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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò nella causa civile di I Grado promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Consoli Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato in Firenze;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso: “Nel merito
Voglia dichiarare ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata con L. n.
306 del 1962, lo Status di Apolide del sig. . Parte_1
pagina 1 di 6 Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con riserva di produrre e richiedere i mezzi istruttori che si dovessero ritenere opportuni o necessari”.
Per la convenuta, come da comparsa: “Rimessione a giustizia secondo le valutazioni sopra indicate
Spese compensate”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente nell'atto introduttivo ha dedotto di essere nato a [...] quale cittadino cubano e di aver lasciato il proprio Paese di origine nel 2016, facendo ingresso dapprima a Parigi, in
Francia, e poi in Spagna dove ha soggiornato dal 2017 al 2020, lavorando come meccanico e intrattenendo una relazione affettiva con una cittadina spagnola. Ha dichiarato altresì di essersi trasferito in Italia nel 2020, dopo aver perso il lavoro a causa della pandemia e dopo aver concluso la relazione con la cittadina spagnola. In Italia, ha fatto richiesta di protezione internazionale e ha iniziato a lavorare. Ha sostenuto di non aver più fatto rientro nel Paese di origine dal 2016.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, dalla permanenza all'estero per un periodo superiore a 24 mesi il ricorrente avrebbe acquisito per lo Stato cubano lo status di
“emigrante” in virtù dell'applicazione della legge cubana Ley de Migration del 20.9.1976 n.
1312, per come recentemente modificata dal Decreto-Ley No. 302 de 11 de octubre de
2012, e da tale status deriverebbe, non solo la perdita del diritto di residenza a Cuba, ma anche la perdita dei diritti civili e politici e la confisca dei beni di proprietà non alienati.
Pertanto, la parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
La parte convenuta si è costituita in giudizio, rimettendosi a giustizia per la decisione del caso, precisando che la perdita della residenza a Cuba derivante dallo status di “emigrante” non equivarrebbe ipso facto a perdita dello status di cittadino.
Venendo la causa in decisione, si rileva come ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di New
York del 28 settembre 1954, relativa allo statuto degli apolidi, ratificata dallo Stato italiano con legge n. 306/1962, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come proprio cittadino.
pagina 2 di 6 Per quanto concerne l'onere della prova in giudizio, sarebbe necessario che il ricorrente dimostri di non essere mai stato o, come nel caso in esame, di non essere più cittadino di alcuno Stato. Ciò costituirebbe all'evidenza una probatio diabolica, tanto che la giurisprudenza ha attenuato l'onere della prova in capo al ricorrente sotto due diversi profili: da un lato, ritiene sufficiente che il ricorrente fornisca una prova di natura anche solo indiziaria del mancato possesso di una cittadinanza, dall'altro lato, richiede che tale prova sia fornita solo con riferimento a quei Paesi con i quali il ricorrente intrattiene o abbia intrattenuto rapporti rilevanti che abbiano dato vita a collegamenti effettivi. Inoltre, la Suprema Corte ha individuato, sulla base del dettato convenzionale, la seguente nozione di apolidia: “è apolide colui che si trova in un paese di cui non è cittadino provenendo da altro paese del quale ha perso formalmente
o sostanzialmente la cittadinanza”. Dunque, al fine dell'accertamento dello status di apolide occorre valutare non solo la mancanza delle condizioni (meramente) formali, ma anche la situazione sostanziale complessiva del soggetto. (Cfr. Cass. civ. Sez. I, n. 28153 del 24 novembre 2017; Cass. SS.UU. 13338/2008).
Deve rilevarsi come tale interpretazione è in linea anche con i principi espressi in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (fra le altre, c. Ungheria, 42321/15, Persona_1
12 maggio 2020; si veda anche la comunicazione al Governo italiano Dabetic c. Italia,
31149/12, 6 luglio 2021) secondo la quale, in considerazione della vulnerabilità in cui si trovano i soggetti privi di cittadinanza, non possono essere frapposti ostacoli eccessivi al riconoscimento dello status di apolide, laddove questo si ripercuota in maniera negativa sul loro diritto al rispetto della vita privata e familiare. Di norma, è necessario che il ricorrente fornisca la prova della perdita della cittadinanza dello Stato di origine e del mancato acquisto di quella dello Stato di residenza o domicilio.
Nel caso di specie occorre quindi che il ricorrente non sia più cittadino cubano e che non abbia acquisito alcuna ulteriore cittadinanza, in particolare né quella spagnola dove ha vissuto per quattro anni né quella italiana. Preliminarmente occorre rilevare che i legami intrattenuti dal ricorrente con gli Stati europei sopracitati, alla luce della normativa vigente, non possono far pensare che il ricorrente abbia acquisito la cittadinanza di alcuno di essi.
pagina 3 di 6 Per quanto nello specifico attiene allo Stato cubano, dobbiamo sottolineare come l'art. 9, comma 2 della “Ley de migration” n. 1312 del 1976, così come modificata dal decreto-legge n. 302/2012, prevede che sia considerato emigrante il cittadino cubano che si reca all'estero per motivi privati e vi rimane ininterrottamente per un periodo superiore a ventiquattro mesi. Agli emigranti è consentito il reingresso in patria solo per brevi periodi e a condizione di essere in possesso di uno specifico permesso di reingresso rilasciato discrezionalmente dalle autorità locali.
Pertanto, possiamo sostenere che dalla qualificazione di emigrante deriva una netta riduzione dei diritti attinenti alla sfera privata e pubblica all'interno del territorio cubano. In particolare, l'emigrante viene privato del diritto di residenza tanto da dover richiedere un visto d'ingresso per il rientro rimesso alla discrezionalità dell'autorità cubana, oltre che di diritti immobiliari (i beni dell'emigrante, nel caso non siano stati già donati o venduti, vengono confiscati con la possibilità per lo stato di trasmetterli ai parenti regolarmente soggiornanti a Cuba) ed ereditari.
Dunque, nonostante il ricorrente sia nato a [...], considerata la sua posizione personale e alla luce delle disposizioni di legge presenti nel suo Paese di origine, la cittadinanza rappresenterebbe una mera qualità formale, essendogli stata attribuita la qualità di
“emigrante”, con conseguente perdita di tutte le tipiche prerogative spettanti ai cittadini cubani regolarmente residenti all'interno del territorio nazionale.
La condizione del ricorrente, risulta, pertanto, equiparabile a quella dell'apolide, in quanto, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, “alla luce della normativa applicata egli risulta impedito della possibilità di riacquistare i diritti che costituiscono il nucleo ineludibile della cittadinanza (diritto e libertà di soggiorno illimitati nel rispetto delle leggi interne, titolarità ed esercizio dei diritti civili e politici) nell'ipotesi di rientro a Cuba, peraltro possibile soltanto in via temporanea. Egli, secondo la ley migratoria del 1976, può avere ingresso nell'isola solo per due mesi come emigrante con conseguente privazione di tutti i diritti goduti in precedenza da cittadino. L'espressione sintetica “perdita della residenza” coincide, pertanto, sul piano dell'effettività, così come richiesto anche nella citata pronuncia delle sezioni Unite n. 28873 del
2008, con la perdita della cittadinanza, non potendo fondarsi il rigetto della domanda relativo al
pagina 4 di 6 riconoscimento dell'apolidia, su una distinzione meramente nominalistica e formale, senza verificare in concreto, non solo l'impossibilità di tornare a soggiornare stabilmente nel paese di origine ma anche quella di essere riconosciuto dalle autorità statali come soggetto di diritti esercitabili nei confronti dei pubblici poteri
(diritti politici) e nei rapporti con gli altri soggetti (diritti attinenti alla propria sfera giuridico economica)”.
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 8/11/2013, n. 25212).
Per l'accertamento dello stato di apolide del ricorrente converge anche la ricostruzione che prende le mosse dalle argomentazioni di parte convenuta nella comparsa di costituzione: “In caso di diniego, o di mancata risposta, a fronte di una istanza di rimpatrio volto a ristabilire la residenza a
Cuba, è indubbio che lo status civitatis sia irrimediabilmente compromesso. Giova qui segnalare che la
Risoluzione n.44 del Decreto Legge 302 del 2012 prevede che le autorità di immigrazione debbano entro
90 giorni rispondere all'istanza e che le risposte debbano essere notificate ai richiedenti tramite le rappresentanze diplomatico-consolari. Ove la persona che presenta istanza di apolidia dimostri che questo non è avvenuto, si potrebbe quindi configurare un diniego di fatto”.
A seguito del sollecito della scrivente, il ricorrente ha chiesto in data 21.01.2025 al
Consolato del Paese di origine (con la mail depositata) “il rilascio del passaporto di cui non è in possesso avendo lasciato il Paese nel 2016. Diversamente vorrete comunicare se lo stesso risulta iscritto nel registro dei vostri cittadini”.
La mancanza di risposta da parte della rappresentanza diplomatica-consolare deve essere interpretata come un'opposizione di fatto al riconoscimento dello status civitatis del ricorrente.
Il ricorrente va dunque ritenuto privo di qualunque cittadinanza e, come tale, suscettibile di essere dichiarato apolide.
Per quanto riguarda le spese di lite, si osserva come la parte ricorrente abbia presentato istanza di Patrocinio a Spese dello Stato, per cui (come precisato dalla Cassazione civile sez.
II, 29/10/2012, n.18583, e di recente dal Tribunale Genova sez. XI, 05/02/2019), “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi
pagina 5 di 6 a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.”;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara lo status di apolide del ricorrente;
b) non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 6.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Condò
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò nella causa civile di I Grado promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Consoli Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato in Firenze;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso: “Nel merito
Voglia dichiarare ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata con L. n.
306 del 1962, lo Status di Apolide del sig. . Parte_1
pagina 1 di 6 Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con riserva di produrre e richiedere i mezzi istruttori che si dovessero ritenere opportuni o necessari”.
Per la convenuta, come da comparsa: “Rimessione a giustizia secondo le valutazioni sopra indicate
Spese compensate”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente nell'atto introduttivo ha dedotto di essere nato a [...] quale cittadino cubano e di aver lasciato il proprio Paese di origine nel 2016, facendo ingresso dapprima a Parigi, in
Francia, e poi in Spagna dove ha soggiornato dal 2017 al 2020, lavorando come meccanico e intrattenendo una relazione affettiva con una cittadina spagnola. Ha dichiarato altresì di essersi trasferito in Italia nel 2020, dopo aver perso il lavoro a causa della pandemia e dopo aver concluso la relazione con la cittadina spagnola. In Italia, ha fatto richiesta di protezione internazionale e ha iniziato a lavorare. Ha sostenuto di non aver più fatto rientro nel Paese di origine dal 2016.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, dalla permanenza all'estero per un periodo superiore a 24 mesi il ricorrente avrebbe acquisito per lo Stato cubano lo status di
“emigrante” in virtù dell'applicazione della legge cubana Ley de Migration del 20.9.1976 n.
1312, per come recentemente modificata dal Decreto-Ley No. 302 de 11 de octubre de
2012, e da tale status deriverebbe, non solo la perdita del diritto di residenza a Cuba, ma anche la perdita dei diritti civili e politici e la confisca dei beni di proprietà non alienati.
Pertanto, la parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
La parte convenuta si è costituita in giudizio, rimettendosi a giustizia per la decisione del caso, precisando che la perdita della residenza a Cuba derivante dallo status di “emigrante” non equivarrebbe ipso facto a perdita dello status di cittadino.
Venendo la causa in decisione, si rileva come ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di New
York del 28 settembre 1954, relativa allo statuto degli apolidi, ratificata dallo Stato italiano con legge n. 306/1962, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come proprio cittadino.
pagina 2 di 6 Per quanto concerne l'onere della prova in giudizio, sarebbe necessario che il ricorrente dimostri di non essere mai stato o, come nel caso in esame, di non essere più cittadino di alcuno Stato. Ciò costituirebbe all'evidenza una probatio diabolica, tanto che la giurisprudenza ha attenuato l'onere della prova in capo al ricorrente sotto due diversi profili: da un lato, ritiene sufficiente che il ricorrente fornisca una prova di natura anche solo indiziaria del mancato possesso di una cittadinanza, dall'altro lato, richiede che tale prova sia fornita solo con riferimento a quei Paesi con i quali il ricorrente intrattiene o abbia intrattenuto rapporti rilevanti che abbiano dato vita a collegamenti effettivi. Inoltre, la Suprema Corte ha individuato, sulla base del dettato convenzionale, la seguente nozione di apolidia: “è apolide colui che si trova in un paese di cui non è cittadino provenendo da altro paese del quale ha perso formalmente
o sostanzialmente la cittadinanza”. Dunque, al fine dell'accertamento dello status di apolide occorre valutare non solo la mancanza delle condizioni (meramente) formali, ma anche la situazione sostanziale complessiva del soggetto. (Cfr. Cass. civ. Sez. I, n. 28153 del 24 novembre 2017; Cass. SS.UU. 13338/2008).
Deve rilevarsi come tale interpretazione è in linea anche con i principi espressi in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (fra le altre, c. Ungheria, 42321/15, Persona_1
12 maggio 2020; si veda anche la comunicazione al Governo italiano Dabetic c. Italia,
31149/12, 6 luglio 2021) secondo la quale, in considerazione della vulnerabilità in cui si trovano i soggetti privi di cittadinanza, non possono essere frapposti ostacoli eccessivi al riconoscimento dello status di apolide, laddove questo si ripercuota in maniera negativa sul loro diritto al rispetto della vita privata e familiare. Di norma, è necessario che il ricorrente fornisca la prova della perdita della cittadinanza dello Stato di origine e del mancato acquisto di quella dello Stato di residenza o domicilio.
Nel caso di specie occorre quindi che il ricorrente non sia più cittadino cubano e che non abbia acquisito alcuna ulteriore cittadinanza, in particolare né quella spagnola dove ha vissuto per quattro anni né quella italiana. Preliminarmente occorre rilevare che i legami intrattenuti dal ricorrente con gli Stati europei sopracitati, alla luce della normativa vigente, non possono far pensare che il ricorrente abbia acquisito la cittadinanza di alcuno di essi.
pagina 3 di 6 Per quanto nello specifico attiene allo Stato cubano, dobbiamo sottolineare come l'art. 9, comma 2 della “Ley de migration” n. 1312 del 1976, così come modificata dal decreto-legge n. 302/2012, prevede che sia considerato emigrante il cittadino cubano che si reca all'estero per motivi privati e vi rimane ininterrottamente per un periodo superiore a ventiquattro mesi. Agli emigranti è consentito il reingresso in patria solo per brevi periodi e a condizione di essere in possesso di uno specifico permesso di reingresso rilasciato discrezionalmente dalle autorità locali.
Pertanto, possiamo sostenere che dalla qualificazione di emigrante deriva una netta riduzione dei diritti attinenti alla sfera privata e pubblica all'interno del territorio cubano. In particolare, l'emigrante viene privato del diritto di residenza tanto da dover richiedere un visto d'ingresso per il rientro rimesso alla discrezionalità dell'autorità cubana, oltre che di diritti immobiliari (i beni dell'emigrante, nel caso non siano stati già donati o venduti, vengono confiscati con la possibilità per lo stato di trasmetterli ai parenti regolarmente soggiornanti a Cuba) ed ereditari.
Dunque, nonostante il ricorrente sia nato a [...], considerata la sua posizione personale e alla luce delle disposizioni di legge presenti nel suo Paese di origine, la cittadinanza rappresenterebbe una mera qualità formale, essendogli stata attribuita la qualità di
“emigrante”, con conseguente perdita di tutte le tipiche prerogative spettanti ai cittadini cubani regolarmente residenti all'interno del territorio nazionale.
La condizione del ricorrente, risulta, pertanto, equiparabile a quella dell'apolide, in quanto, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, “alla luce della normativa applicata egli risulta impedito della possibilità di riacquistare i diritti che costituiscono il nucleo ineludibile della cittadinanza (diritto e libertà di soggiorno illimitati nel rispetto delle leggi interne, titolarità ed esercizio dei diritti civili e politici) nell'ipotesi di rientro a Cuba, peraltro possibile soltanto in via temporanea. Egli, secondo la ley migratoria del 1976, può avere ingresso nell'isola solo per due mesi come emigrante con conseguente privazione di tutti i diritti goduti in precedenza da cittadino. L'espressione sintetica “perdita della residenza” coincide, pertanto, sul piano dell'effettività, così come richiesto anche nella citata pronuncia delle sezioni Unite n. 28873 del
2008, con la perdita della cittadinanza, non potendo fondarsi il rigetto della domanda relativo al
pagina 4 di 6 riconoscimento dell'apolidia, su una distinzione meramente nominalistica e formale, senza verificare in concreto, non solo l'impossibilità di tornare a soggiornare stabilmente nel paese di origine ma anche quella di essere riconosciuto dalle autorità statali come soggetto di diritti esercitabili nei confronti dei pubblici poteri
(diritti politici) e nei rapporti con gli altri soggetti (diritti attinenti alla propria sfera giuridico economica)”.
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 8/11/2013, n. 25212).
Per l'accertamento dello stato di apolide del ricorrente converge anche la ricostruzione che prende le mosse dalle argomentazioni di parte convenuta nella comparsa di costituzione: “In caso di diniego, o di mancata risposta, a fronte di una istanza di rimpatrio volto a ristabilire la residenza a
Cuba, è indubbio che lo status civitatis sia irrimediabilmente compromesso. Giova qui segnalare che la
Risoluzione n.44 del Decreto Legge 302 del 2012 prevede che le autorità di immigrazione debbano entro
90 giorni rispondere all'istanza e che le risposte debbano essere notificate ai richiedenti tramite le rappresentanze diplomatico-consolari. Ove la persona che presenta istanza di apolidia dimostri che questo non è avvenuto, si potrebbe quindi configurare un diniego di fatto”.
A seguito del sollecito della scrivente, il ricorrente ha chiesto in data 21.01.2025 al
Consolato del Paese di origine (con la mail depositata) “il rilascio del passaporto di cui non è in possesso avendo lasciato il Paese nel 2016. Diversamente vorrete comunicare se lo stesso risulta iscritto nel registro dei vostri cittadini”.
La mancanza di risposta da parte della rappresentanza diplomatica-consolare deve essere interpretata come un'opposizione di fatto al riconoscimento dello status civitatis del ricorrente.
Il ricorrente va dunque ritenuto privo di qualunque cittadinanza e, come tale, suscettibile di essere dichiarato apolide.
Per quanto riguarda le spese di lite, si osserva come la parte ricorrente abbia presentato istanza di Patrocinio a Spese dello Stato, per cui (come precisato dalla Cassazione civile sez.
II, 29/10/2012, n.18583, e di recente dal Tribunale Genova sez. XI, 05/02/2019), “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi
pagina 5 di 6 a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.”;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara lo status di apolide del ricorrente;
b) non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 6.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Condò
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