CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 584/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
GL IO, OR
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 983/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale ZA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - ZA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio ZA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000031845000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020060012179218000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020060012179218000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020060012179218000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020060012179218000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020060012179218000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020060019518332000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020060019518332000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010676969000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010676969000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010676969000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010676969000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010676969000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110018170244000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110022678017000 BOLLO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110026955108000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000724942000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000724942000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000724942000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000724942000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120011719461000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120021044028000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120024876133000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130003905323000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130003905323000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130003905323000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130003905323000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130015840556000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019313100000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140006252643000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140006252643000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140006252643000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140006252643000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140010955009000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140013917762000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140013917762000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140018588180000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140024407455000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000175678000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000175678000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000175678000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000175678000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150005267937000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150005267937000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150008334412000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015767536000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1326/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020259000031845000 notificata da Agenzia delle Entrate RI in data 24.3.2025 e relativa al mancato pagamento di n. 22 cartelle meglio descritte in ricorso.
Ha evocato in giudizio l'Agente del servizio di riscossione dei tributi, eccependo:
- l'illegittimità dell'atto impugnato non preceduto dall'allegazione degli atti e, quindi, dalla prova della notifica della cartella di pagamento;
- la prescrizione/decadenza del tributo.
L'Agenzia delle Entrate RI, regolarmente citata, ha omesso di costituirsi.
Si sono costituiti l'agenzia delle Entrate e la Regione Calabria che hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito ha contestato le deduzioni del ricorrente,
All'udienza dell'11.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso proposto dal ricorrente viene sollevata quale principale eccezione riguardante la richiesta di nullità e/o illegittimità delle intimazioni di pagamento, la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
L'oggetto della controversia, pertanto, è la riscossione dell'imposta dovuta dal ricorrente, il quale ricorre alla
Commissione Tributaria Provinciale (Ctp) chiedendone l'annullamento poiché non preceduta dalla notifica degli atti presupposti e non idonei a permettere un adeguato esercizio del diritto di difesa in quanto privi degli elementi necessari per determinare la pretesa impositiva e risalire agli uffici competenti per l'accertamento e la riscossione. Tale motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto alle ulteriori questioni proposte.
Nella risoluzione della questione sottoposta all'esame di codesta Commissione, non è inutile prendere le mosse dai principi ormai sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte ovvero che l'avviso di mora è nullo se prima non c'è stata la notifica della cartella di pagamento o di un altro atto impositivo, quale l'avviso di accertamento (cfr. Cass.
8.2.2006 n. 2798; Cass. 30.7.2002 n. 11227).
Con tale orientamento si è inteso richiamare la correttezza delle forme, sottolineando un principio sicuramente condivisibile secondo cui l'amministrazione finanziaria non è libera di agire a suo piacimento ma deve rispettare le disposizioni procedimentali imposte dalla legge quale quella che prevede la preventiva notifica della cartella esattoriale.
La Suprema Corte ha quindi più volte affermato che la mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di accertamento) comporta la nullità dell'avviso di mora.
Tale nullità derivata rappresenta un vizio proprio dell'avviso di mora e come tale deducibile nei confronti del concessionario emittente.
Il principio che si trae dalla lettura dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, pertanto, è nel senso che la mancanza nella cartella esattoriale di pagamento, notificata al contribuente, degli elementi previsti dalla norma – il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata ecc – comportando l'impossibilità di effettuare il controllo sulla pretesa tributaria genera la nullità della cartella stessa. Tale principio vale, a maggior ragione, anche per l'avviso di mora quando non è preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.
La prova che la cartella esattoriale è stata emessa regolarmente ed è stata regolarmente notificata al contribuente grava sull'amministrazione finanziaria, in base ai principi generali in tema di onere della prova
(applicabili anche in materia tributaria).
Nel caso di specie si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto.
L'Agenzia delle Entrate RI, infatti, pur regolarmente evocata in giudizio ha omesso di costituirsi e di fornire la prova dell'avvenuta consegna al ricorrente della cartella esattoriale che negli atti viene indicata indicate come regolarmente notificate.
Alle considerazioni svolte consegue l'accoglimento del proposto ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza con riferimento alla posizione di Agenzia delle Entrate RI, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione delle stesse nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e della Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna Agenzia RI al pagamento delle spese in favore del ricorrente che liquida in
€ 2.200,00, oltre iva ed accessori come per legge. Compensa le spese di lite nei confronti degli altri resistenti
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
GL IO, OR
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 983/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale ZA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - ZA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio ZA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000031845000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020060012179218000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020060012179218000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020060012179218000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020060012179218000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020060012179218000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020060019518332000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020060019518332000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010676969000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010676969000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010676969000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010676969000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010676969000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110018170244000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110022678017000 BOLLO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110026955108000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000724942000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000724942000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000724942000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000724942000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120011719461000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120021044028000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120024876133000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130003905323000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130003905323000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130003905323000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130003905323000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130015840556000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019313100000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140006252643000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140006252643000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140006252643000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140006252643000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140010955009000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140013917762000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140013917762000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140018588180000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140024407455000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000175678000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000175678000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000175678000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000175678000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150005267937000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150005267937000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150008334412000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015767536000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1326/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020259000031845000 notificata da Agenzia delle Entrate RI in data 24.3.2025 e relativa al mancato pagamento di n. 22 cartelle meglio descritte in ricorso.
Ha evocato in giudizio l'Agente del servizio di riscossione dei tributi, eccependo:
- l'illegittimità dell'atto impugnato non preceduto dall'allegazione degli atti e, quindi, dalla prova della notifica della cartella di pagamento;
- la prescrizione/decadenza del tributo.
L'Agenzia delle Entrate RI, regolarmente citata, ha omesso di costituirsi.
Si sono costituiti l'agenzia delle Entrate e la Regione Calabria che hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito ha contestato le deduzioni del ricorrente,
All'udienza dell'11.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso proposto dal ricorrente viene sollevata quale principale eccezione riguardante la richiesta di nullità e/o illegittimità delle intimazioni di pagamento, la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
L'oggetto della controversia, pertanto, è la riscossione dell'imposta dovuta dal ricorrente, il quale ricorre alla
Commissione Tributaria Provinciale (Ctp) chiedendone l'annullamento poiché non preceduta dalla notifica degli atti presupposti e non idonei a permettere un adeguato esercizio del diritto di difesa in quanto privi degli elementi necessari per determinare la pretesa impositiva e risalire agli uffici competenti per l'accertamento e la riscossione. Tale motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto alle ulteriori questioni proposte.
Nella risoluzione della questione sottoposta all'esame di codesta Commissione, non è inutile prendere le mosse dai principi ormai sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte ovvero che l'avviso di mora è nullo se prima non c'è stata la notifica della cartella di pagamento o di un altro atto impositivo, quale l'avviso di accertamento (cfr. Cass.
8.2.2006 n. 2798; Cass. 30.7.2002 n. 11227).
Con tale orientamento si è inteso richiamare la correttezza delle forme, sottolineando un principio sicuramente condivisibile secondo cui l'amministrazione finanziaria non è libera di agire a suo piacimento ma deve rispettare le disposizioni procedimentali imposte dalla legge quale quella che prevede la preventiva notifica della cartella esattoriale.
La Suprema Corte ha quindi più volte affermato che la mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di accertamento) comporta la nullità dell'avviso di mora.
Tale nullità derivata rappresenta un vizio proprio dell'avviso di mora e come tale deducibile nei confronti del concessionario emittente.
Il principio che si trae dalla lettura dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, pertanto, è nel senso che la mancanza nella cartella esattoriale di pagamento, notificata al contribuente, degli elementi previsti dalla norma – il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata ecc – comportando l'impossibilità di effettuare il controllo sulla pretesa tributaria genera la nullità della cartella stessa. Tale principio vale, a maggior ragione, anche per l'avviso di mora quando non è preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.
La prova che la cartella esattoriale è stata emessa regolarmente ed è stata regolarmente notificata al contribuente grava sull'amministrazione finanziaria, in base ai principi generali in tema di onere della prova
(applicabili anche in materia tributaria).
Nel caso di specie si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto.
L'Agenzia delle Entrate RI, infatti, pur regolarmente evocata in giudizio ha omesso di costituirsi e di fornire la prova dell'avvenuta consegna al ricorrente della cartella esattoriale che negli atti viene indicata indicate come regolarmente notificate.
Alle considerazioni svolte consegue l'accoglimento del proposto ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza con riferimento alla posizione di Agenzia delle Entrate RI, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione delle stesse nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e della Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna Agenzia RI al pagamento delle spese in favore del ricorrente che liquida in
€ 2.200,00, oltre iva ed accessori come per legge. Compensa le spese di lite nei confronti degli altri resistenti