TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
nella causa civile iscritta al n. 6918/2021 R.G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via Brancaccio n.52, presso gli Avv.ti Parte_1
Vito Palmieri e Luigi Sorrentino, dai quali è rappresentato e difeso come da procura posta a margine dell'atto di citazione
Attore
E
1 , in persona del pro tempore, elett.te dom.to in Torre del Greco alla via AR CP_2
Gen. A. Dalla Chiesa, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale - complesso “La Salle”, rapp.to e difeso dall'avv. Adriano Licenziati come da procura allegata
Convenuto
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Sorrento Controparte_3 al Viale Nizza n.62, presso l'avv. Antonino Maresca che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio Convenuta
Oggetto: risarcimento del danno a persona da cane randagio. Conclusioni: come da atti di causa e da note di trattazione scritta.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2021, conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, il e , per sentirli condannare in AR Controparte_4
solido, o chi di ragione, al pagamento di tutti i danni, oltre alle spese di giudizio, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 20.06.2018 alle ore 08:00 circa, nel Comune di Torre del Greco, alla via San Giuseppe alle
Paludi n.39.
A tal fine l'attore deduceva che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, mentre era alla guida del motociclo Piaggio Liberty tg. AH40920 di proprietà di , stava percorrendo regolarmente Controparte_5
la strada San Giuseppe alle Paludi, a doppio senso di marcia, con direzione Via XX Settembre /C.so Cavour di Torre del Greco, allorquando, in prossimità del civico 39, rimaneva vittima di un sinistro causato dall'inseguimento di un cane randagio di grossa taglia il quale, provenendo da un civico privato, gli tagliava la strada determinandone così la caduta al suolo con il proprio lato sinistro.
Deduceva altresì l'istante, che in conseguenza del descritto evento intervenivano gli agenti della locale polizia municipale, e gli operatori del 118, i quali lo trasportavano al P.O. R.R. Golfo Vesuviano di
Boscotrecase, dove i sanitari di turno gli diagnosticavano la “lussazione tibio-astragalo-calcaneare caviglia sinistra con frattura malleolo peroneale, astragalo, navicolare e cuboide ridotta in narcosi.
Con comparsa di costituzione depositata in data 04.04.2022, si costituiva il , in AR
persona del Sindaco pro tempore, il quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione e nel merito concludeva per il rigetto della pretesa attorea per l'infondatezza in fatto oltre che in diritto.
2 Si costituiva tardivamente in giudizio, con comparsa di costituzione depositata in data 28.04.2022, l'
[...]
in persona del Direttore Generale p.t., la quale preliminarmente eccepiva la Controparte_6 propria carenza di legittimazione nonché nel merito, concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., disposta C.T.U. medico legale, mutato il giudice, all'udienza del 07/11/2024 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In primo luogo, va rilevata l'ammissibilità e la proponibilità della domanda, dagli atti risulta che l'attore ha inviata a mezzo p.e.c. in data 03/09/2018, richiesta di risarcimento danni nei confronti del AR
, oltre ad aver allegato l'invito alla stipula di negoziazione assistita a mezzo pec, in data
[...]
26/10/2021, sia al sia all' . AR Controparte_7
Orbene, a parere dello scrivente la domanda è infondata e va rigettata, per i seguenti motivi.
Prima di esaminare, nel merito, la vicenda de quo, è opportuno, innanzitutto, esaminare la normativa applicabile al caso in esame anche alla luce delle preliminari eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambi i convenuti.
In punto di legittimazione passiva si evidenzia che, come chiarito e ribadito in più pronunce dalla Suprema
Corte “la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava sull'ente cui le singole leggi
regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e
custodia degli stessi” (cfr Cass. sez.
3 - Ordinanza n. 3737 del 08.02.2023).
Poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia,
occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso (cfr. Cass. civ., n. 12495 del 2017 che richiama
Cass. civ., n. 17528 del 23.08.2011, e Cass. civ., n. 10190 del 28.04.2010).
Ciò posto, ai fini che qui interessano, la normativa di riferimento è rinvenibile nella legge n. 3 del 2019 della regione Campania: tale normativa, nell'ambito della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del
Con randagismo, affida ai servizi veterinari delle il controllo demografico dei cani e dei gatti randagi, nonché
l'attivazione del servizio di accalappiamento dei cani vaganti e del loro trasferimento presso i canili pubblici,
oltre alla gestione sanitaria degli stessi, mentre attribuisce ai Comuni, singoli o associati, il compito di costruire e gestire i canili pubblici, provvedendo al mantenimento degli animali ivi ricoverati, nonché ad attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia
3 Con municipale, ai servizi veterinari delle e comunicando contestualmente la disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani randagi.
Co Devono considerarsi responsabili quindi, in via solidale, dei danni da randagismo, sia la erritorialmente competente che il entrambi destinatari di obblighi specifici di prevenzione e controllo del CP_1
randagismo.
Alla luce di ciò va rigettata l'istanza di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli enti convenuti.
Occorre poi ricordare, come precisato dalla S.C., che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, diversa per quella prevista per la fauna selvatica protetta, pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio).
Non possono trovare applicazione le regole di cui all'art. 2052 c.c., in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo (così, in motivazione, Cass. civ. sez. 3, sent. 28.06.2018, n. 17060; Cass. civ. sez. 3, ord.
31.07.2017 n. 18954; Cass. civ. sez. 3, ord. 11.12.2018, n. 31957).
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., impone che la responsabilità
dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè
che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso.
La S.C. ha ritenuto che, per affermare la responsabilità dell'ente preposto sia necessaria la prova dell'esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento; si è detto, esemplificando, che il danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma CP_1
rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste
Con d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla e al rimaste inevase. CP_1
Secondo l'insegnamento della S.C., dunque, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero dei randagi, il danneggiato è
chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare
4 omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass.
civ., n. 32884/2021; Cass. civ., n. 9621/2022; Cass. civ., 3737/2023).
L'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, quindi, rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale (cfr.
Cass. civ., sentenza n. 5339 del 28-2-2024; Cass. civ., ordinanza n. 9671 del 26-5-2020).
Orbene, tutto ciò premesso, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'attore non abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante a suo carico.
In primo luogo, infatti, va evidenziato come, nel rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Torre del
Greco, intervenuta a seguito del sinistro (cfr. rapporto di incidente stradale prot. n. 751 del 27.06.2018 in atti) gli agenti ebbero a dichiarare che, sia il giorno dell'evento sia dopo due giorni, non riscontravano affatto la presenza di un cane randagio nel luogo teatro del sinistro;
in tal modo, risulta sconfessata,
documentalmente, la deduzione attorea circa la presenza, sui luoghi di causa, di un cane randagio, sia nel giorno del sinistro, sia in quelli immediatamente successivi.
Deduzione, quest'ultima, vieppiù confermata dall'intestato Tribunale nella sentenza n. 2252/2024 del
30.7.2024 resa, in grado di appello, averso la sentenza n. 2554/2022 del Giudice di pace di Torre
Annunziata, ed avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni occorsi al motoveicolo condotto dall'odierno attore al momento del fatto.
Nondimeno, sul punto, le stesse dichiarazioni rese dai testi escussi appaiono assolutamente generiche, tali,
dunque, da non confermare inequivocamente la presenza, sul posto, al momento del fatto, di un cane randagio;
a ben vedere, infatti, in particolare il teste , escusso all'udienza del 12.1.2023, si Testimone_1
è rivelato assolutamente generico e contraddittorio sul punto, in quanto, se da un lato dichiarava di non
5 ricordare se il cane ( che avrebbe cagionato il sinistro) “usciva da un garage o da altro luogo”, dall'altro lato precisava che trattavasi di “ un cane di grossa taglia di colore scuro e si evidenziava rispetto agli altri cani”.
In secondo luogo, non può non evidenziarsi come lo stesso attore sia stato contraddittorio sul punto ( relativo alla sussistenza, sul posto, di un cane “ randagio”), allorquando, nella immediatezza dei fatti, dichiarava agli agenti, che, “all'altezza del civico 39, usciva un cane di taglia grande, razza pitbull” e che detto cane, dopo aver tagliato la strada al , “ entrava nel civico 39”. Parte_1
Nel caso di specie, dunque, ad avviso di chi scrive, non è stato dimostrato, da parte dell'istante, né la presenza, sui luoghi di causa, al momento del fatto, di un cane che potesse definirsi propriamente “ randagio”, né, ancora, come precisato dal giudice di legittimità ( v. Cass. n. 32844/2021), che vi siano state specifiche segnalazioni circa la presenza abituale dell'animale nella zona e che, nonostante ciò, gli enti competenti non si fossero adeguatamente attivati per la sua cattura;
in buona sostanza, non è stato specificamente allegato e provato dall'attore che la cattura e la custodia del cane che avrebbe provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto.
La oggettiva sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine al profilo dei danni provocati da cani randagi è motivo che, ad avviso di chi scrive, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
di contro, le spese di ctu già liquidate sono a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu già liquidate.
Torre Annunziata, 28.1.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
6