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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/11/2025, n. 5485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5485 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8014/2021 R.G., avente per oggetto:
“azione revocatoria”;
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Ciulla, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Giuseppe Maugeri, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
, c.f. ; Controparte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE all'udienza del 23.9.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14/06/2021 ha citato Parte_1
in giudizio, dinanzi a questo Tribunale e Controparte_2 CP_1
al fine di sentire dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto
1 notarile del 05/05/2021 (nella specie datio in solutum), Rep. n. 1526,
Racc. n. 1202, registrato il 07/05/2021 in Catania al n. 16453/1T, a rogito del Notaio , con il quale Persona_1 Controparte_2
ha trasferito alla sorella , la propria quota di 1/3
[...] CP_1
dell'immobile sito in Motta Sant'Anastasia, via Giuseppe Giusti n. 36, meglio individuato in citazione, a titolo di restituzione e soddisfo di un debito di € 12.585,00.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 18.9.2021, si è costituita in giudizio la convenuta eccependo CP_1
l'applicabilità, nel caso in esame, della specifica esclusione prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. e contestando nel merito la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per la revocabilità del negozio in esame.
Non si è costituito in giudizio sebbene Controparte_2
ritualmente raggiunto da regolare notificazione dell'atto introduttivo.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti e all'udienza del 21 settembre 2025, precisate le conclusioni, è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di non costituito in Controparte_2
giudizio benché ritualmente citato.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Per costante giurisprudenza, la compravendita comportante una datio in solutum, mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto, costituisce una modalità
2 anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria (Cass. civ., sez. II, n. 13227/2024).
Destituita di fondamento appare, dunque, la tesi della convenuta fondata sull'irrevocabilità della datio in solutum determinata dall'esigenza di di adempiere ai debiti dallo Controparte_2
stesso contratti con la sorella.
Innanzitutto, nella specie manca la prova dell'effettività del debito dell' nei confronti della sorella, risultando lo stesso da atti privi CP_2
di data certa e provenienti sempre dallo stesso debitore;
così come anche l'acquisto dell'auto da parte della sorella solo per metterla a disposizione del fratello è rimasto indimostrato.
In ogni caso, sulla questione si è espressa, con orientamento sostanzialmente univoco, costante e pacifico, la giurisprudenza di legittimità chiarendo che in caso di cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto, si sottrae all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (Cass. civ., sez. III, n. 1243/2024, fr. Cass. 26927/17, Cass.
12644/11).
Chiarita, pertanto, l'assoggettabilità del negozio giuridico de quo all'azione in questa sede invocata occorre verificarne la sussistenza dei presupposti.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, postula, sotto il profilo oggettivo,
3 l'accertamento della sussistenza di una ragione di credito, anche solo eventuale, in capo al soggetto revocante e dell'eventus damni derivante dall'atto dispositivo, il quale non deve essere necessariamente rappresentato dall'insolvenza del debitore, ben potendosi concretizzare anche in una modifica dell'assetto patrimoniale tale da rendere solo più difficoltosa l'eventuale futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo e, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento in capo al debitore della generica ma effettiva consapevolezza del danno arrecato agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale dell'ultimo. Nel caso, poi, di atti dispositivi a titolo oneroso, è richiesto anche l'accertamento della conoscenza, ancorché generica, da parte del terzo, dell'esposizione debitoria del disponente nei confronti di altri.
La prova di tali elementi, secondo la giurisprudenza, può essere fornita anche attraverso presunzioni che possono fondarsi su molteplici elementi, quali, ad esempio, rapporti di amicizia o parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, acquisto/donazione con un unico atto di una pluralità di beni etc.
Orbene, la ragione di credito non è oggetto di contestazione.
È pacifico, infatti, che con sentenza emessa in data 8.10.2019, il
Tribunale di Catania- Sezione Lavoro, ha condannato Controparte_2
alla corresponsione in favore dell'attore della somma di euro
[...]
30.03950 a titolo di differenze retributive e t.f.r. (cfr. all. 1 atto di citazione). Detta sentenza è divenuta irrevocabile per effetto della mancata impugnazione delle parti.
4 Il credito, dunque, risulta sorto in epoca anteriore alla stipula dell'atto impugnato e ritenuto lesivo della garanzia patrimoniale generica del debitore.
Parimenti sussistono, altresì, gli ulteriori presupposti per l'esercizio dell'azione de qua, integrati dall'eventus damni, quale pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore nonché il consilium fraudis ossia la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio.
L'eventus damni della revocatoria è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito (Cass. civ., Sez. I, n. 3462/2024).
In effetti, parte attrice risulta avere chiarito con sufficiente precisione il mutamento qualitativo e/o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto dispositivo compiuto di talché incombe su quest'ultimo, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria,
l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio conservi una consistenza tale da garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie (Cass. 15257/2004).
Nella specie, tale onere non è stato assolto giacché
[...]
, non costituito in giudizio, non ha inteso confutare la Controparte_2
tesi avversaria e, peraltro, l'impossidenza di altri beni con cui soddisfare le pretese creditorie è pacificamente confermata dalla stessa sorella , la quale ha asserito che la cessione oggetto di CP_1
contesa era l'unico bene patrimoniale appartenente al suo assetto economico.
5 In merito al requisito del consilium fraudis, in astratto, può dirsi che per aversi frode non è necessaria la specifica conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta, rivelandosi sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori.
In sostanza, dunque, non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, cagionando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del medesimo.
Nel caso in esame, senza subbio, può dirsi ricorrente la generica conoscenza dell'attitudine pregiudizievole del negozio oggetto di revocatoria, potendosi ragionevolmente ritenere che il debitore abbia inteso spogliarsi, con conseguente totale compromissione dell'assetto immobiliare, dell'unico bene appartenente al proprio patrimonio al fine di vanificare ed eludere la sua legittima destinazione a garanzia generica delle ragioni creditorie dell'odierno attore.
La certezza circa la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio alla stessa arrecato, invero, si può desumere da circostanze temporali (l'atto risulta stipulato successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna al pagamento delle differenze retributive in favore della parte attrice che ha dato avvio al procedimento di esecuzione
6 immobiliare) e personali (relazione di parentela con la parte contrattuale).
Vane, a tal proposito, risultano le contestazioni mosse in merito alla regolarità della notifica dell'atto di pignoramento per omessa comunicazione dell'avviso ex art.599 c.p.c. ai comproprietari poiché tali vizi attengono esclusivamente al procedimento esecutivo ed esulano, pertanto, dalla cognizione dell'odierno giudicante.
Va aggiunto, infine, che con riguardo alla posizione del terzo interessato alle sorti dell'atto revocando, la legge richiede, altresì, per esigenze di certezza del traffico giuridico e di tutela della buona fede, la sua posizione trovi protezione solo laddove l'acquisto sia avvenuto a titolo oneroso e, anche in tal caso, solo ove egli non sia stato compartecipe all'intento frodatorio del debitore.
L'elemento soggettivo del terzo varia a seconda che l'atto da revocare sia anteriore o posteriore al sorgere del credito, nel senso che, nella prima ipotesi, ad integrare l'elemento soggettivo è necessaria la prova della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione del debitore, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito, di cui il terzo sia stato consapevole ciò nonostante approfittando dell'atto, pur in mancanza della specifica intenzione di danneggiare i futuri creditori del suo dante causa.
Nell'ipotesi in cui l'atto sia posteriore al sorgere del credito, come nel caso di specie, invece, affinché sia considerato ricorrente l'elemento soggettivo della partecipatio fraudis, basterà provare che il terzo sia stato effettivamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori
7 complessivamente considerati (scientia damni) (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 7262/00, Cass. 14274/99), non rendendosi comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta (cfr. in questo senso Cass. n. 987/89), né la collusione tra il debitore e il terzo, né la conoscenza in capo al terzo dello stato di insolvenza del debitore.
In linea con la predetta giurisprudenza, può dirsi provata la consapevole volontà, del terzo, di partecipare al negozio giuridico in contestazione allo scopo pregiudicare le ragioni di . Parte_1
A riguardo, non può revocarsi in dubbio che fosse a CP_1
conoscenza dello stato di difficoltà economica del fratello tanto che l'ultimo, più volte, aveva fatto ricorso a prestiti dalla stessa elargiti, rilevando nella specie lo strettissimo legame familiare tra i contraenti.
È inverosimile, pertanto, che , pur avendo finanziato CP_1
per diversi anni, in favore del fratello, spese a vario titolo, abbia stipulato l'atto negoziale restando all'oscuro delle vicissitudini personali e lavorative dell'odierno debitore.
, ancora, la tesi della sussistenza della prova Parte_2
dell'elemento soggettivo integrata da elementi gravi, precisi e concordanti, le modalità teleologiche e temporali dell'atto di disposizione compiuto.
Non può sfuggire sul punto che: 1) la cessione si è perfezionata, come detto, solo dopo la pronuncia di condanna del debitore al pagamento delle differenze retributive in favore di e, in Parte_1
particolare, dopo la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare;
2) il valore del bene immobile non è superiore al valore del credito estinto
(a poco serve la valutazione di stima avente esclusivamente valore di
8 allegazione difensiva di parte); 3) non vi è prova, peraltro, dell'effettivo prestito di denaro tra le parti (il veicolo per il quale il prestito sarebbe stato concesso è intestato alla cessionaria, la scrittura sottoscritta dal debitore non ha data certa e le matrici di assegni versati in atti non evidenziano alcun collegamento con né con Controparte_2
operazioni eventualmente finanziate nei suoi confronti); 4) risulta assolutamente anomala la modalità di pagamento dell'asserito debito tra fratelli.
La prova della consapevolezza dell'attitudine pregiudizievole dell'atto in capo al terzo gravante sull'attore, pertanto, può dirsi assolta.
Alla stregua di quanto sopra asserito, la domanda attorea volta alla revocatoria dell'atto di che trattasi va accolta e va dichiarata, ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia, nei confronti di dell'atto Parte_1
notarile del 05/05/2021 (nella specie datio in solutum), Rep. n. 1526,
Racc. n. 1202, registrato il 07/05/2021 in Catania al n. 16453/1T, a rogito del Notaio . Persona_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico dei convenuti nella misura indicata in dispositivo e tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi del D.M. 147/2022, stabilito non in base al valore dei beni che formano oggetto dell'atto impugnato, ma in base a quello del credito per cui si agisce, giacché l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità bensì conservativo, per assicurare al creditore l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili al debitore (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 3697/2020).
La liquidazione va fatta in favore dello Stato atteso che la parte attrice è ammessa al gratuito patrocinio.
9
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
8014/2021 R.G.: dichiara la contumacia di;
Controparte_2
accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti di l'atto notarile Parte_1
del 05/05/2021 (nella specie datio in solutum), Rep. n. 1526, Racc. n.
1202, registrato il 07/05/2021 in Catania al n. 16453/1T, a rogito del
Notaio . Persona_1
NN e , in solido, al CP_1 CP_2 Controparte_2
rimborso delle spese processuali, che liquida, in favore dello Stato, in complessivi euro 7.616,00 di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria -trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania in data 11 novembre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8014/2021 R.G., avente per oggetto:
“azione revocatoria”;
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Ciulla, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Giuseppe Maugeri, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
, c.f. ; Controparte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE all'udienza del 23.9.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14/06/2021 ha citato Parte_1
in giudizio, dinanzi a questo Tribunale e Controparte_2 CP_1
al fine di sentire dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto
1 notarile del 05/05/2021 (nella specie datio in solutum), Rep. n. 1526,
Racc. n. 1202, registrato il 07/05/2021 in Catania al n. 16453/1T, a rogito del Notaio , con il quale Persona_1 Controparte_2
ha trasferito alla sorella , la propria quota di 1/3
[...] CP_1
dell'immobile sito in Motta Sant'Anastasia, via Giuseppe Giusti n. 36, meglio individuato in citazione, a titolo di restituzione e soddisfo di un debito di € 12.585,00.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 18.9.2021, si è costituita in giudizio la convenuta eccependo CP_1
l'applicabilità, nel caso in esame, della specifica esclusione prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. e contestando nel merito la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per la revocabilità del negozio in esame.
Non si è costituito in giudizio sebbene Controparte_2
ritualmente raggiunto da regolare notificazione dell'atto introduttivo.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti e all'udienza del 21 settembre 2025, precisate le conclusioni, è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di non costituito in Controparte_2
giudizio benché ritualmente citato.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Per costante giurisprudenza, la compravendita comportante una datio in solutum, mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto, costituisce una modalità
2 anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria (Cass. civ., sez. II, n. 13227/2024).
Destituita di fondamento appare, dunque, la tesi della convenuta fondata sull'irrevocabilità della datio in solutum determinata dall'esigenza di di adempiere ai debiti dallo Controparte_2
stesso contratti con la sorella.
Innanzitutto, nella specie manca la prova dell'effettività del debito dell' nei confronti della sorella, risultando lo stesso da atti privi CP_2
di data certa e provenienti sempre dallo stesso debitore;
così come anche l'acquisto dell'auto da parte della sorella solo per metterla a disposizione del fratello è rimasto indimostrato.
In ogni caso, sulla questione si è espressa, con orientamento sostanzialmente univoco, costante e pacifico, la giurisprudenza di legittimità chiarendo che in caso di cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto, si sottrae all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (Cass. civ., sez. III, n. 1243/2024, fr. Cass. 26927/17, Cass.
12644/11).
Chiarita, pertanto, l'assoggettabilità del negozio giuridico de quo all'azione in questa sede invocata occorre verificarne la sussistenza dei presupposti.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, postula, sotto il profilo oggettivo,
3 l'accertamento della sussistenza di una ragione di credito, anche solo eventuale, in capo al soggetto revocante e dell'eventus damni derivante dall'atto dispositivo, il quale non deve essere necessariamente rappresentato dall'insolvenza del debitore, ben potendosi concretizzare anche in una modifica dell'assetto patrimoniale tale da rendere solo più difficoltosa l'eventuale futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo e, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento in capo al debitore della generica ma effettiva consapevolezza del danno arrecato agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale dell'ultimo. Nel caso, poi, di atti dispositivi a titolo oneroso, è richiesto anche l'accertamento della conoscenza, ancorché generica, da parte del terzo, dell'esposizione debitoria del disponente nei confronti di altri.
La prova di tali elementi, secondo la giurisprudenza, può essere fornita anche attraverso presunzioni che possono fondarsi su molteplici elementi, quali, ad esempio, rapporti di amicizia o parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, acquisto/donazione con un unico atto di una pluralità di beni etc.
Orbene, la ragione di credito non è oggetto di contestazione.
È pacifico, infatti, che con sentenza emessa in data 8.10.2019, il
Tribunale di Catania- Sezione Lavoro, ha condannato Controparte_2
alla corresponsione in favore dell'attore della somma di euro
[...]
30.03950 a titolo di differenze retributive e t.f.r. (cfr. all. 1 atto di citazione). Detta sentenza è divenuta irrevocabile per effetto della mancata impugnazione delle parti.
4 Il credito, dunque, risulta sorto in epoca anteriore alla stipula dell'atto impugnato e ritenuto lesivo della garanzia patrimoniale generica del debitore.
Parimenti sussistono, altresì, gli ulteriori presupposti per l'esercizio dell'azione de qua, integrati dall'eventus damni, quale pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore nonché il consilium fraudis ossia la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio.
L'eventus damni della revocatoria è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito (Cass. civ., Sez. I, n. 3462/2024).
In effetti, parte attrice risulta avere chiarito con sufficiente precisione il mutamento qualitativo e/o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto dispositivo compiuto di talché incombe su quest'ultimo, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria,
l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio conservi una consistenza tale da garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie (Cass. 15257/2004).
Nella specie, tale onere non è stato assolto giacché
[...]
, non costituito in giudizio, non ha inteso confutare la Controparte_2
tesi avversaria e, peraltro, l'impossidenza di altri beni con cui soddisfare le pretese creditorie è pacificamente confermata dalla stessa sorella , la quale ha asserito che la cessione oggetto di CP_1
contesa era l'unico bene patrimoniale appartenente al suo assetto economico.
5 In merito al requisito del consilium fraudis, in astratto, può dirsi che per aversi frode non è necessaria la specifica conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta, rivelandosi sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori.
In sostanza, dunque, non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, cagionando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del medesimo.
Nel caso in esame, senza subbio, può dirsi ricorrente la generica conoscenza dell'attitudine pregiudizievole del negozio oggetto di revocatoria, potendosi ragionevolmente ritenere che il debitore abbia inteso spogliarsi, con conseguente totale compromissione dell'assetto immobiliare, dell'unico bene appartenente al proprio patrimonio al fine di vanificare ed eludere la sua legittima destinazione a garanzia generica delle ragioni creditorie dell'odierno attore.
La certezza circa la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio alla stessa arrecato, invero, si può desumere da circostanze temporali (l'atto risulta stipulato successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna al pagamento delle differenze retributive in favore della parte attrice che ha dato avvio al procedimento di esecuzione
6 immobiliare) e personali (relazione di parentela con la parte contrattuale).
Vane, a tal proposito, risultano le contestazioni mosse in merito alla regolarità della notifica dell'atto di pignoramento per omessa comunicazione dell'avviso ex art.599 c.p.c. ai comproprietari poiché tali vizi attengono esclusivamente al procedimento esecutivo ed esulano, pertanto, dalla cognizione dell'odierno giudicante.
Va aggiunto, infine, che con riguardo alla posizione del terzo interessato alle sorti dell'atto revocando, la legge richiede, altresì, per esigenze di certezza del traffico giuridico e di tutela della buona fede, la sua posizione trovi protezione solo laddove l'acquisto sia avvenuto a titolo oneroso e, anche in tal caso, solo ove egli non sia stato compartecipe all'intento frodatorio del debitore.
L'elemento soggettivo del terzo varia a seconda che l'atto da revocare sia anteriore o posteriore al sorgere del credito, nel senso che, nella prima ipotesi, ad integrare l'elemento soggettivo è necessaria la prova della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione del debitore, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito, di cui il terzo sia stato consapevole ciò nonostante approfittando dell'atto, pur in mancanza della specifica intenzione di danneggiare i futuri creditori del suo dante causa.
Nell'ipotesi in cui l'atto sia posteriore al sorgere del credito, come nel caso di specie, invece, affinché sia considerato ricorrente l'elemento soggettivo della partecipatio fraudis, basterà provare che il terzo sia stato effettivamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori
7 complessivamente considerati (scientia damni) (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 7262/00, Cass. 14274/99), non rendendosi comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta (cfr. in questo senso Cass. n. 987/89), né la collusione tra il debitore e il terzo, né la conoscenza in capo al terzo dello stato di insolvenza del debitore.
In linea con la predetta giurisprudenza, può dirsi provata la consapevole volontà, del terzo, di partecipare al negozio giuridico in contestazione allo scopo pregiudicare le ragioni di . Parte_1
A riguardo, non può revocarsi in dubbio che fosse a CP_1
conoscenza dello stato di difficoltà economica del fratello tanto che l'ultimo, più volte, aveva fatto ricorso a prestiti dalla stessa elargiti, rilevando nella specie lo strettissimo legame familiare tra i contraenti.
È inverosimile, pertanto, che , pur avendo finanziato CP_1
per diversi anni, in favore del fratello, spese a vario titolo, abbia stipulato l'atto negoziale restando all'oscuro delle vicissitudini personali e lavorative dell'odierno debitore.
, ancora, la tesi della sussistenza della prova Parte_2
dell'elemento soggettivo integrata da elementi gravi, precisi e concordanti, le modalità teleologiche e temporali dell'atto di disposizione compiuto.
Non può sfuggire sul punto che: 1) la cessione si è perfezionata, come detto, solo dopo la pronuncia di condanna del debitore al pagamento delle differenze retributive in favore di e, in Parte_1
particolare, dopo la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare;
2) il valore del bene immobile non è superiore al valore del credito estinto
(a poco serve la valutazione di stima avente esclusivamente valore di
8 allegazione difensiva di parte); 3) non vi è prova, peraltro, dell'effettivo prestito di denaro tra le parti (il veicolo per il quale il prestito sarebbe stato concesso è intestato alla cessionaria, la scrittura sottoscritta dal debitore non ha data certa e le matrici di assegni versati in atti non evidenziano alcun collegamento con né con Controparte_2
operazioni eventualmente finanziate nei suoi confronti); 4) risulta assolutamente anomala la modalità di pagamento dell'asserito debito tra fratelli.
La prova della consapevolezza dell'attitudine pregiudizievole dell'atto in capo al terzo gravante sull'attore, pertanto, può dirsi assolta.
Alla stregua di quanto sopra asserito, la domanda attorea volta alla revocatoria dell'atto di che trattasi va accolta e va dichiarata, ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia, nei confronti di dell'atto Parte_1
notarile del 05/05/2021 (nella specie datio in solutum), Rep. n. 1526,
Racc. n. 1202, registrato il 07/05/2021 in Catania al n. 16453/1T, a rogito del Notaio . Persona_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico dei convenuti nella misura indicata in dispositivo e tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi del D.M. 147/2022, stabilito non in base al valore dei beni che formano oggetto dell'atto impugnato, ma in base a quello del credito per cui si agisce, giacché l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità bensì conservativo, per assicurare al creditore l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili al debitore (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 3697/2020).
La liquidazione va fatta in favore dello Stato atteso che la parte attrice è ammessa al gratuito patrocinio.
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P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
8014/2021 R.G.: dichiara la contumacia di;
Controparte_2
accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti di l'atto notarile Parte_1
del 05/05/2021 (nella specie datio in solutum), Rep. n. 1526, Racc. n.
1202, registrato il 07/05/2021 in Catania al n. 16453/1T, a rogito del
Notaio . Persona_1
NN e , in solido, al CP_1 CP_2 Controparte_2
rimborso delle spese processuali, che liquida, in favore dello Stato, in complessivi euro 7.616,00 di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria -trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania in data 11 novembre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
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