Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.29959/2022 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata in decisione all'udienza del 7/2/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.29959/2022 R.G.
tra
C.F.: nato a [...], il [...] e residente a [...] C.F._1
Novembre n. 146 in Ercolano (Na), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Vincenzo Cenvinzo, presso cui elettivamente domiciliato in Ercolano (Na) CodiceFiscale_2
alla Via IV Novembre n. 155 Attore
e
subentrata alla ai sensi dell'art. 1, comma Controparte_1 Controparte_2
16, della legge 7 aprile 2014 n.56 P.I. , in persona del P.IVA_1 Controparte_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Benvenuto Capaldi (C.F.: ) e C.F._3
, (C.F.: , giusta procura generale ad lites per notar notar CP_4 C.F._4
del 17/11/2021 rep. n.
3.026 racc. 2411 e contestuale elezione di Persona_1
domicilio in iazza Matteotti 1 Convenuto CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Parte attrice, , con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la Parte_1
per vederla condannata al risarcimento dei danni subiti in data Controparte_1
29/10/2020, alle ore 15:00 circa, allorchè il si trovava in Ercolano (Na), alla via Vesuvio, Pt_1
all'altezza della rotonda con intersezione Contrada Osservatorio e, nel mentre percorreva a piedi la indicata strada, sul marciapiedi che costeggia la rotonda tra via Vesuvio e Contrada
Osservatorio, improvvisamente, a causa del cordolo del marciapiede, che appariva saldo e fisso,
mettendo il piede sinistro sopra, lo stesso si ribaltava e il a seguito del ribaltamento del Pt_1
cordolo del marciapiede perdeva l'equilibrio e rovinava pesantemente al suolo sul proprio fianco sinistro, impattando violentemente con la mano sinistra aperta sull'asfalto stradale e il braccio proteso lateralmente al fianco sinistro;
previa costituzione della che Controparte_1
ha contestato la fondatezza della domanda, è stata depositata documentazione, escussi i testi e ( ud del 15/3/2024) ed infine espletata C.T.U. medica a Testimone_1 Testimone_2
firma del dott. dell'11/1/2025. Persona_2
Va premesso che la domanda è compiutamente specificata ed individuata sia nel petitum formale e sostanziale che nella causa petendi ed in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in
custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità,
ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo
carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato
dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana
della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato,
si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del
nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di
pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n.
2660/2013); “La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in
custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di
fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare
le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta
norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della
particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del
custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità,
mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di
custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta
eccezionalità” ( sent Cass n. . 8005/2010) .
In altre parole ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono sufficienti , ma necessarie, una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, di tal che comunque sull'attore grava l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa .
Nè appare condivisibile la prospettazione di parte della dottrina che nega l'applicabilità, nel caso di specie, della norma di cui all'art. 2051 c.c. in favore di quella di cui all'art. 2043 c.c., e ciò in quanto la presunta responsabilità della P.A. di cui alla norma citata trova , si , un limite con riguardo a beni demaniali su cui è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini , quando cioè l'estensione renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo ,
ma resta comunque applicabile in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale consentono un'adeguata attività di vigilanza e l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo a terzi ( cfr. Cass. n. 9546/2010
secondo la quale “La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art.
2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia
possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento
al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una
serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che
la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051;
tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di
strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio
l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima”) ; va infine, ma non da ultimo richiamata la sentenza della S.C.n. 16057/2012 secondo la quale: “Qualora il danno sia
stato determinato non da cause intrinseche al bene demaniale (quale il vizio costruttivo o
manutentivo), bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio
l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito ai fini
dell'esonero dalla responsabilità. In simili casi, si è in presenza di quelle alterazioni repentine e non
specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse o
segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”.
Non solo, ma vanno richiamate le seguenti pronunce in tema: “La disciplina di cui all'art. 2051
cod. civ. è applicabile, in relazione alle strade aperte al pubblico transito, in riferimento alle
situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro
configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una
repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante
l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non
possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai
fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa occorre aver
riguardo, per quanto concerne in particolare i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle
caratteristiche della cosa medesima, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno che,
ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun
tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato”( sent Cass n. 15720/2011);
“In tema di danno cagionato ex art. 2051 c.c. da beni demaniali, grava sulla P.A. custode l'onere di
provare la sussistenza di una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di
pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente
esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che
aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro soltanto in ragione della
consapevolezza da parte dell'attore della presenza sulla strada di ghiaia e sabbia che avevano
causato la caduta, senza indagare se il convenuto avesse dato prova di aver fatto quanto CP_5
in suo potere per rimuovere o ridurre l'incidenza della situazione di pericolo)” (sent. Cass n.
6326/2019); “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c.,
opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta
del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia
stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una
situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato
la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato
il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte
dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che
aveva causato la caduta)”( Ord Cass n.6703/2018); “La responsabilità per i danni cagionati da cose
in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con
riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla
responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed
estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio,
presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale
imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità
offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” ( Ord
Cass n.7805/2017) .
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solo dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito –
ritiene questo giudice che nella fattispecie in esame l'istante abbia comprovato il nesso causale tra le lesioni subite e la caduta dovuta allo stato di dissesto della pavimentazione del marciapiede di via Vesuvio in Ercolano, all'altezza della rotonda con intersezione Contrada e quindi il difetto di manutenzione da parte dell'ente-custode, mentre quest'ultimo non ha contestato il suo obbligo giuridico di manutenzione del marciapiedi nel punto ove è accaduto il sinistro come riportato dai testi qui di seguito indicati né ha comprovato il caso fortuito, inteso in senso ampio come fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Infatti i due testi escussi e , concordemente hanno dichiarato: “ Sono Tes_1 Tes_2
conoscente di che è di Ercolano A fine ottobre 2020 nel pomeriggio inoltrato stavo Parte_1
facendo una passeggiata vicino casa in Ercolano e mi trovavo vicino ad una diramazione dove
prima vi era il ristorante LA SIESTA e guardando le foto della relazione allegata alla comparsa della
convenuta posso dire che il sinistro si è verificato nel tratto indicato con linea verde destra salendo
nella prima foto dove è scritto SP156 . Stavo camminando in salita sul ciglio della strada e davanti a me vi era per caso che stava cercando di salire sul marciapiede perchè in quel punto la Pt_1
strada che curva a destra verso il cratere del Vesuvio , si restringe. Un poco dietro di me c'era un
altro signore, l'altro teste che è fuori e si chiama . Era il periodo post lock down e ho visto Tes_2
che metteva il piede sul cordolo del marciapiede che sembrava fisso ed integro ma sotto Pt_1
il peso di si è spostato dalla sua sede ruotando e è caduto all'indietro e ha Pt_1 Pt_1
subito lesioni al braccio sinistro Lo abbiamo soccorso e si sono fermate delle auto e hanno
chiamato il 118 e l'ambulanza lo ha portato a Vico Equense. Guardando le foto attoree riconosco i
luoghi e il cordolo che sembrava integro e si è staccato. Ho poi sentito solo per telefono” ( Pt_1
teste ); “Conosco quale vicino di casa ad Ercolano e a fine ottobre 2020 Tes_1 Parte_1
primo pomeriggio mi trovavo a piedi in Ercolano su via Vesuvio che si interseca con via Contrada
Osservatorio Stavo andando a cercare asparagi e davanti a me vi era che camminava Parte_2
a circa un metro e mezzo di distanza e vi era anche in fila indiana Guardando le Testimone_1
foto allegate alla relazione di parte convenuta posso dire che eravamo sul lato destro della prima
foto salendo verso il Vesuvio e a destra, foto seconda, vi era un marciapiede e è salito sul Pt_1
marciapiede ma poggiando il piede sinistro sul cordolo dello stesso, si è staccato e è caduto Pt_2
all'indietro poggiando male la mano sinistra subendo lesioni alla stessa Il cordolo sembrava integro
prima che ci salisse ma si è staccato quando è salito Le foto di parte attrice rappresentano i Pt_2
luoghi e il cordolo e si vede il monumento che è anche nella prima foto allegata alla relazione della
convenuta. Abbiamo soccorso e si sono fermate delle auto che hanno chiamato il 118 e Pt_2
l'ambulanza che lo ha portato in ospedale e credo Vico Equense anzi Non lo ho più visto. CP_6
Non so chi ha fatto le foto e la situazione è immutata ad oggi.” ( teste ). Tes_2
A parere di questo giudice non può dubitarsi della credibilità dei testi in quanto precisi e concordanti nella descrizione dei fatti e dei luoghi, descritti anche nei rilievi fotografici in atti, e la conferma del nesso di causalità da parte del C.T.U.; ne deriva che sussiste senza alcun dubbio la negligente custodia della strada da parte dell'ente convenuto in quanto il movimento e la rottura del cordolo facente parte del marciapiede di competenza della città metropolitana , sotto il peso dell'utente, comprova una cattiva manutenzione della zona pubblica da parte dell'ente che non va esente da responsabilità in quanto non ha in alcun modo comprovato il caso fortuito e cioè, ad esempio, il comportamento del tutto negligente del a carico del quale non sussiste alcuna Pt_1
corresponsabilità ex art. 1227 cc atteso che nessun pericolo risultava evidente o segnalato.
Quanto all'entità delle lesioni riportate dall'attore e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C.
ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.)
porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03,
sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti”. (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018). In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà
sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa
alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'istante , gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto ASL , certificati medici), e dalla relazione del C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata e, in assenza di prove anche presuntive, è emerso solo un danno alla salute da liquidare , all'attualità, sulla base delle attuali Tabelle di Milano 2024 ed in assenza di un più volte auspicato intervento del legislatore,
considerando il 5% di invalidità permanente come da C.T.U. e tenuto conto dell'anno di nascita
(6/3/1975) e del tipo di lesioni subite (esiti stabilizzati di frattura della epifisi distale del Radio
Sinistro trattata chirurgicamente con placca e viti), in €6.792,00 (valore base del punto all'attualità
e senza alcuna personalizzazione €1.741,60 e quale demoltiplicatore attesa l'età, 0,780 ) e a titolo di invalidità temporanea totale (10 gg) € 840,00, a titolo di invalidità temporanea parziale (20gg
al 50% e 10 gg al 25%) € 1.050,00 per una somma complessiva di €8.682,00 senza alcuna personalizzazione oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo (a titolo di interessi compensativi,
lucro cessante , cfr sent Cass n. 25571/2011 , Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018
secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di
interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far
ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente
rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione
sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su
somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca
intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con
un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato
finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso
medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”);
quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute in quanto è stato comprovato solo che l'attore ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria.
Le spese mediche ricollegabili al sinistro sono state documentalmente comprovate nei limiti di
€54,00, oltre interessi legali dalle ricevute al saldo. Le spese di C.T.U., come già liquidate nel corso del processo , seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
Le altre spese di lite , a carico di parte convenuta, sono liquidate come in dispositivo in base al DM
55/2014 , tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta e ridotto il valore medio dello scaglione fino ad € 26.000,00 stante la non complessità delle questioni affrontate, con attribuzione in favore dell'avv.to Vincenzo Cenvinzo.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
In accoglimento della domanda attorea condanna la al pagamento Controparte_1
in favore di della somma di €8.682,00 oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo Parte_1
ed €54,00, oltre interessi legali dalle ricevute al saldo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate nel corso del processo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle altre spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compenso ed € 264,00 per spese oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Vincenzo Cenvinzo.
Napoli 15/4/2025 IL G.U.