Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 11/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai seguenti Magistrati:
RE ZZ Presidente PP di RO Giudice relatore GR RE Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. /2026 nel giudizio iscritto al n. 70080 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di US OM, nato a [...] in data [...] ed ivi residente in Contrada San PP s/n, cod. fisc. [...],
rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Caterina Burgio e Leonardo Naimo, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avvcaterinaburgio@pec.it;
avv.leonardonaimo@pec.it;
esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Romina Alberti, nonché l’avv. Leonardo Naimo per il convenuto, anche in sostituzione dell’avv. Caterina Burgio;
ritenuto in
F A T T O
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio US OM, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana, nella misura complessiva di € 80.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.
A sostegno della domanda, ha dedotto che il convenuto avrebbe cagionato un grave danno all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza, rendendosi responsabile del delitto di cui all’art. 318 c.p., per aver fatto da tramite fra i titolari e/o i soci compartecipi dei progetti di costruzione di impianti di biometano, formalmente riferibili alla Solgesta s.r.l. e ad altre società partecipate dalla Solcara s.r.l.
(ovverosia i correi RA AO, RA RA, AS NL e AS VI), da un lato, ed il responsabile del Servizio III -
Autorizzazioni e Concessioni del Dipartimento regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – Assessorato regionale all’energia ed ai servizi di pubblica utilità (NI AL), dall’altro. Egli, secondo la prospettazione accusatoria della Procura penale, era di fatto addetto allo stesso ufficio del NI e ne aveva abusato per metterlo in contatto con il gruppo di imprese RA / AS, rivestendo così un ruolo essenziale nell’ambito della condotta corruttiva. Secondo gli accordi, dopo il versamento di euro 100.00,00, alla positiva definizione del procedimento amministrativo avrebbe fatto seguito il pagamento dell’ulteriore somma di euro 400.000,00; in cambio, il gruppo RA – AS avrebbe ottenuto precise informazioni sullo stato delle pratiche amministrative inerenti la richiesta di autorizzazione integrata ambientale per la costruzione dei predetti impianti di biometano e, in alcuni casi, avrebbe anche avuto in anticipo copia dei provvedimenti da adottare.
Per questi fatti, il convenuto è stato condannato in sede penale, in primo grado (con il rito abbreviato), alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre che all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, con la conseguente declaratoria di estinzione del rapporto di impiego con la PA (sent. del GUP di Palermo n. 1070/20 del 21.10.2020, all. sub 68); la sentenza è stata riformata solo quoad poenam in secondo grado, con la decisione della Corte d’Appello di Palermo n.
4944/2021 del 12.10.2021 (all. sub 68), divenuta irrevocabile in data 7.10.2022 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione (sent. n. 1388 del 7.10.2022, doc. n. 74).
A parere del Pubblico Ministero, la condotta del US avrebbe cagionato un rilevante danno all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza, in quanto la vicenda, connotata dall’abuso della funzione, sarebbe stata oggetto di numerosi articoli di stampa (docc.
dal n. 2 al n. 59 e nn. 62, 65, 66, 71, 75, 76 e 77, in all. all’atto di citazione).
Avendo il giudicato penale ad oggetto un c.d. reato proprio (art. 318 c.p.), il convenuto dovrebbe rispondere in questa sede del danno all’immagine; in ordine al quantum, la parte attorea ha dedotto d’aver tenuto conto degli indici di lesività elaborati dalla giurisprudenza
(criteri oggettivo, soggettivo e sociale) e di averlo così determinato in complessivi € 80.000,00, in considerazione del gravissimo disvalore della condotta (che ha dato luogo anche all’estinzione del rapporto di impiego con la PA), della qualificazione professionale del US
(architetto di qualificato livello funzionale, coinvolto nell’istruttoria di complessi e delicati procedimenti amministrativi) e della vasta eco avuta dalla vicenda, sulla stampa nazionale e locale.
In considerazione di questi parametri, la quantificazione del danno nella minor misura di euro 15.000,00, operata dal giudice penale in favore dell’Assessorato, costituitosi parte civile, non sarebbe affatto adeguata, sicché sarebbe possibile procedere in questa sede per ottenere una condanna maggiormente satisfattiva.
Di contro, non sarebbe applicabile il criterio del duplum di cui al comma 1 sexies della legge n. 20 del 1994, introdotto dal comma 62 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012, in quanto si tratterebbe di una presunzione iuris tantum smentita dai più gravi elementi acquisiti in sede di indagini e dalla maggiore incidenza degli indici di lesività ancorati ai predetti criteri (oggettivo, soggettivo e sociale). Poiché il US aveva ricevuto materialmente l’acconto di euro 100.000,00 per consegnarlo al NI, si dovrebbe ipotizzare che esso sia stato diviso in parti uguali; tenendo conto dell’estrema gravità dei fatti e dei criteri giurisprudenziali, il danno dovrebbe essere determinato in una somma superiore a quanto “probabilmente” trattenuto, ovverosia in euro 80.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Contrariamente a quanto argomentato dal convenuto a seguito dell’invito a dedurre, la liquidazione effettuata in sede penale e la conseguente ingiunzione di pagamento della somma da parte dell’Assessorato non influirebbero sulla procedibilità dell’azione di responsabilità amministrativo – contabile, in quanto non vi sarebbe alcuna violazione del principio del ne bis in idem, atteso che, fino all’avvenuto integrale recupero del pregiudizio sofferto dall’Ente pubblico, permarrebbe in capo alla Procura erariale l’interesse ad agire per la quota non soddisfatta, oltre che per eventuali ulteriori poste di danno.
Nel merito, le obiezioni del convenuto sarebbero del tutto destituite di fondamento.
Infatti, nel corpus motivazionale della sentenza di condanna di secondo grado, la Corte d’Appello avrebbe sottolineato il ruolo centrale del US, che non si sarebbe limitato ad occuparsi della sola fase esecutiva dell’accordo corruttivo, consegnando al NI le somme di denaro ricevute da AS VI, ma avrebbe anche svolto un ruolo da protagonista nella definizione dell’intesa criminosa, in quanto portatore di un interesse personale e diretto nella vicenda.
Il giudice di prime cure, sul punto non smentito in sede di gravame, avrebbe d’altronde ripercorso puntualmente la qualifica funzionale e i compiti materiali attribuiti al US (al cui trasferimento ad altro ufficio, non a caso, si era opposto il NI), consistenti nel mandare avanti le istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali e, nello specifico, nel curare con particolare attenzione il procedimento per l’autorizzazione unica in favore della Solgesta s.r.l., società degli RA, riconducibile in via occulta anche ai AS. Vi era, pertanto,
“un inedito rapporto di cointeressenza tra US OM (…) ed il gruppo AS, confermato da vari incontri riservati – fuori dalle sedi istituzionali”, come desumibile da diverse intercettazioni, puntualmente riportate in sentenza, che dimostrano come i contatti tra i protagonisti della vicenda non fossero affatto occasionali e sporadici, ma continui e finalizzati a “tenere costantemente aggiornato il gruppo RA / AS sugli sviluppi delle pratiche di loro interesse” (v. sent., pagg.
15 e segg.). Il US, inoltre, si recava personalmente nell’ufficio dei AS, ad Alcamo, per prendere il denaro da consegnare al NI (ibidem, pagg. 23 – 24). Come dichiarato dal correo AS VI in sede di interrogatorio innanzi al PM, il gruppo riceveva dal US “costanti informazioni e rassicurazioni sullo stato del procedimento amministrativo”, presso un luogo di incontro abituale
(sent., pag. 25); in una di queste occasioni, il AS aveva anche ricevuto una bozza del provvedimento autorizzativo (pag. 32).
Per queste ragioni e tenendo anche conto della quantità e della qualità del materiale giornalistico prodotto (ad es., articoli su “La Repubblica”
del 1° luglio 2019 e su “La Sicilia” del 4.7.2019, docc. 5 e 52), la liquidazione del danno effettuata dal giudice penale non sarebbe affatto satisfattiva, essendo la lesione al prestigio della PA da determinare più congruamente in complessivi euro 80.000,00.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale l’improcedibilità dell’azione, deducendo che il danno sarebbe stato già liquidato in sede penale ai sensi dell’art. 538 c.p.p., in favore dell’Assessorato costituitosi parte civile, sicché l’iniziativa della Procura erariale si porrebbe in violazione del principio del ne bis in idem, trovando il sistema del doppio binario avallato dalla giurisprudenza di legittimità il proprio limite nel divieto della duplicazione risarcitoria.
Nel caso di specie, la voce di danno liquidata in sede penale coinciderebbe con quella azionata dal PM contabile; sotto questo profilo, a nulla rileverebbe la presunta sottostima del pregiudizio da parte del giudice penale e l’asserita necessità di agire per la quota non soddisfatta, in quanto la duplicazione risarcitoria si verificherebbe ogni volta che una medesima voce o posta di danno venga liquidata due o più volte. L’azione contabile sarebbe ammissibile, pertanto, solo qualora la Procura erariale intendesse azionare voci di danno di natura diversa, o nell’ipotesi in cui il giudice penale si limitasse alla condanna generica ex art. 539 c.p.p.; di contro, dovrebbe ritenersi preclusa quando abbia ad oggetto il medesimo pregiudizio già accertato e liquidato dal giudice ordinario in via definitiva, con sentenza passata in giudicato.
Nel merito, la difesa ha contestato la correttezza della determinazione del quantum, deducendo:
- quanto al criterio oggettivo, che il US sarebbe stato condannato per la fattispecie meno grave tra quelle previste dagli artt.
318 e 319 c.p., tanto da aver ottenuto in appello la rideterminazione della pena al minimo edittale e la concessione della sospensione condizionale, anche tenendo conto del fatto che non vi era stata alcuna incidenza sull’azione amministrativa, visto che l’azione corruttiva si era interrotta prima dell’emanazione di qualsivoglia atto amministrativo;
- quanto al criterio soggettivo, che il convenuto era un impiegato dal ruolo non apicale, che operava alle dirette dipendenze del NI, dirigente del servizio, sicché era privo di qualsiasi potere autorizzativo o decisorio;
- quanto al criterio sociale, che l’episodio corruttivo si collocherebbe in una vicenda molto più ampia e che la risonanza mediatica sarebbe ascrivibile in maniera pressoché esclusiva alla corruzione sistemica realizzata dai AS e dagli RA, in particolare da AO RA, ex deputato di Forza Italia e consulente per l’energia del Ministro Salvini, con il massiccio coinvolgimento di politici e dirigenti regionali;
pertanto, l’episodio contestato in questa sede sarebbe rimasto una circoscritta vicenda di cronaca, se fosse stato isolato; non a caso, parecchi degli articoli di cronaca prodotti in allegato alla citazione si riferirebbero ai AS ed a AO RA, non al US;
- quanto al riferimento all’entità della dazione della somma di denaro, che agli atti vi sarebbe la prova del fatto che il convenuto non abbia mai trattenuto il cinquanta per cento della somma versata nelle sue mani da AS VI, giacché proprio quest’ultimo avrebbe dichiarato, in sede di interrogatorio, che il US “diceva che questi soldi in primis li avrebbe dati a lui”, cioè al NI, in quanto l’accordo era proprio nel senso che, almeno in questa prima fase di attuazione dell’accordo corruttivo, l’importo gli sarebbe stato interamente riversato (verb. interrog. del 21.6.2019, all. 5 alla memoria di costituzione).
Per tutte queste ragioni, l’importo di euro 15.000,00, già liquidato dal giudice penale a titolo di danno all’immagine, sarebbe pienamente satisfattivo. Peraltro, in ossequio al principio di proporzione tra condotta e sanzione, occorrerebbe anche tener conto degli ulteriori pregiudizi patrimoniali già subiti dal convenuto in sede penale, id est il sequestro preventivo della somma di euro 100.00,00, quale “prezzo della corruzione”, divenuto confisca a seguito della condanna, oltre all’estinzione del rapporto di impiego.
Pertanto, il convenuto ha concluso per l’improcedibilità o l’inammissibilità della domanda e, nel merito e in subordine, per la sua reiezione, considerando il quantum liquidato in sede penale di per sé satisfattivo; in via ulteriormente subordinata, ha auspicato la riduzione al minimo dell’entità del risarcimento, previa decurtazione della somma di euro 15.000,00 già riconosciuta dal giudice penale in favore dell’Assessorato.
All’udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha contestato l’eccezione di inammissibilità della domanda, deducendo che l’azione erariale, come da pacifica giurisprudenza contabile, sarebbe sempre esperibile fino all’integrale risarcimento del danno, anche solo per la parte rimasta non soddisfatta a seguito della pronuncia del giudice penale.
Nel merito, ha auspicato l’accoglimento della domanda, precisando che la quantificazione del danno non sarebbe stata legata all’importo della tangente riversata al NI, anche perché in tal caso, secondo il criterio del duplum, non avrebbe potuto essere inferiore ad euro centomila. Di contro, il quantum sarebbe stato determinato in via equitativa, tenendo conto degli indici di lesività elaborati dalla giurisprudenza e dell’acclarato asservimento della funzione pubblica agli interessi privati.
Il difensore, nel riportarsi alla memoria di costituzione, ha ribadito che la domanda sarebbe improcedibile, in quanto il danno all’immagine sarebbe stato già liquidato per intero dal giudice penale, con sentenza oramai irrevocabile. L’azione si porrebbe, pertanto, in violazione del principio del ne bis in idem e, per altro verso, sarebbe anche in contrasto con il principio di proporzione, alla luce di tutte le statuizioni afflittive della sentenza di condanna in sede penale (confisca dei beni già sottoposti a sequestro preventivo, risoluzione del rapporto d’impiego, interdizione dai pubblici uffici, liquidazione del danno all’immagine in euro 15.000,00).
In ordine al quantum, la domanda sarebbe eccessiva, sia perché il convenuto non ricopriva un ruolo dirigenziale, sia in quanto l’accordo corruttivo perfezionatosi con la sua intermediazione si inserirebbe in un contesto molto più ampio, che avrebbe costituito il vero oggetto dell’attenzione delle testate giornalistiche nazionali e locali.
In sede di repliche, il Pubblico Ministero ha contestato che il convenuto avesse avuto un ruolo secondario nella vicenda, atteso che solo grazie alla sua costante intermediazione sarebbe stato possibile il perfezionamento dell’accordo corruttivo; inoltre, dalle modalità dell’azione si evincerebbe un vero e proprio mercimonio della funzione pubblica, come attestato dalla sua disponibilità ad incontrare gli imprenditori del gruppo RA – AS in qualunque luogo ed a consegnar loro, senza remora alcuna, copia dei provvedimenti amministrativi in corso di adozione.
Chiusa la discussione, il giudizio è passato in decisione.
D I R I T T O
La domanda è inammissibile.
E’ pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che il convenuto è stato condannato in sede penale, con sentenza oramai irrevocabile, anche “al risarcimento del danno invocato dalla Parte civile costituita (…), apparendo evidente il pregiudizio arrecato al prestigio della suddetta pubblica amministrazione” (sent. del GUP di Palermo n. 1070/20 del 21.10.2020, pag. 40, all. sub 68). Come si evince dall’atto di costituzione di parte civile, l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana ha ipotizzato una lesione alla propria “istituzionale immagine”, vilipesa “anche in ragione del clamore mediatico della vicenda”, sicché ha agito expressis verbis per il “pregiudizio non patrimoniale, sub specie di danno all’immagine” (v. atto di cost. di parte civile del 27.11.2019, all. 3 alla memoria difensiva).
Tenendo in considerazione la descrizione della richiesta risarcitoria non patrimoniale ed il nomen iuris inequivocabilmente utilizzato nell’atto di costituzione di parte civile, non vi sono dubbi che vi sia identità tra l’azione fatta valere nel giudizio penale dall’Amministrazione danneggiata e quella promossa in questa sede dalla Procura erariale, essendo allegati sostanzialmente gli stessi fatti costitutivi e lesivi, fatta eccezione per il quantum della domanda. Sotto il profilo soggettivo, il PM contabile ha agito quale sostituto processuale della stessa Amministrazione danneggiata, sicché vi è un’evidente identità sostanziale tra le due azioni, sia a livello oggettivo che soggettivo.
Sulla domanda azionata dall’Assessorato mediante la costituzione di parte civile, si è formato il giudicato penale, atteso che la sentenza di prime cure, riformata solo quoad poenam in secondo grado (Corte d’Appello di Palermo, sent. n. 4944/2021 del 12.10.2021, all. sub 68), è divenuta irrevocabile in data 7.10.2022, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione (sent. n. 1388 del 7.10.2022, doc. n. 74).
In questa sede, la Procura erariale agisce per la differenza, sull’assunto che la quantificazione operata dal giudice penale non sarebbe del tutto satisfattiva, in quanto il pregiudizio non patrimoniale sarebbe di gran lunga più ampio.
La difesa, nell’eccepire l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, ha dedotto che il danno sarebbe stato già liquidato in sede penale ai sensi dell’art. 538 c.p.p. e che il sistema del doppio binario, avallato dalla giurisprudenza di legittimità, troverebbe il proprio limite nel divieto della duplicazione risarcitoria.
L’eccezione è fondata.
Come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza contabile, è pacifico che “il principio della reciproca autonomia e indipendenza tra giurisdizione civile e penale, da un lato, e giurisdizione contabile, dall’altro, posto che le relative interferenze danno luogo a questioni di proponibilità della domanda e non di giurisdizione”; infatti, “le diverse azioni sono reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali,
“declinandosi il rapporto tra le stesse in termini di alternatività e non già di esclusività” (ex plurimis Cass. SS. UU, 5 agosto 2020, n. 16722; Cass.
SS.UU. 22 dicembre 2009, n. 27092; Cass. SS. UU. 3 febbraio1989, n. 664;
Cass. SS.UU. 4 gennaio 2012, n. 11).” (così, ex plurimis, Sez. II Centr., sent.
n. 148/2023).
“La giurisprudenza europea delle Corti sovranazionali (Corte EDU e Corte di Giustizia) è intervenuta a più riprese, in primo luogo con riferimento al cumulo tra risposta penale e sanzionatoria amministrativa, in merito all’identificazione della natura, alla perimetrazione dell’ambito applicativo e della portata del principio del ne bis in idem”. Orbene, “la tematica di particolare rilevanza attiene, in altri termini, al possibile cumulo di distinti rimedi e sanzioni, conseguenti ad un medesimo fatto materiale, inflitti da diversi plessi giurisdizionali”; in casi del genere,
“la Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso la violazione della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo nell'ipotesi in cui, a seguito della conclusione di un processo penale o in concomitanza con lo stesso, per gli stessi fatti, venga avviato un giudizio di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti, distinguendo la natura risarcitoria e sui generis di quest’ultima, rispetto alla responsabilità penale, esclusivamente punitiva (sentenza 4 marzo 2014, ricorso 18640/10 Grande Stevens; sentenza 13 maggio 2014, ricorso Rigolio n. 20148/09)”.
