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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G.11577 dell'anno 2021, pendente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Gianvito Bellafiore
attrice
E
CP_1
Convenuto contumace oggetto: responsabilità amministratore s.r.l. conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 8.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento de ha agito in giudizio ex art. 146 L.F. e Parte_1
art. 2476 co.1 e 6 c.c. per la condanna di amministratore della CP_1
medesima società, al risarcimento del danno cagionato alla società e ai creditori sociali. A sostegno della domanda ha esposto che il convenuto -in carica dal 17.4.2008 sino alla pronuncia di fallimento del 29.10.2019, nonché socio unico della medesima società- non aveva consegnato le scritture contabili (ad eccezione del registro Iva acquisti e vendite
2014, libro inventari 2011, libro giornale 2014, bilancio 2011, fatture emesse 2016, fatture acquisto 2017, nonché alcune dichiarazioni fiscali (Mod. 770 e. Unico-Iva-Irap), rendendo impossibile ricostruire la relativa situazione patrimoniale ed economica.
Ha poi allegato che, dall'esame dei conti correnti bancari intestati alla società e dai bilanci sociali (2014-2017), erano emerse numerose condotte distrattive realizzate dall'amministratore ed in particolare:
1. Distrazione di somme ammontanti ad €. 44.000,00 per l'acquisto di un immobile poi intestato alla di lui moglie;
Persona_1
2. Distrazione di €. 9.300,00 per la vendita di n. 3 veicoli della società fallita senza incameramento del relativo corrispettivo;
3. Distrazione di somme in contanti, a mezzo bonifici e ancora tramite assegni, ammontanti ad €. 228.570,00 prelevate dai conti correnti della società fallita, senza alcuna giustificazione;
4. Illegittimo percepimento di compensi quale amministratore per complessivi €.
91.568,20;
5. Mancata restituzione di €. 13.546,00 per ingiustificati anticipi temporanei di denaro della società al convenuto;
6. Illegittimo rimborso di capitale per €. 25.050,00;
7. Distrazione cassa contanti ammontante ad €. 125.768,00.
Dai bilanci sociali risultavano altresì crediti per il complessivo importo di €
1.714.532,00: non avendo l'amministratore consegnato alcuna documentazione contabile per ricostruire l'origine dei crediti sociali, i nominativi dei debitori, gli importi vantati, ed essendo risultato inidoneo a tal fine il sintetico elenco di 5 debitori per il complessivo importo di €. 200.000,00 consegnato dall'amministratore al curatore, la curatela ne ha dedotto il relativo incasso da parte dell'amministrazione e la destinazione ad attività extrasociali. In ogni caso il mancato deposito della documentazione sociale ne precludeva il recupero con conseguente qualificazione di tale somma come ulteriore voce di danno imputabile al convenuto.
La curatela ha infine allegato che al bilancio al 31.12.2017 risultavano annotate immobilizzazioni immateriali pari a complessivi €. 626.735,00 al netto degli ammortamenti, con un incremento rispetto agli esercizi precedenti di €. 432.070,00. Non essendo tuttavia stata fornita alcuna giustificazione contabile all'incremento delle immobilizzazioni, ha dedotto che tale aumento costituiva un mero artificio contabile posto in essere dall'amministratore per occultare le perdite sociali accumulate negli esercizi precedenti e l'avvenuta integrale erosione del patrimonio netto della società. Ed infatti, laddove tale appostazione fosse risultata illegittima, doveva ritenersi che già alla data del 31.12.2017 si era verificata una causa di scioglimento della società, con conseguente responsabilità dell'amministratore per illegittima prosecuzione dell'attività sociale in violazione delle disposizioni di cui agli art. 2446 e 2447 c.c.
Alla luce delle contestazioni mosse all'amministratore ha quindi identificato il danno nel deficit fallimentare pari alla differenza tra passivo (€ 2.674021,15) e attivo (€
30.090,81) e quindi in € 2.643.930,34, riservandosi comunque la successiva rideterminazione per effetto delle domande di ammissione al passivo proposte nel corso del giudizio.
In subordine ha quantificato il danno, e la conseguente domanda di condanna, in €
2.252.34,20 pari alle somme illegittimamente distratte dall'amministratore. ritualmente convenuto in giudizio con citazione notificata a mani in data CP_1
3.9.2021, è rimasto contumace.
Tanto premesso, va ricordato che la domanda esercitata dal curatore cumula in sé quella esperibile dai creditori sociali (ex art. 2476 co. 4 c.c. come introdotto dal d.lgs.
14/2019) e quella sociale di cui all'art. 2476 co. 1 c.c.
In particolare, “la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dall'art. 2392 c.c., con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 17441/2016).
Ha, invece, natura extracontrattuale l'azione volta alla tutela dei creditori sociali, verso i quali gli organi amministrativi e di controllo hanno l'obbligo generale di agire correttamente e secondo buona fede, così da rispondere dei comportamenti dolosi o colposi che abbiano arrecato ai creditori un pregiudizio suscettibile di ristoro patrimoniale. “Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione” (cfr. Cass. civ. n.
24715/2015).
Nel presente giudizio, è stata dedotta la responsabilità del convenuto per la illegittima prosecuzione dell'attività di impresa successivamente al verificarsi della causa di scioglimento dell'azzeramento del capitale sociale.
E' pacifico che, nell'ambito delle società di capitali, a decorrere dal verificarsi della riduzione per perdite di oltre un terzo tale da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori sono chiamati – senza indugio - all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. o quelli di cui agli artt. 2447 c.c. (per le s.p.a.) convocando, l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo l'aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo.
In caso di mancata adozione dei provvedimenti richiamati, o comunque di mancata ricostituzione del capitale sociale, secondo l'art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare il verificarsi della causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c. (iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento). Da tale momento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e, in caso di compimento di atti contrari a tale dovere, sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali (ex art. 2486 c.c.).
Pare opportuno poi rilevare come la responsabilità per la mancata tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 o 2482 ter c.c. non si fonda sulla mera condotta omissiva, bensì postula il compimento di atti di gestione non conservativi. La continuazione dell'attività d'impresa è infatti oggi espressamente contemplata dal codice, che attribuisce agli amministratori il potere di gestione, non solo dopo il verificarsi della causa di scioglimento, ma anche quando questa sia stata accertata e pubblicizzata con la registrazione nel Registro delle imprese, e fino alla effettiva consegna dei libri sociali ai liquidatori, al solo fine della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Ne consegue, come osservato dalla Corte di cassazione (sentenza n.198/2022) che
“colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti non siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari”.
Con riferimento poi al danno imputabile agli amministratori per la violazione del precetto di cui agli artt. 2482 ter e 2485 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 17033/2009 e in fattispecie diversa, ma con affermazione del medesimo principio, Cass. S.U. 9100/2015; Cass. 13220/2021), lo stesso non può farsi automaticamente corrispondere alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa.
E' stato quindi enunciato il principio di diritto secondo cui è consentito l'utilizzo del criterio equitativo per la liquidazione del danno purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore, e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Con specifico riferimento all'ipotesi di mancanza o l'inadeguatezza delle scritture contabili, evento che indubbiamente integra gli estremi della condotta inadempiente dell'amministratore, si è poi rilevato che il curatore è comunque chiamato a svolgere adeguata allegazione in relazione all'incidenza che tale evento ha determinato per la società in termini di danno, eventualmente indicando ulteriori condotte inadempienti e dannose. La responsabilità per omessa/corretta tenuta della contabilità sociale “per essere valorizzata in chiave risarcitoria nel contesto di una liquidazione equitativa, «è necessario» che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa la
l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale;
sicché il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere” (cfr. Cass. 15245/2022).
Nell'ambito delle azioni di responsabilità grava sempre, in linea di principio, su chi agisce in giudizio l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità materiale tra questo e le condotte che si assumano tenute in violazione di doveri inerenti alle funzioni gestorie svolte dagli amministratori. E la mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di redazione di esse o la loro inintelligibilità, non è in sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso rispetto ai fatti causativi del dissesto. Si è infatti osservato come “postulare che l'amministratore debba rispondere dello sbilancio patrimoniale della società sol perché non ha correttamente adempiuto l'obbligo di conservazione delle scritture contabili ed ha reso perciò più arduo il compito ricostruttivo del curatore fallimentare equivale, in tale situazione, ad attribuire al risarcimento del danno così identificato una funzione palesemente sanzionatoria” (cfr. Cass. S.U. 9100/2015 sopra citata).
Da ultimo il legislatore -con la modifica dell'art. 2486 c.c. introdotta dal d.lgs. 14/2019- nel disciplinare la responsabilità da illegittima prosecuzione dell'attività sociale, ha poi recepito il criterio di quantificazione del danno in via equitativa nella misura della differenza dei patrimoni netti, detratti i costi ineliminabili e che comunque sarebbero gravati anche in ipotesi di liquidazione, come già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
Laddove poi il criterio dei netti patrimoniali non possa trovare applicazione a causa della mancanza di scritture contabili o dell'irregolarità delle stesse tali da renderle totalmente inidonee alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica, il curatore può invocare il criterio ulteriore della differenza tra attivo e passivo accertato nella procedura.
La modifica normativa laddove circoscrive l'ambito di operatività alle ipotesi in cui “è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo” presuppone comunque l'allegazione sia della verificazione della causa di scioglimento della società che della successiva illegittima continuazione dell'attività di impresa, circostanze queste che devono dunque essere oggetto di prova ad opera del curatore. Ne consegue che, anche all'esito della modifica di cui all'art. 2486 c.c., il ricorso al criterio del risarcimento del danno sulla base della differenza tra attivo e passivo fallimentare presuppone comunque l'accertamento della responsabilità dell'amministratore per illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, non potendo richiamarsi il difetto delle scritture contabili quale mero presupposto ex sé per l'applicazione del principio risarcitorio ivi enunciato, se non dimostrando che vi è un nesso causale tra la condotta dell'amministratore ed il dissesto della società.
Ciò posto, alla luce della disposta consulenza tecnica d'ufficio la domanda di parte attrice è risultata fondata.
Va preliminarmente osservato come il convenuto, in carica quale amministratore dal
17.4.2008 al 29.10.2019 (data della pronuncia di fallimento), nonché socio unico della fallita, ha violato l'obbligo di regolare tenuta della contabilità sociale, non rendendo possibile ricostruire la situazione patrimoniale ed economica della società.
Ed invero le uniche scritture contabili depositate dal convenuto sono quelle indicate nel verbale di audizione del 21.11.2019 e pertanto le singole contestazioni mosse dalla curatela all'operato dell'amministratore, (ulteriori rispetto a quella di mancata consegna della documentazione sociale) si fondano, così come accertato anche dal c.t.u., sulla disamina dei bilanci sociali, degli estratti conto dei rapporti intestati alla società, della visura dei registri dei beni mobili registrati e dei beni immobili.
Nel caso di specie, avendo la curatela allegato singole condotte distrattive e foriere di danno per le casse sociali e non potendosi ricollegare la verificazione del dissesto alla omessa tenuta delle scritture contabili, deve dunque escludersi la possibilità di applicare il criterio equitativo di risarcimento del danno elaborato dalla giurisprudenza (e poi consacrato nella revisione di cui all'art. 2486 c.c.) della differenza tra passivo e attivo fallimentare, potendosi quantificare il danno, legato da nesso di causalità con le singole contestazioni, sulla scorta delle ulteriori specifiche condotte attribuite all'amministratore (cfr. Cass. 13220/2022 che ha escluso il ricorso a tale criterio equitativo di quantificazione del danno nell'ipotesi in cui il aveva fondato la Parte_1
responsabilità, più che sull'irregolarità nella tenuta delle scritture contabili (dalla quale non aveva fatto derivare alcun concreto pregiudizio), su specifici inadempimenti (atti di distrazione di fondi sociali, prelievi ingiustificati) che, ove provati, avrebbero consentito l'esatta quantificazione del danno ad essi legato da nesso di causalità, senza alcuna necessità di far ricorso al criterio equitativo).
In relazione alle singole contestazioni di illegittimi prelievi in contanti, a mezzo bonifici e attraverso l'assegno indicato, la responsabilità del convenuto emerge dalla disamina degli estratti conto dei rapporti bancari intestati alla società che documentano tali prelievi, unitamente alla mancanza di alcuna giustificazione causale della destinazione di dette somme.
Il consulente tecnico d'ufficio ha infatti confermato il prelievo di denaro contante per €
204.320,00 da parte del convenuto nel periodo dal gennaio 2017 all'ottobre 2019, nonché l'effettuazione di bonifici in proprio favore per € 21.650,00 e l'emissione di un assegno circolare dell'importo di € 2.600,00.
Sul punto va osservato come accertate le “uscite” dai conti della società delle somme indicate con movimenti in favore dell'amministratore, costituiva onere del convenuto allegare e dimostrare l'effettiva destinazione a scopi sociali degli importi così incassati.
Infine, non può sottacersi che si tratta, in gran parte, di prelievi in denaro contante (per il significativo importo di € 204.320 nel breve arco temporale di 10 mesi) che costituiscono di per sé condotta anomala nella ordinaria gestione sociale.
Ne consegue che i prelievi così effettuati dall'amministratore e per i quali non è stato possibile verificare l'effettiva destinazione, vanno considerati come privi di causa e quindi danno per la società.
A detti importi vanno aggiunti quelli relativi ad un'ulteriore operazione riscontrabile dagli estratti conto bancari. Infatti, in data 20/6/2018 e 19/3/2019 risultano annotati due bonifici riportanti la medesima causale “restituzione capitale CP_1 rispettivamente di € 24.000,00 e di € 1.050,00.
Il consulente ha accertato sia l'inesistenza di annotazioni nei bilanci per finanziamenti soci che possano giustificare dette restituzioni in favore dell'amministratore, sia che, al momento dei relativi pagamenti, la società si trovava in una situazione che avrebbe imposto la postergazione di qualsivoglia restituzione ex art. 2467 c.c. Ed invero ha riferito come “dall'esame del bilancio al 31/12/2017 risulta evidente la sproporzione tra l'indebitamento pari ad € 2,47 mln a fronte di un patrimonio netto di € 78.507 tale da rendere certamente operative le disposizioni del sopra citato art. 2467 cod. civ.”.
Deve poi ritenersi fondata la domanda attrice in relazione ai crediti annotati nei bilanci per l'importo di € 1.714.532,00 per i quali non è stata rinvenuta alcuna contabilità sociale. Al riguardo va osservato come le annotazioni contenute nel bilancio sociale redatto dall'amministratore convenuto e dallo stesso approvato nella qualità di socio unico ben possono essere utilizzate come fonte di prova contro lo stesso amministratore, gravando su quest'ultimo la prova della inesistenza delle poste attive da egli stesso ivi contabilizzate.
Nella specie il consulente ha verificato l'effettiva annotazione nel bilancio al
31.12.2017 di tali crediti ed ha affermato di non poter svolgere alcuna verifica in relazione alla natura di detti crediti in mancanza di documentazione sociale.
La condotta inadempiente rappresentata dalla mancata regolare tenuta della contabilità ha quindi determinato la concreta impossibilità per la curatela di esperire le necessarie azioni di recupero delle somme dovute alla società con conseguente pregiudizio alle ragioni della società e dei creditori sociali.
In relazione invece alle disponibilità liquide annotate al bilancio al 31.12.2017 per €
125.768,00 e non rinvenute dall'amministratore, il consulente ha evidenziato come tali somme devono ritenersi destinate al pagamento delle somme prelevate dall'amministratore nel corso del 2017 e quindi già computate per le ragioni sopra esposte a titolo di danno.
Ha inoltre trovato conferma la contestazione relativa all'acquisto, con somme di provenienza della società, dell'immobile sito a Marsala ed in precedenza oggetto di contratto preliminare concluso dalla società in data 1.2.2016 con pagamento di acconto a mezzo assegni dell'importo di €.44.000,00: l'acquisto è stato effettuato con atto del
19.2.2018 in favore di (moglie dell'amministratore), ma il Persona_1
pagamento è stato effettuato dalla società.
Costituiscono poi ulteriori condotte distrattive quelle realizzate attraverso la vendita di alcune vetture di proprietà della società, di cui tuttavia non risulta annotato il conseguimento del relativo corrispettivo. In particolare, due mezzi sono risultati oggetto di vendita come documentato dalle fatture di € 2.900 e di € 3.000 risultate nel cassetto fiscale della società, mentre lo stesso convenuto, in sede di audizione dinnanzi al curatore in data 21/11/2019, ha dichiarato di avere venduto un ulteriore veicolo in favore della società “La Luminosa Service Srls” senza tuttavia indicare il prezzo di vendita. Al fine di determinare il valore del veicolo, la curatela attrice ha prodotto la valutazione effettuata utilizzando un portale web di settore dal quale deriva un prudenziale valore di mercato pari ad € 3.500.
In ultima analisi, il danno riferibile a tale condotta ammonta ad € 9.300,00. A detti importi vanno aggiunti i crediti pari ad € 13.456,00 che la vanta nei Pt_1
confronti del convenuto a titolo di anticipazioni non restituite ed annotate in esercizi precedenti, secondo quanto riportato nel bilancio chiuso al 31/12/2017 (cfr. pag. 11 nella nota integrativa).
Il curatore ha altresì contestato al convenuto i pagamenti ricevuti quale “compensi amministratore” in considerazione dell'assenza di una specifica delibera assembleare che li stabilisse, sottolineando comunque il loro eccessivo di importo eccessivo in relazione alla situazione della società prossima al fallimento.
In particolare, trattasi di n. 55 disposizioni di bonifico di cui n. 14 per complessivi €
25.980 nel 2017, n. 37 per complessivi € 56.750 nel 2018 e n. 4 per complessivi € 8.025 nel 2019 riportanti la causale “compenso amministratore”.
Sul punto deve evidenziarsi che, in effetti, il compenso in favore dell'amministratore deve essere previsto in apposita delibera sociale, ma, nel caso di specie, considerato che il convenuto era anche l'unico socio, deve ritenersi che la delibera di approvazione del bilancio 2017 nel quale detto compenso è annotato abbia efficacia di ratifica dell'auto- liquidazione del compenso, non essendo nemmeno configurabile una violazione del mandato conferito dalla società all'amministratore.
Quanto, invece, alla ulteriore contestazione di irragionevolezza dell'importo autoliquidato, il consulente, sulla scorta anche della complessiva situazione di crisi della società (che poi ha condotto alla pronuncia di fallimento) ha ritenuto congruo il compenso determinato nella nota integrativa al bilancio 2017 nell'importo di €
21.600,00. Può quindi ritenersi compenso non dovuto quello eccedente la cifra suddetta e, quindi, per l'anno 2017 l'importo di € 4.380,00 (pari a € 25.980-€ 21.600,00) e per il
2018 l'importo di € 35.150,00 (pari € 56.750- €21.600,00), mentre risulta non superare il valore individuato dal c.t.u. il compenso percepito dall'amministratore nel 2019.
Il danno imputabile a tale titolo al convenuto ammonta, in ultima analisi, ad €
39.530,00.
Il danno complessivamente imputabile al convenuto ammonta quindi a € 2.053.838,00.
Al danno così quantificato vanno sommati gli interessi e la rivalutazione monetaria
(trattandosi di debito di valore) a decorrere dal momento della verificazione del danno, che può individuarsi nell'1.6.2018, data posta a metà tra la data del primo illecito contestato (1.1.2017) e la pronuncia di fallimento (29.10.2019): complessivamente, il convenuto va condannato a versare € 2.684.766,68 di cui € 246.860,97 a titolo di interessi, e € 2.437.905,71 a titolo capitale rivalutato. Su questa somma spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, applicando i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata, in €. 49.336,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari a € 3.399,00.
Il compenso del ctu, già liquidato, va posto definitivamente a carico del convenuto soccombente.
Stante la qualificazione delle condotte accertate a carico del convenuto in termini di bancarotta, ai sensi dell'art. 59 lett. d) del DPR 131/1986 l'imposta di registro, annotata a debito, dovrà essere recuperata esclusivamente a carico della parte soccombente.
PQM
Condanna al pagamento, in favore della la CP_1 Parte_2 somma di € 2.684.766,68 oltre interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della attrice, delle spese di lite, Pt_1 liquidate in €. 49.336,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari a € 3.399,00; pone le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto, a carico del convenuto;
indica nel convenuto la parte nei cui confronti recuperare l'imposta di registro.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Imprese in data 4.6.2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G.11577 dell'anno 2021, pendente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Gianvito Bellafiore
attrice
E
CP_1
Convenuto contumace oggetto: responsabilità amministratore s.r.l. conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 8.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento de ha agito in giudizio ex art. 146 L.F. e Parte_1
art. 2476 co.1 e 6 c.c. per la condanna di amministratore della CP_1
medesima società, al risarcimento del danno cagionato alla società e ai creditori sociali. A sostegno della domanda ha esposto che il convenuto -in carica dal 17.4.2008 sino alla pronuncia di fallimento del 29.10.2019, nonché socio unico della medesima società- non aveva consegnato le scritture contabili (ad eccezione del registro Iva acquisti e vendite
2014, libro inventari 2011, libro giornale 2014, bilancio 2011, fatture emesse 2016, fatture acquisto 2017, nonché alcune dichiarazioni fiscali (Mod. 770 e. Unico-Iva-Irap), rendendo impossibile ricostruire la relativa situazione patrimoniale ed economica.
Ha poi allegato che, dall'esame dei conti correnti bancari intestati alla società e dai bilanci sociali (2014-2017), erano emerse numerose condotte distrattive realizzate dall'amministratore ed in particolare:
1. Distrazione di somme ammontanti ad €. 44.000,00 per l'acquisto di un immobile poi intestato alla di lui moglie;
Persona_1
2. Distrazione di €. 9.300,00 per la vendita di n. 3 veicoli della società fallita senza incameramento del relativo corrispettivo;
3. Distrazione di somme in contanti, a mezzo bonifici e ancora tramite assegni, ammontanti ad €. 228.570,00 prelevate dai conti correnti della società fallita, senza alcuna giustificazione;
4. Illegittimo percepimento di compensi quale amministratore per complessivi €.
91.568,20;
5. Mancata restituzione di €. 13.546,00 per ingiustificati anticipi temporanei di denaro della società al convenuto;
6. Illegittimo rimborso di capitale per €. 25.050,00;
7. Distrazione cassa contanti ammontante ad €. 125.768,00.
Dai bilanci sociali risultavano altresì crediti per il complessivo importo di €
1.714.532,00: non avendo l'amministratore consegnato alcuna documentazione contabile per ricostruire l'origine dei crediti sociali, i nominativi dei debitori, gli importi vantati, ed essendo risultato inidoneo a tal fine il sintetico elenco di 5 debitori per il complessivo importo di €. 200.000,00 consegnato dall'amministratore al curatore, la curatela ne ha dedotto il relativo incasso da parte dell'amministrazione e la destinazione ad attività extrasociali. In ogni caso il mancato deposito della documentazione sociale ne precludeva il recupero con conseguente qualificazione di tale somma come ulteriore voce di danno imputabile al convenuto.
La curatela ha infine allegato che al bilancio al 31.12.2017 risultavano annotate immobilizzazioni immateriali pari a complessivi €. 626.735,00 al netto degli ammortamenti, con un incremento rispetto agli esercizi precedenti di €. 432.070,00. Non essendo tuttavia stata fornita alcuna giustificazione contabile all'incremento delle immobilizzazioni, ha dedotto che tale aumento costituiva un mero artificio contabile posto in essere dall'amministratore per occultare le perdite sociali accumulate negli esercizi precedenti e l'avvenuta integrale erosione del patrimonio netto della società. Ed infatti, laddove tale appostazione fosse risultata illegittima, doveva ritenersi che già alla data del 31.12.2017 si era verificata una causa di scioglimento della società, con conseguente responsabilità dell'amministratore per illegittima prosecuzione dell'attività sociale in violazione delle disposizioni di cui agli art. 2446 e 2447 c.c.
Alla luce delle contestazioni mosse all'amministratore ha quindi identificato il danno nel deficit fallimentare pari alla differenza tra passivo (€ 2.674021,15) e attivo (€
30.090,81) e quindi in € 2.643.930,34, riservandosi comunque la successiva rideterminazione per effetto delle domande di ammissione al passivo proposte nel corso del giudizio.
In subordine ha quantificato il danno, e la conseguente domanda di condanna, in €
2.252.34,20 pari alle somme illegittimamente distratte dall'amministratore. ritualmente convenuto in giudizio con citazione notificata a mani in data CP_1
3.9.2021, è rimasto contumace.
Tanto premesso, va ricordato che la domanda esercitata dal curatore cumula in sé quella esperibile dai creditori sociali (ex art. 2476 co. 4 c.c. come introdotto dal d.lgs.
14/2019) e quella sociale di cui all'art. 2476 co. 1 c.c.
In particolare, “la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dall'art. 2392 c.c., con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 17441/2016).
Ha, invece, natura extracontrattuale l'azione volta alla tutela dei creditori sociali, verso i quali gli organi amministrativi e di controllo hanno l'obbligo generale di agire correttamente e secondo buona fede, così da rispondere dei comportamenti dolosi o colposi che abbiano arrecato ai creditori un pregiudizio suscettibile di ristoro patrimoniale. “Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione” (cfr. Cass. civ. n.
24715/2015).
Nel presente giudizio, è stata dedotta la responsabilità del convenuto per la illegittima prosecuzione dell'attività di impresa successivamente al verificarsi della causa di scioglimento dell'azzeramento del capitale sociale.
E' pacifico che, nell'ambito delle società di capitali, a decorrere dal verificarsi della riduzione per perdite di oltre un terzo tale da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori sono chiamati – senza indugio - all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. o quelli di cui agli artt. 2447 c.c. (per le s.p.a.) convocando, l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo l'aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo.
In caso di mancata adozione dei provvedimenti richiamati, o comunque di mancata ricostituzione del capitale sociale, secondo l'art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare il verificarsi della causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c. (iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento). Da tale momento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e, in caso di compimento di atti contrari a tale dovere, sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali (ex art. 2486 c.c.).
Pare opportuno poi rilevare come la responsabilità per la mancata tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 o 2482 ter c.c. non si fonda sulla mera condotta omissiva, bensì postula il compimento di atti di gestione non conservativi. La continuazione dell'attività d'impresa è infatti oggi espressamente contemplata dal codice, che attribuisce agli amministratori il potere di gestione, non solo dopo il verificarsi della causa di scioglimento, ma anche quando questa sia stata accertata e pubblicizzata con la registrazione nel Registro delle imprese, e fino alla effettiva consegna dei libri sociali ai liquidatori, al solo fine della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Ne consegue, come osservato dalla Corte di cassazione (sentenza n.198/2022) che
“colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti non siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari”.
Con riferimento poi al danno imputabile agli amministratori per la violazione del precetto di cui agli artt. 2482 ter e 2485 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 17033/2009 e in fattispecie diversa, ma con affermazione del medesimo principio, Cass. S.U. 9100/2015; Cass. 13220/2021), lo stesso non può farsi automaticamente corrispondere alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa.
E' stato quindi enunciato il principio di diritto secondo cui è consentito l'utilizzo del criterio equitativo per la liquidazione del danno purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore, e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Con specifico riferimento all'ipotesi di mancanza o l'inadeguatezza delle scritture contabili, evento che indubbiamente integra gli estremi della condotta inadempiente dell'amministratore, si è poi rilevato che il curatore è comunque chiamato a svolgere adeguata allegazione in relazione all'incidenza che tale evento ha determinato per la società in termini di danno, eventualmente indicando ulteriori condotte inadempienti e dannose. La responsabilità per omessa/corretta tenuta della contabilità sociale “per essere valorizzata in chiave risarcitoria nel contesto di una liquidazione equitativa, «è necessario» che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa la
l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale;
sicché il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere” (cfr. Cass. 15245/2022).
Nell'ambito delle azioni di responsabilità grava sempre, in linea di principio, su chi agisce in giudizio l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità materiale tra questo e le condotte che si assumano tenute in violazione di doveri inerenti alle funzioni gestorie svolte dagli amministratori. E la mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di redazione di esse o la loro inintelligibilità, non è in sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso rispetto ai fatti causativi del dissesto. Si è infatti osservato come “postulare che l'amministratore debba rispondere dello sbilancio patrimoniale della società sol perché non ha correttamente adempiuto l'obbligo di conservazione delle scritture contabili ed ha reso perciò più arduo il compito ricostruttivo del curatore fallimentare equivale, in tale situazione, ad attribuire al risarcimento del danno così identificato una funzione palesemente sanzionatoria” (cfr. Cass. S.U. 9100/2015 sopra citata).
Da ultimo il legislatore -con la modifica dell'art. 2486 c.c. introdotta dal d.lgs. 14/2019- nel disciplinare la responsabilità da illegittima prosecuzione dell'attività sociale, ha poi recepito il criterio di quantificazione del danno in via equitativa nella misura della differenza dei patrimoni netti, detratti i costi ineliminabili e che comunque sarebbero gravati anche in ipotesi di liquidazione, come già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
Laddove poi il criterio dei netti patrimoniali non possa trovare applicazione a causa della mancanza di scritture contabili o dell'irregolarità delle stesse tali da renderle totalmente inidonee alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica, il curatore può invocare il criterio ulteriore della differenza tra attivo e passivo accertato nella procedura.
La modifica normativa laddove circoscrive l'ambito di operatività alle ipotesi in cui “è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo” presuppone comunque l'allegazione sia della verificazione della causa di scioglimento della società che della successiva illegittima continuazione dell'attività di impresa, circostanze queste che devono dunque essere oggetto di prova ad opera del curatore. Ne consegue che, anche all'esito della modifica di cui all'art. 2486 c.c., il ricorso al criterio del risarcimento del danno sulla base della differenza tra attivo e passivo fallimentare presuppone comunque l'accertamento della responsabilità dell'amministratore per illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, non potendo richiamarsi il difetto delle scritture contabili quale mero presupposto ex sé per l'applicazione del principio risarcitorio ivi enunciato, se non dimostrando che vi è un nesso causale tra la condotta dell'amministratore ed il dissesto della società.
Ciò posto, alla luce della disposta consulenza tecnica d'ufficio la domanda di parte attrice è risultata fondata.
Va preliminarmente osservato come il convenuto, in carica quale amministratore dal
17.4.2008 al 29.10.2019 (data della pronuncia di fallimento), nonché socio unico della fallita, ha violato l'obbligo di regolare tenuta della contabilità sociale, non rendendo possibile ricostruire la situazione patrimoniale ed economica della società.
