Articolo 3 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 febbraio 1963
Art. 3.
Nella Regione e' riconosciuta parita' di diritti e di trattamento tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963
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