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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi Giudice dott. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
03.05.1979 rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Galimberti, domiciliatario giusta procura in atti;
per l'adozione di
nata in [...] in data [...]; Parte_2
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 27.11.2024 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo Parte_1 all'adozione di e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di comparizione Parte_2 dell'adottante e dell'adottanda affinché manifestassero il consenso all'adozione. All'udienza del 24.04.2025, confermava la propria volontà di adottare Parte_1 [...]
, la quale, a sua volta, manifestava il proprio assenso. Parte_2
L'adottanda ha richiesto che non venisse aggiunto il cognome dell'adottante al proprio.
pagina 1 di 2 All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
L'adottante è legato all'adottanda da un profondo affetto e da un duraturo rapporto di familiarità e convivenza. L'adottanda, infatti, è nipote dell'adottante. L'adottante è da sempre molto legato a sua nipote, la quale si è trasferita da circa due anni in Italia assieme ai propri genitori biologici.
Sussiste l'interesse di all'adozione da parte di , in Parte_2 Parte_1 quanto, lo stesso, rappresenta per lei una figura significativa della sua vita che ha da sempre contribuito economicamente alle sue necessità, comprese quelle scolastiche e universitarie.
L'adottante e l'adottanda desiderano che il rapporto, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico.
Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato anche dall'assenso di e Persona_1
genitori biologici dell'adottanda presenti personalmente in udienza, nonché Persona_2 dall'assenso sottoscritto e firmato in data 05.05.2025 da moglie dell'adottante. Persona_3
L'adottanda non ha richiesto che venisse aggiunto il cognome dell'adottante al proprio. Tale volontà va assecondata in deroga a quanto previsto dall'art. 299 c.c. La ratio sottesa alla norma citata è invero quella di soddisfare l'interesse della parte adottata, costituendo l'attribuzione del cognome elemento identificativo del soggetto nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento quello di consentire ad un soggetto di mantenere il cognome precedentemente attribuito ove tale cognome sia divenuto segno distintivo della sua identità personale all'interno della società.
Non essendo trascritto in Italia l'atto di nascita dell'adottanda, sarà onere delle parti provvedere a richiedere all'ufficiale dello Stato Civile l'annotazione ex art. 314 c.c. sull'atto di nascita dell'adottanda dopo la trascrizione dello stesso.
Attesa la natura e le peculiarità della procedura, le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di , nata in [...] [...], da parte di Parte_2 [...]
(C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
II. Dispone che al cognome dell'adottanda non venga aggiunto il cognome dell'adottante;
III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro;
IV. Dichiara le spese del giudizio irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 15.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi Giudice dott. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
03.05.1979 rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Galimberti, domiciliatario giusta procura in atti;
per l'adozione di
nata in [...] in data [...]; Parte_2
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 27.11.2024 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo Parte_1 all'adozione di e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di comparizione Parte_2 dell'adottante e dell'adottanda affinché manifestassero il consenso all'adozione. All'udienza del 24.04.2025, confermava la propria volontà di adottare Parte_1 [...]
, la quale, a sua volta, manifestava il proprio assenso. Parte_2
L'adottanda ha richiesto che non venisse aggiunto il cognome dell'adottante al proprio.
pagina 1 di 2 All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
L'adottante è legato all'adottanda da un profondo affetto e da un duraturo rapporto di familiarità e convivenza. L'adottanda, infatti, è nipote dell'adottante. L'adottante è da sempre molto legato a sua nipote, la quale si è trasferita da circa due anni in Italia assieme ai propri genitori biologici.
Sussiste l'interesse di all'adozione da parte di , in Parte_2 Parte_1 quanto, lo stesso, rappresenta per lei una figura significativa della sua vita che ha da sempre contribuito economicamente alle sue necessità, comprese quelle scolastiche e universitarie.
L'adottante e l'adottanda desiderano che il rapporto, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico.
Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato anche dall'assenso di e Persona_1
genitori biologici dell'adottanda presenti personalmente in udienza, nonché Persona_2 dall'assenso sottoscritto e firmato in data 05.05.2025 da moglie dell'adottante. Persona_3
L'adottanda non ha richiesto che venisse aggiunto il cognome dell'adottante al proprio. Tale volontà va assecondata in deroga a quanto previsto dall'art. 299 c.c. La ratio sottesa alla norma citata è invero quella di soddisfare l'interesse della parte adottata, costituendo l'attribuzione del cognome elemento identificativo del soggetto nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento quello di consentire ad un soggetto di mantenere il cognome precedentemente attribuito ove tale cognome sia divenuto segno distintivo della sua identità personale all'interno della società.
Non essendo trascritto in Italia l'atto di nascita dell'adottanda, sarà onere delle parti provvedere a richiedere all'ufficiale dello Stato Civile l'annotazione ex art. 314 c.c. sull'atto di nascita dell'adottanda dopo la trascrizione dello stesso.
Attesa la natura e le peculiarità della procedura, le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di , nata in [...] [...], da parte di Parte_2 [...]
(C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
II. Dispone che al cognome dell'adottanda non venga aggiunto il cognome dell'adottante;
III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro;
IV. Dichiara le spese del giudizio irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 15.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2