a detto Per_2 che doveva uscire per andare a comprare le sigarette'; egli era rimasto a casa del predetto, ove pure vi era la in attesa del ritorno dell'amico che avrebbe dovuto poi Parte_1 riaccompagnarlo a casa in automobile (sosteneva che, epr problemi di salute, non poteva uscire la sera con il motociclo).
Fino alle ore 2,00 il e la ORIENTALE non avevano ricevuto notizie dal Tes_2 Per_2
fino a quando una telefonata ricevuta dalla moglie la avvisava di un incidente e del trasporto in ospedale del marito.
Il , quanto al motociclo, ha riferito che lui stesso aveva fatto il lavaggio e ricordava Tes_2
che il mezzo 'non aveva alcun danno', specificando che 'il i teneva particolarmente Per_2 alla perfetta tenuta del ciclomotore'.
§§§§§
Ritiene questo giudice che le dichiarazioni rese dai due testi siano inattendibili.
Quanto al D'AMICO, risulta del tutto inverosimile che egli abbia accompagnato l'amico per prelevare il mezzo dissequestrato e, in particolare, di avere effettuato Testimone_3 rilievi fotografici.
Sebbene egli abbia riferito che, in passato, ' ha avuto altri sinistri per i Testimone_3 quali ho ricevuto incarico professionale per quantificazione di danni', ha ribadito che, con riferimento al ciclomotore in questione non aveva ricevuto alcun incarico e, specificamente sollecitato, ha riferito di non sapere spiegare le ragioni.
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Ora, anche ammesso che egli abbia potuto accompagnare l'amico per prelevare un motociclo, risulta priva di giustificazione la iniziativa volta a fotografare il mezzo senza ricezione di incarico, tanto più ed a maggior ragione ove si consideri che in passato a detta Parte_1 dello stesso teste, gli aveva dato incarichi di riproduzione di mezzi per la quantificazione di danni a seguito di sinistri.
Le dichiarazioni del teste, già incise dai profili di inattendibilità estrinseca sopra evidenziati, sono caratterizzati da ulteriori profili di inattendibilità per così dire 'intrinseca' nella misura in cui, visionando le foto, ha agevolmente affermato di riconoscere i danni che ricordava di avere riscontrato anni prima al momento del dissequestro e, tuttavia, sollecitato a riferire ricordi su danni al mezzo senza l'ausilio delle foto (che, all'evidenza, offrono agevole possibilità di risposte conformi alle allegazioni), ha riferito di non potere riferire evidenziando che 'non posso ricordare tutto'.
Pertanto, sulla base delle criticità sopra evidenziate, valutate nel loro complesso, deve concludersi per la inattendibilità del teste e per la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni.
§§§§§
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riguardo al teste Testimone_2
Prescindendo dalla flebile giustificazione per la quale egli, la sera precedente ai fatti, aveva ricevuto in prestito il ciclomotore del , ancora, egli aveva proceduto personalmente ad Per_2
un lavaggio completo, così assumendo di ricordare anche la mancanza di danni alla carrozzeria, la posizione del risulta gravemente critica allorquando egli ha riferito di quanto Per_2 accadde dopo la conclusione della partita.
Il teste, avendo restituito il ciclomotore all'amico, risiedendo in via Timoleone (quartiere diverso e lontano da quello ove abitava il avrebbe dovuto essere riaccompagnato a Per_2
casa dal predetto.
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Ora, posto che il secondo il teste, aveva necessità di acquistare delle sigarette, posto Per_2 che era già mezzanotte, posto che il vrebbe dovuto riaccompagnarlo a casa, risulta del Per_2
tutto incomprensibile la ragione per la quale il avrebbe deciso di uscire da solo, Per_2 peraltro lasciando l'amico a casa con la moglie, piuttosto che uscire entrambi insieme con l'autovettura e procedere con le due incombenze (acquisto delle sigarette e accompagnamento del a casa). Tes_2
D'altra parte, lo stesso teste ha rassegnato la incomprensibilità di tale azione ('non so dire il motivo per cui il non era uscito con la autovettura per andare a comprare le Per_2 sigarette'), e ciò evidenzia la insussistenza di ragioni logiche, valutabili anche tenendo conto della specifica e concreta situazione, per lo svolgimento dei fatti nei termini riferiti.
Ingiustificata risulta la circostanza legata alle ragioni di salute posto che il , per sua Tes_2
stessa ammissione, aveva prelevato il motorino la sera del giorno precedente, aveva ancora guidato il motorino la sera dei fatti e, quindi, resta del tutto incomprensibile la ragione per la quale non fosse uscito con l'amico con il motociclo. In ogni caso, anche ammettendo i detti problemi di salute (che tuttavia, come detto, non gli avevano impedito, reiteratamente, di utilizzare il mezzo a due ruote in ore serali), il isponeva di una autovettura (quella di Per_2
proprietà della moglie), con la quale avrebbe potuto agevolmente uscire insieme all'amico per comprare le sigarette e, contestualmente, per riaccompagnarlo a casa.
Del tutto inspiegabile è, poi, la posizione 'statica' del e della che, Tes_2 Parte_1
dalla mezzanotte alle ore 2,00, non avendo ricevuto notizie del non lo hanno in alcun Per_2 modo cercato (il non ha riferito nemmeno di tentativi di rintraccio telefonico né di Tes_2
altro tipo).
Inoltre, resta del tutto ingiustificato che il uscito alle ore 23,30/mezzanotte, non solo Per_2
non era rientrato a casa dove lo attendevano la moglie e l'amico, ma alle ore 1,15 (ora in cui è collocato l'incidente), era ancora in giro, pur avendo giustificato l'uscita 'notturna' per acquistare le sigarette.
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Ebbene, le criticità circa la presenza del la sera dei fatti a casa del ncidono Tes_2 Per_2 in maniera irreversibile sulla attendibilità del teste e determinano la totale inutilizzabilità delle sue dichiarazioni.
§§§§§§
Esclusa, quindi, la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai signori e , Tes_1 Tes_2
deve procedersi alla valutazione degli elementi ricavabili dalla documentazione della attività svolta dalla Polizia Municipale e dall'apporto offerto dal C.T.U. nominato in corso di causa, nonché dalle valutazioni provenienti dai C.T.P. nominato dalle due difese.
Le indagini svolte dalla Polizia Municipale, consistite in un primo sopralluogo e nei correlati rilievi subito dopo il fatto (la stessa notte del 09.11.2018) e nel successivo esame del motociclo in sequestro (in data 14.11.2018), compendiate nella relazione conclusiva n.429435/2018
Protocollo Generale del 22.11.2018 (prodotta dalla difesa di parte attrice), si erano concluse escludendo ipotesi di responsabilità di terzi.
In particolare, dalla relazione risulta che
'Per quanto accertato, sulla base dei rilievi fotoplanimetrici effettuati e riportati sullo schizzo planimetrico, gli agenti operanti ricostruivano dettagliatamente il sinistro come riportato a pagina 15 del Modulo per la Rilevazione dell'incidente Stradale, escludendo dai danni riportati dal motociclo che gli stessi possano essere riconducibili ad impatto con altro veicolo'.
Dalla pagina 15 del Modulo per la Rilevazione dell'incidente Stradale risulta la seguente ricostruzione:
Per quanto rilevato sul luogo dell'incidente, è plausibile che il conducente del Veicolo
A, percorrendo le vie S. Sofia da Nord verso Sud, nel tratto compreso tra le vie
RU e la via San Zenone, approssimandosi a tale intersezione, collideva (tanto da pagina 10 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
lasciare una traccia sul cordolo margine sinistro della carreggiata di 1 m) con il cordolo in pietra lavica delimitante aiuola spartitraffico con la ruota anteriore sinistra e rovinava per terra abbia perso il controllo del mezzo. Scivolando sul selciato fino a sbattere contro il cordolo dell'aiuola della rotatoria.
Il conducente finiva la sua corsa all'interno dell'aiuola, tanto da lasciare una vistosa traccia ematica mentre il motociclo, dopo aver urtato contro il cordolo, finiva come schizzo planimetrico.
Sulla carreggiata sono state rilevate tracce di solcatura e pattinamento.
[…]
Non si rilevano danni riconducibili ad impatto contro altro veicolo.
Il Pubblico Ministero cui erano state affidate le indagini relative al sinistro in questione aveva chiesto la archiviazione in quanto 'dalla ricostruzione effettuata dalla Polizia Municipale, dopo
i rilievi, il sinistro appare autonomo e non risulta coinvolto alcun ulteriore veicolo' (cfr. richiesta di archiviazione del 10.12.2018).
Il G.I.P. aveva, infine, rigettato la opposizione e disposto la archiviazione in quanto 'pur emergendo dagli atti elementi che facciano intravedere il possibile coinvolgimento di un automobilista sconosciuto, non vi sono elementi che consentano di poterlo identificare'.
§§§§§
In diritto, è pacifico che le valutazioni operate dal personale di Polizia Municipale non hanno efficacia vincolante per le valutazioni da svolgere nel presente giudizio attesi i limiti cui è attribuita fede privilegiata dall'art.2700 c.c..
Parimenti, non hanno effetto vincolante nel presente giudizio (sempre con riguardo al profilo della possibile autonomia del sinistro) le valutazioni operate dal Pubblico Ministero con la richiesta di archiviazione né quelle espresse dal G.I.P. con il provvedimento di archiviazione. pagina 11 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
A tale ultimo riguardo giova precisare che il provvedimento del G.I.P., già di per sé inidoneo ad operare effetti preclusivi nel giudizio civile, non offre una valutazione in termini di non autonomia del sinistro;
ed invero, avuto precipuamente riguardo alla natura del procedimento all'esito del quale è stato emesso il decreto (opposizione a richiesta di archiviazione di procedimento iscritto nei confronti di 'ignoti', vale a dire di persona da identificare), risulta che, secondo il G.I.P., anche ove fossero ipotizzabili responsabilità di terzi (in relazione alle quali, peraltro, il Tribunale si è espresso in termini di possibilità e non di probabilità), non sussistevano elementi per ordinare al P.M. la prosecuzione delle indagini.
Dagli atti della Polizia Municipale, atti pubblici, viceversa vanno considerati avere fede privilegiata gli elementi che costituiscono la descrizione dello stato dei luoghi e, per quel che maggiormente rileva, la mancata evidenza di tracce utili non tanto per attribuire la responsabilità dell'incidente a terzi ma, ancora più a monte, per ipotizzare il coinvolgimento nella dinamica di altro veicolo.
§§§§§
Deve, quindi, verificarsi se, come sostenuto dalla difesa di parte attrice, siano individuabili, al di là di quanto rassegnato dal personale di Polizia Municipale, elementi oggettivi idonei a comprovare non solo il coinvolgimento di un veicolo ma, ancor di più, la sua incidenza causale della determinazione del sinistro.
Non sussiste alcuna contestazione in ordine alle tracce rilevate dal personale di Polizia
Municipale sul luogo 'teatro' del sinistro e ciò sia con riguardo a quelle rilevate in positivo
(quali, in primo luogo, la traccia sul cordolo margine sinistro della carreggiata), sia a quelle
'non' rilevate (tracce di frenata, tracce su muri o cordoli ed altro).
Unico punto di contrasto per la ricostruzione oggettiva degli elementi da sottoporre a valutazione è costituito dalla esistenza di tracce sul lato destro del ciclomotore e, in particolare, sulla parte inferiore destra (anteriore).
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Nella parte relativa a 'danni visibili', il personale di Polizia Municipale descriveva quanto rilevato nei seguenti termini: 'parte anteriore manubrio – paravento laterale sinistro'. Lo stato del ciclomotore risulta oggetto di rilievi fotografici eseguiti sia sui luoghi, nell'immediatezza, sia in sede di accesso presso i locali ove era custodito il mezzo in sequestro.
I rilievi fotografici in questione, prodotti in bianco e nero ed allegati alla citazione (ed alle memorie ex art.183 c.p.c.), risultano acquisiti agli atti (in tal senso, il C.T.U. era stato autorizzato ad acquisirli e, in concreto, dal carteggio in atti, sembrerebbero acquisiti dalla difesa di parte attrice e trasmessi al C.T.U.). In mancanza di contestazioni circa la corrispondenza del fascicolo a colori con quello in bianco e nero, ogni questione relativa alle modalità di acquisizione risulta irrilevante.
Il personale di Polizia Municipale, con riguardo alla traccia sulla parte inferiore destra del motociclo, non ne aveva indicato la assenza ma non aveva ritenuto di includerla fra le tracce rilevanti ai fini della ricostruzione del sinistro.
Quale valutazione dei pubblici ufficiali, la stessa non ha, evidentemente, effetti preclusivi per l'accertamento da svolgersi nel presente giudizio.
Procedendo con la 'lettura' degli elementi acquisiti agli atti operata dal C.T.U., va rilevato, anzitutto, che il C.T.U., effettuato lo studio della documentazione, offriva una descrizione dei
'danni al veicolo' che escludeva la presenza sul lato destro del ciclomotore di tracce riferibili al sinistro:
5. DA AL EI
A) Fianco sinistro:
• tracce evidenti di impatto contro l'asfalto e pattinamento lungo lo stesso [RIF. A1];
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• pneumatico, cerchio ruota e parafango anteriori per impatto contro il cordolo della rotatoria [RIF. A2];
• carcassa esterna proiettore e manubrio [RIF. A3].
B) Fianco destro:
• Nulla si rileva dai fotogrammi a colore allegati al Rapporto della
Polizia Municipale [RIF. B1].
In coerenza con i superiori dati, il C.T.U. da un lato precisava che 'definire un sinistro stradale la sola collisione veicolare, sarebbe una visione del fenomeno del tutto riduttiva', dall'altro, nella ricostruzione dinamica, individuava ed offriva quali unici elementi oggettivi ritenuti rilevanti i punti X e Y del 'teatro', corrispondenti il primo allo 'spigolo terminale del cordolo della siepe' (X), il secondo al 'cordolo delimitante la rotatoria ivi esistente' (Y); il punto 'Z' veniva, infine, individuato quale zona in cui si era venuto a trovare il ciclomotore nella posizione di quiete finale.
Indi, sulla base di quanto sopra, il C.T.U. offriva una ricostruzione dinamica che escludeva qualsivoglia 'impatto' con altro veicolo e, in coerenza con la premessa secondo cui il sinistro stradale non può ritenersi solo in presenza di sola collisione veicolare, descriveva la caduta effetto della manovra di soprasso da destra ad opera di veicolo che determinava una
'improvvisa emergenza' e 'costringeva il a sterzare repentinamente alla propria Persona_2
sinistra per evitare l'inevitabile impatto, andando così ad impattare contro lo spigolo in pietra della parte finale dello spartitraffico posto alla sua sinistra'.
Ancora coerentemente, la caduta non era determinata, secondo il C.T.U, da un impatto con altro veicolo (che, come detto, egli sosteneva che il GAN GI era riuscito ad evitare). ma dall'
'inevitabile rallentamento' conseguente alla manovra di emergenza che aveva l'effetto di fare pagina 14 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
'perdere la stabilità dello scooter che cadeva sul fianco sinistro e strisciava qualche metro sull'asfalto, andando ad impattare contro il cordolo dell'antistante spartitraffico'.
§§§§§
Con le osservazioni alla relazione, la difesa di parte attrice evidenziava che uno dei fotogrammi a colori acquisiti agli atti (fotogramma originale della Polizia Municipale e successivo ingrandimento) smentiva la affermazione secondo cui, sul lato destro del ciclomotore, 'nulla si rileva dai fotogrammi' in quanto vi era 'una traccia d'urto bianca non presente prima del sinistro, come offerto di provare in atti' (cfr. mail del 26.08.2022).
Il C.T.U., rispondendo in modo esplicito a rilievi del CTP di parte convenuta e, implicitamente, al suddetto rilievo proveniente da parte attrice, si limitava a dare atto che 'dalla visione – relativo ingrandimento – delle foto effettuate dagli Agenti della Polizia Municipale si rileva esattamente il contrario' (cfr. foglio 32 della prima relazione tecnica).
Il C.T.U, in sostanza, ha preso atto di quanto evidenziato dalla difesa di parte attrice e, tuttavia, non ha né offerto specifiche valutazioni sulla traccia risultante dalla foto, né modificato le conclusioni sulla dinamica che, come detto, sono state offerte senza ipotizzare alcun 'impatto', anzi, come già evidenziato, sostenendo che il o aveva addirittura evitato (costringeva Per_2
il a sterzare repentinamente alla propria sinistra per evitare l'inevitabile Persona_2 impatto…').
Con la relazione 'integrativa' depositata in data 22.11.2023 il C.T.U. si è occupato, come da richiesta, della presumibile velocità di marcia e non ha offerto modifiche alla ricostruzione dinamica con riguardo al profilo specifico del possibile impatto con veicolo terzo.
§§§§§
Deve, quindi, procedersi alla valutazione relativa alla dinamica.
Parte attrice ha valorizzato la traccia rinvenibile sulla parte inferiore destra del motociclo e, sulla base delle conclusioni del C.T.U. in termini di 'non autonomia' della caduta, ha sostenuto pagina 15 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
il raggiungimento della prova in ordine allo svolgimento dinamico del sinistro come allegato in citazione, con responsabilità esclusiva da attribuire al conducente di veicolo rimasto non identificato che avrebbe impattato il motociclo sul fianco destro determinandone la perdita di equilibrio e la conseguente caduta.
Escluse dal compendio probatorio utilizzabile le dichiarazioni rese dai signori e Tes_1
in quanto inattendibili per le ragioni già esposte, ritiene questo giudice che, sulla Tes_2 base degli elementi oggettivi rinvenibili agli atti non possa affermarsi che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica allegata in citazione.
Ed invero, va ribadito come il C.T.U., nella sua ricostruzione, non abbia mai ritenuto di potere fondare le proprie conclusioni su una traccia in termini oggettivi riconducibile ad impatto di veicolo 'terzo' (anzi, come già detto, ha sostenuto che il aveva condotto il mezzo Per_2
evitando impatti con altri veicoli).
Ciò non ha fatto nella stesura della relazione offerta alle parti e già sopra testualmente riportata nelle parti rilevanti e nelle conclusioni, e, parimenti, non ha fatto a seguito dei rilievi dei
C.T.P., a seguito dei quali, con valutazione del tutto generica, ha dato atto della presenza, sul lato destro, di una traccia, senza però offrire alcuna considerazione ulteriore, né in termini di genesi e struttura della stessa, né di compatibilità con le 'quote' di impatto fra veicolo e ciclomotore.
Giova ribadire che di 'impatto' il C.T.U. non ha mai parlato avendo ricondotto, secondo le sue valutazioni, la caduta alla interferenza di manovra di sorpasso che avrebbe determinato la necessità da parte del i una manovra di emergenza. Per_2
Ora, quanto alla 'traccia' che figura nella parte bassa destra del motociclo, può affermarsi che:
1) non risulta provato, in conseguenza della in utilizzabilità delle dichiarazioni dei due testimoni, che la stessa sia stata prodotta nell'intervallo compreso fra la (presunta) restituzione del mezzo al a sera dell'08.11.2018 e la restituzione al fratello Per_2
in sede di esecuzione del provvedimento di dissequestro;
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2) non risulta provato che la stessa, peraltro unica traccia sul lato destro del motociclo, sia riconducibile ad impatto provocato da veicolo proveniente dalla destra del ciclomotore (né quella notte né in precedenza);
3) non risultando provata l'epoca cui fare risalire la traccia né la sua natura, non risulta provato che dalla stessa possa trarsi la conclusione circa la genesi del sinistro e la riconducibilità a veicolo rimasto non identificato.
Sulla base degli elementi in atti, quindi, risulta unicamente che il percorrendo la via Per_2
Santa Sofia, ha impattato il cordolo sinistro che delimita la carreggiata prima dell'ingresso nella rotatoria, così perdendo l'equilibrio, cadendo al suolo e andando a sbattere sul cordolo della detta rotatoria.
Inoltre, non appare condivisibile la valutazione del C.T.U. secondo cui il procedendo Per_2
lungo la via Santa Sofia, 'MAI' avrebbe potuto sterzare e impattare il cordolo se non per l'azione (si ribadisce, descritta come interferenza o disturbo e non come impatto) di un veicolo terzo;
se tale conclusione sembra sostenibile sulla base della immagine dall'alto del 'teatro' del luogo del sinistro riprodotta e riportata dal C.T.U. a pagina 13 della relazione, che però si limita ad inquadrare i pochi metri del tratto di via Santa Sofia che precedono la rotatoria, a ben diverse conclusioni deve pervenirsi ove si consideri la visuale di marcia lungo la via Santa
Sofia, percorsa da Nord a Sud, quale risulta in maniera chiara ed univoca dalla seconda fotografia di pagina 4, con visione della carreggiata ben più ampia e, può dirsi, del tutto completa.
Ed invero, dalla seconda foto di pagina 4 è possibile apprezzare, a parere di questo giudice, come la traiettoria lungo la linea di mezzeria della carreggiata di via Santa Sofia in direzione
Nord Sud verso la rotatoria conduce proprio al cordolo sinistro;
il tratto rettilineo ha una deviazione breve solo nella parte finale e, quindi, una distrazione ed una non perfetta visione
(agevolata anche dall'ora tarda del fatto: ore 1,15 circa della notte), una manovra di sorpasso pagina 17 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
del ciclomotore nei confronti di veicolo circolante sulla corsia di destra proprio in prossimità della rotatoria , può giustificare l'impatto con il cordolo.
Conclusivamente, avvenuto il sinistro, individuata la perdita di controllo con il cordolo in questione ed in mancanza di tracce sul motociclo indicative di impatto con veicolo terzo deve affermarsi, in linea con le valutazioni già all'epoca operate dal personale di PM, che il sinistro ha avuto natura autonoma.
Le diverse conclusioni sostenute dalla difesa di parte attrice, sia in termini di ritenuta prova di impatto veicolo-motociclo, sia in termini di valutazione secondo il principio del più probabile che non, non possono essere condivise: non può dirsi sussistente alcuna prova circa il sostenuto impatto veicolo/motociclo, non possono dirsi sussistenti elementi oggettivi indicativi, secondo il criterio del più probabile che non, che il bbia perso l'equilibrio a causa di condotta Per_2
responsabile di terzi.
Per tutte queste ragioni, pertanto, le domande non possono trovare accoglimento.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i valori medi per valore controversia indeterminabile e complessità media;
le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa vanno poste definitivamente a carico dell'Erario, stante la ammissione al patrocinio di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.3766/2020 R.G., RIGETTA le domande e CONDANNA
in solido e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli Parte_1
e e in solido, al pagamento delle spese Persona_1 Parte_2 Parte_3
processuali in favore di che liquida in complessivi euro Controparte_1
10.860,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
pone le spese di C.T.U. liquidate pagina 18 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
in corso di causa definitivamente a carico dell'Erario, stante la ammissione al patrocinio di tutti gli attori.
Catania, 6 ottobre 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3766/2020 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli (C.F. Persona_1
e ( ), con il patrocinio C.F._2 Parte_2 C.F._3 dell'avv. F. Maurizio ZAPPALA'
ATTRICE
nata a [...] il [...] (C.F. , con il Parte_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. F. Maurizio ZAPPALA';
ATTRICE
contro
(C.F. ), quale Impresa designata Controparte_1 P.IVA_1 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, con sede in Bologna Via Stalingrado n. 45, Codice Fiscale in persona del P.IVA_1 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
suo procuratore ad negotia sig. con il patrocinio dell'avv. Antonino Controparte_2
PETRONACI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli Parte_1
minori e conveniva in giudizio Parte_3 Persona_1 Parte_2
chiedendo che fosse accertata la responsabilità esclusiva o Controparte_1
concorrente del conducente di veicolo rimasto non identificato nell'incidente mortale occorso a con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non Persona_2 patrimoniali subiti da lei e dai figli minori , ed , da liquidarsi in via Pt_3 Persona_1 Pt_2
equitativa, oltre interessi e spese.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 9 novembre 2018, alla guida di Persona_2
uno scooter Honda SH 300, veniva coinvolto in una collisione con un veicolo bianco non identificato presso la rotatoria alla intersezione fra la via Santa Sofia a Catania e la via San
Zenone.
A seguito dell'urto, rovinava al suolo e decedeva sul colpo mentre il conducente Persona_2 del veicolo antagonista si dava alla fuga senza prestare soccorso.
La difesa di parte attrice rappresentava altresì che il procedimento penale instaurato a seguito del sinistro era stato archiviato per impossibilità di identificare il responsabile.
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Sulla base di consulenza tecnica di parte, il sinistro veniva attribuito a responsabilità del conducente di veicolo di colore bianco (possibile Fiat Punto) secondo una dinamica conforme alle allegazioni.
§§§§§
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_1
Strada si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione e chiedendo, in subordine, il rigetto integrale delle domande;
in ulteriore subordine, veniva chiesto ridursi il risarcimento eventualmente riconosciuto entro i limiti del massimale previsto dalla legge.
La difesa della convenuta sosteneva che dagli atti del procedimento penale e dalla relazione della Polizia Municipale, il sinistro risultava 'autonomo', senza coinvolgimento di altri veicoli,
e che non sussistevano prova a sostegno di quanto dedotto da parte attrice.
In subordine, la difesa eccepiva la corresponsabilità del per guida imprudente e Per_2 mancato uso del casco, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c con le quali ribadivano le rispettive posizioni ed articolavano richieste istruttorie.
Con ordinanza del 22.03.2021 veniva parzialmente ammessa la richiesta di prova testi articolata da parte attrice.
All'udienza del 20 settembre 2021 si procedeva con la escussione dei testi Tes_1
e mentre la difesa rinunciava alla escussione del terzo
[...] Testimone_2
teste, Testimone_3
Con ordinanza del 25.04.2022 veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici sulla dinamica del sinistro.
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Acquisita la relazione tecnica, intervenuta costituzione in proprio di (frattanto Parte_3 divenuta maggiorenne), con successiva ordinanza del 07.08.2023 veniva disposto procedersi ad attività tecnica integrativa.
Il C.T.U. depositava anche la ulteriore relazione;
indi, all'udienza all'uopo fissata, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con termini ex art.190
c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
In applicazione dei principi che regolano l'onere della prova, incombe su parte attrice l'onere di dimostrare la storicità dell'accadimento, vale a dire della dinamica allegata con l'atto introduttivo, e ciò in via preliminare rispetto alla distinta e logicamente successiva tematica relativa alla responsabilità esclusiva o concorrente della parte convenuta (Cass. civ., sez. VI, 3 ottobre 2022 n.28662).
Ancora, secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce pienamente, 'In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità' (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2021 n.26304).
Sulla base dei principi sopra esposti, deve quindi, procedersi all'esame delle prove acquisite nel presente giudizio onde verificare se possa ritenersi provata anzitutto la storicità del fatto e, più
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precisamente, la dinamica del sinistro nei termini allegati da parte attrice, con incidenza causale di veicolo e non secondo incidente cd. autonomo.
