Sentenza breve 30 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 30 agosto 2023
Improcedibile
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01299/2025REG.PROV.COLL.
N. 06676/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6676 del 2023, proposto da IA Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Pacciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;
contro
Comune di Monfalcone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 28/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monfalcone;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, depositata da IA Italia S.p.a. in data 21 gennaio 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Dalila Satullo e uditi, per parte appellante, l’avv. Valerio Mosca in sostituzione dell'avv. Filippo Pacciani e, per parte appellata, l’avv. Teresa Billiani;
Rilevato che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado IA Italia S.p.a. ha impugnato: 1) il provvedimento del Comune di Monfalcone del 28 ottobre 2022, avente ad oggetto “P.E. 402/2022 Provvedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241 della comunicazione “Significazione istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche” pervenuta in data 26/10/2022 da parte di IA Italia S.p.a.”; 2) il provvedimento del Comune di Monfalcone del 21 luglio 2022, avente ad oggetto “P.E. 402/2022 – installazione di una nuova struttura portantenne impianto GO34074_014 – Monfalcone Sud in via Grado. Preavviso di provvedimento di diniego”; 3) gli artt. 4, 5, 6 e 7 del Regolamento del Comune di Monfalcone per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile;
- che il Tar Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 28/2023, ha rigettato il ricorso e IA Italia S.p.a. ha proposto il presente appello;
- che il Comune di Monfalcone si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione;
- che IA Italia S.p.a., in data 21 gennaio 2025, ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della pubblicazione della sentenza n. 247/2024 con cui il Tar Friuli Venezia Giulia ha annullato l’art. 7 del Regolamento comunale “per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile”, posto anche a fondamento dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio;
considerato che, secondo la costante giurisprudenza, “ Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ” (v., tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, n. 8892/2024; Cons. Stato, sez. VII, n. 7847/2024);
ritenuto pertanto che, a fronte della dichiarazione di IA Italia S.p.a., deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- che le spese processuali possono essere integralmente compensate, in considerazione dell’allegata sopravvenienza giurisprudenziale, comunque connessa alla vicenda oggetto del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO