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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3676/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3676/2019 r.g.a.c, e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in vir- Parte_1 C.F._1 tù di giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Toscano, unitamente al quale elettivamente domicilia in Sarno (SA), alla via Abignente n. 50;
Attrice
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentate e difese, in virtù di giusta procura in atti, C.F._3 dall'Avv. Emilio Iovino, unitamente al quale elettivamente domiciliano in San Genna- rello di Ottaviano (NA), in P.zza S. Gennarello n. 4;
Convenute
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI: come da conclusioni agli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio e con azione di restituzione degli immobili siti Controparte_1 CP_2
in Terzigno Contrada Bosco, in atto di citazione meglio individuati, e connessa doman- da di pagamento per indennità di occupazione. A fondamento della domanda ha dedotto di essere proprietaria di tali immobili. Le convenute, senza contestare i fatti posti a fondamento della domanda, hanno rilevato che era sub iudice l'accertamento relativo alla proprietà dell'immobile di cui è causa.
Con provvedimento del 23/6/2020, pertanto, ritenendo che l'accertamento della proprie-
1
tà degli immobili per cui è causa fosse pregiudiziale alla domanda di restituzione, è sta- to sospeso il processo in applicazione dell'art 295 cpc.
In data 6/2/2024 è stato depositato ricorso in riassunzione, nel quale viene espressamen- te riferito che in data 29/3/2023 è stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio il giudizio pregiudicante dinanzi alla Corte di Appello di Na- poli;
esso non è stato riassunto.
Accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa è stata rinviata alla pre- sente udienza per la decisione ex art 281 sexies cpc.
Va osservato in punto di diritto che, a norma dell'art. 297 c.p.c., il processo sospeso va riassunto nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la causa pregiudicante.
Nella specie, il termine trimestrale per la riassunzione del processo è iniziato a decorrere dall'estinzione del giudizio pregiudicante, coincidente con lo spirare del termine trime- strale per la riassunzione dinanzi alla corte di appello (30/10/2023), decorrente a sua volta dal deposito presso la Cancelleria della Corte di Cassazione della sentenza che ha cassato con rinvio (29/3/2023), che rappresenta il momento in cui le parti, comuni ad entrambi i giudizi, quello pregiudicante e quello pregiudicato, sono state messe nelle condizioni di conoscere il venir meno della causa di sospensione di altro processo pen- dente tra le medesime parti in sede di legittimità. La sentenza della Corte di cassazione, infatti, salvo il caso di rinvio, rappresenta il momento finale della sospensione ed è dalla sua pubblicazione che decorre il termine di tre mesi entro il quale la causa deve essere riassunta (cfr. Cass. n. 9049 del 06/07/2000). Trattandosi nel caso di specie di cassazio- ne con rinvio il dies a quo deve essere riferito alla scadenza del termine per la riassun- zione dinanzi alla Corte di Appello determina il venir meno della causa di sospensione di cui all'art 297 cpc, poiché tale inutile decorso comporta l'estinzione del giudizio pre- giudicante. Si noti in proposito che, cecondo pacifica giurisprudenza, la previsione rela- tiva all'estinzione del giudizio riguarda non solo il giudizio di Cassazione ma anche e soprattutto l'intero processo: “… questa Corte ha affermato il principio, desumibile dal combinato disposto dell'articolo 393 c.p.c. e articolo 310 c.p.c., comma 2, per il quale la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'articolo 393 cod. proc. civ., l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguen- te caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate” (Cass. n. 1680 del 07/02/2012; Cass. n.
17372 del 06/12/2002; Cass. n. 1403 del 21/03/1989).
2
La pubblicazione della decisione, quale momento iniziale per il decorso del termine per la riassunzione del giudizio, integra inoltre un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo, senza che possa predicarsi alcuna lesione all'eserci- zio del diritto di difesa (in tal senso v. Cass. 24946/2014: “In caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il termine per la riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297 cod. proc. civ., decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di cassazione anche rispetto alla parte contumace, senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale degli articoli
292, terzo comma, e 133, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non preve- dono l'obbligo della comunicazione del deposito della sentenza anche al contumace, stante la funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e l'incompatibilità di un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost.”).
Ciò posto, bisogna ulteriormente precisare quando occorra procedere alla riassun- zione del processo sospeso ex art. 295 c.p.c. nei casi in cui, come il presente, accada che il procedimento pregiudicante non si concluda con una sentenza definitiva ma si estingua automaticamente ed a prescindere dall'adozione di qualsiasi statuizione in merito. Deve in proposito farsi riferimento a quanto stabilito da 4987/2013, ai sensi della quale “L'evento presupposto dall'art. 297 cod. proc. civ. per la decorrenza del ter- mine di riassunzione del processo sospeso è il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile assunta come pregiudicante. La cessazione della causa di sospensione coincide con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il pro- cesso pregiudicante. Ma, la sentenza di cassazione, che cassa con rinvio al primo giudi- ce la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto il giudizio pregiudicante rispetto ad una parte, non determina l'evento presupposto dall'art. 297 cod. proc. civ.. Essa è idonea solo a far decorrere il termine, ex art. 392 cod. proc. civ., per la riassunzione del processo pregiudicante, e a determinare l'estinzione dell'intero processo pregiudicante in caso di mancata riassunzione entro l'anno”.
Nel caso in esame, pur non essendovi stata alcuna pronuncia da parte del giudice di rin- vio (in quanto non adito a causa dell'omessa riassunzione) che abbia dichiarato l'estinzione del giudizio, si deve ritenere che il termine perentorio per la riassunzione del presente giudizio decorra, comunque, dal momento in cui si è avverata (di diritto)
l'estinzione del giudizio pregiudicante. Infatti, il co. 4 dell'art. 307 c.p.c., dopo la rifor- ma apportata dalla l. n. 69/2009, stabilisce che l'estinzione opera di diritto, e che pertan-
3
to l'eventuale sentenza che l'accerta ha natura costitutiva. Le parti, pertanto, non di- spongono più dell'evento estintivo che opera quale effetto automatico.
La soluzione qui adottata, inoltre, appare l'unica che permetta, da un lato, di assicurare il rispetto del dettato codicistico di cui all'art. 297 c.p.c. con la previsione di un termine certo da cui far decorrere il termine per la riassunzione, dall'altro, di tutelare la parte che, per ipotesi, non abbia preso parte al processo pregiudicante e che non potrebbe stimolare l'adozione della pronuncia di estinzione di questo, rimanendo, di conseguen- za, in balia della decisione della controparte nella causa sospesa.
D'altronde, l'interesse alla puntuale riassunzione del presente processo, è da ricer- carsi in capo alle parti che, consapevoli della mancata riassunzione del giudizio di rinvio e della conseguente estinzione del processo pregiudicante, avrebbero potuto e dovuto provvedere, nei termini di legge, alla riassunzione ex art. 297 c.p.c.
Nella vicenda in parola, il termine, trimestrale è spirato il 30/1/2024 (tre mesi dall'estinzione del giudizio pregiudicante verificatasi in data 30/10/2023) senza che al- cuna delle parti abbia provveduto a riassumere il giudizio sospeso con provvedimento reso a verbale nell'udienza del 23/6/2020, essendo stato depositato il ricorso in riassun- zione solo in data 6/2/2024.
A norma dell'art. 307 c.p.c., il processo si estingue se le parti alle quali spetta di riassu- mere non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, nella specie quello di cui all'art 297 cpc.
In conclusione, il processo non tempestivamente riassunto deve essere dichiarato estin- to.
Con riferimento alla disciplina delle spese di lite, trova applicazione l'art. 310 c.p.c. che nelle ipotesi di estinzione del processo prevede che le spese di giudizio rimangono a ca- rico delleparti che le hanno anticipate.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così definitivamente provvede:
• Dichiara l'estinzione del giudizio
• Spese a carico delle parti che le hanno anticipate
4
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3676/2019 r.g.a.c, e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in vir- Parte_1 C.F._1 tù di giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Toscano, unitamente al quale elettivamente domicilia in Sarno (SA), alla via Abignente n. 50;
Attrice
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentate e difese, in virtù di giusta procura in atti, C.F._3 dall'Avv. Emilio Iovino, unitamente al quale elettivamente domiciliano in San Genna- rello di Ottaviano (NA), in P.zza S. Gennarello n. 4;
Convenute
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI: come da conclusioni agli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio e con azione di restituzione degli immobili siti Controparte_1 CP_2
in Terzigno Contrada Bosco, in atto di citazione meglio individuati, e connessa doman- da di pagamento per indennità di occupazione. A fondamento della domanda ha dedotto di essere proprietaria di tali immobili. Le convenute, senza contestare i fatti posti a fondamento della domanda, hanno rilevato che era sub iudice l'accertamento relativo alla proprietà dell'immobile di cui è causa.
Con provvedimento del 23/6/2020, pertanto, ritenendo che l'accertamento della proprie-
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tà degli immobili per cui è causa fosse pregiudiziale alla domanda di restituzione, è sta- to sospeso il processo in applicazione dell'art 295 cpc.
In data 6/2/2024 è stato depositato ricorso in riassunzione, nel quale viene espressamen- te riferito che in data 29/3/2023 è stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio il giudizio pregiudicante dinanzi alla Corte di Appello di Na- poli;
esso non è stato riassunto.
Accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa è stata rinviata alla pre- sente udienza per la decisione ex art 281 sexies cpc.
Va osservato in punto di diritto che, a norma dell'art. 297 c.p.c., il processo sospeso va riassunto nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la causa pregiudicante.
Nella specie, il termine trimestrale per la riassunzione del processo è iniziato a decorrere dall'estinzione del giudizio pregiudicante, coincidente con lo spirare del termine trime- strale per la riassunzione dinanzi alla corte di appello (30/10/2023), decorrente a sua volta dal deposito presso la Cancelleria della Corte di Cassazione della sentenza che ha cassato con rinvio (29/3/2023), che rappresenta il momento in cui le parti, comuni ad entrambi i giudizi, quello pregiudicante e quello pregiudicato, sono state messe nelle condizioni di conoscere il venir meno della causa di sospensione di altro processo pen- dente tra le medesime parti in sede di legittimità. La sentenza della Corte di cassazione, infatti, salvo il caso di rinvio, rappresenta il momento finale della sospensione ed è dalla sua pubblicazione che decorre il termine di tre mesi entro il quale la causa deve essere riassunta (cfr. Cass. n. 9049 del 06/07/2000). Trattandosi nel caso di specie di cassazio- ne con rinvio il dies a quo deve essere riferito alla scadenza del termine per la riassun- zione dinanzi alla Corte di Appello determina il venir meno della causa di sospensione di cui all'art 297 cpc, poiché tale inutile decorso comporta l'estinzione del giudizio pre- giudicante. Si noti in proposito che, cecondo pacifica giurisprudenza, la previsione rela- tiva all'estinzione del giudizio riguarda non solo il giudizio di Cassazione ma anche e soprattutto l'intero processo: “… questa Corte ha affermato il principio, desumibile dal combinato disposto dell'articolo 393 c.p.c. e articolo 310 c.p.c., comma 2, per il quale la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'articolo 393 cod. proc. civ., l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguen- te caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate” (Cass. n. 1680 del 07/02/2012; Cass. n.
17372 del 06/12/2002; Cass. n. 1403 del 21/03/1989).
2
La pubblicazione della decisione, quale momento iniziale per il decorso del termine per la riassunzione del giudizio, integra inoltre un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo, senza che possa predicarsi alcuna lesione all'eserci- zio del diritto di difesa (in tal senso v. Cass. 24946/2014: “In caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il termine per la riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297 cod. proc. civ., decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di cassazione anche rispetto alla parte contumace, senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale degli articoli
292, terzo comma, e 133, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non preve- dono l'obbligo della comunicazione del deposito della sentenza anche al contumace, stante la funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e l'incompatibilità di un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost.”).
Ciò posto, bisogna ulteriormente precisare quando occorra procedere alla riassun- zione del processo sospeso ex art. 295 c.p.c. nei casi in cui, come il presente, accada che il procedimento pregiudicante non si concluda con una sentenza definitiva ma si estingua automaticamente ed a prescindere dall'adozione di qualsiasi statuizione in merito. Deve in proposito farsi riferimento a quanto stabilito da 4987/2013, ai sensi della quale “L'evento presupposto dall'art. 297 cod. proc. civ. per la decorrenza del ter- mine di riassunzione del processo sospeso è il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile assunta come pregiudicante. La cessazione della causa di sospensione coincide con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il pro- cesso pregiudicante. Ma, la sentenza di cassazione, che cassa con rinvio al primo giudi- ce la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto il giudizio pregiudicante rispetto ad una parte, non determina l'evento presupposto dall'art. 297 cod. proc. civ.. Essa è idonea solo a far decorrere il termine, ex art. 392 cod. proc. civ., per la riassunzione del processo pregiudicante, e a determinare l'estinzione dell'intero processo pregiudicante in caso di mancata riassunzione entro l'anno”.
Nel caso in esame, pur non essendovi stata alcuna pronuncia da parte del giudice di rin- vio (in quanto non adito a causa dell'omessa riassunzione) che abbia dichiarato l'estinzione del giudizio, si deve ritenere che il termine perentorio per la riassunzione del presente giudizio decorra, comunque, dal momento in cui si è avverata (di diritto)
l'estinzione del giudizio pregiudicante. Infatti, il co. 4 dell'art. 307 c.p.c., dopo la rifor- ma apportata dalla l. n. 69/2009, stabilisce che l'estinzione opera di diritto, e che pertan-
3
to l'eventuale sentenza che l'accerta ha natura costitutiva. Le parti, pertanto, non di- spongono più dell'evento estintivo che opera quale effetto automatico.
La soluzione qui adottata, inoltre, appare l'unica che permetta, da un lato, di assicurare il rispetto del dettato codicistico di cui all'art. 297 c.p.c. con la previsione di un termine certo da cui far decorrere il termine per la riassunzione, dall'altro, di tutelare la parte che, per ipotesi, non abbia preso parte al processo pregiudicante e che non potrebbe stimolare l'adozione della pronuncia di estinzione di questo, rimanendo, di conseguen- za, in balia della decisione della controparte nella causa sospesa.
D'altronde, l'interesse alla puntuale riassunzione del presente processo, è da ricer- carsi in capo alle parti che, consapevoli della mancata riassunzione del giudizio di rinvio e della conseguente estinzione del processo pregiudicante, avrebbero potuto e dovuto provvedere, nei termini di legge, alla riassunzione ex art. 297 c.p.c.
Nella vicenda in parola, il termine, trimestrale è spirato il 30/1/2024 (tre mesi dall'estinzione del giudizio pregiudicante verificatasi in data 30/10/2023) senza che al- cuna delle parti abbia provveduto a riassumere il giudizio sospeso con provvedimento reso a verbale nell'udienza del 23/6/2020, essendo stato depositato il ricorso in riassun- zione solo in data 6/2/2024.
A norma dell'art. 307 c.p.c., il processo si estingue se le parti alle quali spetta di riassu- mere non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, nella specie quello di cui all'art 297 cpc.
In conclusione, il processo non tempestivamente riassunto deve essere dichiarato estin- to.
Con riferimento alla disciplina delle spese di lite, trova applicazione l'art. 310 c.p.c. che nelle ipotesi di estinzione del processo prevede che le spese di giudizio rimangono a ca- rico delleparti che le hanno anticipate.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così definitivamente provvede:
• Dichiara l'estinzione del giudizio
• Spese a carico delle parti che le hanno anticipate
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