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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5153 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Matteo Calledda, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/06/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 3 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) Dichiarare la separazione personale fra i Signori e Parte_1 CP
, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
Quartu Sant'Elena (atto n. 48 - Parte II - Serie A - anno 2004 - celebrato in Quartu Sant'Elena in data 13/06/2004) per i motivi esposti, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B) La casa coniugale sita in Comune di UC (CA), Foglio 21 Particella 521 Subalterno 1 Classamento: Rendita: Euro 154,94 Categoria A/3a), Classe 2, Consistenza 3 vani, viene assegnata alla Signora e con lei Parte_1 continuerà ad abitare la FI che ivi conserverà la residenza anche ai fini Per_1 anagrafici.
Le parti stabiliscono di comune accordo che in ogni caso (anche nel caso del raggiungimento della stabilità economica della FI , sia che quest'ultima Per_1 continui ad abitare con la madre o si trasferisca altrove), la signora Pt_1
continuerà ad abitare in via esclusiva e con ogni facoltà di legge la casa
[...] coniugale (sopra meglio distinta) in ogni caso fino al 30/05/2037.
L'assegnazione della casa sarà completa di arredi/corredi/elettrodomestici che seguiranno il normale uso e usura e nulla al riguardo al momento del rilascio potrà pretendere il dalla CP Pt_1
C) Entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data dell'omologa/sentenza relativa alla separazione dei coniugi, il Signor si impegna ed obbliga ad effettuare CP il cambio della residenza altrove dandone comunicazione documentata alla senza ritardo. Pt_1
La signora si impegna a consegnare tutta la corrispondenza destinata al Pt_1
che dovesse ricevere sia prima che dopo il cambio di residenza. CP
Pag. 2 di 3 D) I figli data l'età degli stessi (18 e 20 anni) decideranno autonomamente i tempi e modi relative alla frequentazione dell'altro genitore non convivente accordandosi con essi direttamente ed autonomamente.
E) Il Signor verserà alla signora quale contributo all'obbligo di CP Pt_1 mantenimento un importo mensile pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, di cui: € 100,00 a titolo di mantenimento della Signora ed € 400,00 a titolo di mantenimento per la Pt_1 FI , da corrispondersi entro il giorno 7 di ogni mese, a decorrere dal Per_1 deposito del presente atto, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo le linee guida del CNF che le parti dichiarano di conoscere e che viene allegato al presente ricorso.
La Signora percepirà al 100% l'assegno unico relativo alla FI Pt_1 Per_1 ed il Signor si impegna ed obbliga a collaborare a tal fine con la CP
Signora affinché venga fornita tutta la documentazione necessaria al Pt_1 buon fine della pratica, senza ritardi.
Quanto al mantenimento ordinario e straordinario del figlio , vi Persona_2 provvederà, in via esclusiva, il Signor , manlevando la Signora CP Pt_1
F) Il cane Dark in possesso del dovrà essere regolarizzato con passaggio CP proprietà in favore di quest' ultimo entro la data dell'udienza che verrà fissata.
G) Da ultimo per l'autovettura tg. DC175BK da sempre in uso alla per sé e Pt_1 per la FI , dovrà essere effettuato il passaggio di proprietà in favore Per_1 della entro 3 mesi dall'omologa/sentenza della presente separazione. Pt_1
I costi del passaggio di proprietà dell'autovettura DC175BK saranno a carico della signora e previamente documentati, se anticipati dal , Pt_1 CP potranno essere decurtati mensilmente da quest'ultimo dall'assegno di mantenimento della nella misura di €. 100,00 mensili fino al saldo. Pt_1
La scelta della modalità con cui verrà eseguito il passaggio di proprietà spetterà esclusivamente alla Signora ed il parteciperà senza ritardi per Pt_1 CP il buon fine della pratica.
H) I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5153 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Matteo Calledda, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/06/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 3 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) Dichiarare la separazione personale fra i Signori e Parte_1 CP
, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
Quartu Sant'Elena (atto n. 48 - Parte II - Serie A - anno 2004 - celebrato in Quartu Sant'Elena in data 13/06/2004) per i motivi esposti, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B) La casa coniugale sita in Comune di UC (CA), Foglio 21 Particella 521 Subalterno 1 Classamento: Rendita: Euro 154,94 Categoria A/3a), Classe 2, Consistenza 3 vani, viene assegnata alla Signora e con lei Parte_1 continuerà ad abitare la FI che ivi conserverà la residenza anche ai fini Per_1 anagrafici.
Le parti stabiliscono di comune accordo che in ogni caso (anche nel caso del raggiungimento della stabilità economica della FI , sia che quest'ultima Per_1 continui ad abitare con la madre o si trasferisca altrove), la signora Pt_1
continuerà ad abitare in via esclusiva e con ogni facoltà di legge la casa
[...] coniugale (sopra meglio distinta) in ogni caso fino al 30/05/2037.
L'assegnazione della casa sarà completa di arredi/corredi/elettrodomestici che seguiranno il normale uso e usura e nulla al riguardo al momento del rilascio potrà pretendere il dalla CP Pt_1
C) Entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data dell'omologa/sentenza relativa alla separazione dei coniugi, il Signor si impegna ed obbliga ad effettuare CP il cambio della residenza altrove dandone comunicazione documentata alla senza ritardo. Pt_1
La signora si impegna a consegnare tutta la corrispondenza destinata al Pt_1
che dovesse ricevere sia prima che dopo il cambio di residenza. CP
Pag. 2 di 3 D) I figli data l'età degli stessi (18 e 20 anni) decideranno autonomamente i tempi e modi relative alla frequentazione dell'altro genitore non convivente accordandosi con essi direttamente ed autonomamente.
E) Il Signor verserà alla signora quale contributo all'obbligo di CP Pt_1 mantenimento un importo mensile pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, di cui: € 100,00 a titolo di mantenimento della Signora ed € 400,00 a titolo di mantenimento per la Pt_1 FI , da corrispondersi entro il giorno 7 di ogni mese, a decorrere dal Per_1 deposito del presente atto, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo le linee guida del CNF che le parti dichiarano di conoscere e che viene allegato al presente ricorso.
La Signora percepirà al 100% l'assegno unico relativo alla FI Pt_1 Per_1 ed il Signor si impegna ed obbliga a collaborare a tal fine con la CP
Signora affinché venga fornita tutta la documentazione necessaria al Pt_1 buon fine della pratica, senza ritardi.
Quanto al mantenimento ordinario e straordinario del figlio , vi Persona_2 provvederà, in via esclusiva, il Signor , manlevando la Signora CP Pt_1
F) Il cane Dark in possesso del dovrà essere regolarizzato con passaggio CP proprietà in favore di quest' ultimo entro la data dell'udienza che verrà fissata.
G) Da ultimo per l'autovettura tg. DC175BK da sempre in uso alla per sé e Pt_1 per la FI , dovrà essere effettuato il passaggio di proprietà in favore Per_1 della entro 3 mesi dall'omologa/sentenza della presente separazione. Pt_1
I costi del passaggio di proprietà dell'autovettura DC175BK saranno a carico della signora e previamente documentati, se anticipati dal , Pt_1 CP potranno essere decurtati mensilmente da quest'ultimo dall'assegno di mantenimento della nella misura di €. 100,00 mensili fino al saldo. Pt_1
La scelta della modalità con cui verrà eseguito il passaggio di proprietà spetterà esclusivamente alla Signora ed il parteciperà senza ritardi per Pt_1 CP il buon fine della pratica.
H) I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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