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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 19/12/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 956/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 956/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Domingo (REPUBBLICA DOMINICANA) e Parte_2
(C.F. ) nato il [...] a
[...] C.F._2
Vasto (CH), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Artese Nicola;
OGGETTO: MODIIFCA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“a) OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica così come indicate con compensazione delle spese del giudizio [ovvero: il sig..
[...]
(C.F. ) trasferisce alla sig. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) la quota del 50% dei seguenti Parte_1 C.F._1 beni immobili: 1) appartamento sito in Vasto alla via Euripide n. 65 distinto catastalmente al Foglio 34 Particella 4367 Subalterno 24 Partita: 3656 Rendita: euro 449,32 Categoria A/3a), Classe 3, Consistenza 6,0 vani. Tale immobile è pervenuto al sig. per atto Pt_2 del 30/06/2005 Pubblico ufficiale Sede CUPELLO (CH) Repertorio Persona_1
n. 13887; 2) garage sito in Vasto alla via Euripide 65 s1 distinto al catasto Foglio 34
Particella 49 Subalterno 22 Rendita: Euro 47,72 Categoria C/6c), Classe 7, Consistenza 14
m2 Tale immobile è pervenuto al sig. Atto del 26/03/2009 Pubblico ufficiale Pt_2
Sede CASALBORDINO (CH) Repertorio n. 783 3) Le Parte_3 parti si impegnano a formalizzare l'atto di trasferimento entro 3 mesi dall'emissione del provvedimento da parte del Tribunale 4) Le condizioni riguardanti i figli restano ferme]”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 06/11/2025, e Parte_1
e - premesso di aver contratto Parte_2 Parte_2
matrimonio a Santo Domingo il 21/09/2000, di aver avuto due figli ( e Per_2
, entrambi economicamente non autosufficienti) e di essere separati Per_3
consensualmente in forza della sentenza del Tribunale di Vasto n. 41/2021 - hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare una sentenza di modifica delle condizioni della separazione, relativamente alle questioni inerenti ai rapporti economici, sulla base di quanto concordemente stabilito dalle parti, adducendo, a sostegno dell'istanza, la volontà di “riequilibrare la situazione economica
e patrimoniale tra i coniugi” dal momento che - come precisato dai ricorrenti con le note di trattazione scritta depositate il 26/11/2025 - “la sig.ra Parte_1
non ha trovato ancora un lavoro stabile prestando attività lavorativa solo nella
[...] stagione estiva”.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti – anche alla luce dei chiarimenti resi con le note di trattazione scritta testé richiamate, nelle quali, tra l'altro, le parti hanno dichiarato che “effettueranno l'atto di compravendita davanti al notaio e non intendono procedere al trasferimento immobiliare nell'ambito del presente procedimento”, non rendendosi, pertanto, necessaria la produzione documentale all'uopo richiesta dal più recente indirizzo giurisprudenziale seguito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (cfr., Cass., S.U., 29 luglio 2021, n. 21761) - possano essere recepite in quanto conformi alla situazione economica delle parti, non contrastanti con l'ordine pubblico e rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e , entrambi economicamente non indipendente. Per_2 Per_3
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO della modifica delle condizioni di separazione concordata dalle parti e sopra riportata;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 956/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Domingo (REPUBBLICA DOMINICANA) e Parte_2
(C.F. ) nato il [...] a
[...] C.F._2
Vasto (CH), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Artese Nicola;
OGGETTO: MODIIFCA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“a) OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica così come indicate con compensazione delle spese del giudizio [ovvero: il sig..
[...]
(C.F. ) trasferisce alla sig. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) la quota del 50% dei seguenti Parte_1 C.F._1 beni immobili: 1) appartamento sito in Vasto alla via Euripide n. 65 distinto catastalmente al Foglio 34 Particella 4367 Subalterno 24 Partita: 3656 Rendita: euro 449,32 Categoria A/3a), Classe 3, Consistenza 6,0 vani. Tale immobile è pervenuto al sig. per atto Pt_2 del 30/06/2005 Pubblico ufficiale Sede CUPELLO (CH) Repertorio Persona_1
n. 13887; 2) garage sito in Vasto alla via Euripide 65 s1 distinto al catasto Foglio 34
Particella 49 Subalterno 22 Rendita: Euro 47,72 Categoria C/6c), Classe 7, Consistenza 14
m2 Tale immobile è pervenuto al sig. Atto del 26/03/2009 Pubblico ufficiale Pt_2
Sede CASALBORDINO (CH) Repertorio n. 783 3) Le Parte_3 parti si impegnano a formalizzare l'atto di trasferimento entro 3 mesi dall'emissione del provvedimento da parte del Tribunale 4) Le condizioni riguardanti i figli restano ferme]”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 06/11/2025, e Parte_1
e - premesso di aver contratto Parte_2 Parte_2
matrimonio a Santo Domingo il 21/09/2000, di aver avuto due figli ( e Per_2
, entrambi economicamente non autosufficienti) e di essere separati Per_3
consensualmente in forza della sentenza del Tribunale di Vasto n. 41/2021 - hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare una sentenza di modifica delle condizioni della separazione, relativamente alle questioni inerenti ai rapporti economici, sulla base di quanto concordemente stabilito dalle parti, adducendo, a sostegno dell'istanza, la volontà di “riequilibrare la situazione economica
e patrimoniale tra i coniugi” dal momento che - come precisato dai ricorrenti con le note di trattazione scritta depositate il 26/11/2025 - “la sig.ra Parte_1
non ha trovato ancora un lavoro stabile prestando attività lavorativa solo nella
[...] stagione estiva”.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti – anche alla luce dei chiarimenti resi con le note di trattazione scritta testé richiamate, nelle quali, tra l'altro, le parti hanno dichiarato che “effettueranno l'atto di compravendita davanti al notaio e non intendono procedere al trasferimento immobiliare nell'ambito del presente procedimento”, non rendendosi, pertanto, necessaria la produzione documentale all'uopo richiesta dal più recente indirizzo giurisprudenziale seguito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (cfr., Cass., S.U., 29 luglio 2021, n. 21761) - possano essere recepite in quanto conformi alla situazione economica delle parti, non contrastanti con l'ordine pubblico e rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e , entrambi economicamente non indipendente. Per_2 Per_3
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO della modifica delle condizioni di separazione concordata dalle parti e sopra riportata;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi