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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9784 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 127/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Nicola Latour Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 dicembre 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Radina e Michela Alessia Nessi del Foro di Milano presso i quali ha eletto domicilio telematico;
contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Ventura del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a NE (MI) il 28 luglio 2018 (anno 2018, atto n. 10, reg. Atti di matrimonio, parte II, serie A) in separazione dei beni;
separati con sentenza n. 5391/2025 del 18.06.2025 e pubblicata in data 30.06.2025
con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], cittadino italiano. Parte_3 FATTO I coniugi sopra indicati, con atto personalmente sottoscritto in data 16 maggio 2025 e depositato in data 21 maggio 2025, previa indicazione delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, nonché degli oneri a loro carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere, in cumulo con la pronuncia di separazione personale, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni a) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità Pt_3 genitoriale in via condivisa. Le decisioni di maggiore interesse e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. b) In considerazione dell'interesse del figlio minore, oltreché in ragione del titolo di proprietà, la casa familiare, sita in Pozzuolo Martesana (MI), Via Vincenzo Bellini n. 12, con le pertinenze, nonché gli arredi ed i corredi lì presenti, resterà assegnata in godimento al padre, con l'intesa che, tuttavia, avrà la residenza anagrafica in Melzo (MI), Via XXIV Maggio n. 16, presso la casa attualmente Pt_3 condotta in locazione dalla madre. c) Fatto salvo ogni diverso migliore accordo tra i genitori, che verrà assunto di volta in volta e che terrà in primaria considerazione le esigenze di il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore nei Pt_3 seguenti tempi e modi:
- a fine settimana alternati, dalle ore 09:00 del sabato mattina, andando a prenderlo presso la casa materna, sino alle ore 21:00 della domenica sera, ivi riaccompagnandolo;
- nelle settimane che terminano con il week end di spettanza della madre, dalle ore 17:30 del martedì sera, andando a prenderlo presso la casa materna, sino al giovedì mattina, accompagnandolo a scuola;
- nelle settimane che terminano con il week end di spettanza del padre, dalle ore 17:30 del lunedì sera, andando a prenderlo presso la casa materna, sino al mercoledì mattina, accompagnandolo a scuola. d) Sempre fatto salvo ogni diverso migliore accordo, da assumersi all'occorrenza e tenendo principalmente conto dei bisogni di ciascun genitore vedrà e terrà con sé il figlio minore: Pt_3
- per metà delle vacanze natalizie, alternando con l'altro, di anno in anno, i periodi dal giorno di chiusura della scuola sino alla sera del 30 dicembre e dalla sera del 30 dicembre sino al giorno di ripresa della scuola;
- durante le vacanze pasquali, per tutto il corrispondente periodo di pausa scolastica, alternandosi, di anno in anno, con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, per due settimane (anche non consecutive), in periodi da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le restanti festività, sia civili sia religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale. e) Il padre, a titolo di contributo abitativo per il figlio minore – e, per la precisione, onde partecipare al pagamento del canone di locazione relativo all'immobile sito in Melzo (MI), Via XXIV Maggio n. 16 -, continuerà a corrispondere alla madre la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), da versarsi, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. f) I genitori concordano che l'assegno unico universale erogato dall'INPS (attualmente pari ad € 220,00 mensili) continuerà a essere percepito dalla madre per l'intero. g) I genitori contribuiranno, provvedendovi in misura pari al 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di e ciò secondo lo schema e le modalità di cui alle Linee guida Pt_3 approvate, in data 14 novembre 2017, dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, ossia come segue:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta. h) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, disponendo entrambi di redditi adeguati e, pertanto, concordano che nulla si corrisponderanno reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento o alimentare. i) I genitori prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche in favore del figlio minore. j) Spese processuali interamente compensate tra le parti.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza per la comparizione delle parti con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.12, comma 3, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NE (MI) in data 28 luglio 2018, tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese processuali.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE (MI) affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Nicola Latour Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 dicembre 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Radina e Michela Alessia Nessi del Foro di Milano presso i quali ha eletto domicilio telematico;
contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Ventura del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a NE (MI) il 28 luglio 2018 (anno 2018, atto n. 10, reg. Atti di matrimonio, parte II, serie A) in separazione dei beni;
separati con sentenza n. 5391/2025 del 18.06.2025 e pubblicata in data 30.06.2025
con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], cittadino italiano. Parte_3 FATTO I coniugi sopra indicati, con atto personalmente sottoscritto in data 16 maggio 2025 e depositato in data 21 maggio 2025, previa indicazione delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, nonché degli oneri a loro carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere, in cumulo con la pronuncia di separazione personale, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni a) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità Pt_3 genitoriale in via condivisa. Le decisioni di maggiore interesse e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. b) In considerazione dell'interesse del figlio minore, oltreché in ragione del titolo di proprietà, la casa familiare, sita in Pozzuolo Martesana (MI), Via Vincenzo Bellini n. 12, con le pertinenze, nonché gli arredi ed i corredi lì presenti, resterà assegnata in godimento al padre, con l'intesa che, tuttavia, avrà la residenza anagrafica in Melzo (MI), Via XXIV Maggio n. 16, presso la casa attualmente Pt_3 condotta in locazione dalla madre. c) Fatto salvo ogni diverso migliore accordo tra i genitori, che verrà assunto di volta in volta e che terrà in primaria considerazione le esigenze di il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore nei Pt_3 seguenti tempi e modi:
- a fine settimana alternati, dalle ore 09:00 del sabato mattina, andando a prenderlo presso la casa materna, sino alle ore 21:00 della domenica sera, ivi riaccompagnandolo;
- nelle settimane che terminano con il week end di spettanza della madre, dalle ore 17:30 del martedì sera, andando a prenderlo presso la casa materna, sino al giovedì mattina, accompagnandolo a scuola;
- nelle settimane che terminano con il week end di spettanza del padre, dalle ore 17:30 del lunedì sera, andando a prenderlo presso la casa materna, sino al mercoledì mattina, accompagnandolo a scuola. d) Sempre fatto salvo ogni diverso migliore accordo, da assumersi all'occorrenza e tenendo principalmente conto dei bisogni di ciascun genitore vedrà e terrà con sé il figlio minore: Pt_3
- per metà delle vacanze natalizie, alternando con l'altro, di anno in anno, i periodi dal giorno di chiusura della scuola sino alla sera del 30 dicembre e dalla sera del 30 dicembre sino al giorno di ripresa della scuola;
- durante le vacanze pasquali, per tutto il corrispondente periodo di pausa scolastica, alternandosi, di anno in anno, con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, per due settimane (anche non consecutive), in periodi da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le restanti festività, sia civili sia religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale. e) Il padre, a titolo di contributo abitativo per il figlio minore – e, per la precisione, onde partecipare al pagamento del canone di locazione relativo all'immobile sito in Melzo (MI), Via XXIV Maggio n. 16 -, continuerà a corrispondere alla madre la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), da versarsi, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. f) I genitori concordano che l'assegno unico universale erogato dall'INPS (attualmente pari ad € 220,00 mensili) continuerà a essere percepito dalla madre per l'intero. g) I genitori contribuiranno, provvedendovi in misura pari al 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di e ciò secondo lo schema e le modalità di cui alle Linee guida Pt_3 approvate, in data 14 novembre 2017, dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, ossia come segue:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta. h) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, disponendo entrambi di redditi adeguati e, pertanto, concordano che nulla si corrisponderanno reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento o alimentare. i) I genitori prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche in favore del figlio minore. j) Spese processuali interamente compensate tra le parti.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza per la comparizione delle parti con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.12, comma 3, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NE (MI) in data 28 luglio 2018, tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese processuali.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE (MI) affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Maria Laura Amato