Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 6 maggio 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23796 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23796/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11282/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11282 del 2024, proposto da
IG NT MA Del Punta, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TO SS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e del Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 anche nella parte in cui non consentono la valutazione delle dichiarazioni e dei titoli inserite in nota;
- del Decreto - AOODRLI Prot. n. 1461 del 02-08-2024 di approvazione della graduatoria per la classe di concorso A019 - FILOSOFIA E STORIA e del relativo allegato;
- del riepilogo della valutazione dei titoli, delle operazioni e dei verbali di valutazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale e dei titoli dichiarati;
- dei riscontri, anche ove taciti, successivi e non conosciuti, ai reclami presentati a seguito della pubblicazione della graduatoria;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa SC DE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il Decreto di approvazione della graduatoria per la classe di concorso A019 (Filosofia e Storia) e il riepilogo della valutazione dei titoli, con riferimento al concorso indetto ai sensi del D.M. n. 205/2023 e del D.D. n. 2575/2023.
1.1 Il ricorrente espone di avere ottenuto, all’esito della procedura, la votazione di 98/100 alla prova scritta, di 94/100 alla prova orale e di 41.5 nella valutazione dei titoli, raggiungendo il punteggio complessivo di 233,50. Con riferimento ai titoli, tuttavia, non sarebbe stato valutato uno dei due Dottorati di ricerca dichiarati nella domanda, ossia quello conseguito presso la Scuola di Studi Storici dell’Università di San Marino.
2. In data 6 novembre 2024, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con atto formale, successivamente depositando documenti.
3. Con ordinanza n. 5498 adottata all’esito della camera di consiglio del 3 dicembre 2024, il Collegio ha accolto la domanda di misura cautelare, disponendo il riesame della posizione del candidato, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che le esigenze di tutela interinale rappresentate dalla parte ricorrente, anche alla luce di quanto emerso alla camera di consiglio del 3 dicembre 2024 e impregiudicata ogni valutazione nel merito, possono essere soddisfatte attraverso il riesame della posizione dell’istante con specifico riferimento al vaglio, da parte dell’Amministrazione resistente, del titolo oggetto di giudizio (Dottorato di ricerca conseguito sulla materia presso la Scuola di Studi Storici dell’Università di San Marino) anche, e preliminarmente, ai fini della sua valutabilità in Italia in assenza di espresso riconoscimento; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda cautelare nei limiti e termini di cui sopra e di disporre il predetto riesame a tal fine assegnando all’Amministrazione intimata termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza per adempiere ”.
4. Con successiva ordinanza n. 8697 adottata all’esito dell’udienza pubblica del 29 aprile 2024, il Collegio ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati mediante notifica del gravame per pubblici proclami e, attesa la mancata ottemperanza ad opera dell’Amministrazione alla sopra detta ordinanza cautelare, ha chiesto chiarimenti alla parte resistente: “ Considerato che con ordinanza n. 5498 adottata all’esito della camera di consiglio del 3 dicembre 2024, il Collegio - alla luce di quanto emerso nel corso dell’udienza e impregiudicata ogni valutazione nel merito - aveva disposto il riesame, in via cautelare, della posizione dell’istante con specifico riferimento al vaglio, da parte dell’Amministrazione resistente, del titolo oggetto di giudizio (Dottorato di ricerca conseguito sulla materia presso la Scuola di Studi Storici dell’Università di San Marino) anche, e preliminarmente, ai fini della sua valutabilità in Italia in assenza di espresso riconoscimento; Rilevato che parte ricorrente, in data 9 aprile 2025, ha depositato, unitamente ad altri documenti, la “missiva inoltrata all’Amministrazione resistente in data 9 dicembre 2024”, con la quale è stato chiesto l’adempimento di quanto disposto in sede cautelare e, nella memoria depositata in pari data, ha asserito la mancata esecuzione; Rilevato che la stessa parte ricorrente, come risulta dal verbale della camera di consiglio del 3 dicembre 2024, ha chiesto un’istruttoria sulla questione; Ritenuta quindi la necessità, ai fini del decidere, di chiedere chiarimenti all’Amministrazione sui fatti di causa e, in particolare, sulle ragioni della ritenuta non valutabilità, anche nel merito, del titolo costituito dal Dottorato di ricerca conseguito sulla materia presso la Scuola di Studi Storici dell’Università di San Marino, tenuto conto di quanto argomentato in atti dalla parte ricorrente; Ritenuto, pertanto, riservata ogni decisione nel merito anche sotto il profilo dell’azionabilità o meno nel caso di specie del soccorso istruttorio invocato dalla parte ricorrente, di disporre l’incombente istruttorio e di assegnare all’Amministrazione resistente termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere, con l’avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a .”.
5. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ I. Ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea rappresentazione dei fatti. violazione dell’art. 6 l. n. 241/90. Omessa attivazione del soccorso istruttorio. Violazione del principio del legittimo affidamento. Errore nell’operato della pubblica amministrazione e violazione del principio di legalità e buon andamento. eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 11 d.m. n. 205/2023 e della allegata tabella B. Violazione e falsa applicazione 5 degli artt. 8, 9, 10 del D.D. n. 2575/2023. Violazione del principio meritocratico. Difetto di istruttoria. Violazione del principio del buon andamento della p.a. Violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma ”.
L’omessa valutazione del titolo costituito dal Dottorato di ricerca conseguito sulla materia presso la Scuola di Studi Storici dell’Università di San Marino è stata segnalata all’Amministrazione procedente con apposito reclamo volto ad ottenere la rettifica del punteggio, che, tuttavia, non ha ottenuto riscontro. La P.A. avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
- “ II. Ingiustizia e illogicità manifesta, travisamento ed erronea rappresentazione dei fatti. Violazione del principio del legittimo affidamento. Errore nell’operato della pubblica amministrazione e violazione del principio di legalità e buon andamento. Eccesso di potere. Violazione del principio di ragionevolezza. Violazione del principio meritocratico. Violazione della legge n. 241/1990. Errata interpretazione del bando. Violazione del principio buona fede e leale collaborazione ”.
La Commissione non ha valutato il titolo posseduto dal ricorrente in quanto, per mero errore materiale, esso è stato dichiarato nella domanda di partecipazione nella sezione “note”. Il titolo così dichiarato avrebbe comunque dovuto essere preso in considerazione, anche in ossequio al principio di buona fede e leale collaborazione.
7. Nella relazione agli atti di causa, l’Amministrazione ha dedotto sottolineando l’impossibilità di attivare nel caso di specie l’istituto del soccorso istruttorio e, in ogni caso, la non valutabilità del titolo oggetto di causa in quanto il Dottorato conseguito a San Marino avrebbe dovuto essere formalmente riconosciuto in Italia a cagione del fatto che non sussiste l’automatica equipollenza invocata dalla parte ricorrente.
8. Il ricorrente, nella memoria da ultimo depositata, ha insistito nel sostenere che il Dottorato di ricerca dallo stesso conseguito è oggetto dell’Accordo sul “ reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi ” di cui alla legge 7 febbraio 2013, n. 15, e ha sottolineato, altresì, che la Tabella B allegata al Bando di concorso (“ Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi ”), al punto B.4.2, fa riferimento al D.M. n. 42/2009, il quale, a sua volta, riporta, tra “ i diplomi di perfezionamento equipollenti ai dottorati di ricerca ” anche “ quello conseguito dall’istante a San Marino ”, senza esplicitazione della necessità di un formale riconoscimento ad opera dello Stato italiano.
9. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati in quanto connessi, fondato e meritevole di accoglimento nei termini e limiti che seguono.
10. Ritiene il Collegio che l’Amministrazione – diversamente da quanto dalla stessa addotto - sarebbe dovuta intervenire nel caso di specie attivando l’istituto del soccorso istruttorio.
Come affermato dal Consiglio di Stato, “ specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore pe una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione ” (Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).
A tale proposito, è stato chiarito come “ il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la par condicio, viepiù ove la mancanza contestata non costituisca, ai sensi della lex specialis motivo espresso di esclusione (TAR Campania - Napoli, sez. VI, n. 4047 del 24 luglio 2019)” (Tar Campania, Napoli, Sez. V, 31.12.2021, n. 8374), atteso che nelle procedure concorsuali, “l’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 6 L. 241/90 è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’Amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n. 1000) ” (così, Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10.11.2020, n. 709; v. anche Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; sez. V, 8 agosto 2016, n. 3540; sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) ” (TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 19 luglio 2022, n. 10205).
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).
“ Il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall’Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza ” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 21 agosto 2024, n. 15901).
“ E’ evidente che le previsioni del bando - stante la sua natura non normativa - invocate dalla difesa erariale (che precludono la valutazione del titolo ove non inserito nell’apposito campo) sono inidonee, da un lato, a comprimere gli spazi di regolarizzazione di meri errori materiali oltre quanto previsto dalle regole in tema di soccorso istruttorio, dall’altro, a pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale del candidato che abbia dichiarato e sia effettivamente in possesso di un titolo che dia diritto ad un punteggio aggiuntivo o ad una riserva, a detrimento del sovraordinato principio del reclutamento nella pubblica amministrazione dei più capaci e meritevoli, senza che ciò determini una diversità di trattamento rispetto agli altri partecipanti ” (TAR Lazio, Roma, Sez. IV ter , 27 dicembre 2024, n. 23569).
11. Quanto sopra posto in ordine alla ritenuta esperibilità nella fattispecie concreta del soccorso istruttorio, con riferimento alla valutabilità del titolo il Collegio osserva quanto segue.
11.1 In primo luogo, deve essere negativamente considerato il comportamento dell’Amministrazione resistente che, senza impugnare l’ordinanza cautelare che aveva disposto in via interinale il riesame della posizione del ricorrente, ha omesso di dare esecuzione all’ordine impartito nonostante, peraltro, le formali sollecitazioni in tal senso dell’istante.
11.2 In secondo luogo, la parte resistente non risulta avere contestato – così da potersene desumere conseguenze ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. - le argomentazioni svolte dal ricorrente in ordine al richiamo del titolo dichiarato ad opera della Tabella B allegata al Bando di concorso (punto B.4.2) attraverso il riferimento al D.M. n. 42/2009.
12. Per quanto sopra, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per quanto di ragione e nei limiti di interesse della parte ricorrente, con obbligo per le parti resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto del titolo dichiarato, con salvezza delle necessarie verifiche e con ogni conseguente determinazione sull’esito della procedura concorsuale.
13. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL TO, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
SC DE AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC DE AR | AL TO |
IL SEGRETARIO