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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BR CO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1936/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 2 - Sede Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014025914000 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato col ricorso in epigrafe il sollecito di pagamento emesso dall'AdER in data 22.09.2023, avente ad oggetto la somma di euro 293,23 dovuta a titolo di sanzione irrogata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'anno 2011, già richiesta con cartella asseritamente notificata in precedenza.
Il ricorrente deduce:
1. di non aver mai ricevuto la notifica della sottostante cartella con la quale sarebbe stato in precedenza richiesto il pagamento della predetta sanzione;
2. che sia decorso il termine di prescrizione quinquennale valevole per le sanzioni.
In sintesi, ha chiesto l'annullamento del sollecito e della sottostante cartella, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si è costituita in giudizio l'AdER che si è opposta all'accoglimento del ricorso eccependo l'avvenuta notifica della cartella di pagamento sottostante al sollecito oggetto dell'odierno ricorso, effettuata in data 12.11.2022,
a cui non è seguita tempestiva impugnazione da parte del ricorrente.
Si è anche costituita l'Agenzia delle Dogane, che ha precisato come la somma richiesta discenda da un atto di irrogazione di sanzioni per violazione delle norme sulle accise notificato nel 2018, a cui ha poi fatto seguito la cartella di pagamento notificata nel 2022; entrambi tali atti – ha rilevato la resistente - non sono mai stati impugnati dal contribuente. Nel merito, l'Agenzia ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Il ricorrente ha replicato con memoria eccependo l'inutilizzabilità del referto di notifica depositato in giudizio dall'AdER, in quanto non dichiarato conforme all'originale nei modi prescritti dall'art. 25 bis, co. 5 bis, del D.
Lgs. 546/1992, nonché per mancata spedizione del C.A.N. al destinatario dell'atto.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato in entrambe le sue censure.
Invero, è stato dimostrato in giudizio che la cartella sottostante al sollecito di pagamento oggi impugnato era stata notificata all'indirizzo del ricorrente in data 12.11.2022 con consegna a persona di famiglia (moglie).
Ne consegue che risulta infondata sia la tesi della mancata notifica dell'atto presupposto al sollecito di pagamento, sia quella della intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione, dato che la sanzione stessa era stata irrogata con atto notificato nel 2018, è stata richiesta con la cartella notificata nel 2022, è stata ulteriormente sollecitata nel 2023 con l'atto oggetto del presente giudizio.
D'altra parte, non è ammissibile, né ha pregio, neanche la contestazione fatta da ultimo dal ricorrente con memoria riguardante la validità del documento versato in giudizio dall'AdER per provare l'avvenuta notifica della cartella in data 12.11.2022; e ciò per due ragioni: 1) in primo luogo, la invalidità della notifica della cartella – che è censura diversa da quella formulata in ricorso (e, dunque, nuova), nella quale si assumeva la omessa notifica tout court della cartella – avrebbe dovuto essere fatta valere con motivi aggiunti al fine di denunciare la (asserita) violazione dell'art. 7 della L.
890/1982, nella parte in cui prescrive l'obbligo di invio della C.A.N.; ma tale onere processuale di ulteriore impugnazione non è stato assolto dal ricorrente che si è limitato a sollevare la problematica de qua con una mera memoria, nemmeno notificata alla controparte.
In ogni caso, va rilevato che la norma dell'art. 7 è erroneamente invocata atteso che essa attiene alle notifiche a mezzo posta degli “atti processuali”, non degli “atti tributari” (quale, appunto, la cartella di pagamento) per i quali tale adempimento non è richiesto. Si veda sul punto da ultimo Cass., sez. V, n. 13349 del 19 maggio
2025 secondo la quale “Orbene, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 813, della L. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).” (nello stesso senso, Cass. V, 27946/2024);
2) In secondo luogo, riguardo al sollevato problema della conformità della copia del referto di notifica depositato in giudizio, va detto che la disposizione del comma 5 bis dell'art. 25 del D. Lgs. 546/92 invocata in memoria dal ricorrente al fine di rendere inutilizzabile la citata documentazione relativa alla notifica della cartella non può trovare applicazione nella vicenda in esame. Infatti, ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D. Lgs.
220/2023, le nuove disposizioni – tra le quali, il comma 5 bis introdotto con l'art. 1 lett. m) – trovano applicazione solo ai ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024, e dunque non al ricorso in esame che è stato notificato il 13.11.2023.
In definitiva, il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle due controparti costituite, liquidate in euro 300,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BR CO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1936/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 2 - Sede Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014025914000 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato col ricorso in epigrafe il sollecito di pagamento emesso dall'AdER in data 22.09.2023, avente ad oggetto la somma di euro 293,23 dovuta a titolo di sanzione irrogata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'anno 2011, già richiesta con cartella asseritamente notificata in precedenza.
Il ricorrente deduce:
1. di non aver mai ricevuto la notifica della sottostante cartella con la quale sarebbe stato in precedenza richiesto il pagamento della predetta sanzione;
2. che sia decorso il termine di prescrizione quinquennale valevole per le sanzioni.
In sintesi, ha chiesto l'annullamento del sollecito e della sottostante cartella, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si è costituita in giudizio l'AdER che si è opposta all'accoglimento del ricorso eccependo l'avvenuta notifica della cartella di pagamento sottostante al sollecito oggetto dell'odierno ricorso, effettuata in data 12.11.2022,
a cui non è seguita tempestiva impugnazione da parte del ricorrente.
Si è anche costituita l'Agenzia delle Dogane, che ha precisato come la somma richiesta discenda da un atto di irrogazione di sanzioni per violazione delle norme sulle accise notificato nel 2018, a cui ha poi fatto seguito la cartella di pagamento notificata nel 2022; entrambi tali atti – ha rilevato la resistente - non sono mai stati impugnati dal contribuente. Nel merito, l'Agenzia ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Il ricorrente ha replicato con memoria eccependo l'inutilizzabilità del referto di notifica depositato in giudizio dall'AdER, in quanto non dichiarato conforme all'originale nei modi prescritti dall'art. 25 bis, co. 5 bis, del D.
Lgs. 546/1992, nonché per mancata spedizione del C.A.N. al destinatario dell'atto.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato in entrambe le sue censure.
Invero, è stato dimostrato in giudizio che la cartella sottostante al sollecito di pagamento oggi impugnato era stata notificata all'indirizzo del ricorrente in data 12.11.2022 con consegna a persona di famiglia (moglie).
Ne consegue che risulta infondata sia la tesi della mancata notifica dell'atto presupposto al sollecito di pagamento, sia quella della intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione, dato che la sanzione stessa era stata irrogata con atto notificato nel 2018, è stata richiesta con la cartella notificata nel 2022, è stata ulteriormente sollecitata nel 2023 con l'atto oggetto del presente giudizio.
D'altra parte, non è ammissibile, né ha pregio, neanche la contestazione fatta da ultimo dal ricorrente con memoria riguardante la validità del documento versato in giudizio dall'AdER per provare l'avvenuta notifica della cartella in data 12.11.2022; e ciò per due ragioni: 1) in primo luogo, la invalidità della notifica della cartella – che è censura diversa da quella formulata in ricorso (e, dunque, nuova), nella quale si assumeva la omessa notifica tout court della cartella – avrebbe dovuto essere fatta valere con motivi aggiunti al fine di denunciare la (asserita) violazione dell'art. 7 della L.
890/1982, nella parte in cui prescrive l'obbligo di invio della C.A.N.; ma tale onere processuale di ulteriore impugnazione non è stato assolto dal ricorrente che si è limitato a sollevare la problematica de qua con una mera memoria, nemmeno notificata alla controparte.
In ogni caso, va rilevato che la norma dell'art. 7 è erroneamente invocata atteso che essa attiene alle notifiche a mezzo posta degli “atti processuali”, non degli “atti tributari” (quale, appunto, la cartella di pagamento) per i quali tale adempimento non è richiesto. Si veda sul punto da ultimo Cass., sez. V, n. 13349 del 19 maggio
2025 secondo la quale “Orbene, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 813, della L. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).” (nello stesso senso, Cass. V, 27946/2024);
2) In secondo luogo, riguardo al sollevato problema della conformità della copia del referto di notifica depositato in giudizio, va detto che la disposizione del comma 5 bis dell'art. 25 del D. Lgs. 546/92 invocata in memoria dal ricorrente al fine di rendere inutilizzabile la citata documentazione relativa alla notifica della cartella non può trovare applicazione nella vicenda in esame. Infatti, ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D. Lgs.
220/2023, le nuove disposizioni – tra le quali, il comma 5 bis introdotto con l'art. 1 lett. m) – trovano applicazione solo ai ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024, e dunque non al ricorso in esame che è stato notificato il 13.11.2023.
In definitiva, il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle due controparti costituite, liquidate in euro 300,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.