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Sentenza 7 agosto 2024
Sentenza 7 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/08/2024, n. 32163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32163 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA TO nato a [...] il [...] CA FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi come da requisitoria in atti. udito il difensore Il difensore della parte civile AL RE - P.R.L. INTERNATIONAL, INC. E R.L. FA OF UR SR , si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. L'avvocato Panarella difensore del ricorrente CA FR, rimettendosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. L'avvocato Codato, in sostituzione dell'avvocato Camilli e nell'interesse del ricorrente RA TO, si riporta integralmente al ricorso depositato chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32163 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, decidendo sull'appello della parte civile, ha riformato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Noia - che, nel giudizio abbreviato, aveva assolto LV AN e CE CA dall'accusa di avere detenuto per la vendita numerosi capi di abbigliamento e accessori costituenti alterazione del marchio americano RA LA - ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato di cui all'art. 474 co. 2 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 517 cod. pen., condannandoli al risarcimento, in solido, dei danni subìti dalla costituita parte civile, e al pagamento di una provvisionale di euro 10.000, oltre alle spese di giudizio. 2. Hanno proposto separati ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, con il patrocinio del rispettivo difensore di fiducia, procuratore speciale e domiciliatario. 3. Nell'interesse di LV AN, l'avvocato Massimo Camilli si affida a quattro motivi. 3.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello condannato l'imputato per un fatto diverso da quello contestato, stante la diversità strutturale delle fattispecie di cui agli artt. 517 e 474 cod. pen., peraltro, pronunciando condanna per un fatto più grave di quello contestato, senza l'osservanza delle norme procedurali a garanzia del diritto di difesa, secondo l'evocato orientamento di legittimità. 3.2. Con il secondo, denuncia violazione degli artt. 649 - 597 co. 3 - 591 cod. proc. pen. Sostiene l'illegittimità della decisione della Corte di appello, che ha dichiarato gli imputati colpevoli del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. in violazione del giudicato assolutorio di primo grado, formatosi per la mancata impugnazione del Pubblico Ministero. Con tale pronuncia, risulterebbero violati anche il divieto di reformatio in pejus e il principio del contraddittorio;
viene altresì dedotta la carenza di interesse della parte civile alla riqualificazione giuridica. 3.3. Il terzo motivo è incentrato sulla denuncia del vizio di motivazione non riscontrandosi, nella sentenza impugnata, la necessaria motivazione rafforzata;
piuttosto, la Corte di appello ha rimesso una motivazione confusa, a causa anche della sovrapposizione tra overturning e riqualificazione;
ci si duole anche che, a fondamento della decisione, siano state poste le sole valutazioni della consulente dott.ssa Spessotto, che ha riscontrato, ab initio, la contraffazione, pur trovandosi la medesima in una situazione di conflitto di interesse in quanto responsabile dell'ufficio legale della parte civile RA LA, e procuratrice speciale nel presente processo;
per questo, risulterebbero inconferenti i riferimenti alla giurisprudenza che non ritiene necessaria la perizia in presenza della prova dichiarativa di un esperto. Ancòra, la Corte di appello ha trascurato la 2 circostanza che, agli atti, erano state acquisite altre pronunce (come da memoria difensiva del 16/11/2021, allegata al ricorso), a carico dei medesimi rappresentanti delle ditte presso cui erano avvenuti i sequestri, le quali avevano escluso la sussistenza di entrambe le fattispecie di reato, in tal modo, anche incorrendo in una motivazione contraddittoria rispetto alle premesse teoriche. 3.4. Con ultimo motivo, è dedotta l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, questione già affrontata nelle sedi di merito dalla difesa del ricorrente, che aveva sottolineato l'evidente mancanza di consapevolezza, in capo all'imputato, della possibile natura fraudolenta della vendita dei prodotti de quibus. 4. L'avvocato Carmine Panarella, nell'interesse di CE CA svolge due motivi. 4.1. Con il primo, deduce vizi della motivazione in violazione dell'art. 125 co. 3 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello di Napoli ribaltato il precedente verdetto assolutorio reso nel giudizio abbreviato c.d. secco, sulla base di prove dichiarative non rinnovate - con specifico riferimento alla relazione tecnica della dott.ssa LI Spessotto, parte civile appellante - in violazione dell'art. 603 co. 3-bis, nella versione vigente al momento della costituzione di parte civile (avvenuta in epoca antecedente alla novella di cui al D. I.vo n. 150/2022). Si evidenzia, in proposito, che, secondo la regola processuale di cui all'art. 11 delle preleggi al codice civile, deve considerarsi obbligatoria, nel caso di specie, la rinnovazione istruttoria anche nel caso di appello della sola parte civile, come nel caso di specie, e pur nell'ipotesi, qui ricorrente, di giudizio abbreviato c.d. secco, non potendo estendersi retroattivamente la regola, oggi declinata dall'art. 603 co.
3-bis cit., come novellato dalla c.d. Riforma Cartabia, che, appunto, richiede la rinnovazione istruttoria solo nel caso di appello del Pubblico Ministero per le prove dichiarative acquisite in dibattimento o in sede di giudizio abbreviato c.d. condizionato. 4.1.1. Allo stesso modo, si deduce che non potrebbe disporsi il rinvio per la prosecuzione del giudizio al Giudice civile competente, ai sensi del novellato art. 573 comma 1-bis cod. proc. pen., entrato in vigore il 30/12/2022, secondo il principio di diritto fissato dalle sez.un. n. 38481/2023. 4.2. Analoghi vizi sono dedotti con il secondo motivo con riguardo alla necessità della motivazione rafforzata in caso di ribaltamento sfavorevole, qui del tutto mancante, essendo limitata la Corte di appello a rovesciare la pronuncia assolutoria sulla base di una alternativa, non maggiormente persuasiva interpretazione del medesimo compendio probatorio. 5. Ha presentato memoria di costituzione il difensore e procuratore speciale della parte civile LI Spessotto per RA LA (P.R.L. International, Inc.- R.L. 3 Fashions of Europe s.r.I.), per il tramite dell'avvocato Donatella Ianelli, che, ritenendo infondate le doglianze dei ricorrenti, conclude per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono entrambi infondatLe se ne impone il rigetto. Ricorso AN. 1.Non ha pregio il primo motivo, che non si misura con il risalente, e mai smentito, canone ermeneutico a tenore del quale non vi è violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata allorché il giudice d'appello ritenga che il fatto, qualificato dal primo giudice come vendita di prodotti industriali con segni mendaci, integri, invece, gli estremi del reato di commercio di prodotti con segni falsi, poiché in sostanza, nel corso del giudizio, si è discusso sempre dello stesso fatto e cioè del commercio di prodotti con marchio falso.( Sez. 5, n. 2104 del 29/11/1974 (dep.1975), Rv. 129343; conf. Sez. 5, n. 29869 del 14/06/2011, Rv. 250414; nonché Sez. 3, n. 24914 del 05/05/2015 Rv. 26410, in cui la Corte, facendo applicazione di tale principio di diritto, ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale, a fronte di una contestazione relativa al reato previsto dall'art. 474 cod. pen., che faceva riferimento alla detenzione per la vendita di alcuni capi di abbigliamento con marchi e segni distintivi contraffatti e/o alterati, il giudice di merito aveva riqualificato il fatto riconducendolo all'art. 517 cod. pen.). 1.1. Anche più recentemente Sez. 2, n. 3521 del 07/10/2022 Cc. (dep. 27/01/2023 ) Rv. 283950 ha affermato che è abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con cui il giudice disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo che la condotta di cui all'imputazione sia inquadrabile nel reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi e non in quello contestato di commercio di prodotti con segni falsi, non potendosi ravvisare, in tal caso, un mutamento degli elementi essenziali del fatto, ma esclusivamente una diversa qualificazione giuridica rimessa al potere del giudice ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen. 1.2. Il principio è espressione dell'orientamento, parimenti granitico, secondo cui sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012,2013, Rv. 254888; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Rv. 269569). 1.3. L'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto 4 insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551/2010, cit.; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di CE, Rv. 205619) 1.4. Nella fattispecie in scrutinio, il fatto contestato è rimasto immutato in tutti i suoi elementi e il giudice di merito ne ha solo modificato la qualificazione giuridica. Si vede, quindi, in un caso di mera riqualificazione giuridica della fattispecie, nell'esercizio del potere del giudice di applicare la norma di diritto al fatto sottopostogli (narra mihi factum, dabo tibi ius), tanto più che l'imputazione originaria era stata già formulata, nella specie, nei termini della contestazione di vendita di prodotti con marchi contraffatti. 2. Non coglie nel segno il secondo motivo, dal momento che le due fattispecie di reato - quella originariamente contestata, e quella ritenuta dalla Corte di appello - condividono il medesimo trattamento sanzionatorio, cosicchè non è ravvisabile la denunciata reformatio in pejus. 2.1. Invero, le Sezioni Unite "Morales", (Sez. U n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066)- ponendosi espressamente in linea con le sentenze Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196894 e Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, Pellizzoni, Rv. 201034 - nel ribadire, in particolare, che il divieto di reformatio in peius si riferisce non solo alla pena complessiva, ma anche ai singoli elementi che la compongono, hanno operato una puntuale ricostruzione sistematica, secondo la quale, ( per quanto qui di rilievo): - l'appello del Pubblico Ministero attribuisce al giudice gli ampi poteri decisori delineati nell'art. 597 comma 2 cod. proc. pen.; - a norma dell'art. 597 comma 3, invece, ove il gravame sia proposto solo dall'imputato, opera il divieto di reformatio in peius. In tal caso, infatti, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, né applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato con formula meno favorevole e revocare benefici, mentre può, in ossequio al tradizionale canone iura novit curia, dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e più grave, purché non siano superati i limiti di competenza per materia del giudice di primo grado. 2.2. A tali principi risulta conformata la decisione impugnata, la quale, nel pronunciarsi ai soli effetti civili, ha riqualificato il fatto senza che detta riqualificazione abbia prodotto alcun riflesso negativo, in termini sanzionatori, per gli imputati. 3. Il terzo motivo, oltre che finalizzato a una rilettura del materiale probatorio, è anche manifestamente infondato, non confrontandosi con la sentenza impugnata che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, contiene una motivazione del ribaltamento decisorio adeguatamente rafforzata. 5 3.1. Invero, come si è ricordato in premessa, in primo grado, vi era stata la pronuncia assolutoria in relazione al contestato delitto di cui all'art. 517 cod. pen., e, in quella sede, il Tribunale non aveva affrontato affatto il tema della possibile qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 474 cod. pen., alla quale è pervenuta solo la Corte di appello. 3.2.Ebbene, nella sentenza impugnata risultano adeguatamente illustrate, attraverso un confronto critico con la motivazione di primo grado, le ragioni per cui si è escluso di essere al cospetto di una semplice somiglianza di nomi, marchi o segni distintivi, ricorrendo, piuttosto, una vera e propria attività fraudolenta, in aderenza agli approdi giurisprudenziali espressamente richiamati dal Giudice a quo. ( pg. 7 della sentenza impugnata). 3.3.Posto, quindi, che, per ritenersi integrati i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. - che tutelano la fede pubblica con riferimento ai segni distintivi di un determinato prodotto - è necessaria una attività fraudolenta del soggetto attuata mediante contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento ( Sez. 5, n. 22503 del 07/01/2016 Rv. 266856), la Corte territoriale ha ravvisato, nel caso di specie, plurimi elementi di alterazione e contraffazione dei prodotti 'RA LA', anche ricordando come detta valutazione debba condursi in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti - grafici, fonetici o visivi - con valutazione tanto più stringente in presenza di marchio "forte", con elevata attitudine individualizzante, come nel caso di specie (Sez. 2 n. 40324 del 07/06/2019, Rv. 277049). 3.4. In virtù della evidente capacità dei marchi e segni distintivi presenti sui capi di abbigliamento sequestrati a trarre in inganno i consumatoriii e a determinare una obiettiva confondibilità, negli acquirenti, fra i prodotti appartenenti a diversi marchi, la Corte territoriale ha, inoltre, escluso la grossolanità del falso, evidenziando come "i prodotti P-Club" riproducono fedelmente quelli a marchio RA LA, seppure con alcune differenze difficilmente percettibili agli occhi di una persona non dotata di cognizioni tecniche specialistiche", con valutazione pienamente allineata all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, puntualmente richiamata (Sez. 2 - n. 16807 del 11/01/2019 Rv. 275814). 3.5. A fronte di tale compiuta motivazione, con la quale sono stati posti in rilievo gli elementi di similitudine riscontrati, e la natura fraudolenta della contraffazione, risultano prive di efficacia le doglianze difensive genericamente incentrate sulla denuncia di una situazione di conflitto di interesse, non accompagnata da una specifica e concreta censura in merito alla ricognizione effettuata dall'esperta. 6 LL Del tutto generiche, oltre che di impronta chiaramente rivalutativa, le deduzioni di cui al quarto motivo, incentrato sul vizio di motivazione in merito all'elemento soggettivo - costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza della contraffazione (Sez. 5, n. 17677 del 24/03/2011, Rv. 250189 ) - difettando una specifica censura alla sentenza impugnata, laddove la Corte di appello, seppur con motivazione implicita, ha chiaramente ravvisato nel caso di specie la consapevolezza in capo agli imputati della riconosciuta contraffazione. Ricorso CA: 5. Il primo motivo non è fondato. Come premesso, il ricorrente pone la questione della mancata rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, nel caso di specie costituita dalle dichiarazioni del consulente dr. Spessotto, che la Corte di appello ha risolto richiamando l'ampio filone giurisprudenziale «che esclude l'obbligo di rinnovazione quando la riforma della sentenza assolutoria di primo grado sia "basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva" ( tra le altre Cass. Sez. 5^ n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133-01) ovvero su una diversa ricostruzione del "fatto storico", effettuata a "bocce ferme" ( Cass. Sez. 5^ n. 47833 del 21/06/2017, RY e altro, Rv. 273553; conf. Sez. 5^ n. 42746 del 09/05/2017, Fra zzini, Rv. 271012)». 5.1. Il tema della rinnovazione istruttoria in caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione in primo grado, come è noto, è stato oggetto di plurime pronunce della Corte di Strasburgo (cfr. sentenze DA c. Moldavia, FI c. Italia e DA c. Moldavia n. 2), che hanno affermato il principio secondo cui, nel caso di assoluzione in primo grado, il Giudice di appello non può condannare l'imputato senza violare il principio del giusto processo, a meno di disporre la rinnovazione delle prove dichiarative ritenute decisive per l'overtuming. 5.2. Tale principio è stato recepito nell'ordinamento interno, prima, per via pretoria, attraverso le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte: TA (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267489) e AN (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269787), le quali hanno affermato che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio(Sez. 6 - , n. 12215 del 12/02/2019, Rv. 275167, Sez. 5 - , n. 38082 del 04/04/2019 Rv. 276933). 7 5.3. Quindi, il Parlamento è intervenuto nell'ambito della cd. Riforma LA (Legge n. 103/17), prevedendo una specifica ipotesi di rinnovazione obbligatoria dell'istruttoria dibattimentale "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" (art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.). 5.4. Anche dopo la introduzione del comma 3 -bis nell'art. 603 cod. proc. pen., a opera della legge n. 103 del 2017, la Corte di legittimità ha ribadito, anche nella sua più autorevole composizione, l'obbligo per il giudice di appello di rinnovare, anche di ufficio, l'istruzione dibattimentale, quando riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva ( Sez. U. n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). 5.5. E' poi intervenuta una nuova pronuncia della Corte EDU, la quale ha escluso la violazione dell'art. 6 della Convenzione, nel caso di mancata rinnovazione della prova in appello nel giudizio celebrato con rito abbreviato, in quanto naturale conseguenza della libera scelta degli imputati di rinunciare all'oralità del processo( Corte Edu, Sezione prima, Sentenza 25 marzo 2021,Di RT e OL c. Italia, Ricorsi nn. 15931/15 e 16459/15). 5.6. Ion tale ottica, si pone, con specifico riferimento al tema della rinnovazione della prova costituita da una perizia o da una consulenza svolta durante le indagini, la pronuncia, assunta ancora a sezioni unite, che, per quanto qui di rilievo, ha affermato che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova.( Sez. U n. 14426 del 28/01/2019 Ud. (dep. 02/04/2019), PA, Rv. 275112). 5.7. Si legge in tale approdo che "Il dato processuale rilevante - nella suddetta ipotesi - va, quindi, rinvenuto, nella circostanza che la relazione peritale è veicolata nel processo attraverso la sola scrittura: di conseguenza, poiché il contraddittorio, per volontà delle stesse parti, si attua nella sola forma cartolare, deve ritenersi non applicabile la regola della rinnovazione obbligatoria del dibattimento di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto - costituendo un'eccezione alla regola stabilita nel precedente comma 3 - è riservata, in modo tassativo, alle sole prove dichiarative ossia a quelle prove in 8 cui l'informazione è veicolata nel processo attraverso il linguaggio verbale." "In tale situazione - continuano le Sezioni Unite PA - il giudice di appello non può che decidere basandosi su quella prova ab origine cartolare, acquisita come tale nel processo per volontà delle stesse parti e sulla quale il contraddittorio si è svolto solo cartolarmente sia in primo grado che in appello". Principi che le Sezioni Unite ‘PA' hanno ritenuto estensibili anche alla figura del consulente tecnico. 5.8. Calando tali coordinate ermeneutiche nel caso in scrutinio, deve affermarsi che, nel rito abbreviato non condizionato, il giudice di appello che, sulla base di un diverso apprezzamento della relazione di consulenza acquisita durante le indagini e posta alla base della decisione, intenda riformare l'assoluzione pronunciata in primo grado non è obbligato a rinnovare l'istruttoria mediante l'esame del consulente, fermo restando il dovere di fornire una motivazione "rafforzata" dotata di una forza persuasiva superiore a quella della sentenza di prime cure (Sez. 3, n. 43242 del 12/07/2016 Ud. (dep. 13/10/2016 ) Rv. 267626). Ne discende la infondatezza del primo motivo di ricorso nell'interesse di CA. 6. Con riguardo al secondo motivo valgono le considerazioni svolte in relazione all'analogo motivo svolto nell'interesse di AN ( par. 3). 7. Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile difesa dall'avv. Donatella Ianelli che liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 19 giugno 2024 IlIbnsigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi come da requisitoria in atti. udito il difensore Il difensore della parte civile AL RE - P.R.L. INTERNATIONAL, INC. E R.L. FA OF UR SR , si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. L'avvocato Panarella difensore del ricorrente CA FR, rimettendosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. L'avvocato Codato, in sostituzione dell'avvocato Camilli e nell'interesse del ricorrente RA TO, si riporta integralmente al ricorso depositato chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32163 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, decidendo sull'appello della parte civile, ha riformato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Noia - che, nel giudizio abbreviato, aveva assolto LV AN e CE CA dall'accusa di avere detenuto per la vendita numerosi capi di abbigliamento e accessori costituenti alterazione del marchio americano RA LA - ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato di cui all'art. 474 co. 2 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 517 cod. pen., condannandoli al risarcimento, in solido, dei danni subìti dalla costituita parte civile, e al pagamento di una provvisionale di euro 10.000, oltre alle spese di giudizio. 2. Hanno proposto separati ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, con il patrocinio del rispettivo difensore di fiducia, procuratore speciale e domiciliatario. 3. Nell'interesse di LV AN, l'avvocato Massimo Camilli si affida a quattro motivi. 3.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello condannato l'imputato per un fatto diverso da quello contestato, stante la diversità strutturale delle fattispecie di cui agli artt. 517 e 474 cod. pen., peraltro, pronunciando condanna per un fatto più grave di quello contestato, senza l'osservanza delle norme procedurali a garanzia del diritto di difesa, secondo l'evocato orientamento di legittimità. 3.2. Con il secondo, denuncia violazione degli artt. 649 - 597 co. 3 - 591 cod. proc. pen. Sostiene l'illegittimità della decisione della Corte di appello, che ha dichiarato gli imputati colpevoli del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. in violazione del giudicato assolutorio di primo grado, formatosi per la mancata impugnazione del Pubblico Ministero. Con tale pronuncia, risulterebbero violati anche il divieto di reformatio in pejus e il principio del contraddittorio;
viene altresì dedotta la carenza di interesse della parte civile alla riqualificazione giuridica. 3.3. Il terzo motivo è incentrato sulla denuncia del vizio di motivazione non riscontrandosi, nella sentenza impugnata, la necessaria motivazione rafforzata;
piuttosto, la Corte di appello ha rimesso una motivazione confusa, a causa anche della sovrapposizione tra overturning e riqualificazione;
ci si duole anche che, a fondamento della decisione, siano state poste le sole valutazioni della consulente dott.ssa Spessotto, che ha riscontrato, ab initio, la contraffazione, pur trovandosi la medesima in una situazione di conflitto di interesse in quanto responsabile dell'ufficio legale della parte civile RA LA, e procuratrice speciale nel presente processo;
per questo, risulterebbero inconferenti i riferimenti alla giurisprudenza che non ritiene necessaria la perizia in presenza della prova dichiarativa di un esperto. Ancòra, la Corte di appello ha trascurato la 2 circostanza che, agli atti, erano state acquisite altre pronunce (come da memoria difensiva del 16/11/2021, allegata al ricorso), a carico dei medesimi rappresentanti delle ditte presso cui erano avvenuti i sequestri, le quali avevano escluso la sussistenza di entrambe le fattispecie di reato, in tal modo, anche incorrendo in una motivazione contraddittoria rispetto alle premesse teoriche. 3.4. Con ultimo motivo, è dedotta l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, questione già affrontata nelle sedi di merito dalla difesa del ricorrente, che aveva sottolineato l'evidente mancanza di consapevolezza, in capo all'imputato, della possibile natura fraudolenta della vendita dei prodotti de quibus. 4. L'avvocato Carmine Panarella, nell'interesse di CE CA svolge due motivi. 4.1. Con il primo, deduce vizi della motivazione in violazione dell'art. 125 co. 3 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello di Napoli ribaltato il precedente verdetto assolutorio reso nel giudizio abbreviato c.d. secco, sulla base di prove dichiarative non rinnovate - con specifico riferimento alla relazione tecnica della dott.ssa LI Spessotto, parte civile appellante - in violazione dell'art. 603 co. 3-bis, nella versione vigente al momento della costituzione di parte civile (avvenuta in epoca antecedente alla novella di cui al D. I.vo n. 150/2022). Si evidenzia, in proposito, che, secondo la regola processuale di cui all'art. 11 delle preleggi al codice civile, deve considerarsi obbligatoria, nel caso di specie, la rinnovazione istruttoria anche nel caso di appello della sola parte civile, come nel caso di specie, e pur nell'ipotesi, qui ricorrente, di giudizio abbreviato c.d. secco, non potendo estendersi retroattivamente la regola, oggi declinata dall'art. 603 co.
3-bis cit., come novellato dalla c.d. Riforma Cartabia, che, appunto, richiede la rinnovazione istruttoria solo nel caso di appello del Pubblico Ministero per le prove dichiarative acquisite in dibattimento o in sede di giudizio abbreviato c.d. condizionato. 4.1.1. Allo stesso modo, si deduce che non potrebbe disporsi il rinvio per la prosecuzione del giudizio al Giudice civile competente, ai sensi del novellato art. 573 comma 1-bis cod. proc. pen., entrato in vigore il 30/12/2022, secondo il principio di diritto fissato dalle sez.un. n. 38481/2023. 4.2. Analoghi vizi sono dedotti con il secondo motivo con riguardo alla necessità della motivazione rafforzata in caso di ribaltamento sfavorevole, qui del tutto mancante, essendo limitata la Corte di appello a rovesciare la pronuncia assolutoria sulla base di una alternativa, non maggiormente persuasiva interpretazione del medesimo compendio probatorio. 5. Ha presentato memoria di costituzione il difensore e procuratore speciale della parte civile LI Spessotto per RA LA (P.R.L. International, Inc.- R.L. 3 Fashions of Europe s.r.I.), per il tramite dell'avvocato Donatella Ianelli, che, ritenendo infondate le doglianze dei ricorrenti, conclude per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono entrambi infondatLe se ne impone il rigetto. Ricorso AN. 1.Non ha pregio il primo motivo, che non si misura con il risalente, e mai smentito, canone ermeneutico a tenore del quale non vi è violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata allorché il giudice d'appello ritenga che il fatto, qualificato dal primo giudice come vendita di prodotti industriali con segni mendaci, integri, invece, gli estremi del reato di commercio di prodotti con segni falsi, poiché in sostanza, nel corso del giudizio, si è discusso sempre dello stesso fatto e cioè del commercio di prodotti con marchio falso.( Sez. 5, n. 2104 del 29/11/1974 (dep.1975), Rv. 129343; conf. Sez. 5, n. 29869 del 14/06/2011, Rv. 250414; nonché Sez. 3, n. 24914 del 05/05/2015 Rv. 26410, in cui la Corte, facendo applicazione di tale principio di diritto, ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale, a fronte di una contestazione relativa al reato previsto dall'art. 474 cod. pen., che faceva riferimento alla detenzione per la vendita di alcuni capi di abbigliamento con marchi e segni distintivi contraffatti e/o alterati, il giudice di merito aveva riqualificato il fatto riconducendolo all'art. 517 cod. pen.). 1.1. Anche più recentemente Sez. 2, n. 3521 del 07/10/2022 Cc. (dep. 27/01/2023 ) Rv. 283950 ha affermato che è abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con cui il giudice disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo che la condotta di cui all'imputazione sia inquadrabile nel reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi e non in quello contestato di commercio di prodotti con segni falsi, non potendosi ravvisare, in tal caso, un mutamento degli elementi essenziali del fatto, ma esclusivamente una diversa qualificazione giuridica rimessa al potere del giudice ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen. 1.2. Il principio è espressione dell'orientamento, parimenti granitico, secondo cui sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012,2013, Rv. 254888; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Rv. 269569). 1.3. L'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto 4 insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551/2010, cit.; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di CE, Rv. 205619) 1.4. Nella fattispecie in scrutinio, il fatto contestato è rimasto immutato in tutti i suoi elementi e il giudice di merito ne ha solo modificato la qualificazione giuridica. Si vede, quindi, in un caso di mera riqualificazione giuridica della fattispecie, nell'esercizio del potere del giudice di applicare la norma di diritto al fatto sottopostogli (narra mihi factum, dabo tibi ius), tanto più che l'imputazione originaria era stata già formulata, nella specie, nei termini della contestazione di vendita di prodotti con marchi contraffatti. 2. Non coglie nel segno il secondo motivo, dal momento che le due fattispecie di reato - quella originariamente contestata, e quella ritenuta dalla Corte di appello - condividono il medesimo trattamento sanzionatorio, cosicchè non è ravvisabile la denunciata reformatio in pejus. 2.1. Invero, le Sezioni Unite "Morales", (Sez. U n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066)- ponendosi espressamente in linea con le sentenze Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196894 e Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, Pellizzoni, Rv. 201034 - nel ribadire, in particolare, che il divieto di reformatio in peius si riferisce non solo alla pena complessiva, ma anche ai singoli elementi che la compongono, hanno operato una puntuale ricostruzione sistematica, secondo la quale, ( per quanto qui di rilievo): - l'appello del Pubblico Ministero attribuisce al giudice gli ampi poteri decisori delineati nell'art. 597 comma 2 cod. proc. pen.; - a norma dell'art. 597 comma 3, invece, ove il gravame sia proposto solo dall'imputato, opera il divieto di reformatio in peius. In tal caso, infatti, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, né applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato con formula meno favorevole e revocare benefici, mentre può, in ossequio al tradizionale canone iura novit curia, dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e più grave, purché non siano superati i limiti di competenza per materia del giudice di primo grado. 2.2. A tali principi risulta conformata la decisione impugnata, la quale, nel pronunciarsi ai soli effetti civili, ha riqualificato il fatto senza che detta riqualificazione abbia prodotto alcun riflesso negativo, in termini sanzionatori, per gli imputati. 3. Il terzo motivo, oltre che finalizzato a una rilettura del materiale probatorio, è anche manifestamente infondato, non confrontandosi con la sentenza impugnata che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, contiene una motivazione del ribaltamento decisorio adeguatamente rafforzata. 5 3.1. Invero, come si è ricordato in premessa, in primo grado, vi era stata la pronuncia assolutoria in relazione al contestato delitto di cui all'art. 517 cod. pen., e, in quella sede, il Tribunale non aveva affrontato affatto il tema della possibile qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 474 cod. pen., alla quale è pervenuta solo la Corte di appello. 3.2.Ebbene, nella sentenza impugnata risultano adeguatamente illustrate, attraverso un confronto critico con la motivazione di primo grado, le ragioni per cui si è escluso di essere al cospetto di una semplice somiglianza di nomi, marchi o segni distintivi, ricorrendo, piuttosto, una vera e propria attività fraudolenta, in aderenza agli approdi giurisprudenziali espressamente richiamati dal Giudice a quo. ( pg. 7 della sentenza impugnata). 3.3.Posto, quindi, che, per ritenersi integrati i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. - che tutelano la fede pubblica con riferimento ai segni distintivi di un determinato prodotto - è necessaria una attività fraudolenta del soggetto attuata mediante contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento ( Sez. 5, n. 22503 del 07/01/2016 Rv. 266856), la Corte territoriale ha ravvisato, nel caso di specie, plurimi elementi di alterazione e contraffazione dei prodotti 'RA LA', anche ricordando come detta valutazione debba condursi in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti - grafici, fonetici o visivi - con valutazione tanto più stringente in presenza di marchio "forte", con elevata attitudine individualizzante, come nel caso di specie (Sez. 2 n. 40324 del 07/06/2019, Rv. 277049). 3.4. In virtù della evidente capacità dei marchi e segni distintivi presenti sui capi di abbigliamento sequestrati a trarre in inganno i consumatoriii e a determinare una obiettiva confondibilità, negli acquirenti, fra i prodotti appartenenti a diversi marchi, la Corte territoriale ha, inoltre, escluso la grossolanità del falso, evidenziando come "i prodotti P-Club" riproducono fedelmente quelli a marchio RA LA, seppure con alcune differenze difficilmente percettibili agli occhi di una persona non dotata di cognizioni tecniche specialistiche", con valutazione pienamente allineata all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, puntualmente richiamata (Sez. 2 - n. 16807 del 11/01/2019 Rv. 275814). 3.5. A fronte di tale compiuta motivazione, con la quale sono stati posti in rilievo gli elementi di similitudine riscontrati, e la natura fraudolenta della contraffazione, risultano prive di efficacia le doglianze difensive genericamente incentrate sulla denuncia di una situazione di conflitto di interesse, non accompagnata da una specifica e concreta censura in merito alla ricognizione effettuata dall'esperta. 6 LL Del tutto generiche, oltre che di impronta chiaramente rivalutativa, le deduzioni di cui al quarto motivo, incentrato sul vizio di motivazione in merito all'elemento soggettivo - costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza della contraffazione (Sez. 5, n. 17677 del 24/03/2011, Rv. 250189 ) - difettando una specifica censura alla sentenza impugnata, laddove la Corte di appello, seppur con motivazione implicita, ha chiaramente ravvisato nel caso di specie la consapevolezza in capo agli imputati della riconosciuta contraffazione. Ricorso CA: 5. Il primo motivo non è fondato. Come premesso, il ricorrente pone la questione della mancata rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, nel caso di specie costituita dalle dichiarazioni del consulente dr. Spessotto, che la Corte di appello ha risolto richiamando l'ampio filone giurisprudenziale «che esclude l'obbligo di rinnovazione quando la riforma della sentenza assolutoria di primo grado sia "basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva" ( tra le altre Cass. Sez. 5^ n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133-01) ovvero su una diversa ricostruzione del "fatto storico", effettuata a "bocce ferme" ( Cass. Sez. 5^ n. 47833 del 21/06/2017, RY e altro, Rv. 273553; conf. Sez. 5^ n. 42746 del 09/05/2017, Fra zzini, Rv. 271012)». 5.1. Il tema della rinnovazione istruttoria in caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione in primo grado, come è noto, è stato oggetto di plurime pronunce della Corte di Strasburgo (cfr. sentenze DA c. Moldavia, FI c. Italia e DA c. Moldavia n. 2), che hanno affermato il principio secondo cui, nel caso di assoluzione in primo grado, il Giudice di appello non può condannare l'imputato senza violare il principio del giusto processo, a meno di disporre la rinnovazione delle prove dichiarative ritenute decisive per l'overtuming. 5.2. Tale principio è stato recepito nell'ordinamento interno, prima, per via pretoria, attraverso le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte: TA (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267489) e AN (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269787), le quali hanno affermato che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio(Sez. 6 - , n. 12215 del 12/02/2019, Rv. 275167, Sez. 5 - , n. 38082 del 04/04/2019 Rv. 276933). 7 5.3. Quindi, il Parlamento è intervenuto nell'ambito della cd. Riforma LA (Legge n. 103/17), prevedendo una specifica ipotesi di rinnovazione obbligatoria dell'istruttoria dibattimentale "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" (art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.). 5.4. Anche dopo la introduzione del comma 3 -bis nell'art. 603 cod. proc. pen., a opera della legge n. 103 del 2017, la Corte di legittimità ha ribadito, anche nella sua più autorevole composizione, l'obbligo per il giudice di appello di rinnovare, anche di ufficio, l'istruzione dibattimentale, quando riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva ( Sez. U. n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). 5.5. E' poi intervenuta una nuova pronuncia della Corte EDU, la quale ha escluso la violazione dell'art. 6 della Convenzione, nel caso di mancata rinnovazione della prova in appello nel giudizio celebrato con rito abbreviato, in quanto naturale conseguenza della libera scelta degli imputati di rinunciare all'oralità del processo( Corte Edu, Sezione prima, Sentenza 25 marzo 2021,Di RT e OL c. Italia, Ricorsi nn. 15931/15 e 16459/15). 5.6. Ion tale ottica, si pone, con specifico riferimento al tema della rinnovazione della prova costituita da una perizia o da una consulenza svolta durante le indagini, la pronuncia, assunta ancora a sezioni unite, che, per quanto qui di rilievo, ha affermato che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova.( Sez. U n. 14426 del 28/01/2019 Ud. (dep. 02/04/2019), PA, Rv. 275112). 5.7. Si legge in tale approdo che "Il dato processuale rilevante - nella suddetta ipotesi - va, quindi, rinvenuto, nella circostanza che la relazione peritale è veicolata nel processo attraverso la sola scrittura: di conseguenza, poiché il contraddittorio, per volontà delle stesse parti, si attua nella sola forma cartolare, deve ritenersi non applicabile la regola della rinnovazione obbligatoria del dibattimento di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto - costituendo un'eccezione alla regola stabilita nel precedente comma 3 - è riservata, in modo tassativo, alle sole prove dichiarative ossia a quelle prove in 8 cui l'informazione è veicolata nel processo attraverso il linguaggio verbale." "In tale situazione - continuano le Sezioni Unite PA - il giudice di appello non può che decidere basandosi su quella prova ab origine cartolare, acquisita come tale nel processo per volontà delle stesse parti e sulla quale il contraddittorio si è svolto solo cartolarmente sia in primo grado che in appello". Principi che le Sezioni Unite ‘PA' hanno ritenuto estensibili anche alla figura del consulente tecnico. 5.8. Calando tali coordinate ermeneutiche nel caso in scrutinio, deve affermarsi che, nel rito abbreviato non condizionato, il giudice di appello che, sulla base di un diverso apprezzamento della relazione di consulenza acquisita durante le indagini e posta alla base della decisione, intenda riformare l'assoluzione pronunciata in primo grado non è obbligato a rinnovare l'istruttoria mediante l'esame del consulente, fermo restando il dovere di fornire una motivazione "rafforzata" dotata di una forza persuasiva superiore a quella della sentenza di prime cure (Sez. 3, n. 43242 del 12/07/2016 Ud. (dep. 13/10/2016 ) Rv. 267626). Ne discende la infondatezza del primo motivo di ricorso nell'interesse di CA. 6. Con riguardo al secondo motivo valgono le considerazioni svolte in relazione all'analogo motivo svolto nell'interesse di AN ( par. 3). 7. Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile difesa dall'avv. Donatella Ianelli che liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 19 giugno 2024 IlIbnsigliere estensore