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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/06/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN CO RC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 961/2024 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (c.f. ) con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. AVANZI LUCA CARLO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. BOSCO Controparte_1 C.F._4 SIRIANA
PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
Controparte_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CREVANI
[...] P.IVA_1 CA
TE TO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Per le causali dedotte in atto di citazione, accertata la piena e totale responsabilità, ovvero, in subordine, il concorso di responsabilità, della Sig.ra nella provocazione Controparte_1 dell'evento dannoso per cui è causa, condannarla ai sensi dell' art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali, tutti patìti dai IG , Parte_1 Parte_2 e quantificabili in una somma complessiva di €uro 71.110,00 (oltre Parte_3 iva) di cui: €. 54.110,00 (oltre iva) per opere strutturali e murarie per la sistemazione del porticato, parte della abitazione su due lati, sistemazione dei box, comprensivo di pagina 1 di 11 smaltimento amianto e rifacimento di buona parte dei canali in rame e pluviali, compreso ponteggio e oneri di sicurezza, ed €. 17.000,00 (oltre iva) per la manutenzione del verde per la messa in sicurezza e l'asportazione degli alberi, smaltimento dei materiali di risulta;
ovvero di quella maggiore o minor somma accertanda e determinanda in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento (26.08.2023) al saldo effettivo, e per l'effetto:
1. dichiarare la convenuta tenuta al risarcimento Controparte_1 dei danni tutti, patiti dagli attori e condannarla, per la causale dedotta, al pagamento in favore degli stessi attori di quella somma che risulterà di giustizia dall'Ill.mo Giudicante;
2. condannare la convenuta alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio e rimborso spese generali 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre ai compensi e alle spese relative alla procedura di mediazione come da separata nota che si produce.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Accertato e dichiarato che non sussiste responsabilità civile extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. in capo alla sig.ra C.F. Controparte_1
, nei confronti degli attori, sig.ri (C.F. C.F._4 Parte_1 [...]
), (C.F. ), C.F._5 Parte_2 CodiceFiscale_6 Parte_3 (C.F. ), per tutti i motivi esposti in narrativa, in fatto e in diritto;
CodiceFiscale_7 Accertato e dichiarato, altresì, che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell' art. 2051 c.c. in tema di responsabilità di cose in custodia per tutti i motivi esposti in narrativa, tanto in fatto che in diritto, oltre che per l'eccezionalità e l'imprevedibilità degli eventi atmosferici del 26 Agosto 2023 che hanno interessato la Regione Lombardia idonei in ogni caso ad interrompere il nesso eziologico tra cosa in custodia e danno, il quale dunque non può ritenersi ascrivibile alla responsabilità della sig.ra Rigettare le Controparte_1 domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate, tanto in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, sia nella premessa in fatto che in diritto;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO Nella non temuta e denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dai sig.ri e , ritenere e dichiarare che la Società Pt_1 Pt_3
p.iva/c.f. , in persona della procuratrice/legale rapp.te pro CP_2 P.IVA_1 tempre, con sede legale in Milano (MI), Piazza Tre Torri n. 3, deve tenere indenne la sig.ra ut supra, da ogni esborso e conseguentemente condannare la società al Controparte_1 pagamento di quanto verrà deciso con l'emananda sentenza a favore degli odierni attori, e, per l'effetto, Rigettare la domanda di volta a chiedere la declaratoria di CP_2 inoperatività della copertura assicurativa per tutti i motivi esposti in narrativa e, quindi, dichiarare la stessa tenuta a rispettare le obbligazioni contrattuali sottoscritte, CP_2 manlevando la sig.ra nella denegata e non temuta ipotesi di condanna. - Controparte_1 Con vittoria di spese, onorari e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese di mediazione, da distrarsi a favore del presente procuratore antistatario.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA
pagina 2 di 11 Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso;
si contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, domandato, eccepito e prodotto in fatto e in diritto nonché in punto an e quantum, sicché nulla di ciò potrà essere dato per pacifico, ammesso o non contestato, neppure implicitamente, e ciò anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Rigettare ogni avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto, sia in punto an sia in punto quantum, e non provata e comunque per i motivi indicati. Fatto salvo il diritto di impugnazione, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande avversarie e quindi dovesse essere accolta in tutto o in parte la domanda attorea nei confronti della convenuta, e dovesse altresì essere accolta, in tutto o in parte, la domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti di (non ravvisandosi quindi alcun CP_2 caso di inoperatività e/o mancanza di copertura assicurativa, esclusione, delimitazione o superamento dell'oggetto del contratto, di qualunque natura e tipo), fare applicazione del contratto di assicurazione stipulato e delle relative condizioni contrattuali, in particolare tenendo conto del concreto oggetto del contratto di assicurazione stipulato, e in generale dei limiti del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, e applicando quindi le esclusioni, le franchigie, gli scoperti, i massimali e i sottomassimali contrattualmente pattuiti ed applicabili al caso di specie, sia quelli espressamente richiamati nelle difese che qualunque altro risultanti dall'esame del contratto di assicurazione. Assolvere in ogni caso da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile CP_2 pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di Con riserva di ogni più CP_2 ampia argomentazione, difesa, eccezione, produzione ed istanza (anche istruttoria). In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio: si ritiene che siano già agli atti tutti gli elementi utili a consentire di qualificare l'evento come eccezionale e comunque costituente caso fortuito;
per l'ipotesi che si ritenga utile/necessaria una ctu volta a valutare la natura dell'evento atmosferico del 26.8.2023, si chiede che venga disposta. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva. Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate. Si eccepisce la nullità, per violazione dell'art. 246 c.p.c., della testimonianza resa dal sig. . Testimone_1
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. , e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui Controparte_1 accoglimento hanno allegato:
- di essere proprietari di un'area edificata sita in Ozzero ove risiedono e che confina con la pagina 3 di 11 proprietà della convenuta;
- che quest'ultima è costituita da un ampio giardino con alberi di alto fusto dei quali non è mai stata fatta una adeguata potatura nonostante le plurime sollecitazioni scritte e verbali operate dagli attori;
- che in data 26 agosto 2023 a seguito di un forte temporale alcuni degli alberi ubicati nella proprietà della convenuta sono caduti danneggiando il tetto, il porticato ed il box degli attori.
1.1. Si sono costituiti in giudizio la convenuta e la propria società di assicurazione chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice ed allegando, in particolare, la verificazione, nel caso di specie, di un caso fortuito.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
La fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. configura un caso di responsabilità oggettiva. Il criterio di imputazione del danno al custode dipende, infatti, dalla sussistenza di un rapporto di fatto tra il custode e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante e soprattutto a prescindere dalla colpa del soggetto custode. In capo al custode vi è un dovere specifico che è differente rispetto all'obbligo generale di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica altrui come avviene per l'art. 2043 cod. civ.
(neminem laedere), di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene e adottare le misure idonee a impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
Ai fini della responsabilità del custode, il danneggiato dovrà soltanto provare il nesso eziologico tra cosa in custodia ed il danno (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7125 del
21/03/2013), che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 5326 del 10/03/2005; Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 13/02/2002, Sez. 3,
Sentenza n. 10687 del 03/08/2001)
Al contrario, incombe sul convenuto la prova del caso fortuito al fine di liberarsi della responsabilità posta a suo capo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005) che consiste in un avvenimento imprevisto e imprevedibile, al di fuori, quindi, dalla sfera di controllo del custode a cui, pertanto, non può farsi riferire nemmeno a titolo di colpa, a cui pagina 4 di 11 non si può ovviare con cautele di ordinaria diligenza in grado di recidere il nesso causale fra la res e l'evento dannoso e che può consistere in un evento naturale, in un fatto del terzo ma anche in un fatto dello stesso danneggiato, a esempio in un uso improprio della cosa
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26533 del 09/11/2017; Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del
12/05/2020 secondo la quale “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso”).
Il caso fortuito costituisce un elemento incidente sulla causalità materiale, che corre tra la cosa in custodia e l'evento di danno prospettato, e non sulla colpa del custode, rilevando alla stregua di causa alternativa prevalente, rispetto a quella individuata dall'attore, che ha cagionato l'evento dannoso, la cui prova incombe sul preteso responsabile.
La Corte di Cassazione ha statuito che, “per caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno va generalmente inteso quel fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità purché esso abbia, in applicazione dei principi generali in tema di causalità nel diritto civile, efficacia determinante dell'evento dannoso”; è stato poi specificato che “l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, benché non anche come sua impossibilità, mentre l'eccezionalità è qualcosa di più pregnante dell'improbabilità (quest'ultima in genere intesa come probabilità inferiore alle cinquanta probabilità su cento), dovendo identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come «normale», vale a dire entro margini di oscillazione - anche ampi - intorno alla media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per identificare valori comunemente accettati come di ricorrenza ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili come pagina 5 di 11 ragionevoli” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018, Sez. 3 - , Sentenza n.
30521 del 22/11/2019).
Venendo al caso di specie, le parti convenute hanno inteso dimostrare la sussistenza del caso fortuito allegando l'avvenuta emissione della dichiarazione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell'esistenza, ai sensi del D.lgs.
n. 102 del 2004, del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi che si sono verificati in Lombardia il 26 agosto 2023 (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte convenuta).
Inoltre, la terza chiamata ha prodotto un report meteorologico riferito alla zona ove
è ubicata la proprietà degli attori nel quale è riportata l'intensità dei venti registrati nella giornata del sinistro per cui è causa (cfr. doc. n. 3 fascicolo terza chiamata).
Tuttavia, affinché possa dirsi che il danno si sia verificato per un caso fortuito occorre che l'evento determinante sia, come specificato, eccezionale.
A tal fine sarebbe stato necessario produrre in giudizio documenti dai quali dedurre i dati climatologici, e quindi statistici, dei venti registrati nella località oggetto dei fatti di causa, onde pervenire all'accertamento della verificazione di una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale.
Trattandosi di documentazione reperibile non è stata disposta una ctu che altrimenti avrebbe sopperito all'onere della prova in capo alle parti.
Peraltro, occorre aggiungere che la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che i requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del
1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del
1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici”.
pagina 6 di 11 Allo stesso modo occorre evidenziare che il Fondo di solidarietà nazionale di cui al
D.lgs. n. 102 del 2004 ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole;
ne consegue che la declaratoria dello stato di emergenza dipende piuttosto che dalla eccezionalità dell'evento dalla dimensione del danno cagionato da “calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti”.
In definitiva, la prova liberatoria in capo alla parte resistente non può dirsi che sia stata assolta nel caso di specie.
2.1. In relazione al nesso causale tra la caduta degli alberi esistenti nel giardino della resistente e i danni occorsi alla proprietà degli attori occorre richiamare la documentazione fotografica prodotta dalla parte e le dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio.
Il teste ha dichiarato di aver visto cadere gli alberi dal fondo di Testimone_1 parte convenuta e che ciò ha portato al danneggiamento delle vetture esposte nel piazzale poste a pian terreno, del tetto, del porticato e del box dell'immobile di parte attrice;
le stesse circostanze sono state confermate dal teste anch'egli presente durante gli Testimone_2 eventi (cfr. verbale udienza 5 febbraio 2025).
La presenza degli alberi caduti sul tetto, sul porticato e sul box dell'immobile di parte attrice è stata confermata anche dal teste (cfr. verbale udienza 5 Testimone_3 marzo 2025) e dalla teste (cfr. verbale udienza 14 aprile 2025); Testimone_4 quest'ultima ha anche precisato che le foto sub pagina 32 e 75 del doc. n. 3 di parte attrice rappresentano l'unico pino delle parti attrici che è caduto danneggiando anche la tettoia della veranda.
È doveroso, a questo, punto prendere in esame l'eccezione di nullità della testimonianza resa da articolata dalla difesa della terza chiamata tanto Testimone_1 durante l'udienza di escussione del teste, quanto nella memoria conclusiva.
L'eccezione è infondata in quanto fondata sul mero rapporto di parentela tra gli attori ed il testimone.
pagina 7 di 11 Inoltre, il teste non essendo titolare dei beni danneggiati in occasione dell'evento non avrebbe avuto alcun interesse giuridico ad intervenire nel presente giudizio.
Deve quindi ritenersi provato almeno in parte il nesso causale tra la caduta degli alberi di parte resistenti e i danni prospettati da parte attrice.
2.1.1. In relazione al loro ammontare, parte attrice ha allegato che la caduta degli alberi ha reso necessarie la riparazione della recinzione posta al confine tra le proprietà delle parti nonché del tetto della casa e del box nonché la sistemazione del verde e dei materiali di risulta.
La parte nell'atto di citazione ha quantificato in 71.110 euro gli esborsi subiti.
Dall'ammontare dei danni risarcibili occorre escludere quelli inerenti alla tettoia del porticato in quanto provocati dalla caduta di un solo albero (cfr. pagine 32 e 75 del doc. n. 3 di parte attrice) che la teste ha riferito essere di proprietà degli attori. Testimone_4
Parte attrice ha documentato di aver sborsato 4.400 euro per la sistemazione del tetto del box (cfr. doc. n. 19 fascicolo parte attrice).
La convenuta e la terza chiamata hanno contestato la risarcibilità del danno allegando il fatto che il tetto del box era costituito da materiali contenente amianto e che lo stesso era già usurato in epoca antecedente all'evento di modo che la relativa sostituzione sarebbe stata necessaria a prescindere dalla verificazione dell'evento per cui è causa.
Il teste ha riferito di aver visionato il tetto del box nel mese di Testimone_5 settembre del 2023 dopo la verificazione dell'evento atmosferico per cui è causa e ha confermato che l'amianto risultava deteriorato dal tempo e che vi erano sfondamenti provocati dagli alberi caduti (cfr. verbale udienza 5 febbraio 2025).
Appare evidente che il danneggiamento del tetto ha reso concreta ed attuale la necessità degli attori di rimuovere la tettoia costituendo fatto notorio che è proprio la rottura delle fibre di amianto a renderle maggiormente pericolose.
Pertanto, la domanda deve essere accolta in questa parte.
Parte attrice ha, poi, provato mediante le dichiarazioni testimoniali di Tes_6
(cfr. verbale udienza 5 febbraio 2025) e i documenti allegati alla memoria
[...] istruttoria (cfr. doc. n. 15 e 16 fascicolo parte attrice) di essersi occupata della rimozione pagina 8 di 11 degli alberi caduti sostenendo un esborso di euro 2.440 euro (i.v.a. inclusa); ulteriori esborsi a tale titolo non sono stati in alcun modo provati.
Trattandosi di costi sostenuti in conseguenza dell'evento oggetto di causa, la domanda deve essere per questa parte accolta.
Parte attrice ha poi documentato di aver sostenuto un esborso di 12.200 euro per la sistemazione dell'immobile e del porticato (cfr. doc. n. 17 e 18 fascicolo parte attrice).
Tuttavia, i danni al porticato devono rimanere in carico a parte attrice per le argomentazioni già spese. Circa la loro quantificazione occorre richiamare lo stesso preventivo prodotto dagli attori (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte attrice) che indica in 5.000 euro (i.v.a. esclusa) i costi complessivi della sistemazione del porticato.
Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere accolta nella misura di euro 6.100
(i.v.a. inclusa).
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 12.940 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 26 agosto 2023 al saldo.
3. Parte convenuta ha chiesto di essere tenuta indenne dalla propria società di assicurazione.
La società di assicurazione non ha contestato la operatività della polizza essendosi limitata a richiamare in modo generico le corrispondenti condizioni generali di contratto.
Tuttavia, la terza chiamata ha eccepito di non dovere tenere indenne la propria assicurata delle spese di lite in quanto non sarebbe stata adempiuto l'obbligo di designazione o approvazione del legale nominato per il presente giudizio.
La deduzione non merita accoglimento.
Sul punto si evidenzia che, con orientamento suffragato da ultimo nella pronuncia della Corte di Cassazione assunta con sentenza Sez. 3 - , Sentenza n. 21220 del 05/07/2022, la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932
c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c. (cfr. anche pagina 9 di 11 Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3011 del 09/02/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4786 del
23/02/2021).
Pertanto, in tale sede, non essendo stato chiesto un pronunciamento con efficacia di giudicato su tale questione, si tiene che ci si possa limitare a considerare la clausola contrattuale inefficace.
In definitiva, la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la propria assicurata da tutte le conseguenze patrimoniali connesse al presente giudizio.
4. In relazione alle spese di lite si deve evidenziare che la domanda risarcitoria degli attori è stata accolta in misura di molto inferiore rispetto a quanto dagli stessi richiesto. A ciò consegue che le spese devono essere compensate in una misura pari al 75%; la restante parte deve essere posta a carico di parte convenuta.
Le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata vengono interamente compensate non avendo l'assicurazione contestato l'operatività della polizza.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, al netto della indicata compensazione, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio e della mediazione, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente le domande e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 12.940 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 23 agosto 2023 al saldo;
2. condanna, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in euro 1.600 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a.
e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
3. condanna a tenere indenne da tutti gli esborsi che CP_2 Controparte_1 quest'ultima sarà tenuta a fare in favore degli attori in forza della presente sentenza;
4. compensa le spese di lite tra ed CP_2 Controparte_1
pagina 10 di 11 Pavia, 30 giugno 2025
Il Giudice
AN CO RC
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN CO RC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 961/2024 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (c.f. ) con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. AVANZI LUCA CARLO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. BOSCO Controparte_1 C.F._4 SIRIANA
PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
Controparte_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CREVANI
[...] P.IVA_1 CA
TE TO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Per le causali dedotte in atto di citazione, accertata la piena e totale responsabilità, ovvero, in subordine, il concorso di responsabilità, della Sig.ra nella provocazione Controparte_1 dell'evento dannoso per cui è causa, condannarla ai sensi dell' art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali, tutti patìti dai IG , Parte_1 Parte_2 e quantificabili in una somma complessiva di €uro 71.110,00 (oltre Parte_3 iva) di cui: €. 54.110,00 (oltre iva) per opere strutturali e murarie per la sistemazione del porticato, parte della abitazione su due lati, sistemazione dei box, comprensivo di pagina 1 di 11 smaltimento amianto e rifacimento di buona parte dei canali in rame e pluviali, compreso ponteggio e oneri di sicurezza, ed €. 17.000,00 (oltre iva) per la manutenzione del verde per la messa in sicurezza e l'asportazione degli alberi, smaltimento dei materiali di risulta;
ovvero di quella maggiore o minor somma accertanda e determinanda in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento (26.08.2023) al saldo effettivo, e per l'effetto:
1. dichiarare la convenuta tenuta al risarcimento Controparte_1 dei danni tutti, patiti dagli attori e condannarla, per la causale dedotta, al pagamento in favore degli stessi attori di quella somma che risulterà di giustizia dall'Ill.mo Giudicante;
2. condannare la convenuta alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio e rimborso spese generali 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre ai compensi e alle spese relative alla procedura di mediazione come da separata nota che si produce.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Accertato e dichiarato che non sussiste responsabilità civile extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. in capo alla sig.ra C.F. Controparte_1
, nei confronti degli attori, sig.ri (C.F. C.F._4 Parte_1 [...]
), (C.F. ), C.F._5 Parte_2 CodiceFiscale_6 Parte_3 (C.F. ), per tutti i motivi esposti in narrativa, in fatto e in diritto;
CodiceFiscale_7 Accertato e dichiarato, altresì, che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell' art. 2051 c.c. in tema di responsabilità di cose in custodia per tutti i motivi esposti in narrativa, tanto in fatto che in diritto, oltre che per l'eccezionalità e l'imprevedibilità degli eventi atmosferici del 26 Agosto 2023 che hanno interessato la Regione Lombardia idonei in ogni caso ad interrompere il nesso eziologico tra cosa in custodia e danno, il quale dunque non può ritenersi ascrivibile alla responsabilità della sig.ra Rigettare le Controparte_1 domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate, tanto in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, sia nella premessa in fatto che in diritto;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO Nella non temuta e denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dai sig.ri e , ritenere e dichiarare che la Società Pt_1 Pt_3
p.iva/c.f. , in persona della procuratrice/legale rapp.te pro CP_2 P.IVA_1 tempre, con sede legale in Milano (MI), Piazza Tre Torri n. 3, deve tenere indenne la sig.ra ut supra, da ogni esborso e conseguentemente condannare la società al Controparte_1 pagamento di quanto verrà deciso con l'emananda sentenza a favore degli odierni attori, e, per l'effetto, Rigettare la domanda di volta a chiedere la declaratoria di CP_2 inoperatività della copertura assicurativa per tutti i motivi esposti in narrativa e, quindi, dichiarare la stessa tenuta a rispettare le obbligazioni contrattuali sottoscritte, CP_2 manlevando la sig.ra nella denegata e non temuta ipotesi di condanna. - Controparte_1 Con vittoria di spese, onorari e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese di mediazione, da distrarsi a favore del presente procuratore antistatario.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA
pagina 2 di 11 Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso;
si contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, domandato, eccepito e prodotto in fatto e in diritto nonché in punto an e quantum, sicché nulla di ciò potrà essere dato per pacifico, ammesso o non contestato, neppure implicitamente, e ciò anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Rigettare ogni avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto, sia in punto an sia in punto quantum, e non provata e comunque per i motivi indicati. Fatto salvo il diritto di impugnazione, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande avversarie e quindi dovesse essere accolta in tutto o in parte la domanda attorea nei confronti della convenuta, e dovesse altresì essere accolta, in tutto o in parte, la domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti di (non ravvisandosi quindi alcun CP_2 caso di inoperatività e/o mancanza di copertura assicurativa, esclusione, delimitazione o superamento dell'oggetto del contratto, di qualunque natura e tipo), fare applicazione del contratto di assicurazione stipulato e delle relative condizioni contrattuali, in particolare tenendo conto del concreto oggetto del contratto di assicurazione stipulato, e in generale dei limiti del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, e applicando quindi le esclusioni, le franchigie, gli scoperti, i massimali e i sottomassimali contrattualmente pattuiti ed applicabili al caso di specie, sia quelli espressamente richiamati nelle difese che qualunque altro risultanti dall'esame del contratto di assicurazione. Assolvere in ogni caso da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile CP_2 pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di Con riserva di ogni più CP_2 ampia argomentazione, difesa, eccezione, produzione ed istanza (anche istruttoria). In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio: si ritiene che siano già agli atti tutti gli elementi utili a consentire di qualificare l'evento come eccezionale e comunque costituente caso fortuito;
per l'ipotesi che si ritenga utile/necessaria una ctu volta a valutare la natura dell'evento atmosferico del 26.8.2023, si chiede che venga disposta. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva. Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate. Si eccepisce la nullità, per violazione dell'art. 246 c.p.c., della testimonianza resa dal sig. . Testimone_1
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. , e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui Controparte_1 accoglimento hanno allegato:
- di essere proprietari di un'area edificata sita in Ozzero ove risiedono e che confina con la pagina 3 di 11 proprietà della convenuta;
- che quest'ultima è costituita da un ampio giardino con alberi di alto fusto dei quali non è mai stata fatta una adeguata potatura nonostante le plurime sollecitazioni scritte e verbali operate dagli attori;
- che in data 26 agosto 2023 a seguito di un forte temporale alcuni degli alberi ubicati nella proprietà della convenuta sono caduti danneggiando il tetto, il porticato ed il box degli attori.
1.1. Si sono costituiti in giudizio la convenuta e la propria società di assicurazione chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice ed allegando, in particolare, la verificazione, nel caso di specie, di un caso fortuito.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
La fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. configura un caso di responsabilità oggettiva. Il criterio di imputazione del danno al custode dipende, infatti, dalla sussistenza di un rapporto di fatto tra il custode e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante e soprattutto a prescindere dalla colpa del soggetto custode. In capo al custode vi è un dovere specifico che è differente rispetto all'obbligo generale di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica altrui come avviene per l'art. 2043 cod. civ.
(neminem laedere), di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene e adottare le misure idonee a impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
Ai fini della responsabilità del custode, il danneggiato dovrà soltanto provare il nesso eziologico tra cosa in custodia ed il danno (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7125 del
21/03/2013), che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 5326 del 10/03/2005; Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 13/02/2002, Sez. 3,
Sentenza n. 10687 del 03/08/2001)
Al contrario, incombe sul convenuto la prova del caso fortuito al fine di liberarsi della responsabilità posta a suo capo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005) che consiste in un avvenimento imprevisto e imprevedibile, al di fuori, quindi, dalla sfera di controllo del custode a cui, pertanto, non può farsi riferire nemmeno a titolo di colpa, a cui pagina 4 di 11 non si può ovviare con cautele di ordinaria diligenza in grado di recidere il nesso causale fra la res e l'evento dannoso e che può consistere in un evento naturale, in un fatto del terzo ma anche in un fatto dello stesso danneggiato, a esempio in un uso improprio della cosa
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26533 del 09/11/2017; Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del
12/05/2020 secondo la quale “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso”).
Il caso fortuito costituisce un elemento incidente sulla causalità materiale, che corre tra la cosa in custodia e l'evento di danno prospettato, e non sulla colpa del custode, rilevando alla stregua di causa alternativa prevalente, rispetto a quella individuata dall'attore, che ha cagionato l'evento dannoso, la cui prova incombe sul preteso responsabile.
La Corte di Cassazione ha statuito che, “per caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno va generalmente inteso quel fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità purché esso abbia, in applicazione dei principi generali in tema di causalità nel diritto civile, efficacia determinante dell'evento dannoso”; è stato poi specificato che “l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, benché non anche come sua impossibilità, mentre l'eccezionalità è qualcosa di più pregnante dell'improbabilità (quest'ultima in genere intesa come probabilità inferiore alle cinquanta probabilità su cento), dovendo identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come «normale», vale a dire entro margini di oscillazione - anche ampi - intorno alla media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per identificare valori comunemente accettati come di ricorrenza ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili come pagina 5 di 11 ragionevoli” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018, Sez. 3 - , Sentenza n.
30521 del 22/11/2019).
Venendo al caso di specie, le parti convenute hanno inteso dimostrare la sussistenza del caso fortuito allegando l'avvenuta emissione della dichiarazione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell'esistenza, ai sensi del D.lgs.
n. 102 del 2004, del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi che si sono verificati in Lombardia il 26 agosto 2023 (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte convenuta).
Inoltre, la terza chiamata ha prodotto un report meteorologico riferito alla zona ove
è ubicata la proprietà degli attori nel quale è riportata l'intensità dei venti registrati nella giornata del sinistro per cui è causa (cfr. doc. n. 3 fascicolo terza chiamata).
Tuttavia, affinché possa dirsi che il danno si sia verificato per un caso fortuito occorre che l'evento determinante sia, come specificato, eccezionale.
A tal fine sarebbe stato necessario produrre in giudizio documenti dai quali dedurre i dati climatologici, e quindi statistici, dei venti registrati nella località oggetto dei fatti di causa, onde pervenire all'accertamento della verificazione di una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale.
Trattandosi di documentazione reperibile non è stata disposta una ctu che altrimenti avrebbe sopperito all'onere della prova in capo alle parti.
Peraltro, occorre aggiungere che la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che i requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del
1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del
1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici”.
pagina 6 di 11 Allo stesso modo occorre evidenziare che il Fondo di solidarietà nazionale di cui al
D.lgs. n. 102 del 2004 ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole;
ne consegue che la declaratoria dello stato di emergenza dipende piuttosto che dalla eccezionalità dell'evento dalla dimensione del danno cagionato da “calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti”.
In definitiva, la prova liberatoria in capo alla parte resistente non può dirsi che sia stata assolta nel caso di specie.
2.1. In relazione al nesso causale tra la caduta degli alberi esistenti nel giardino della resistente e i danni occorsi alla proprietà degli attori occorre richiamare la documentazione fotografica prodotta dalla parte e le dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio.
Il teste ha dichiarato di aver visto cadere gli alberi dal fondo di Testimone_1 parte convenuta e che ciò ha portato al danneggiamento delle vetture esposte nel piazzale poste a pian terreno, del tetto, del porticato e del box dell'immobile di parte attrice;
le stesse circostanze sono state confermate dal teste anch'egli presente durante gli Testimone_2 eventi (cfr. verbale udienza 5 febbraio 2025).
La presenza degli alberi caduti sul tetto, sul porticato e sul box dell'immobile di parte attrice è stata confermata anche dal teste (cfr. verbale udienza 5 Testimone_3 marzo 2025) e dalla teste (cfr. verbale udienza 14 aprile 2025); Testimone_4 quest'ultima ha anche precisato che le foto sub pagina 32 e 75 del doc. n. 3 di parte attrice rappresentano l'unico pino delle parti attrici che è caduto danneggiando anche la tettoia della veranda.
È doveroso, a questo, punto prendere in esame l'eccezione di nullità della testimonianza resa da articolata dalla difesa della terza chiamata tanto Testimone_1 durante l'udienza di escussione del teste, quanto nella memoria conclusiva.
L'eccezione è infondata in quanto fondata sul mero rapporto di parentela tra gli attori ed il testimone.
pagina 7 di 11 Inoltre, il teste non essendo titolare dei beni danneggiati in occasione dell'evento non avrebbe avuto alcun interesse giuridico ad intervenire nel presente giudizio.
Deve quindi ritenersi provato almeno in parte il nesso causale tra la caduta degli alberi di parte resistenti e i danni prospettati da parte attrice.
2.1.1. In relazione al loro ammontare, parte attrice ha allegato che la caduta degli alberi ha reso necessarie la riparazione della recinzione posta al confine tra le proprietà delle parti nonché del tetto della casa e del box nonché la sistemazione del verde e dei materiali di risulta.
La parte nell'atto di citazione ha quantificato in 71.110 euro gli esborsi subiti.
Dall'ammontare dei danni risarcibili occorre escludere quelli inerenti alla tettoia del porticato in quanto provocati dalla caduta di un solo albero (cfr. pagine 32 e 75 del doc. n. 3 di parte attrice) che la teste ha riferito essere di proprietà degli attori. Testimone_4
Parte attrice ha documentato di aver sborsato 4.400 euro per la sistemazione del tetto del box (cfr. doc. n. 19 fascicolo parte attrice).
La convenuta e la terza chiamata hanno contestato la risarcibilità del danno allegando il fatto che il tetto del box era costituito da materiali contenente amianto e che lo stesso era già usurato in epoca antecedente all'evento di modo che la relativa sostituzione sarebbe stata necessaria a prescindere dalla verificazione dell'evento per cui è causa.
Il teste ha riferito di aver visionato il tetto del box nel mese di Testimone_5 settembre del 2023 dopo la verificazione dell'evento atmosferico per cui è causa e ha confermato che l'amianto risultava deteriorato dal tempo e che vi erano sfondamenti provocati dagli alberi caduti (cfr. verbale udienza 5 febbraio 2025).
Appare evidente che il danneggiamento del tetto ha reso concreta ed attuale la necessità degli attori di rimuovere la tettoia costituendo fatto notorio che è proprio la rottura delle fibre di amianto a renderle maggiormente pericolose.
Pertanto, la domanda deve essere accolta in questa parte.
Parte attrice ha, poi, provato mediante le dichiarazioni testimoniali di Tes_6
(cfr. verbale udienza 5 febbraio 2025) e i documenti allegati alla memoria
[...] istruttoria (cfr. doc. n. 15 e 16 fascicolo parte attrice) di essersi occupata della rimozione pagina 8 di 11 degli alberi caduti sostenendo un esborso di euro 2.440 euro (i.v.a. inclusa); ulteriori esborsi a tale titolo non sono stati in alcun modo provati.
Trattandosi di costi sostenuti in conseguenza dell'evento oggetto di causa, la domanda deve essere per questa parte accolta.
Parte attrice ha poi documentato di aver sostenuto un esborso di 12.200 euro per la sistemazione dell'immobile e del porticato (cfr. doc. n. 17 e 18 fascicolo parte attrice).
Tuttavia, i danni al porticato devono rimanere in carico a parte attrice per le argomentazioni già spese. Circa la loro quantificazione occorre richiamare lo stesso preventivo prodotto dagli attori (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte attrice) che indica in 5.000 euro (i.v.a. esclusa) i costi complessivi della sistemazione del porticato.
Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere accolta nella misura di euro 6.100
(i.v.a. inclusa).
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 12.940 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 26 agosto 2023 al saldo.
3. Parte convenuta ha chiesto di essere tenuta indenne dalla propria società di assicurazione.
La società di assicurazione non ha contestato la operatività della polizza essendosi limitata a richiamare in modo generico le corrispondenti condizioni generali di contratto.
Tuttavia, la terza chiamata ha eccepito di non dovere tenere indenne la propria assicurata delle spese di lite in quanto non sarebbe stata adempiuto l'obbligo di designazione o approvazione del legale nominato per il presente giudizio.
La deduzione non merita accoglimento.
Sul punto si evidenzia che, con orientamento suffragato da ultimo nella pronuncia della Corte di Cassazione assunta con sentenza Sez. 3 - , Sentenza n. 21220 del 05/07/2022, la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932
c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c. (cfr. anche pagina 9 di 11 Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3011 del 09/02/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4786 del
23/02/2021).
Pertanto, in tale sede, non essendo stato chiesto un pronunciamento con efficacia di giudicato su tale questione, si tiene che ci si possa limitare a considerare la clausola contrattuale inefficace.
In definitiva, la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la propria assicurata da tutte le conseguenze patrimoniali connesse al presente giudizio.
4. In relazione alle spese di lite si deve evidenziare che la domanda risarcitoria degli attori è stata accolta in misura di molto inferiore rispetto a quanto dagli stessi richiesto. A ciò consegue che le spese devono essere compensate in una misura pari al 75%; la restante parte deve essere posta a carico di parte convenuta.
Le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata vengono interamente compensate non avendo l'assicurazione contestato l'operatività della polizza.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, al netto della indicata compensazione, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio e della mediazione, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente le domande e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 12.940 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 23 agosto 2023 al saldo;
2. condanna, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in euro 1.600 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a.
e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
3. condanna a tenere indenne da tutti gli esborsi che CP_2 Controparte_1 quest'ultima sarà tenuta a fare in favore degli attori in forza della presente sentenza;
4. compensa le spese di lite tra ed CP_2 Controparte_1
pagina 10 di 11 Pavia, 30 giugno 2025
Il Giudice
AN CO RC
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