Articolo 3 della Legge 29 maggio 1954, n. 340
Articolo 2Articolo 4
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13 luglio 1954
Art. 3.
L'importazione temporanea nel territorio dello Stato degli aeromobili da turismo, loro parti e accessori di bordo puo' essere consentita su presentazione di speciali documenti denominati carnets de passages en douane, rilasciati dalla Federazione aeronautica internazionale, e, per essa, dall'ente federato dello Stato da cui l'aeromobile proviene. La garanzia a favore dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento dei di ritti dovuti nell'eventualiti di mancata riesportazione e' prestata dall'Aero Club d'Italia.
Entrata in vigore il 13 luglio 1954
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