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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Caraccia, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15124/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Ubaldo Ruvolo ( , giusta procura a margine dell'atto di citazione Email_1
ATTORE
E
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele De C.F._2
AN ( Email_2 giusta procura allegata
CONVENUTA
E
Rag. (C.F. ) quale Commissario Liquidatore della Società Controparte_2 C.F._3
Cooperativa L'AIRONE in L.C.A. giusto decreto dell'Assessorato dell'Attività Produttive della
Regione Siciliana D.A. 747/10.S del 24.06.2022, rappresentato e difeso dall'Avv. Peppino Barreca
( per procura in calce alla comparsa di costituzione Email_3
ZA AT
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
…………..
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Nel merito ritenere e dichiarare responsabile del sinistro per cui è causa la convenuta
[...]
; Controparte_3
Conseguentemente condannare l' Controparte_3
, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 26.000,00 o nella somma
[...] che il decidente riterrà dovuta di giustizia anche a seguito dell'espletamento CTU medico legale, a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti dall'attore in dipendenza dell'evento per cui è causa;
E ciò oltre interessi, e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'integrale soddisfo”;
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
“In via preliminare e pregiudiziale:
-rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto, e comunque sfornite di prova;
-ritenere e dichiarare che l' non ha alcuna Controparte_3 responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa e, pertanto, rigettare tutte le domande contro ella avanzate dall'attore;
In via subordinata, nel merito:
-Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, che l' non Controparte_1
è in alcun modo responsabile, ex artt. 2043, 2051, 1218, 1228 cod. civ., dell'evento lesivo oggetto della controversia de qua ed occorso al Signor verificatosi per cause non imputabili od Pt_1 ascrivibili al nosocomio;
- accertare e dichiarare comunque non provate le domande tutte spiegate dall'attore in ordine al nesso di causalità fra i fatti esposti ed il pregiudizio sofferto e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
-rigettare in ogni caso, perché infondata, inammissibile e giuridicamente non provata la richiesta di risarcimento dei danni biologici e non patrimoniali spiegata dall'attore;
-rigettare, per le ragioni esposte, la richiesta di ristoro dei danni materiali;
-rigettare comunque, con qualsiasi statuizione, le domande risarcitorie spiegate dall'attore;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi in cui sia ritenuta, in tutto od in parte, la responsabilità dell' in ordine al sinistro per cui è causa, accertare e Controparte_1 ritenere responsabile e tenuta alla manleva nei riguardi del predetto nosocomio, la Cooperativa sociale “L'Airone” e ciò in virtù del contratto che era in vigore tra le parti ed alla luce delle superiori argomentazioni espresse;
in ulteriore subordine, ritenere sussistente la responsabilità esclusiva o concorrente con la predetta cooperativa, del Signor ex art. 1227 cod. civ. e, per l'effetto, ridurre il risarcimento del Pt_1 danno. Condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
CONCLUSIONI DELLA ZA AT:
“Rigettare le domande attore perché infondate in fatto e diritto, e comunque sfornite di idonea prova;
Condannare parte attrice in solido con la società che ha chiamato in causa la Cooperativa L'Airone al pagamento delle competenze professionali da distrarre in favore dello scrivente difensore che si dichiara distrattario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha chiesto la condanna Parte_1 dell' , ai sensi degli artt. 2051 Controparte_3
e 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 26.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in il giorno CP_3
25.05.2019, alle ore 14:30 circa.
L'attore ha esposto che quel giorno, mentre si trovava all'interno dell'area parcheggio del predetto nosocomio, a causa della presenza di una buca, non visibile e non segnalata, ha perso l'equilibrio ed
è rovinato a terra riportando lesioni per le quali è stato trasportato presso il Pronto Soccorso della medesima Azienda ove gli è stata riscontrata “frattura apice malleolo peroneale di sinistra”.
Si è costituita l' convenuta eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva chiedendo di chiamare in causa la Società Cooperativa L'Airone al fine di essere manlevata, in caso di condanna al pagamento di risarcimento in capo all'attore, stante che alla stessa, a seguito di un bando di gara del 07.08.2013, era stata concessa la gestione dei parcheggi dell'Ospedale Cervello, con delibera n. 369 del 26.03.2014; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attrice per l'infondatezza della stessa non essendo in alcun modo configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' ed essendosi il sinistro verificato per negligenza e CP_3 disattenzione dell'attore in quanto il dissesto nell'area di parcheggio era visibile, prevedibile ed evitabile e, comunque, il fatto dannoso non era stato provato;
in subordine, ha dedotto un concorso di colpa dell'attore chiedendo, comunque, la riduzione dell'entità del risarcimento ex artt. 1227 e
2056 c.p.c.
Con provvedimento del 26.02.2023 è stata autorizzata la chiamata della Soc. Coop. L'Airone posta in liquidazione Coatta Amministrativa la quale, costituendosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva poiché il contratto stipulato con la predetta Azienda era scaduto il giorno
30.04.2019 ed ha chiesto l'estromissione dal giudizio;
in subordine, nel merito, ha eccepito la genericità del luogo del sinistro tenuto conto che l'area di parcheggio è abbastanza grande ed ha contestato anche ogni forma di responsabilità a suo carico dato che l'unica anomalia rilevata dalle foto versate in atti, riguarda le radici degli alberi appartenenti all'Azienda ospedaliera;
ha chiesto il rigetto della domanda attrice perché infondata e non provata e, in ulteriore subordine, ha rilevato un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e chiesto la riduzione dell'entità del risarcimento ex art. 1227, primo comma c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 14.07.2025 ove è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Negoziazione assistita
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita inviato all' di con pec ricevuta Controparte_3 CP_3 il 28/09/2022 (cfr. doc. allegata alla citazione).
Accertamento nesso causale
In punto di diritto, va evidenziato che secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697
c.c., applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 c.c.
In particolare, allorquando viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass.
13/01/2015 n. 295 e Cass. 13/07/2011 n. 15389).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (cfr. Cass. 21/06/2016
n. 12744).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. 21/10/2022 n. 31106; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass.
26/05/2014, n. 11661; Cass. 13/03/2013 n. 6306).
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass. 21/10/2022 n. 31106; Cass.
12/07/2022 n. 21977; Cass. SSUU 30/06/2022 n. 20943; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass.
26/05/2014, n. 11661; Cass. 13/03/2013 n. 6306).
Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi (che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima
(qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 11/03/2021 n.
21977; Cass. 20/11/2020 n. 26524; Cass. 18/06/2019 n. 16295;Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass.
22/12/2017 n. 30775).
“La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass. 11/03/2021 n. 6826;
Cass. 18/06/2019 n. 16295; Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 22/12/2017 n. 30775).
Ciò detto, la domanda spiegata dall'attore non può essere accolta né sotto il profilo di cui all'art. 2051 c.c. né di quello ex art. 2043 c.c.
In punto di fatto, l'attore ha sostenuto di essere rovinato a terra a causa di una buca, non segnalata e non visibile, presente nell'area di parcheggio dell' Controparte_3
di .
[...] CP_3
Tuttavia, lo stesso non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
Invero, questi avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuto determinarsi dell'occorso a mezzo un teste, sig. , il quale, però, non è stato escusso. Testimone_1
Invero, il teste alle udienze del 29/02/2024 e del 09/05/2024 si è presentato senza portare un valido documento di riconoscimento ma solo la fotocopia della carta d'identità; quindi, la causa è stata rinviata per l'escussione della prova testimoniale alle udienze del 12/09/2024 e del 25/11/2024 ove il teste non è comparso.
Successivamente, a seguito dell'accompagnamento coattivo a mezzo i Carabinieri di , il CP_3 teste è stato condotto in udienza ma il Maresciallo ha rappresentato che il soggetto Testimone_2 non era munito di carta d'identità ma solo di una denuncia di smarrimento in cui risultavano i dati anagrafici e gli estremi del documento elettronico di identità (n. rilasciata dal Comune Numero_1 di il 14/11/2019) e che allo stesso non è stata rilasciata una nuova carta d'identità in quanto CP_3 soggetto senza fissa dimora ma alloggiato in una dimora di fortuna;
conseguentemente, i difensori della convenuta e della terza chiamata si sono opposti all'assunzione della prova per l'impossibilità di identificare il teste con estrema certezza e il difensore dell'attore ha chiesto termine per dare modo al teste di ottenere un duplicato valido del precedente documento elettronico.
Rinviata la causa all'udienza del 15.05.2025, il teste si è presentato senza alcun documento di identità ma soltanto della denuncia di smarrimento, che ha esibito, presentata il 10/06/2023 presso la
Questura di Palermo Comm.to P.S. Centro, resa avanti l' il quale Controparte_4 Parte_2 ha identificato tale documento come: Carta di Identità Elettronica 3.0 rilasciata il 14/11/2019 n.
Numer_2
A questo punto, data l'impossibilità di identificare con certezza il teste ed il rifiuto dello stesso, su sollecito orale di munirsi di un duplicato del documento di identità, la prova non è stata assunta.
Appare evidente che l'attore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante non avendo dimostrato la reale verificazione dell'occorso non sussistendo agli atti elementi utili che facciano presumere che questo si è verificato a causa del dissesto dell'area di parcheggio.
Infatti, nessuna valenza probatoria può essere attribuita alle fotografie versate in atti che ritraggono il presunto luogo del sinistro.
Alla luce delle superiori considerazioni, assorbite tutte le altre difese, eccezioni ed argomentazioni sollevate dalle parti, la domanda risarcitoria spiegata dall'attore non può trovare accoglimento.
Spese di lite
Tenuto conto dell'oggetto della causa, delle ragioni in base alle quali si è addivenuti alla decisione di rigetto e attesi i presumibili danni riportati dall'attore, si reputano sussistenti i presupposti per disporre la totale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le parti.
PQM
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
➢ compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra le parti processuali. Così deciso in Palermo, 05 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Caraccia, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15124/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Ubaldo Ruvolo ( , giusta procura a margine dell'atto di citazione Email_1
ATTORE
E
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele De C.F._2
AN ( Email_2 giusta procura allegata
CONVENUTA
E
Rag. (C.F. ) quale Commissario Liquidatore della Società Controparte_2 C.F._3
Cooperativa L'AIRONE in L.C.A. giusto decreto dell'Assessorato dell'Attività Produttive della
Regione Siciliana D.A. 747/10.S del 24.06.2022, rappresentato e difeso dall'Avv. Peppino Barreca
( per procura in calce alla comparsa di costituzione Email_3
ZA AT
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
…………..
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Nel merito ritenere e dichiarare responsabile del sinistro per cui è causa la convenuta
[...]
; Controparte_3
Conseguentemente condannare l' Controparte_3
, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 26.000,00 o nella somma
[...] che il decidente riterrà dovuta di giustizia anche a seguito dell'espletamento CTU medico legale, a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti dall'attore in dipendenza dell'evento per cui è causa;
E ciò oltre interessi, e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'integrale soddisfo”;
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
“In via preliminare e pregiudiziale:
-rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto, e comunque sfornite di prova;
-ritenere e dichiarare che l' non ha alcuna Controparte_3 responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa e, pertanto, rigettare tutte le domande contro ella avanzate dall'attore;
In via subordinata, nel merito:
-Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, che l' non Controparte_1
è in alcun modo responsabile, ex artt. 2043, 2051, 1218, 1228 cod. civ., dell'evento lesivo oggetto della controversia de qua ed occorso al Signor verificatosi per cause non imputabili od Pt_1 ascrivibili al nosocomio;
- accertare e dichiarare comunque non provate le domande tutte spiegate dall'attore in ordine al nesso di causalità fra i fatti esposti ed il pregiudizio sofferto e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
-rigettare in ogni caso, perché infondata, inammissibile e giuridicamente non provata la richiesta di risarcimento dei danni biologici e non patrimoniali spiegata dall'attore;
-rigettare, per le ragioni esposte, la richiesta di ristoro dei danni materiali;
-rigettare comunque, con qualsiasi statuizione, le domande risarcitorie spiegate dall'attore;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi in cui sia ritenuta, in tutto od in parte, la responsabilità dell' in ordine al sinistro per cui è causa, accertare e Controparte_1 ritenere responsabile e tenuta alla manleva nei riguardi del predetto nosocomio, la Cooperativa sociale “L'Airone” e ciò in virtù del contratto che era in vigore tra le parti ed alla luce delle superiori argomentazioni espresse;
in ulteriore subordine, ritenere sussistente la responsabilità esclusiva o concorrente con la predetta cooperativa, del Signor ex art. 1227 cod. civ. e, per l'effetto, ridurre il risarcimento del Pt_1 danno. Condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
CONCLUSIONI DELLA ZA AT:
“Rigettare le domande attore perché infondate in fatto e diritto, e comunque sfornite di idonea prova;
Condannare parte attrice in solido con la società che ha chiamato in causa la Cooperativa L'Airone al pagamento delle competenze professionali da distrarre in favore dello scrivente difensore che si dichiara distrattario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha chiesto la condanna Parte_1 dell' , ai sensi degli artt. 2051 Controparte_3
e 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 26.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in il giorno CP_3
25.05.2019, alle ore 14:30 circa.
L'attore ha esposto che quel giorno, mentre si trovava all'interno dell'area parcheggio del predetto nosocomio, a causa della presenza di una buca, non visibile e non segnalata, ha perso l'equilibrio ed
è rovinato a terra riportando lesioni per le quali è stato trasportato presso il Pronto Soccorso della medesima Azienda ove gli è stata riscontrata “frattura apice malleolo peroneale di sinistra”.
Si è costituita l' convenuta eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva chiedendo di chiamare in causa la Società Cooperativa L'Airone al fine di essere manlevata, in caso di condanna al pagamento di risarcimento in capo all'attore, stante che alla stessa, a seguito di un bando di gara del 07.08.2013, era stata concessa la gestione dei parcheggi dell'Ospedale Cervello, con delibera n. 369 del 26.03.2014; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attrice per l'infondatezza della stessa non essendo in alcun modo configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' ed essendosi il sinistro verificato per negligenza e CP_3 disattenzione dell'attore in quanto il dissesto nell'area di parcheggio era visibile, prevedibile ed evitabile e, comunque, il fatto dannoso non era stato provato;
in subordine, ha dedotto un concorso di colpa dell'attore chiedendo, comunque, la riduzione dell'entità del risarcimento ex artt. 1227 e
2056 c.p.c.
Con provvedimento del 26.02.2023 è stata autorizzata la chiamata della Soc. Coop. L'Airone posta in liquidazione Coatta Amministrativa la quale, costituendosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva poiché il contratto stipulato con la predetta Azienda era scaduto il giorno
30.04.2019 ed ha chiesto l'estromissione dal giudizio;
in subordine, nel merito, ha eccepito la genericità del luogo del sinistro tenuto conto che l'area di parcheggio è abbastanza grande ed ha contestato anche ogni forma di responsabilità a suo carico dato che l'unica anomalia rilevata dalle foto versate in atti, riguarda le radici degli alberi appartenenti all'Azienda ospedaliera;
ha chiesto il rigetto della domanda attrice perché infondata e non provata e, in ulteriore subordine, ha rilevato un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e chiesto la riduzione dell'entità del risarcimento ex art. 1227, primo comma c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 14.07.2025 ove è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Negoziazione assistita
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita inviato all' di con pec ricevuta Controparte_3 CP_3 il 28/09/2022 (cfr. doc. allegata alla citazione).
Accertamento nesso causale
In punto di diritto, va evidenziato che secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697
c.c., applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 c.c.
In particolare, allorquando viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass.
13/01/2015 n. 295 e Cass. 13/07/2011 n. 15389).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (cfr. Cass. 21/06/2016
n. 12744).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. 21/10/2022 n. 31106; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass.
26/05/2014, n. 11661; Cass. 13/03/2013 n. 6306).
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass. 21/10/2022 n. 31106; Cass.
12/07/2022 n. 21977; Cass. SSUU 30/06/2022 n. 20943; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass.
26/05/2014, n. 11661; Cass. 13/03/2013 n. 6306).
Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi (che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima
(qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 11/03/2021 n.
21977; Cass. 20/11/2020 n. 26524; Cass. 18/06/2019 n. 16295;Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass.
22/12/2017 n. 30775).
“La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass. 11/03/2021 n. 6826;
Cass. 18/06/2019 n. 16295; Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 22/12/2017 n. 30775).
Ciò detto, la domanda spiegata dall'attore non può essere accolta né sotto il profilo di cui all'art. 2051 c.c. né di quello ex art. 2043 c.c.
In punto di fatto, l'attore ha sostenuto di essere rovinato a terra a causa di una buca, non segnalata e non visibile, presente nell'area di parcheggio dell' Controparte_3
di .
[...] CP_3
Tuttavia, lo stesso non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
Invero, questi avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuto determinarsi dell'occorso a mezzo un teste, sig. , il quale, però, non è stato escusso. Testimone_1
Invero, il teste alle udienze del 29/02/2024 e del 09/05/2024 si è presentato senza portare un valido documento di riconoscimento ma solo la fotocopia della carta d'identità; quindi, la causa è stata rinviata per l'escussione della prova testimoniale alle udienze del 12/09/2024 e del 25/11/2024 ove il teste non è comparso.
Successivamente, a seguito dell'accompagnamento coattivo a mezzo i Carabinieri di , il CP_3 teste è stato condotto in udienza ma il Maresciallo ha rappresentato che il soggetto Testimone_2 non era munito di carta d'identità ma solo di una denuncia di smarrimento in cui risultavano i dati anagrafici e gli estremi del documento elettronico di identità (n. rilasciata dal Comune Numero_1 di il 14/11/2019) e che allo stesso non è stata rilasciata una nuova carta d'identità in quanto CP_3 soggetto senza fissa dimora ma alloggiato in una dimora di fortuna;
conseguentemente, i difensori della convenuta e della terza chiamata si sono opposti all'assunzione della prova per l'impossibilità di identificare il teste con estrema certezza e il difensore dell'attore ha chiesto termine per dare modo al teste di ottenere un duplicato valido del precedente documento elettronico.
Rinviata la causa all'udienza del 15.05.2025, il teste si è presentato senza alcun documento di identità ma soltanto della denuncia di smarrimento, che ha esibito, presentata il 10/06/2023 presso la
Questura di Palermo Comm.to P.S. Centro, resa avanti l' il quale Controparte_4 Parte_2 ha identificato tale documento come: Carta di Identità Elettronica 3.0 rilasciata il 14/11/2019 n.
Numer_2
A questo punto, data l'impossibilità di identificare con certezza il teste ed il rifiuto dello stesso, su sollecito orale di munirsi di un duplicato del documento di identità, la prova non è stata assunta.
Appare evidente che l'attore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante non avendo dimostrato la reale verificazione dell'occorso non sussistendo agli atti elementi utili che facciano presumere che questo si è verificato a causa del dissesto dell'area di parcheggio.
Infatti, nessuna valenza probatoria può essere attribuita alle fotografie versate in atti che ritraggono il presunto luogo del sinistro.
Alla luce delle superiori considerazioni, assorbite tutte le altre difese, eccezioni ed argomentazioni sollevate dalle parti, la domanda risarcitoria spiegata dall'attore non può trovare accoglimento.
Spese di lite
Tenuto conto dell'oggetto della causa, delle ragioni in base alle quali si è addivenuti alla decisione di rigetto e attesi i presumibili danni riportati dall'attore, si reputano sussistenti i presupposti per disporre la totale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le parti.
PQM
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
➢ compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra le parti processuali. Così deciso in Palermo, 05 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia