Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2025, n. 7483
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Sentenza 20 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 4 febbraio 2025, con numero di registro generale 10136/2024. Le parti in causa sono un docente, ricorrente, e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, controricorrente. Il docente ha richiesto il rimborso delle spese sostenute per ottenere la certificazione verde e il pagamento della retribuzione per il tempo impiegato nel test antigienico, sostenendo che tali oneri dovessero gravare sul datore di lavoro in virtù della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Corte d'Appello di Trieste aveva già respinto l'appello, ritenendo infondate le pretese del docente.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, argomentando che la normativa emergenziale, in particolare il d.l. n. 52/2021, ha imposto l'obbligo di possedere la certificazione verde per il personale scolastico, ma non ha previsto che i costi per ottenerla ricadessero sul datore di lavoro. La Corte ha sottolineato che la certificazione verde non è assimilabile alle misure di sicurezza previste dal d.lgs. n. 81/2008, poiché la sua finalità era quella di tutelare la salute pubblica in un contesto di emergenza sanitaria. Inoltre, ha ritenuto inammissibile la richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando la discrezionalità del giudice di merito in materia. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

La certificazione verde Covid-19, di cui agli artt. 9 e 9 ter del d.l. n. 52 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 87 del 2021, ratione temporis applicabile, non è riconducibile alle misure cui il datore di lavoro è tenuto per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, non rilevando, in contrario, il parere - non vincolante - dell'Agenzia delle entrate sulla rimborsabilità da parte del datore della spesa sostenuta dai dipendenti per eseguire i tamponi antigenici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, di rigetto della domanda di un docente di scuola pubblica, fondata anche sul parere anzidetto, volta alla condanna dell'amministrazione scolastica al rimborso delle spese sostenute per la certificazione verde Covid-19 ed alla retribuzione del tempo impiegato per eseguire il test antigienico, da qualificare come orario lavorativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2025, n. 7483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7483
    Data del deposito : 20 marzo 2025

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