In quest’ottica, la Corte costituzionale ha chiarito che, ai sensi della giurisprudenza comunitaria, “la finalità dettata dal richiamato principio è individuabile nell’evitare l’ingiustizia di perseguire o sanzionare uno stesso soggetto due volte, in relazione alla medesima condotta, ma ciò non impedisce agli Stati di prefigurare e predisporre risposte complementari a condotte illecite, attraverso differenti procedimenti che integrino una risposta coerente a fronteggiare i diversi beni della vita, incisi dalla condotta giuridicamente pregiudizievole” (Corte cost., sent. 2 marzo 2018, n. 43).
La Corte di giustizia ha poi precisato chiarito che “la possibilità di cumulare i procedimenti e le sanzioni rispetta il contenuto sostanziale dell'articolo 50 della Carta soltanto a condizione che la normativa nazionale
… preveda unicamente la possibilità di un cumulo dei procedimenti e delle sanzioni ai sensi di normative diverse” (sentenza del 22 marzo 2022, C117/20, punto 43).
Un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura diversa “può essere giustificato a condizione che tali procedimenti e tali sanzioni perseguano, ai fini del conseguimento di un siffatto obiettivo, scopi complementari riguardanti, eventualmente, aspetti diversi del medesimo comportamento illecito interessato” (sentenza del 22 marzo 2022, UC e a., C151/20, punto 52).
Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, la Corte EDU, con la sentenza 13 maggio 2014 (Rigolio c. Italia (dec.), n. 20148/09), ha espressamente stabilito che il procedimento dinanzi alla Corte dei conti (nello specifico in relazione ad un’azione per danno all’immagine) non riguarda una “accusa penale" mossa contro il ricorrente, posto che l’oggetto del procedimento impugnato è un
"contenzioso sui diritti e obblighi civili" dell’interessato” (Corte EDU, 13 maggio 2014, Rigolio c. Italia), sicché ha escluso che un giudizio di responsabilità erariale per danno all’immagine di un ente pubblico rientri nell’ambito della “caratterizzazione penale”, sia perché l’azione contabile è rivolta non alla tutela di interessi generali, ma a quelli di una specifica amministrazione, sia in quanto le somme oggetto di condanna sono volte non ad impedire la recidiva, ma a riparare un pregiudizio finanziario, tanto da avere “la natura di risarcimento e non di pena”. Pertanto, “secondo la Corte di Strasburgo, alla luce delle conseguenze patrimoniali e della natura compensativa, l’applicazione alla controversia contabile dell’art. 6 par. 1 della Convenzione, trova applicazione solo per i profili civilistici” con esclusione dell’applicazione al processo per responsabilità erariale dei principi di garanzia previsti per le sanzioni
“penali”; tra di esse, il principio del ne bis in idem (art. 4 Prot. n. 7 CEDU).
Princìpi confermati nell’ordinamento dell’Unione europea dagli artt. 48, 49 e 50 della Carta dei diritti fondamentali (c.d. Carta di Nizza)” (Corte dei conti, Sez. I app. n. 123/2021). La natura risarcitoria della disciplina della responsabilità erariale, affermata dalla Corte EDU con la decisione richiamata, esclude, quindi, la possibilità di una sua valutazione ai fini del rispetto del principio del ne bis in idem, potendosi al più porre un problema di duplicazione risarcitoria, come detto risolto in termini proponibilità/prosecuzione dell’azione in ipotesi di avvenuto integrale
“risarcimento del danno” in favore dell’amministrazione danneggiata”
(ibidem, Sez. II Centr., sent. n. 148/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, il problema non riguarda la sovrapposizione tra la sanzione penale e l’azione risarcitoria per danno all’immagine, che non rappresenterebbe certamente una violazione del principio del ne bis in idem, ma l’ammissibilità o meno della proposizione della stessa identica azione risarcitoria definita in sede penale in favore della Parte civile costituita, ai sensi dell’art. 538 c.p.p.,
di matrice indubbiamente civilistica e non penalistica, per un quantum superiore a quello ivi riconosciuto, ritenuto come non satisfattivo.
La questione, dunque, non attiene “al possibile cumulo di distinti rimedi e sanzioni, conseguenti ad un medesimo fatto materiale, inflitti da diversi plessi giurisdizionali” (ibidem, Sez. II Centr., sent. n. 148/2023), ma alla possibilità di agire per lo stesso “rimedio” già fatto valere in sede penale e coperto da giudicato, id est per il risarcimento del danno all’immagine, anche se solo per la quota di danno asseritamente non ricompresa nella liquidazione del giudice penale, ritenuta non satisfattiva.
Sul punto, è stato affermato in giurisprudenza che l’esclusività della giurisdizione della Corte dei conti, nella quantificazione del danno erariale derivante da un comportamento costituente reato posto in essere da amministratori e dipendenti pubblici, trova un limite proprio nel principio del ne bis in idem, atteso che, a fronte di una sentenza penale passata in giudicato sulle statuizioni civili, “l'applicazione di una ulteriore sanzione per lo stesso fatto, in un diverso processo, non appare ammissibile” (Sez. App. Sicilia, sent. n. 8/2017).
Infatti, se è vero che “la costituzione dell’Amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale non preclude l’autonomo giudizio di responsabilità”, fino allo “integrale ed effettivo ristoro di tutti i profili di danno erariale” (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 8/2021), è anche vero che l’azione erariale non può essere promossa qualora si formi un giudicato esterno anche sull’intera quantificazione del danno, o in sede civile o, mediante la costituzione di parte civile, nell’ambito dello stesso processo penale (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 809/2009; Sez.
App. Sicilia, sent. n. 117/2016).
Non si può nemmeno agire per un importo maggiore, atteso che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e, com’è evidente, una maggiore quantificazione era deducibile dalla Parte civile costituita già ab initio.
In altri termini, la questione del bis in idem sorge solo qualora il giudice penale provveda alla liquidazione dell’intero danno all’immagine, invece che attenersi alla condanna generica, come sarebbe doveroso ai sensi dell’art. 538 c.p.p. a fronte della provvista di giurisdizione di un altro plesso giudiziario, o invece che limitarsi a liquidare una provvisionale provvisoriamente esecutiva. In tal caso, qualora la sentenza penale divenga irrevocabile, sussiste, in ossequio al principio del ne bis in idem, la preclusione derivante dal giudicato esterno, atteso che in quella sede “si è formato un titolo esecutivo sulla stessa domanda proposta innanzi al giudice contabile e la voce di danno contestata dalla Procura non presenta carattere di novità rispetto a quelle oggetto di statuizione da parte del giudice penale” (così Sez. Giur. Lombardia, sent.
n. 809/2009; in senso sostanzialmente analogo, Sez. App. Sicilia, sent. n.
117/2016, nonché Sez. II Centr., sent. n. 256/1993).
Diverse le ipotesi in cui in sede penale via sia stata unicamente la condanna generica al risarcimento del danno all’immagine, o sia stata disposta una provvisionale, ovvero vi sia stata una transazione, o sia stata adottata una determinazione unilaterale dell’amministrazione, seguita dall’accettazione e/o dal pagamento ad opera dell’obbligato;
in questi casi, l’iniziativa della Procura erariale è indubbiamente ammissibile (ex plurimis, Sez. giur. Toscana, sent. n. 2/2022).
Nel caso in esame, sull’azione risarcitoria per danno all’immagine si è formato un giudicato esterno, sicché la domanda è inammissibile.
Poiché il giudizio viene definito sulla base di una questione pregiudiziale ed in considerazione delle persistenti incertezze giurisprudenziali in materia, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di US OM;
DICHIARA
l’inammissibilità della domanda.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026.
IL RELATORE
PP di RO
(f.to digitalmente)
IL PRESIDENTE
RE ZZ
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco f.to digitalmente Palermo, 11 febbraio 2026