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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.3765/23 R.G. tra
rapp.ta e difesa dall' Avv.to Giovanni Putignano come da procura Parte_1 speciale posta a margine del ricorso
RICORRENTE
ed
CP_1
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.03.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' CP_1 con provvedimento del 25.07.2019, le aveva comunicato il versamento non dovuto della somma di € 12.894,39 sulla pensione cat. INVCIV n. relativamente al periodo Numer_1 dal 01.01.2016 al 1.08.2019, per ragioni reddituali, contestualmente sospendendo l'erogazione della prestazione a far data dal settembre 2019. Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, chiedeva accertarsi la irripetibilità dell'indebito con condanna dell' al ripristino della prestazione a decorrere dal settembre 2019, con vittoria delle CP_1 spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Quanto al capo della domanda avente ad oggetto avente ad oggetto la richiesta di accertamento della irripetibilità dell'indebito, si osserva quanto segue.
Deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui
“in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in
1 difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014;
n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma
4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del
1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che
“non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in
2 armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Ciò posto, nella specie, l' ha revocato l'assegno mensile di assistenza di cui la CP_1 ricorrente godeva per ragioni reddituali, non meglio precisate.
Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non ravvisandosi una situazione di dolo, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INCIV erogati nel periodo dal 01.01.2016 al 01.08.2019.
Quanto al capo di domanda afferente al ripristino dell'assegno di invalidità civile, con condanna al pagamento degli arretrati maturati dalla sospensione della prestazione,
l'assegno mensile di assistenza può essere corrisposto, in presenza di determinati limiti reddituali, sino all'età di 65 anni. Il limite di età fino al 2012 era appunto di anni 65, è stato innalzato a 65 anni e 3 mesi dal 2013 al 2015, a 66 anni e 7 mesi dal 2016 al 2018 ed a 67 anni dal 2019.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste CP_1 per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 … ».
Venendo al caso che ci occupa, la domanda riguardante la condanna al pagamento dei suindicati arretrati non può trovare accoglimento.
La ricorrente non ha diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza dal settembre 2019, dal momento che a quella data la stessa era sprovvista del requisito anagrafico richiesto in quell'anno dalla norma disciplinante la prestazione (67 anni), avendo la stessa compiuto
69 anni in data 23.02.2019 e avendo dunque superato il limite di accesso al beneficio de quo.
3 Sempre in punto di diritto, ai sensi dell'art.19 della legge n.118/71, “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153”.
La pensione sociale è stata sostituita dall'assegno sociale in forza dell'art.3, commi 6 e 7, della legge n.335/95.
La legge citata dispone: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale».
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale…".
Dal 2019, dunque, a coloro che si trovino in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge e che abbiano compiuto i 67 anni di età, in sostituzione dell'assegno mensile di assistenza spetta il suindicato assegno sociale.
Nel caso di specie, non è tuttavia possibile una condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'assegno sociale perché la ricorrente non ha proposto una domanda sul punto.
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
4 - dichiara l'irripetibilità della somma di € 12.894,39 chiesta dall alla ricorrente con CP_1 comunicazione del 25.07.2019, con condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente recuperate;
- rigetta, per il resto, la domanda;
- spese compensate.
Lecce, 30.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.3765/23 R.G. tra
rapp.ta e difesa dall' Avv.to Giovanni Putignano come da procura Parte_1 speciale posta a margine del ricorso
RICORRENTE
ed
CP_1
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.03.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' CP_1 con provvedimento del 25.07.2019, le aveva comunicato il versamento non dovuto della somma di € 12.894,39 sulla pensione cat. INVCIV n. relativamente al periodo Numer_1 dal 01.01.2016 al 1.08.2019, per ragioni reddituali, contestualmente sospendendo l'erogazione della prestazione a far data dal settembre 2019. Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, chiedeva accertarsi la irripetibilità dell'indebito con condanna dell' al ripristino della prestazione a decorrere dal settembre 2019, con vittoria delle CP_1 spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Quanto al capo della domanda avente ad oggetto avente ad oggetto la richiesta di accertamento della irripetibilità dell'indebito, si osserva quanto segue.
Deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui
“in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in
1 difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014;
n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma
4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del
1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che
“non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in
2 armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Ciò posto, nella specie, l' ha revocato l'assegno mensile di assistenza di cui la CP_1 ricorrente godeva per ragioni reddituali, non meglio precisate.
Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non ravvisandosi una situazione di dolo, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INCIV erogati nel periodo dal 01.01.2016 al 01.08.2019.
Quanto al capo di domanda afferente al ripristino dell'assegno di invalidità civile, con condanna al pagamento degli arretrati maturati dalla sospensione della prestazione,
l'assegno mensile di assistenza può essere corrisposto, in presenza di determinati limiti reddituali, sino all'età di 65 anni. Il limite di età fino al 2012 era appunto di anni 65, è stato innalzato a 65 anni e 3 mesi dal 2013 al 2015, a 66 anni e 7 mesi dal 2016 al 2018 ed a 67 anni dal 2019.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste CP_1 per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 … ».
Venendo al caso che ci occupa, la domanda riguardante la condanna al pagamento dei suindicati arretrati non può trovare accoglimento.
La ricorrente non ha diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza dal settembre 2019, dal momento che a quella data la stessa era sprovvista del requisito anagrafico richiesto in quell'anno dalla norma disciplinante la prestazione (67 anni), avendo la stessa compiuto
69 anni in data 23.02.2019 e avendo dunque superato il limite di accesso al beneficio de quo.
3 Sempre in punto di diritto, ai sensi dell'art.19 della legge n.118/71, “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153”.
La pensione sociale è stata sostituita dall'assegno sociale in forza dell'art.3, commi 6 e 7, della legge n.335/95.
La legge citata dispone: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale».
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale…".
Dal 2019, dunque, a coloro che si trovino in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge e che abbiano compiuto i 67 anni di età, in sostituzione dell'assegno mensile di assistenza spetta il suindicato assegno sociale.
Nel caso di specie, non è tuttavia possibile una condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'assegno sociale perché la ricorrente non ha proposto una domanda sul punto.
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
4 - dichiara l'irripetibilità della somma di € 12.894,39 chiesta dall alla ricorrente con CP_1 comunicazione del 25.07.2019, con condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente recuperate;
- rigetta, per il resto, la domanda;
- spese compensate.
Lecce, 30.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
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