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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10739 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37721/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il GIUDICE, letti gli atti della causa n. 37721 r.g. 2023, avente ad oggetto impugnativa di licenziamento, nonché condanna al pagamento di indennità di mancata contrattazione e differenze retributive, pendente tra (Avv. Massimiliano Pucci) e Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Raoul Barsanti); Controparte_1
rilevato che parte ricorrente è stata pacificamente licenziata nel periodo immediatamente successivo alle proprie nozze;
rilevato che ciò che rileva, ai fini della nullità dei licenziamenti comminati dalla richiesta di pubblicazioni sino a un anno dopo la celebrazione, è esclusivamente il dato temporale;
rilevato che uniche deroghe sono la sussistenza di giusta causa, la scadenza del contratto a termine e la cessazione dell'attività dell'azienda;
rilevato che parte resistente ha dedotto la cessazione di attività quale giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso, ma nessuna prova né testimoniale né documentale ha offerto;
rilevato che in assenza di alcuna prova in ordine alla eccepita cessazione di attività, opera la presunzione che il recesso, intervenuto entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, sia stato erogato a causa dello stesso e come tale è nullo con obbligo del datore di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e di corrispondere le retribuzioni medio tempore maturate oltre a versare i contributi previdenziali ed assistenziali;
rilevato che appare altresì dimostrata la debenza delle somme riconosciute in busta paga di giugno 2023 (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente), nonché di quanto richiesto titolo di indennità di mancata contrattazione, trattandosi di emolumento di derivazione contrattuale e parte ricorrente ha versato in atti la specifica previsione contrattuale, dimostrando la fondatezza della pretesa;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va integralmente accolto con le statuizioni di cui nel dettaglio del dispositivo;
rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue;
p.q.m.
pagina 1 di 2 definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione difesa e richiesta disattesa, così provvede;
dichiara nullo il licenziamento impugnato e ordina a parte convenuta di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di una indennità commisurata alla retribuzioni medio tempore maturate (ultima retribuzione di euro 1572,38), oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
condanna parte convenuta al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, in favore della ricorrente di una somma pari a euro 3156,56 oltre accessori come per legge;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in misura pari a 6.388,00 euro, oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Roma, 5.3.2025
Il G.L.
P. FA
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il GIUDICE, letti gli atti della causa n. 37721 r.g. 2023, avente ad oggetto impugnativa di licenziamento, nonché condanna al pagamento di indennità di mancata contrattazione e differenze retributive, pendente tra (Avv. Massimiliano Pucci) e Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Raoul Barsanti); Controparte_1
rilevato che parte ricorrente è stata pacificamente licenziata nel periodo immediatamente successivo alle proprie nozze;
rilevato che ciò che rileva, ai fini della nullità dei licenziamenti comminati dalla richiesta di pubblicazioni sino a un anno dopo la celebrazione, è esclusivamente il dato temporale;
rilevato che uniche deroghe sono la sussistenza di giusta causa, la scadenza del contratto a termine e la cessazione dell'attività dell'azienda;
rilevato che parte resistente ha dedotto la cessazione di attività quale giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso, ma nessuna prova né testimoniale né documentale ha offerto;
rilevato che in assenza di alcuna prova in ordine alla eccepita cessazione di attività, opera la presunzione che il recesso, intervenuto entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, sia stato erogato a causa dello stesso e come tale è nullo con obbligo del datore di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e di corrispondere le retribuzioni medio tempore maturate oltre a versare i contributi previdenziali ed assistenziali;
rilevato che appare altresì dimostrata la debenza delle somme riconosciute in busta paga di giugno 2023 (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente), nonché di quanto richiesto titolo di indennità di mancata contrattazione, trattandosi di emolumento di derivazione contrattuale e parte ricorrente ha versato in atti la specifica previsione contrattuale, dimostrando la fondatezza della pretesa;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va integralmente accolto con le statuizioni di cui nel dettaglio del dispositivo;
rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue;
p.q.m.
pagina 1 di 2 definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione difesa e richiesta disattesa, così provvede;
dichiara nullo il licenziamento impugnato e ordina a parte convenuta di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di una indennità commisurata alla retribuzioni medio tempore maturate (ultima retribuzione di euro 1572,38), oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
condanna parte convenuta al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, in favore della ricorrente di una somma pari a euro 3156,56 oltre accessori come per legge;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in misura pari a 6.388,00 euro, oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Roma, 5.3.2025
Il G.L.
P. FA
pagina 2 di 2