§§§§§
La ricostruzione in ordine alla dinamica del fatto è affidata alle dichiarazioni testimoniali rese da e da all'udienza del 20.09.2021 ed alla Testimone_1 Testimone_2
valutazione degli elementi emergenti dalle indagini svolte dalla Polizia Municipale dopo l'intervento sui luoghi del sinistro alla luce delle indicazioni tecniche provenienti dai C.T.P. delle due parti e dalle indagini tecniche affidate a C.T.U. nomato in corso di causa.
In sintesi, e per quel che maggiormente rileva ai fini della ricostruzione della dinamica del fatto, i testi – che non erano pacificamente presenti sul luogo del sinistro e non sono, quindi,
'testi oculari' – hanno riferito:
- il primo (ALLEGRA) di avere effettuato, al momento del dissequestro, rilievi fotografici al motociclo condotto dal individuati in quelli contenuti Per_2
nell'allegato 7; in concreto, egli ha riferito di avere eseguito il rilievo alla parte inferiore anteriore destra del motociclo in cui era visibile una 'traccia';
- il secondo ( ), di avere restituito proprio la sera dell'08.11.2018 il Tes_2
ciclomotore poi utilizzato dal e di averglielo restituito dopo avere eseguito Per_2 personalmente un 'lavaggio' completo del mezzo che gli aveva consentito di apprezzare la mancanza di striature o altro, particolarmente nella parte inferiore anteriore destra del mezzo.
Le dichiarazioni, ove attendibili, consentirebbero di affermare che la traccia nella parte inferiore anteriore destra del mezzo non era presente allorquando il motociclo era stato restituito, la sera dell'08.11.2018, al ed era, invece, riscontrabile allorquando, al Per_2
momento della restituzione dopo il sequestro, era stato restituito al fratello di Parte_1
, moglie del d attrice nel presente giudizio.
[...] Per_2
La difesa di parte attrice, in comparsa conclusionale, ha precisato che:
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'…le prove testimoniali complessivamente raccolte all'udienza del 20 settembre 2021 sono state offerte solo a supporto del complessivo compendio probatorio sul fatto, conformemente a Cass. n. 4437/1997, e non già, come ex adverso si è preteso stigmatizzare - con argomentazioni mutuate da ben altra e non pertinente fattispecie - per fornire prova diretta del fatto principale e della responsabilità di terzi, dei quali, invece, è stata acquisita in atti opponibile contezza scientifica'.
Al di là della 'qualificazione' del supporto che la difesa intendeva ottenere dai due testimoni, le dichiarazioni in questione contengono elementi oggettivamente rilevanti per la ricostruzione della dinamica.
§§§§§
Deve, quindi, procedersi alla verifica circa la attendibilità dei due dichiaranti.
amico di fratello della attrice, ha riferito di avere Testimone_1 Testimone_3
accompagnato il predetto presso il deposito per ritirare il motociclo condotto dal a Per_2 seguito di dissequestro.
Il teste ha riferito che, pur non avendo ricevuto alcun 'incarico' dall'amico o da suoi parenti, aveva pensato di fare 'rilievi fotografici' del motociclo, sostenendo di avere fatto ciò 'per deformazione professionale'.
Indi, esibite fotografie ritraenti il motociclo, prodotte dalla difesa di parte attrice, il teste le aveva riconosciute come quella da lui stesso fatte al momento del dissequestro, in particolare riconoscendo nelle foto esibite in udienza 'gli stessi danni che avevo riscontrato quando mi ero recato con il predetto per riprendere il mezzo dopo il dissequestro'. Tes_3
§§§§§
ha riferito di essere stato legato da un rapporto di consolidata Testimone_2
amicizia con e che aveva trascorso la sera precedente l'incidente a casa del Persona_2 predetto per vedere in televisione una partita di calcio.
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Il ha riferito che quella sera si era recato a casa del on il ciclomotore che il Tes_2 Per_2 predetto gli aveva prestato il giorno precedente ed ha anche specificato che '…proprio quella sera io, dopo averlo portato al servizio di lavaggio per restituirglielo pulito in segno di riconoscenza, glielo avevo riconsegnato. Ricordo anche che quella sera avevo portato il ciclomotore a casa del lo avevo messo io stesso in garage…'. Per_2
Il teste ha riferito che, finita la partita di calcio, verso le ore 23,30/24,00 'il a detto Per_2 che doveva uscire per andare a comprare le sigarette'; egli era rimasto a casa del predetto, ove pure vi era la in attesa del ritorno dell'amico che avrebbe dovuto poi Parte_1 riaccompagnarlo a casa in automobile (sosteneva che, epr problemi di salute, non poteva uscire la sera con il motociclo).
Fino alle ore 2,00 il e la ORIENTALE non avevano ricevuto notizie dal Tes_2 Per_2
fino a quando una telefonata ricevuta dalla moglie la avvisava di un incidente e del trasporto in ospedale del marito.
Il , quanto al motociclo, ha riferito che lui stesso aveva fatto il lavaggio e ricordava Tes_2
che il mezzo 'non aveva alcun danno', specificando che 'il i teneva particolarmente Per_2 alla perfetta tenuta del ciclomotore'.
§§§§§
Ritiene questo giudice che le dichiarazioni rese dai due testi siano inattendibili.
Quanto al D'AMICO, risulta del tutto inverosimile che egli abbia accompagnato l'amico per prelevare il mezzo dissequestrato e, in particolare, di avere effettuato Testimone_3 rilievi fotografici.
Sebbene egli abbia riferito che, in passato, ' ha avuto altri sinistri per i Testimone_3 quali ho ricevuto incarico professionale per quantificazione di danni', ha ribadito che, con riferimento al ciclomotore in questione non aveva ricevuto alcun incarico e, specificamente sollecitato, ha riferito di non sapere spiegare le ragioni.
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Ora, anche ammesso che egli abbia potuto accompagnare l'amico per prelevare un motociclo, risulta priva di giustificazione la iniziativa volta a fotografare il mezzo senza ricezione di incarico, tanto più ed a maggior ragione ove si consideri che in passato a detta Parte_1 dello stesso teste, gli aveva dato incarichi di riproduzione di mezzi per la quantificazione di danni a seguito di sinistri.
Le dichiarazioni del teste, già incise dai profili di inattendibilità estrinseca sopra evidenziati, sono caratterizzati da ulteriori profili di inattendibilità per così dire 'intrinseca' nella misura in cui, visionando le foto, ha agevolmente affermato di riconoscere i danni che ricordava di avere riscontrato anni prima al momento del dissequestro e, tuttavia, sollecitato a riferire ricordi su danni al mezzo senza l'ausilio delle foto (che, all'evidenza, offrono agevole possibilità di risposte conformi alle allegazioni), ha riferito di non potere riferire evidenziando che 'non posso ricordare tutto'.
Pertanto, sulla base delle criticità sopra evidenziate, valutate nel loro complesso, deve concludersi per la inattendibilità del teste e per la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni.
§§§§§
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riguardo al teste Testimone_2
Prescindendo dalla flebile giustificazione per la quale egli, la sera precedente ai fatti, aveva ricevuto in prestito il ciclomotore del , ancora, egli aveva proceduto personalmente ad Per_2
un lavaggio completo, così assumendo di ricordare anche la mancanza di danni alla carrozzeria, la posizione del risulta gravemente critica allorquando egli ha riferito di quanto Per_2 accadde dopo la conclusione della partita.
Il teste, avendo restituito il ciclomotore all'amico, risiedendo in via Timoleone (quartiere diverso e lontano da quello ove abitava il avrebbe dovuto essere riaccompagnato a Per_2
casa dal predetto.
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Ora, posto che il secondo il teste, aveva necessità di acquistare delle sigarette, posto Per_2 che era già mezzanotte, posto che il vrebbe dovuto riaccompagnarlo a casa, risulta del Per_2
tutto incomprensibile la ragione per la quale il avrebbe deciso di uscire da solo, Per_2 peraltro lasciando l'amico a casa con la moglie, piuttosto che uscire entrambi insieme con l'autovettura e procedere con le due incombenze (acquisto delle sigarette e accompagnamento del a casa). Tes_2
D'altra parte, lo stesso teste ha rassegnato la incomprensibilità di tale azione ('non so dire il motivo per cui il non era uscito con la autovettura per andare a comprare le Per_2 sigarette'), e ciò evidenzia la insussistenza di ragioni logiche, valutabili anche tenendo conto della specifica e concreta situazione, per lo svolgimento dei fatti nei termini riferiti.
Ingiustificata risulta la circostanza legata alle ragioni di salute posto che il , per sua Tes_2
stessa ammissione, aveva prelevato il motorino la sera del giorno precedente, aveva ancora guidato il motorino la sera dei fatti e, quindi, resta del tutto incomprensibile la ragione per la quale non fosse uscito con l'amico con il motociclo. In ogni caso, anche ammettendo i detti problemi di salute (che tuttavia, come detto, non gli avevano impedito, reiteratamente, di utilizzare il mezzo a due ruote in ore serali), il isponeva di una autovettura (quella di Per_2
proprietà della moglie), con la quale avrebbe potuto agevolmente uscire insieme all'amico per comprare le sigarette e, contestualmente, per riaccompagnarlo a casa.
Del tutto inspiegabile è, poi, la posizione 'statica' del e della che, Tes_2 Parte_1
dalla mezzanotte alle ore 2,00, non avendo ricevuto notizie del non lo hanno in alcun Per_2 modo cercato (il non ha riferito nemmeno di tentativi di rintraccio telefonico né di Tes_2
altro tipo).
Inoltre, resta del tutto ingiustificato che il uscito alle ore 23,30/mezzanotte, non solo Per_2
non era rientrato a casa dove lo attendevano la moglie e l'amico, ma alle ore 1,15 (ora in cui è collocato l'incidente), era ancora in giro, pur avendo giustificato l'uscita 'notturna' per acquistare le sigarette.
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Ebbene, le criticità circa la presenza del la sera dei fatti a casa del ncidono Tes_2 Per_2 in maniera irreversibile sulla attendibilità del teste e determinano la totale inutilizzabilità delle sue dichiarazioni.
§§§§§§
Esclusa, quindi, la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai signori e , Tes_1 Tes_2
deve procedersi alla valutazione degli elementi ricavabili dalla documentazione della attività svolta dalla Polizia Municipale e dall'apporto offerto dal C.T.U. nominato in corso di causa, nonché dalle valutazioni provenienti dai C.T.P. nominato dalle due difese.
Le indagini svolte dalla Polizia Municipale, consistite in un primo sopralluogo e nei correlati rilievi subito dopo il fatto (la stessa notte del 09.11.2018) e nel successivo esame del motociclo in sequestro (in data 14.11.2018), compendiate nella relazione conclusiva n.429435/2018
Protocollo Generale del 22.11.2018 (prodotta dalla difesa di parte attrice), si erano concluse escludendo ipotesi di responsabilità di terzi.
In particolare, dalla relazione risulta che
'Per quanto accertato, sulla base dei rilievi fotoplanimetrici effettuati e riportati sullo schizzo planimetrico, gli agenti operanti ricostruivano dettagliatamente il sinistro come riportato a pagina 15 del Modulo per la Rilevazione dell'incidente Stradale, escludendo dai danni riportati dal motociclo che gli stessi possano essere riconducibili ad impatto con altro veicolo'.
Dalla pagina 15 del Modulo per la Rilevazione dell'incidente Stradale risulta la seguente ricostruzione:
Per quanto rilevato sul luogo dell'incidente, è plausibile che il conducente del Veicolo
A, percorrendo le vie S. Sofia da Nord verso Sud, nel tratto compreso tra le vie
RU e la via San Zenone, approssimandosi a tale intersezione, collideva (tanto da pagina 10 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
lasciare una traccia sul cordolo margine sinistro della carreggiata di 1 m) con il cordolo in pietra lavica delimitante aiuola spartitraffico con la ruota anteriore sinistra e rovinava per terra abbia perso il controllo del mezzo. Scivolando sul selciato fino a sbattere contro il cordolo dell'aiuola della rotatoria.
Il conducente finiva la sua corsa all'interno dell'aiuola, tanto da lasciare una vistosa traccia ematica mentre il motociclo, dopo aver urtato contro il cordolo, finiva come schizzo planimetrico.
Sulla carreggiata sono state rilevate tracce di solcatura e pattinamento.
[…]
Non si rilevano danni riconducibili ad impatto contro altro veicolo.
Il Pubblico Ministero cui erano state affidate le indagini relative al sinistro in questione aveva chiesto la archiviazione in quanto 'dalla ricostruzione effettuata dalla Polizia Municipale, dopo
i rilievi, il sinistro appare autonomo e non risulta coinvolto alcun ulteriore veicolo' (cfr. richiesta di archiviazione del 10.12.2018).
Il G.I.P. aveva, infine, rigettato la opposizione e disposto la archiviazione in quanto 'pur emergendo dagli atti elementi che facciano intravedere il possibile coinvolgimento di un automobilista sconosciuto, non vi sono elementi che consentano di poterlo identificare'.
§§§§§
In diritto, è pacifico che le valutazioni operate dal personale di Polizia Municipale non hanno efficacia vincolante per le valutazioni da svolgere nel presente giudizio attesi i limiti cui è attribuita fede privilegiata dall'art.2700 c.c..
Parimenti, non hanno effetto vincolante nel presente giudizio (sempre con riguardo al profilo della possibile autonomia del sinistro) le valutazioni operate dal Pubblico Ministero con la richiesta di archiviazione né quelle espresse dal G.I.P. con il provvedimento di archiviazione. pagina 11 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
A tale ultimo riguardo giova precisare che il provvedimento del G.I.P., già di per sé inidoneo ad operare effetti preclusivi nel giudizio civile, non offre una valutazione in termini di non autonomia del sinistro;
ed invero, avuto precipuamente riguardo alla natura del procedimento all'esito del quale è stato emesso il decreto (opposizione a richiesta di archiviazione di procedimento iscritto nei confronti di 'ignoti', vale a dire di persona da identificare), risulta che, secondo il G.I.P., anche ove fossero ipotizzabili responsabilità di terzi (in relazione alle quali, peraltro, il Tribunale si è espresso in termini di possibilità e non di probabilità), non sussistevano elementi per ordinare al P.M. la prosecuzione delle indagini.
Dagli atti della Polizia Municipale, atti pubblici, viceversa vanno considerati avere fede privilegiata gli elementi che costituiscono la descrizione dello stato dei luoghi e, per quel che maggiormente rileva, la mancata evidenza di tracce utili non tanto per attribuire la responsabilità dell'incidente a terzi ma, ancora più a monte, per ipotizzare il coinvolgimento nella dinamica di altro veicolo.
§§§§§
Deve, quindi, verificarsi se, come sostenuto dalla difesa di parte attrice, siano individuabili, al di là di quanto rassegnato dal personale di Polizia Municipale, elementi oggettivi idonei a comprovare non solo il coinvolgimento di un veicolo ma, ancor di più, la sua incidenza causale della determinazione del sinistro.
Non sussiste alcuna contestazione in ordine alle tracce rilevate dal personale di Polizia
Municipale sul luogo 'teatro' del sinistro e ciò sia con riguardo a quelle rilevate in positivo
(quali, in primo luogo, la traccia sul cordolo margine sinistro della carreggiata), sia a quelle
'non' rilevate (tracce di frenata, tracce su muri o cordoli ed altro).
Unico punto di contrasto per la ricostruzione oggettiva degli elementi da sottoporre a valutazione è costituito dalla esistenza di tracce sul lato destro del ciclomotore e, in particolare, sulla parte inferiore destra (anteriore).
pagina 12 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Nella parte relativa a 'danni visibili', il personale di Polizia Municipale descriveva quanto rilevato nei seguenti termini: 'parte anteriore manubrio – paravento laterale sinistro'. Lo stato del ciclomotore risulta oggetto di rilievi fotografici eseguiti sia sui luoghi, nell'immediatezza, sia in sede di accesso presso i locali ove era custodito il mezzo in sequestro.
I rilievi fotografici in questione, prodotti in bianco e nero ed allegati alla citazione (ed alle memorie ex art.183 c.p.c.), risultano acquisiti agli atti (in tal senso, il C.T.U. era stato autorizzato ad acquisirli e, in concreto, dal carteggio in atti, sembrerebbero acquisiti dalla difesa di parte attrice e trasmessi al C.T.U.). In mancanza di contestazioni circa la corrispondenza del fascicolo a colori con quello in bianco e nero, ogni questione relativa alle modalità di acquisizione risulta irrilevante.
Il personale di Polizia Municipale, con riguardo alla traccia sulla parte inferiore destra del motociclo, non ne aveva indicato la assenza ma non aveva ritenuto di includerla fra le tracce rilevanti ai fini della ricostruzione del sinistro.
Quale valutazione dei pubblici ufficiali, la stessa non ha, evidentemente, effetti preclusivi per l'accertamento da svolgersi nel presente giudizio.
Procedendo con la 'lettura' degli elementi acquisiti agli atti operata dal C.T.U., va rilevato, anzitutto, che il C.T.U., effettuato lo studio della documentazione, offriva una descrizione dei
'danni al veicolo' che escludeva la presenza sul lato destro del ciclomotore di tracce riferibili al sinistro:
5. DA AL EI
A) Fianco sinistro:
• tracce evidenti di impatto contro l'asfalto e pattinamento lungo lo stesso [RIF. A1];
pagina 13 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
• pneumatico, cerchio ruota e parafango anteriori per impatto contro il cordolo della rotatoria [RIF. A2];
• carcassa esterna proiettore e manubrio [RIF. A3].
B) Fianco destro:
• Nulla si rileva dai fotogrammi a colore allegati al Rapporto della
Polizia Municipale [RIF. B1].
In coerenza con i superiori dati, il C.T.U. da un lato precisava che 'definire un sinistro stradale la sola collisione veicolare, sarebbe una visione del fenomeno del tutto riduttiva', dall'altro, nella ricostruzione dinamica, individuava ed offriva quali unici elementi oggettivi ritenuti rilevanti i punti X e Y del 'teatro', corrispondenti il primo allo 'spigolo terminale del cordolo della siepe' (X), il secondo al 'cordolo delimitante la rotatoria ivi esistente' (Y); il punto 'Z' veniva, infine, individuato quale zona in cui si era venuto a trovare il ciclomotore nella posizione di quiete finale.
Indi, sulla base di quanto sopra, il C.T.U. offriva una ricostruzione dinamica che escludeva qualsivoglia 'impatto' con altro veicolo e, in coerenza con la premessa secondo cui il sinistro stradale non può ritenersi solo in presenza di sola collisione veicolare, descriveva la caduta effetto della manovra di soprasso da destra ad opera di veicolo che determinava una
'improvvisa emergenza' e 'costringeva il a sterzare repentinamente alla propria Persona_2
sinistra per evitare l'inevitabile impatto, andando così ad impattare contro lo spigolo in pietra della parte finale dello spartitraffico posto alla sua sinistra'.
Ancora coerentemente, la caduta non era determinata, secondo il C.T.U, da un impatto con altro veicolo (che, come detto, egli sosteneva che il GAN GI era riuscito ad evitare). ma dall'
'inevitabile rallentamento' conseguente alla manovra di emergenza che aveva l'effetto di fare pagina 14 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
'perdere la stabilità dello scooter che cadeva sul fianco sinistro e strisciava qualche metro sull'asfalto, andando ad impattare contro il cordolo dell'antistante spartitraffico'.
§§§§§
Con le osservazioni alla relazione, la difesa di parte attrice evidenziava che uno dei fotogrammi a colori acquisiti agli atti (fotogramma originale della Polizia Municipale e successivo ingrandimento) smentiva la affermazione secondo cui, sul lato destro del ciclomotore, 'nulla si rileva dai fotogrammi' in quanto vi era 'una traccia d'urto bianca non presente prima del sinistro, come offerto di provare in atti' (cfr. mail del 26.08.2022).
Il C.T.U., rispondendo in modo esplicito a rilievi del CTP di parte convenuta e, implicitamente, al suddetto rilievo proveniente da parte attrice, si limitava a dare atto che 'dalla visione – relativo ingrandimento – delle foto effettuate dagli Agenti della Polizia Municipale si rileva esattamente il contrario' (cfr. foglio 32 della prima relazione tecnica).
Il C.T.U, in sostanza, ha preso atto di quanto evidenziato dalla difesa di parte attrice e, tuttavia, non ha né offerto specifiche valutazioni sulla traccia risultante dalla foto, né modificato le conclusioni sulla dinamica che, come detto, sono state offerte senza ipotizzare alcun 'impatto', anzi, come già evidenziato, sostenendo che il o aveva addirittura evitato (costringeva Per_2
il a sterzare repentinamente alla propria sinistra per evitare l'inevitabile Persona_2 impatto…').
Con la relazione 'integrativa' depositata in data 22.11.2023 il C.T.U. si è occupato, come da richiesta, della presumibile velocità di marcia e non ha offerto modifiche alla ricostruzione dinamica con riguardo al profilo specifico del possibile impatto con veicolo terzo.
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Deve, quindi, procedersi alla valutazione relativa alla dinamica.
Parte attrice ha valorizzato la traccia rinvenibile sulla parte inferiore destra del motociclo e, sulla base delle conclusioni del C.T.U. in termini di 'non autonomia' della caduta, ha sostenuto pagina 15 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
il raggiungimento della prova in ordine allo svolgimento dinamico del sinistro come allegato in citazione, con responsabilità esclusiva da attribuire al conducente di veicolo rimasto non identificato che avrebbe impattato il motociclo sul fianco destro determinandone la perdita di equilibrio e la conseguente caduta.
Escluse dal compendio probatorio utilizzabile le dichiarazioni rese dai signori e Tes_1
in quanto inattendibili per le ragioni già esposte, ritiene questo giudice che, sulla Tes_2 base degli elementi oggettivi rinvenibili agli atti non possa affermarsi che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica allegata in citazione.
Ed invero, va ribadito come il C.T.U., nella sua ricostruzione, non abbia mai ritenuto di potere fondare le proprie conclusioni su una traccia in termini oggettivi riconducibile ad impatto di veicolo 'terzo' (anzi, come già detto, ha sostenuto che il aveva condotto il mezzo Per_2
evitando impatti con altri veicoli).
Ciò non ha fatto nella stesura della relazione offerta alle parti e già sopra testualmente riportata nelle parti rilevanti e nelle conclusioni, e, parimenti, non ha fatto a seguito dei rilievi dei
C.T.P., a seguito dei quali, con valutazione del tutto generica, ha dato atto della presenza, sul lato destro, di una traccia, senza però offrire alcuna considerazione ulteriore, né in termini di genesi e struttura della stessa, né di compatibilità con le 'quote' di impatto fra veicolo e ciclomotore.
Giova ribadire che di 'impatto' il C.T.U. non ha mai parlato avendo ricondotto, secondo le sue valutazioni, la caduta alla interferenza di manovra di sorpasso che avrebbe determinato la necessità da parte del i una manovra di emergenza. Per_2
Ora, quanto alla 'traccia' che figura nella parte bassa destra del motociclo, può affermarsi che:
1) non risulta provato, in conseguenza della in utilizzabilità delle dichiarazioni dei due testimoni, che la stessa sia stata prodotta nell'intervallo compreso fra la (presunta) restituzione del mezzo al a sera dell'08.11.2018 e la restituzione al fratello Per_2
in sede di esecuzione del provvedimento di dissequestro;
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2) non risulta provato che la stessa, peraltro unica traccia sul lato destro del motociclo, sia riconducibile ad impatto provocato da veicolo proveniente dalla destra del ciclomotore (né quella notte né in precedenza);
3) non risultando provata l'epoca cui fare risalire la traccia né la sua natura, non risulta provato che dalla stessa possa trarsi la conclusione circa la genesi del sinistro e la riconducibilità a veicolo rimasto non identificato.
Sulla base degli elementi in atti, quindi, risulta unicamente che il percorrendo la via Per_2
Santa Sofia, ha impattato il cordolo sinistro che delimita la carreggiata prima dell'ingresso nella rotatoria, così perdendo l'equilibrio, cadendo al suolo e andando a sbattere sul cordolo della detta rotatoria.
Inoltre, non appare condivisibile la valutazione del C.T.U. secondo cui il procedendo Per_2
lungo la via Santa Sofia, 'MAI' avrebbe potuto sterzare e impattare il cordolo se non per l'azione (si ribadisce, descritta come interferenza o disturbo e non come impatto) di un veicolo terzo;
se tale conclusione sembra sostenibile sulla base della immagine dall'alto del 'teatro' del luogo del sinistro riprodotta e riportata dal C.T.U. a pagina 13 della relazione, che però si limita ad inquadrare i pochi metri del tratto di via Santa Sofia che precedono la rotatoria, a ben diverse conclusioni deve pervenirsi ove si consideri la visuale di marcia lungo la via Santa
Sofia, percorsa da Nord a Sud, quale risulta in maniera chiara ed univoca dalla seconda fotografia di pagina 4, con visione della carreggiata ben più ampia e, può dirsi, del tutto completa.
Ed invero, dalla seconda foto di pagina 4 è possibile apprezzare, a parere di questo giudice, come la traiettoria lungo la linea di mezzeria della carreggiata di via Santa Sofia in direzione
Nord Sud verso la rotatoria conduce proprio al cordolo sinistro;
il tratto rettilineo ha una deviazione breve solo nella parte finale e, quindi, una distrazione ed una non perfetta visione
(agevolata anche dall'ora tarda del fatto: ore 1,15 circa della notte), una manovra di sorpasso pagina 17 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
del ciclomotore nei confronti di veicolo circolante sulla corsia di destra proprio in prossimità della rotatoria , può giustificare l'impatto con il cordolo.
Conclusivamente, avvenuto il sinistro, individuata la perdita di controllo con il cordolo in questione ed in mancanza di tracce sul motociclo indicative di impatto con veicolo terzo deve affermarsi, in linea con le valutazioni già all'epoca operate dal personale di PM, che il sinistro ha avuto natura autonoma.
Le diverse conclusioni sostenute dalla difesa di parte attrice, sia in termini di ritenuta prova di impatto veicolo-motociclo, sia in termini di valutazione secondo il principio del più probabile che non, non possono essere condivise: non può dirsi sussistente alcuna prova circa il sostenuto impatto veicolo/motociclo, non possono dirsi sussistenti elementi oggettivi indicativi, secondo il criterio del più probabile che non, che il bbia perso l'equilibrio a causa di condotta Per_2
responsabile di terzi.
Per tutte queste ragioni, pertanto, le domande non possono trovare accoglimento.
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Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i valori medi per valore controversia indeterminabile e complessità media;
le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa vanno poste definitivamente a carico dell'Erario, stante la ammissione al patrocinio di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.3766/2020 R.G., RIGETTA le domande e CONDANNA
in solido e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli Parte_1
e e in solido, al pagamento delle spese Persona_1 Parte_2 Parte_3
processuali in favore di che liquida in complessivi euro Controparte_1
10.860,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
pone le spese di C.T.U. liquidate pagina 18 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
in corso di causa definitivamente a carico dell'Erario, stante la ammissione al patrocinio di tutti gli attori.
Catania, 6 ottobre 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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