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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4309/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 4309/2018 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, del 6.11.2024, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
CORSO DELLA REPUBBLICA N° 128 CASSINO, presso lo studio dell'Avv.
D'AGUANNO ANNALISA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
in CORSO DELLA REPUBBLICA N. 176 CASSINO, presso lo studio dell'Avv.
GRADINI MARIA BARBARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.10.2018 chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16/08/2003 in CASSINO (FR) con , deducendo che dalla loro Controparte_1 unione erano nati i figli: (il 5.07.2004) e (l'8.11.2010); che i coniugi si Per_1 Per_2
erano separati consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di
Cassino n. 2068 del 5.02.2014 (pattuendo: affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, e disciplina del diritto di visita paterno, un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore dei figli di euro mensili
200,00 per ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT, da aumentare ad euro 225,00 per ciascuno a decorrere dal tredicesimo mese di sottoscrizione dell'accordo, nonché il 50% delle spese straordinarie, da versarsi alla madre entro il giorno 5 del mese); che con provvedimento del 9.03.2016 veniva ridotto l'assegno di mantenimento a carico del padre a favore dei figli in euro mensili complessivi 320,00, a causa di un peggioramento della condizione economica del resistente;
che attualmente la situazione patrimoniale del sig. è migliorata;
che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio CP_1
della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) porre a carico del padre un obbligo di mantenimento a favore di entrambi i figli di complessivi euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
3) confermare le disposizioni inerenti l'affidamento, collocamento e diritto di visita inerenti i figli.
2 Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, il resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare le disposizioni inerenti l'affidamento, collocamento e disciplina del diritto di visita paterno dei figli;
3) porre a suo carico un assegno di mantenimento a carico dei figli nella misura di euro 100,00 mensili per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie 3) diffidare la sig.ra a Pt_1
terminare qualsiasi atteggiamento ostruzionistico del rapporto padre-figli; 4) disporre la divisione dei beni mobili ancora presenti nella casa coniugale. 5) nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
All'esito della comparizione delle parti, il Presidente del Tribunale con ordinanza del 5.04.2019 non adottava alcun provvedimento temporaneo e urgente modificativo delle vigenti condizioni di separazione e rimetteva le parti avanti al G.I.
Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative, con sentenza non definitiva n. 741 del 15.10.2020 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova orale.
All'udienza cartolare del 6.11.2024 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate.
Preliminarmente, con riferimento alla IG , a modifica del decreto di Per_1
omologa n. 2068 del 5.02.2014, vanno revocate le disposizioni in ordine all'affidamento, collocamento e disciplina de diritto di visita paterno in quanto, nelle more è divenuta maggiorenne;
con riferimento al figlio ancora minorenne Per_2
stante la congiunta volontà delle parti e in assenza di elementi che giustifichino una modalità di affidamento differente, va confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi genitori, con collocamento presso la madre, e disciplina del diritto Per_2
di vista paterno da svolgersi secondo il calendario concordato dalle parti in sede di separazione.
Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che in sede di separazione era stato posto a carico del resistente un assegno di mantenimento a favore dei figli di euro mensili complessivi 400,00 (euro 200,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese
3 straordinarie. Successivamente, con provvedimento del 9.03.2016 del Tribunale di
Cassino, veniva disposta una riduzione dell'obbligo di mantenimento a carico del padre a favore dei minori di euro mensili 320,00 (euro 160,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Orbene, per la determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore (al quale sono equiparati i figli maggiorenni non economicamente indipendenti), a seguito della pronuncia di divorzio, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299).
Ciò posto, all'udienza presidenziale dell'1.03.2019, parte ricorrente ha dichiarato di lavorare in , oggi , con la qualifica di “team-leader” e di CP_2 CP_3
percepire una retribuzione mensile di circa euro 1400,00, comprensivi degli assegni familiari di circa euro 160-170 al mese. Dalla documentazione reddituale presente agli atti risulta percepire una retribuzione media mensile 1.700,00 (cfr. cedolini stipendiali in atti) e di aver percepito nell'anno di imposta 2022 un reddito da lavoro dipendente di euro 21.117 e nell'anno 2023 di euro 24.429,00 (cfr. dichiarazione dei redditi in atti).
Parte resistente ha riferito di lavorare in , oggi , con una CP_2 CP_3
retribuzione mensile di circa euro mensili 1.100-1200,00, per soli 10-12 giorni al mese, per i restanti di essere in cassa integrazione e di pagare euro 350,00 al mese al titolo di canone di locazione. Dalla documentazione reddituale in atti risulta ver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito da lavoro dipendente di euro 22.070,92; nell'anno
2021 di 20.126,65; nell'anno 2022 di 22632,58 e nell'anno 2023 di 26244,17 (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti) e una retribuzione mensile di circa euro 1.100-1.200
(cfr. buste paga in atti).
Ricostruita così la situazione patrimoniale dei coniugi, si ritiene congruo confermare a carico del padre il versamento dell'assegno di mantenimento a favore dei
4 due figli di euro complessivi euro 320,00 (euro 160,00 ciascuno), oltre rivalutazione
ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Infine, va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta dal convenuto volta ad ottenere la divisione dei beni mobili, in quanto domanda che esula dal thema decidendum del procedimento di divorzio. Ed infatti, così come affermato dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 8 settembre 2014 n. 18870) l'art. 40 c.p.c. prevede la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale.
Pertanto, va esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi e, di conseguenza, la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio – soggetta al rito speciale – con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n. 741 del 14.10.2020 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Pt_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. revoca le disposizioni relative all'affidamento, collocamento e disciplina del diritto di visita paterno inerenti la IG nelle more divenuta Per_1
maggiorenne;
5 2. conferma il decreto di omologa del Tribunale di Cassino n. 2068 del 5.02.2014 con riferimento all'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_2
genitori, con collocamento presso la madre, e disciplina del diritto di visita paterno da svolgersi secondo il calendario concordato dalle parti in sede di separazione;
3. conferma il decreto del 14.3.2016 con riferimento all'obbligo di versamento, a carico di , della somma mensile di euro 320,00 a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento dei figli e (euro 160,00 per Per_1 Per_2
ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
4. dichiara inammissibile la domanda di divisione;
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Cassino, 5/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 4309/2018 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, del 6.11.2024, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
CORSO DELLA REPUBBLICA N° 128 CASSINO, presso lo studio dell'Avv.
D'AGUANNO ANNALISA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
in CORSO DELLA REPUBBLICA N. 176 CASSINO, presso lo studio dell'Avv.
GRADINI MARIA BARBARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.10.2018 chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16/08/2003 in CASSINO (FR) con , deducendo che dalla loro Controparte_1 unione erano nati i figli: (il 5.07.2004) e (l'8.11.2010); che i coniugi si Per_1 Per_2
erano separati consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di
Cassino n. 2068 del 5.02.2014 (pattuendo: affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, e disciplina del diritto di visita paterno, un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore dei figli di euro mensili
200,00 per ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT, da aumentare ad euro 225,00 per ciascuno a decorrere dal tredicesimo mese di sottoscrizione dell'accordo, nonché il 50% delle spese straordinarie, da versarsi alla madre entro il giorno 5 del mese); che con provvedimento del 9.03.2016 veniva ridotto l'assegno di mantenimento a carico del padre a favore dei figli in euro mensili complessivi 320,00, a causa di un peggioramento della condizione economica del resistente;
che attualmente la situazione patrimoniale del sig. è migliorata;
che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio CP_1
della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) porre a carico del padre un obbligo di mantenimento a favore di entrambi i figli di complessivi euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
3) confermare le disposizioni inerenti l'affidamento, collocamento e diritto di visita inerenti i figli.
2 Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, il resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare le disposizioni inerenti l'affidamento, collocamento e disciplina del diritto di visita paterno dei figli;
3) porre a suo carico un assegno di mantenimento a carico dei figli nella misura di euro 100,00 mensili per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie 3) diffidare la sig.ra a Pt_1
terminare qualsiasi atteggiamento ostruzionistico del rapporto padre-figli; 4) disporre la divisione dei beni mobili ancora presenti nella casa coniugale. 5) nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
All'esito della comparizione delle parti, il Presidente del Tribunale con ordinanza del 5.04.2019 non adottava alcun provvedimento temporaneo e urgente modificativo delle vigenti condizioni di separazione e rimetteva le parti avanti al G.I.
Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative, con sentenza non definitiva n. 741 del 15.10.2020 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova orale.
All'udienza cartolare del 6.11.2024 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate.
Preliminarmente, con riferimento alla IG , a modifica del decreto di Per_1
omologa n. 2068 del 5.02.2014, vanno revocate le disposizioni in ordine all'affidamento, collocamento e disciplina de diritto di visita paterno in quanto, nelle more è divenuta maggiorenne;
con riferimento al figlio ancora minorenne Per_2
stante la congiunta volontà delle parti e in assenza di elementi che giustifichino una modalità di affidamento differente, va confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi genitori, con collocamento presso la madre, e disciplina del diritto Per_2
di vista paterno da svolgersi secondo il calendario concordato dalle parti in sede di separazione.
Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che in sede di separazione era stato posto a carico del resistente un assegno di mantenimento a favore dei figli di euro mensili complessivi 400,00 (euro 200,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese
3 straordinarie. Successivamente, con provvedimento del 9.03.2016 del Tribunale di
Cassino, veniva disposta una riduzione dell'obbligo di mantenimento a carico del padre a favore dei minori di euro mensili 320,00 (euro 160,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Orbene, per la determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore (al quale sono equiparati i figli maggiorenni non economicamente indipendenti), a seguito della pronuncia di divorzio, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299).
Ciò posto, all'udienza presidenziale dell'1.03.2019, parte ricorrente ha dichiarato di lavorare in , oggi , con la qualifica di “team-leader” e di CP_2 CP_3
percepire una retribuzione mensile di circa euro 1400,00, comprensivi degli assegni familiari di circa euro 160-170 al mese. Dalla documentazione reddituale presente agli atti risulta percepire una retribuzione media mensile 1.700,00 (cfr. cedolini stipendiali in atti) e di aver percepito nell'anno di imposta 2022 un reddito da lavoro dipendente di euro 21.117 e nell'anno 2023 di euro 24.429,00 (cfr. dichiarazione dei redditi in atti).
Parte resistente ha riferito di lavorare in , oggi , con una CP_2 CP_3
retribuzione mensile di circa euro mensili 1.100-1200,00, per soli 10-12 giorni al mese, per i restanti di essere in cassa integrazione e di pagare euro 350,00 al mese al titolo di canone di locazione. Dalla documentazione reddituale in atti risulta ver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito da lavoro dipendente di euro 22.070,92; nell'anno
2021 di 20.126,65; nell'anno 2022 di 22632,58 e nell'anno 2023 di 26244,17 (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti) e una retribuzione mensile di circa euro 1.100-1.200
(cfr. buste paga in atti).
Ricostruita così la situazione patrimoniale dei coniugi, si ritiene congruo confermare a carico del padre il versamento dell'assegno di mantenimento a favore dei
4 due figli di euro complessivi euro 320,00 (euro 160,00 ciascuno), oltre rivalutazione
ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Infine, va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta dal convenuto volta ad ottenere la divisione dei beni mobili, in quanto domanda che esula dal thema decidendum del procedimento di divorzio. Ed infatti, così come affermato dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 8 settembre 2014 n. 18870) l'art. 40 c.p.c. prevede la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale.
Pertanto, va esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi e, di conseguenza, la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio – soggetta al rito speciale – con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n. 741 del 14.10.2020 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Pt_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. revoca le disposizioni relative all'affidamento, collocamento e disciplina del diritto di visita paterno inerenti la IG nelle more divenuta Per_1
maggiorenne;
5 2. conferma il decreto di omologa del Tribunale di Cassino n. 2068 del 5.02.2014 con riferimento all'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_2
genitori, con collocamento presso la madre, e disciplina del diritto di visita paterno da svolgersi secondo il calendario concordato dalle parti in sede di separazione;
3. conferma il decreto del 14.3.2016 con riferimento all'obbligo di versamento, a carico di , della somma mensile di euro 320,00 a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento dei figli e (euro 160,00 per Per_1 Per_2
ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
4. dichiara inammissibile la domanda di divisione;
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Cassino, 5/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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