Ed invero le uniche scritture contabili depositate dal convenuto sono quelle indicate nel verbale di audizione del 21.11.2019 e pertanto le singole contestazioni mosse dalla curatela all'operato dell'amministratore, (ulteriori rispetto a quella di mancata consegna della documentazione sociale) si fondano, così come accertato anche dal c.t.u., sulla disamina dei bilanci sociali, degli estratti conto dei rapporti intestati alla società, della visura dei registri dei beni mobili registrati e dei beni immobili.
Nel caso di specie, avendo la curatela allegato singole condotte distrattive e foriere di danno per le casse sociali e non potendosi ricollegare la verificazione del dissesto alla omessa tenuta delle scritture contabili, deve dunque escludersi la possibilità di applicare il criterio equitativo di risarcimento del danno elaborato dalla giurisprudenza (e poi consacrato nella revisione di cui all'art. 2486 c.c.) della differenza tra passivo e attivo fallimentare, potendosi quantificare il danno, legato da nesso di causalità con le singole contestazioni, sulla scorta delle ulteriori specifiche condotte attribuite all'amministratore (cfr. Cass. 13220/2022 che ha escluso il ricorso a tale criterio equitativo di quantificazione del danno nell'ipotesi in cui il aveva fondato la Parte_1
responsabilità, più che sull'irregolarità nella tenuta delle scritture contabili (dalla quale non aveva fatto derivare alcun concreto pregiudizio), su specifici inadempimenti (atti di distrazione di fondi sociali, prelievi ingiustificati) che, ove provati, avrebbero consentito l'esatta quantificazione del danno ad essi legato da nesso di causalità, senza alcuna necessità di far ricorso al criterio equitativo).
In relazione alle singole contestazioni di illegittimi prelievi in contanti, a mezzo bonifici e attraverso l'assegno indicato, la responsabilità del convenuto emerge dalla disamina degli estratti conto dei rapporti bancari intestati alla società che documentano tali prelievi, unitamente alla mancanza di alcuna giustificazione causale della destinazione di dette somme.
Il consulente tecnico d'ufficio ha infatti confermato il prelievo di denaro contante per €
204.320,00 da parte del convenuto nel periodo dal gennaio 2017 all'ottobre 2019, nonché l'effettuazione di bonifici in proprio favore per € 21.650,00 e l'emissione di un assegno circolare dell'importo di € 2.600,00.
Sul punto va osservato come accertate le “uscite” dai conti della società delle somme indicate con movimenti in favore dell'amministratore, costituiva onere del convenuto allegare e dimostrare l'effettiva destinazione a scopi sociali degli importi così incassati.
Infine, non può sottacersi che si tratta, in gran parte, di prelievi in denaro contante (per il significativo importo di € 204.320 nel breve arco temporale di 10 mesi) che costituiscono di per sé condotta anomala nella ordinaria gestione sociale.
Ne consegue che i prelievi così effettuati dall'amministratore e per i quali non è stato possibile verificare l'effettiva destinazione, vanno considerati come privi di causa e quindi danno per la società.
A detti importi vanno aggiunti quelli relativi ad un'ulteriore operazione riscontrabile dagli estratti conto bancari. Infatti, in data 20/6/2018 e 19/3/2019 risultano annotati due bonifici riportanti la medesima causale “restituzione capitale CP_1 rispettivamente di € 24.000,00 e di € 1.050,00.
Il consulente ha accertato sia l'inesistenza di annotazioni nei bilanci per finanziamenti soci che possano giustificare dette restituzioni in favore dell'amministratore, sia che, al momento dei relativi pagamenti, la società si trovava in una situazione che avrebbe imposto la postergazione di qualsivoglia restituzione ex art. 2467 c.c. Ed invero ha riferito come “dall'esame del bilancio al 31/12/2017 risulta evidente la sproporzione tra l'indebitamento pari ad € 2,47 mln a fronte di un patrimonio netto di € 78.507 tale da rendere certamente operative le disposizioni del sopra citato art. 2467 cod. civ.”.
Deve poi ritenersi fondata la domanda attrice in relazione ai crediti annotati nei bilanci per l'importo di € 1.714.532,00 per i quali non è stata rinvenuta alcuna contabilità sociale. Al riguardo va osservato come le annotazioni contenute nel bilancio sociale redatto dall'amministratore convenuto e dallo stesso approvato nella qualità di socio unico ben possono essere utilizzate come fonte di prova contro lo stesso amministratore, gravando su quest'ultimo la prova della inesistenza delle poste attive da egli stesso ivi contabilizzate.
Nella specie il consulente ha verificato l'effettiva annotazione nel bilancio al
31.12.2017 di tali crediti ed ha affermato di non poter svolgere alcuna verifica in relazione alla natura di detti crediti in mancanza di documentazione sociale.
La condotta inadempiente rappresentata dalla mancata regolare tenuta della contabilità ha quindi determinato la concreta impossibilità per la curatela di esperire le necessarie azioni di recupero delle somme dovute alla società con conseguente pregiudizio alle ragioni della società e dei creditori sociali.
In relazione invece alle disponibilità liquide annotate al bilancio al 31.12.2017 per €
125.768,00 e non rinvenute dall'amministratore, il consulente ha evidenziato come tali somme devono ritenersi destinate al pagamento delle somme prelevate dall'amministratore nel corso del 2017 e quindi già computate per le ragioni sopra esposte a titolo di danno.
Ha inoltre trovato conferma la contestazione relativa all'acquisto, con somme di provenienza della società, dell'immobile sito a Marsala ed in precedenza oggetto di contratto preliminare concluso dalla società in data 1.2.2016 con pagamento di acconto a mezzo assegni dell'importo di €.44.000,00: l'acquisto è stato effettuato con atto del
19.2.2018 in favore di (moglie dell'amministratore), ma il Persona_1
pagamento è stato effettuato dalla società.
Costituiscono poi ulteriori condotte distrattive quelle realizzate attraverso la vendita di alcune vetture di proprietà della società, di cui tuttavia non risulta annotato il conseguimento del relativo corrispettivo. In particolare, due mezzi sono risultati oggetto di vendita come documentato dalle fatture di € 2.900 e di € 3.000 risultate nel cassetto fiscale della società, mentre lo stesso convenuto, in sede di audizione dinnanzi al curatore in data 21/11/2019, ha dichiarato di avere venduto un ulteriore veicolo in favore della società “La Luminosa Service Srls” senza tuttavia indicare il prezzo di vendita. Al fine di determinare il valore del veicolo, la curatela attrice ha prodotto la valutazione effettuata utilizzando un portale web di settore dal quale deriva un prudenziale valore di mercato pari ad € 3.500.
In ultima analisi, il danno riferibile a tale condotta ammonta ad € 9.300,00. A detti importi vanno aggiunti i crediti pari ad € 13.456,00 che la vanta nei Pt_1
confronti del convenuto a titolo di anticipazioni non restituite ed annotate in esercizi precedenti, secondo quanto riportato nel bilancio chiuso al 31/12/2017 (cfr. pag. 11 nella nota integrativa).
Il curatore ha altresì contestato al convenuto i pagamenti ricevuti quale “compensi amministratore” in considerazione dell'assenza di una specifica delibera assembleare che li stabilisse, sottolineando comunque il loro eccessivo di importo eccessivo in relazione alla situazione della società prossima al fallimento.
In particolare, trattasi di n. 55 disposizioni di bonifico di cui n. 14 per complessivi €
25.980 nel 2017, n. 37 per complessivi € 56.750 nel 2018 e n. 4 per complessivi € 8.025 nel 2019 riportanti la causale “compenso amministratore”.
Sul punto deve evidenziarsi che, in effetti, il compenso in favore dell'amministratore deve essere previsto in apposita delibera sociale, ma, nel caso di specie, considerato che il convenuto era anche l'unico socio, deve ritenersi che la delibera di approvazione del bilancio 2017 nel quale detto compenso è annotato abbia efficacia di ratifica dell'auto- liquidazione del compenso, non essendo nemmeno configurabile una violazione del mandato conferito dalla società all'amministratore.
Quanto, invece, alla ulteriore contestazione di irragionevolezza dell'importo autoliquidato, il consulente, sulla scorta anche della complessiva situazione di crisi della società (che poi ha condotto alla pronuncia di fallimento) ha ritenuto congruo il compenso determinato nella nota integrativa al bilancio 2017 nell'importo di €
21.600,00. Può quindi ritenersi compenso non dovuto quello eccedente la cifra suddetta e, quindi, per l'anno 2017 l'importo di € 4.380,00 (pari a € 25.980-€ 21.600,00) e per il
2018 l'importo di € 35.150,00 (pari € 56.750- €21.600,00), mentre risulta non superare il valore individuato dal c.t.u. il compenso percepito dall'amministratore nel 2019.
Il danno imputabile a tale titolo al convenuto ammonta, in ultima analisi, ad €
39.530,00.
Il danno complessivamente imputabile al convenuto ammonta quindi a € 2.053.838,00.
Al danno così quantificato vanno sommati gli interessi e la rivalutazione monetaria
(trattandosi di debito di valore) a decorrere dal momento della verificazione del danno, che può individuarsi nell'1.6.2018, data posta a metà tra la data del primo illecito contestato (1.1.2017) e la pronuncia di fallimento (29.10.2019): complessivamente, il convenuto va condannato a versare € 2.684.766,68 di cui € 246.860,97 a titolo di interessi, e € 2.437.905,71 a titolo capitale rivalutato. Su questa somma spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, applicando i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata, in €. 49.336,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari a € 3.399,00.
Il compenso del ctu, già liquidato, va posto definitivamente a carico del convenuto soccombente.
Stante la qualificazione delle condotte accertate a carico del convenuto in termini di bancarotta, ai sensi dell'art. 59 lett. d) del DPR 131/1986 l'imposta di registro, annotata a debito, dovrà essere recuperata esclusivamente a carico della parte soccombente.
PQM
Condanna al pagamento, in favore della la CP_1 Parte_2 somma di € 2.684.766,68 oltre interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della attrice, delle spese di lite, Pt_1 liquidate in €. 49.336,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari a € 3.399,00; pone le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto, a carico del convenuto;
indica nel convenuto la parte nei cui confronti recuperare l'imposta di registro.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Imprese in data 4.6.2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi