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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/07/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca AJELLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1240/2025, promossa con ricorso depositato in data 22/04/2025 da Parte_1
, con avv. ROBERTA RUSTIA, e con avv. CINZIA TORRE;
[...] Parte_2
- i quali il 7 settembre 1996 hanno contratto matrimonio concordatario a Duino-Aurisina, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio sub n. 47, parte II, Serie A, Anno 1996, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
Per_
- dall'unione coniugale sono nate due figlie, entrambe a Trieste: il 1/9/2003 e l'8/2/2007, entrambe Per_2 maggiorenni ma attualmente studentesse e non ancora autonome economicamente.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati hanno adito il Tribunale con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
In particolare, gli istanti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2. darsi atto che entrambe le figlie, ormai maggiorenni seppur non autonome economicamente, rimarranno a vivere con la mamma, nell'immobile di Via dei Moreri n. 9/1 in Trieste;
3. darsi atto che, data l'età delle figlie, il rapporto di frequentazione con il papà avverrà mediante accordi da prendersi direttamente tra loro, anche per quanto attiene le festività e le ferie;
4. darsi atto che il padre contribuirà al mantenimento delle figlie, mediante versamento alla madre, convivente con le stesse, di importo mensile di € 900,00 (€ 450,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente ex indici
pagina 1 di 3 ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese;
4bis. darsi atto che entrambi i genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie per le figlie, individuate come da locale Protocollo, che le parti dichiarano di aver letto ed approvato;
per quanto attiene le spese mediche al netto di eventuali rimborsi ottenuti dal datore di lavoro e/o diverse agevolazioni;
4ter. darsi atto che il padre sosterrà integralmente il costo dell'assicurazione dello scooter a sé intestato ma utilizzato dalle figlie, mentre la madre sosterrà integralmente il costo dell'assicurazione della vettura per neo- patentate;
4quater. Assegno Unico riservato in via esclusiva alla madre;
5. darsi atto che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, non sussistendone i presupposti;
6. spese e compensi professionali del procedimento compensati”.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento, senza che ne sia necessario l'ascolto.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Duino-Aurisina, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto sub n. 47, parte II, Serie A, Anno 1996).
Così deciso in Trieste, il 17/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca AJELLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1240/2025, promossa con ricorso depositato in data 22/04/2025 da Parte_1
, con avv. ROBERTA RUSTIA, e con avv. CINZIA TORRE;
[...] Parte_2
- i quali il 7 settembre 1996 hanno contratto matrimonio concordatario a Duino-Aurisina, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio sub n. 47, parte II, Serie A, Anno 1996, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
Per_
- dall'unione coniugale sono nate due figlie, entrambe a Trieste: il 1/9/2003 e l'8/2/2007, entrambe Per_2 maggiorenni ma attualmente studentesse e non ancora autonome economicamente.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati hanno adito il Tribunale con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
In particolare, gli istanti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2. darsi atto che entrambe le figlie, ormai maggiorenni seppur non autonome economicamente, rimarranno a vivere con la mamma, nell'immobile di Via dei Moreri n. 9/1 in Trieste;
3. darsi atto che, data l'età delle figlie, il rapporto di frequentazione con il papà avverrà mediante accordi da prendersi direttamente tra loro, anche per quanto attiene le festività e le ferie;
4. darsi atto che il padre contribuirà al mantenimento delle figlie, mediante versamento alla madre, convivente con le stesse, di importo mensile di € 900,00 (€ 450,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente ex indici
pagina 1 di 3 ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese;
4bis. darsi atto che entrambi i genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie per le figlie, individuate come da locale Protocollo, che le parti dichiarano di aver letto ed approvato;
per quanto attiene le spese mediche al netto di eventuali rimborsi ottenuti dal datore di lavoro e/o diverse agevolazioni;
4ter. darsi atto che il padre sosterrà integralmente il costo dell'assicurazione dello scooter a sé intestato ma utilizzato dalle figlie, mentre la madre sosterrà integralmente il costo dell'assicurazione della vettura per neo- patentate;
4quater. Assegno Unico riservato in via esclusiva alla madre;
5. darsi atto che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, non sussistendone i presupposti;
6. spese e compensi professionali del procedimento compensati”.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento, senza che ne sia necessario l'ascolto.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Duino-Aurisina, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto sub n. 47, parte II, Serie A, Anno 1996).
Così deciso in Trieste, il 17/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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