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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/11/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2839/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice dott.ssa Elisa REMONTI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 01/09/2025 da
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Muzzu, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 01/09/2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Nulla disporre sulla casa coniugale ormai non più nella disponibilità della;
Pt_2
2. Considerata la maggiore età dei discendenti, nulla disporre sul collocamento, lasciando alla loro discrezione l'eventuale decisione di spostare la residenza, domicilio o dimora a seconda delle necessità contingenti.
3. I genitori continueranno a provvedere congiuntamente al sostegno educativo, morale e materiale dei figli, qualora necessario e secondo le loro specifiche necessità, di comune accordo ed in proporzione alla loro rispettiva capacità reddituale”.
All'udienza del 25/11/2025 svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa in decisione avanti al Collegio. DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in TUFINO Parte_1 Parte_2
(NA) in data 04/07/1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Tufino (NA) anno 1998, atto n. 2, P. II, serie A), dalla cui unione sono nati i figli (25/05/1999) e Persona_1 Persona_2
(12/12/2002), entrambi economicamente autosufficienti.
Le parti si sono in seguito separate giudizialmente con sentenza del Tribunale di Pavia n. 1364/2015 del
05/11/2015.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
La competenza dell'intestato Tribunale sussiste ai sensi dell'art. 473bis.51, co. 1, c.p.c. attesa la non presenza di figli minori.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in TUFINO (NA) in data 04/07/1998 (trascritto presso gli atti dello
[...]
Stato civile del Comune di TUFINO (NA) per l'anno 1998, n. 2, P. II, Serie A);
2.omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3.compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tufino (NA) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice dott.ssa Elisa REMONTI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 01/09/2025 da
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Muzzu, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 01/09/2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Nulla disporre sulla casa coniugale ormai non più nella disponibilità della;
Pt_2
2. Considerata la maggiore età dei discendenti, nulla disporre sul collocamento, lasciando alla loro discrezione l'eventuale decisione di spostare la residenza, domicilio o dimora a seconda delle necessità contingenti.
3. I genitori continueranno a provvedere congiuntamente al sostegno educativo, morale e materiale dei figli, qualora necessario e secondo le loro specifiche necessità, di comune accordo ed in proporzione alla loro rispettiva capacità reddituale”.
All'udienza del 25/11/2025 svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa in decisione avanti al Collegio. DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in TUFINO Parte_1 Parte_2
(NA) in data 04/07/1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Tufino (NA) anno 1998, atto n. 2, P. II, serie A), dalla cui unione sono nati i figli (25/05/1999) e Persona_1 Persona_2
(12/12/2002), entrambi economicamente autosufficienti.
Le parti si sono in seguito separate giudizialmente con sentenza del Tribunale di Pavia n. 1364/2015 del
05/11/2015.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
La competenza dell'intestato Tribunale sussiste ai sensi dell'art. 473bis.51, co. 1, c.p.c. attesa la non presenza di figli minori.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in TUFINO (NA) in data 04/07/1998 (trascritto presso gli atti dello
[...]
Stato civile del Comune di TUFINO (NA) per l'anno 1998, n. 2, P. II, Serie A);
2.omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3.compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tufino (NA) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti