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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/06/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2630/2019 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 24 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 13/02/2025 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 14/02/2025), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 71/19 “ l'avv. MAGLIOCCHETTI CP_1 Parte_1
DANIELA ha concluso come da nota depositata in data 19/06/2025 per (già, Controparte_2 Controparte_3
l'avv. FISCHETTI GIROLAMO ha concluso come da nota depositata in data
[...]
18/06/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:26 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2630/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2630/2019 R.G. promossa da: tra
“ , in persona del suo Curatore pro- Parte_2 Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MAGLIOCCHETTI DANIELA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fondi (LT), Piazza Porta Vescovo n. 10, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
ricorrente in riassunzione contro già, Controparte_2 Controparte_3
(p.i. ), in persona del socio accomandatario legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. FISCHETTI GIROLAMO e dall'avv. SARDO GI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Panetta sito in Latina (LT), via G. F. Malipiero n° 20, in virtù di procure separate allegate al fascicolo telematico;
convenuta in riassunzione
OGGETTO: contratto di appalto; risoluzione contrattuale; risarcimento danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la all'epoca in Parte_1 bonis, ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – Controparte_3 ora, , al fine di sentire accogliere le
[...] Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, per i motivi dedotti in narrativa, accertare il grave inadempimento della Controparte_3 nell'esecuzione del contratto d'appalto stipulato in data 7 e 8 Maggio 2003, e per
[...]
l'effetto dichiarare la risoluzione del medesimo contratto d'appalto. Condannare la
[...] alla restituzione della somma di € 650.000,00 percepita indebitamente ex art. Controparte_3
2033 cod. civ. ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2056 c.c. oltre rivalutazione monetaria e interessi;
nonchè al risarcimento dei danni tutti subìti. Condannare la al Controparte_3 pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio.”, deducendo: - di aver stipulato, in data
7/05/2003, con la società convenuta un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un opificio, sito in Oristano, Località Santa Giusta, in ottemperanza a quanto previsto dal programma di investimento beneficiato ex L. n. 488/1992; - di aver annullato, in data 8/05/2003, di comune accordo con la convenuta, il contratto in parola, stipulandone un altro, con modifica della sola pattuizione afferente al corrispettivo pari alla somma di euro 1.610.000,00, oltre i.v.a. (vd. art. 2, contratto
8.5.2003); - di aver provveduto a corrispondere alla convenuta la somma complessiva di euro
1.792.795,00, i.v.a. inclusa, per l'esecuzione delle opere, come evincibile dalla fattura n. 11 emessa dalla convenuta in data 23.06.2003, nonché dall'emissione dei titoli cambiari, bonifici ed assegni bancari;
- che, in data 19/03/2004, nel corso dell'esecuzione del contratto in parola, le contraenti avevano sottoscritto lo “stato d'avanzamento lavori al 26.01.2004, nel quale davano atto che il valore delle opere sino a tale momento realizzate era pari a € 847.306,03”; - che, in realtà, l'esecuzione dei lavori era da ritenersi cessata alla predetta data del 26.1.2004, quando la convenuta, con raccomandata del 23/03/2004, le aveva comunicato la volontà di sospendere l'esecuzione dei lavori;
- che, a fronte di un adempimento parziale delle opere nella misura del 52% da parte della convenuta (valore delle opere pari ad euro 847.306,03), quest'ultima era da ritenersi inadempiente.
La società convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26/07/2019, negando la sussistenza di un secondo contratto di appalto, eccepiva l'esistenza di un giudicato esterno per avere l'odierna parte attrice già incardinato un giudizio analogo, conclusosi con sentenza n. 1497/11 del 16.6.2011 (all. 5, comparsa) emessa dall'intestato
Tribunale e passata in giudicato, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “reiectis adversis, - in via preliminare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 187 – 279 c.p.c.,:
1. previa acquisizione, ove ritenuto conducente ai fini del giudizio de quo, del fascicolo di Ufficio di cui al procedimento incardinato, presso Codesto Tribunale –Sezione Civile-, al numero di R.G. 5602/2004, accertare, ritenere e dichiarare, per i motivi, tutti, esposti in fatto ed in diritto, ut supra riportati in parte narrativa nell'odierno atto di costituzione e, così, per ogni migliore motivo che emergerà, in corso di giudizio, dalla legge e/o dal fatto, l'incontrovertibilità della cosa giudicata -Sentenza n° 1497-11 -Passata In Giudicato- (All. 05), sulla quale c'è stata una pronuncia che abbia esaurito la serie dei possibili riesami -ne bis in idem-;
2. accertare, ritenere e dichiarare, per i motivi, tutti, esposti in fatto ed in diritto, ut supra riportati in parte narrativa nell'odierno atto di costituzione e, così, per ogni migliore motivo che emergerà, in corso di giudizio, dalla legge e/o dal fatto, l'avvenuta prescrizione della fattispecie di simulazione relativa oggettiva del contratto di appalto dissimulato, datato 08 maggio 2003, in ogni caso disconosciuto dall'odierna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore e, in ogni caso, accertare, ritenere e dichiarare, inoltre, in totale dispregio al regime delle preclusioni, operanti nel rito civile, la illegittimità della produzione ex adverso, stante gli atti richiamati e/o prodotti avere, tutti, data anteriore al giudizio conclusosi con la Sentenza n° 2916-18 -Passata In Giudicato- (All. 05). - Nel merito:
3. in ogni caso, nella denegata ma, remota ipotesi di non accoglimento delle su riportate eccezioni preliminari, rigettare, per i motivi, tutti, esposti in fatto ed in diritto, ut supra riportati in parte narrativa nell'odierno atto di costituzione e, così, per ogni migliore motivo che emergerà, in corso di causa, dalla legge e/o dal fatto, le domande, tutte, indicate ex adverso nell'atto introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, accertare, ritenere e dichiarare, giusta conformità agli atti oggi allegati (All.ti 03-05-06A-07) la legittimità delle somme dovute alla in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore. Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario ed emolumenti di legge di giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., alla successiva udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori, il precedente G.I., preso atto dell'intervenuta declaratoria di fallimento della società attrice, giusta sentenza dell'intestato Tribunale n. 76/19 del 21/11/2019, interrompeva il giudizio.
Riassunto tempestivamente il predetto, con ricorso depositato dal fallimento in data 20/02/2020, il precedente G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione ex art. 281- sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note difensive.
Nelle more, intervenuto il decesso dell'originario ed unico procuratore attoreo, avv. Pompei Giorgio
Maria, il giudizio veniva nuovamente interrotto e successivamente riassunto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, risulta fondata l'eccezione di giudicato esterno sollevata dal patrocinio della convenuta.
Come noto, invero, una controversia già decisa con sentenza passata in giudicato non può essere riproposta tra le stesse parti innanzi un giudice diverso («ne bis in idem») e, se ciò accade, ciascuna parte può eccepire o il giudice può rilevare d'ufficio il cd. giudicato esterno, il quale rileva, nei due processi, quando sono identici tutti i seguenti elementi: parti processuali, domanda giudiziale proposta dalle parti e motivi alla base della domanda giudiziale (Cass. 20003/2012).
Nel caso di specie, dall'esame della sentenza n. 1497/11 del 16.6.2011 (all. 5, comparsa) emessa dall'intestato Tribunale, passata in giudicato, come provato dal certificato di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., si evince con chiarezza che la stessa, pronunciata tra le medesime parti dell'odierno giudizio, riguardava il medesimo rapporto giuridico dedotto nell'odierno giudizio, segnatamente,
l'accertamento dell'inadempienza contrattuale di fatti relativi al contratto di appalto stipulato inter partes, in data 7.5.2003, e la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Ciò lo si evince anche dalla disamina dell'atto di citazione depositato nel giudizio Rg. 5602/2004 conclusosi con la sentenza passato in giudicato (cfr. all. 4, comparsa di costituzione e risposta).
A tale proposito, non è degna di nota l'argomentazione difensiva attorea secondo cui l'eccezione di giudicato esterno non sarebbe fondata in quanto “la causa petendi dell'odierno giudizio e' costituita dal contratto di appalto stipulato in data 8 Maggio 2003 sempre tra la e Parte_1 la ove, di comune accordo. provvedevano ad annullare il contratto Controparte_3 stipulato in data 7 Maggio 2003 ed a stipularne un altro contratto di appalto, in cui veniva pattuito quale corrispettivo la somma di € 1.610.000,00 oltre Iva.” (vd. pagg. 1-2, memoria ex art. 183, co. 6,
n. 1), c.p.c., dep. 17.10.2019, avv. Pompei).
Ed invero, stando alle medesime dichiarazioni del difensore attoreo, anche a voler ritenere che l'odierna domanda si fondi sul contratto inter partes stipulato l'8.5.2003, anziché su quel del
7.5.2003, aspetto contestato dalla convenuta, i due giudizi, l'odierno e quello definito con la sopra citata sentenza passata in giudicato, riguarderebbero comunque il medesimo rapporto giuridico, posto che, come ammesso nell'atto di citazione, “In buona sostanza, nel successivo contratto di appalto stipulato le parti si limitavano a modificare il corrispettivo per le opere da realizzare senza apportare alcuna modifica alle pattuizioni contenute nel primo contratto” (vd. pag. 2, righi 9-11, citazione).
Orbene, alla luce di tale dichiarazione confessoria, si evince che il rapporto giuridico inter partes era sostanzialmente rimasto inalterato nelle sue pattuizioni principali, con l'unica modifica (non di rilievo, per il caso che qui occorre) del corrispettivo.
Si è quindi formato il giudicato su tali questioni che non possono essere in questa sede riproposte.
Le domande attoree sono, pertanto,da dichiararsi inammissibili.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa, caratterizzata dal mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara inammissibili le domande attoree;
b) condanna altresì la ricorrente in riassunzione a rimborsare alla convenuta in riassunzione le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 24/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 24/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini