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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 14/07/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assicurazione obbligatoria iscritta al n. 47 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 3/5/2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Emanuele Carniello in forza di procura alle liti del 3/5/2024 trasmessa per via telema- tica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informati- co di originale analogico
- appellante - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.Sandro Boccucci in forza di procura generale alle liti a rogito del Notario di Roma del 30/7/2024 Rep. n.93107 Persona_1
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.90/2024 del Tribunale di Udine - accertamento malattia professionale.
Causa chiamata all'udienza di discussione dell'8/5/2025.
Conclusioni Per l'appellante: nel merito, in via principale: accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 90/2024 pro- nunciata dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Marina Vitulli, nella causa di primo grado n. 566/2021 R.G., in data 12.3.2024 e pubblicata in pari data, accogliere le seguenti conclusioni avanzate in prime cure che di seguito si ripor- tano: «b) accertare e dichiarare la natura professionale dell'ernia discale lombare L5-
S1 denunciata con determinazione del danno biologico nella misura del 10%; c) per effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti a) [relativo all'infortunio professiona- le] e b), accertare e dichiarare altresì la sussistenza di un grado complessivo di danno biologico, che consideri anche quello susseguente all'infortunio occorso all'arto infe- riore destro, nella misura ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l' di CP_1
Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Udine (33100),
Piazza del Duomo, n. 7, ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. a) D. Lgs, 23 febbraio
2000 n. 38 (recante disposizioni in materia di 30 assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), al pagamento in favore dell'odierno ricorrente dell'importo corrispondente all'indennizzo - in capitale o rendita - del danno biologi- co che dovesse ritenersi provato, anche in relazione ad una diversa collocazione ta- bellare della patologia che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo». In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014
n. 55, atteso che il presente atto, depositato con modalità telematiche, è redatto «con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione» che, in particolare, «consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti alle- gati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», oltre rimborso forfetario spese ge- nerali, C.P.A. e IVA, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Per l'appellato: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, dichiarare infondati i ricorsi di pri- mo grado e di appello, per l'effetto rigettare l'impugnazione proposta, confermando la sentenza del Tribunale di Udine nr. 90/2024.
Pag.2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 10/11/2021 il sig. - premesso di aver iniziato Parte_1
a lavorare nel 2003 alle dipendenze di con le mansioni di Controparte_2
autista raccoglitore, passando poi, per effetto di trasferimento d'azienda, a Sager s.r.l.
- esponeva che i suoi turni iniziavano alle 4.00-5.00 del mattino e duravano 8/9 ore;
che come autista doveva scendere spesso dal veicolo per aiutare il collega raccogli- tore o disostruire il meccanismo di carico del mezzo;
che la sua attività comportava la movimentazione di 50 cassonetti gialli e di 70-80 cassonetti verdi, che spesso pre- sentavano difetti o danni alle ruote;
che nei giorni in cui veniva adibito alle sole man- sioni di raccolta porta a porta, inizialmente quattro e poi progressivamente ridotti a uno, doveva movimentare dai 500 ai 1000 bidoncini e svuotarli nel compattatore;
che nel 2015 aveva iniziato a manifestare intenso dolore nella zona lombare, risollevabile all'ernia in L5-S1 di cui era portatore;
che nonostante ciò le sue mansioni erano rimaste invariate fino al 14/10/2017, quando aveva subito un gravoso infortunio, da cui era derivata la rottura della tibia destra;
che al rientro dalla malattia nel dicembre
2019 era stato adibito in prevalenza alla guida del camion e alla raccolta dell'umido; che in relazione a tale infortunio l' gli aveva riconosciuto un danno biologico CP_1
del 6%; che invece l' aveva negato la copertura assicurativa per la malattia CP_1
professionale alla schiena affermando l'insussistenza di un rischio specifico;
che si trattava però di una malattia tabellata, per la quale valeva quindi la presunzione di origine professionale, essendo onere dell' fornire la prova contraria;
e che co- CP_1
munque, al di là della previsione tabellare, vi era il nesso di causalità fra la malattia e i rischi connessi al lavoro costituiti dalle vibrazioni del mezzo trasmesse al corpo e dalla movimentazione manuale di carichi.
Ciò premesso il sig. chiedeva la corretta quantificazione del danno bio- Pt_1
logico derivato dall'infortunio nella corretta misura del 9% e il riconoscimento di quello connesso alla malattia professionale nella misura del 10%; e su questa base la condanna dell' ad erogare le prestazioni dovute. CP_1
Si costituiva in giudizio l' replicando che la malattia professionale de- CP_1
Pag.3 nunciata dal sig. non era compresa fra quelle tabellate;
che le lavorazioni svolte Pt_1
dal ricorrente presso non avevano comunque dato origine ad un Controparte_2
rischio nocivo per la sua salute;
che la descrizione delle mansioni contenuta nel ri- corso non corrispondeva alle informazioni fornite dallo stesso lavoratore e dal datore di lavoro in sede amministrativa;
che anche la CON.T.A.R.P. aveva confermato che il sig. era stato esposto ad un rischio lavorativo accettabile per quanto riguarda CP_3
la movimentazione manuale di carichi;
che il DVR dell'azienda evidenziava un ri- schio al di sotto della soglia di pericolo anche per le vibrazioni trasmesse al corpo in- tero;
e che i postumi dell'infortunio erano stati correttamente quantificati nella misura del 6%, non essendovi elementi per modificare tale valutazione.
Esaurita l'attività istruttoria il Tribunale di Udine accoglieva in parte la do- manda relativa all'infortunio, riquantificando, sulla base dell'esperita consulenza tec- nica medico legale, il conseguente danno biologico nella misura del 7%; respingeva invece la domanda di riconoscimento della malattia professionale, osservando, sem- pre in base alla consulenza tecnica, che l'ernia discale è una malattia multifattoriale;
che il rischio da movimentazione manuale di carichi era stato trascurabile o comun- que accettabile;
che la movimentazione di carichi, come anche l'esposizione alle vi- brazioni del veicolo, non avevano avuto efficacia causale rispetto alla patologia la- mentata dal sig. ovvero la protrusione (e non ernia) discale, non qualificabile Pt_1
come malattia tabellata.
1. Contro questa decisione ha proposto appello il sig. ribadendo, in fatto, Pt_1
che il suo caso rientra nella previsione della voce n.77 della tabella approvata con d.m. 9/4/2008, essendo egli affetto da ernia discale lombare ed avendo svolto mansioni comportanti la movimentazione manuale di carichi e l'esposi- zione a vibrazioni trasmesse al corpo intero;
e osservando, in diritto, che il
Giudice di primo grado ha erroneamente aderito ad un'interpretazione della disciplina vigente che finisce per equiparare - quanto alla ripartizione del-
l'onere della prova - le patologie tabellate di origine multifattoriale a quelle
Pag.4 non tabellate, privando così di significato il sistema di tutela presuntiva delle malattie professionali.
1.1. L'appellante richiama, e contesta, l'orientamento ormai costante della giuri- sprudenza di legittimità secondo cui "nell'ipotesi di malattia ad eziologia mul- tifattoriale...il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teorica- mente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei
a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (così, in motivazione, Cassazione Sez. L, Ordinanza n.
22873 del 13/08/2021); regola questa che la Suprema Corte ha affermato non solo - come sostiene l'appellante - riguardo alle patologie (e lavorazioni) a for- mula aperta ma anche riguardo a quelle nosologicamente definite (come le di- scopatie, cui si riferiscono appunto la citata pronuncia n.22873/21 e anche
Sez.
6 - L, Ordinanza n.38377 del 03/12/2021 e Sez.L, Ordinanza n.17576 del
21/08/2020).
1.2. In realtà la giurisprudenza appena citata non incide in modo diretto sul, e quin- di non deroga al, regime presuntivo proprio del sistema tabellare (ovvero sulla regola per cui si presume il rapporto di causalità fra malattia e lavorazione previste dalla tabella) ma interviene piuttosto sulla individuazione dell'onere probatorio dell'assicurato, che deve dimostrare tutti i presupposti di questo re- gime e cioè l'esistenza non solo della malattia ma anche della lavorazione ta- bellata, da intendere come quella lavorazione che è fonte di un effettivo ri- schio per la salute.
Ciò che si afferma, in sostanza, è che nel caso di patologie (tabellate ma) in- trinsecamente multifattoriali non basta dimostrare di aver svolto una lavora- zione che, in via di mera ipotesi teorica, può dare origine a una determinata malattia (di per sè ricollegabile anche ad altre cause extralavorative) ma oc-
Pag.5 corre provare la soggezione professionale ad un rischio effettivo e idoneo (ov- vero la probabilità qualificata che, in concreto, una determinata lavorazione abbia prodotto come conseguenza la malattia denunciata).
2. Nel caso oggetto di esame la prova di un rischio avente queste caratteristiche
è effettivamente mancata.
2.1. L' ha prodotto (in primo grado) copia dei DVR predisposti da CP_1 CP_2
riguardo alla movimentazione manuale dei carichi (rev01 del 17 di-
[...]
cembre 2014) ed al rischio da traino e spinta (rev00 dell'8 maggio 2015) ed anche il sig. ha prodotto copia di un DVR relativo alla movimentazio- Pt_1
ne manuale dei carichi (rev03 del 21/12/2016); in appello l'Istituto assicura- tore ha poi prodotto un ulteriore DVR (rev00 del 4/4/2014) riguardante una pluralità di rischi (fra cui anche quelli oggetto di controversia).
2.1.1. Il sig. ha eccepito che questi documenti di valutazione del rischio hanno Pt_2
una provenienza di parte (essendo stati elaborati dal datore di lavoro) e pertan- to dubita della loro utilizzabilità, in quanto non conterrebbero una rappresen- tazione fedele della realtà.
Sul punto si deve però osservare che i citati DVR espongono in modo analitico i criteri e i dati utilizzati per la valutazione del rischio nelle azioni manuali di sollevamento e trasporto e di traino e spinta dei carichi;
e l'appellante non ha mai formulato alcuna specifica obiezione riguardo alla validità scientifica dei metodi scelti (IO per la movimentazione dei carichi e SN e EL per il traino e spinta) ed alla correttezza della loro concreta applicazione.
In particolare il sig. non ha dedotto che i parametri ivi presi in conside- Pt_1
razione ai fini del calcolo degli indici di rischio - come ad esempio quelli atti- nenti alla tipologia e capienza dei cassonetti, alla natura dei rifiuti raccolti, al- la forza impiegata dai lavoratori, alla frequenza delle azioni ed alla modalità di esecuzione della prestazione - non corrispondano alla situazione effettiva esistente in azienda all'epoca della redazione dei citati DVR.
Pag.6 E' poi vero che il sig. ha iniziato a lavorare per nel Pt_1 Controparte_2
2003, mentre i DVR presenti in atti sono molto successivi;
d'altra parte l'ap- pellante non ha mai affermato (e provato) che l'ambiente di lavoro abbia subi- to significative modificazioni nel corso del tempo e quindi pare logico ritenere che i carichi e le modalità di movimentazione siano rimasti sostanzialmente inalterati (e fossero quindi, nel 2014-2016, gli stessi del 2003 e degli anni suc- cessivi).
2.1.2. Accertato quindi che i DVR presenti nei fascicoli delle parti sono utilizzabili ai fini della decisione, si deve osservare che da questi risulta, per la movimen- tazione manuale dei carichi, un indice di rischio inferiore a 1.
Nello specifico il DVR dell'aprile 2014 evidenzia - per un uomo dai 18 ai 45 anni (qual era il sig. , nato l'[...], nel periodo dal 2003 al 2015) - Pt_1
un rischio da movimentazione manuale dei carichi basso per la raccolta di umido (indice 0,79), plastica (indice 0,49) e secco (indice 0,68), accettabile per la raccolta di carta e vetro (indici 0,97 e 0,91) e alto solo per la raccolta del verde in sacchi (indice 1,30); il DVR del dicembre 2014 evidenzia un in- dice di sollevamento (corrispondente al rapporto fra peso sollevato e peso rac- comandato) che va (a seconda del tipo di rifiuto) da 0,4 a 0,7 (rimanendo per- ciò in fascia di rischio basso) e arriva a 0,9 (e quindi comunque in fascia ac- cettabile) solo per il vetro (alla cui raccolta il sig. non è però mai stato Pt_1
adibito); e infine il DVR del dicembre 2016 evidenzia un indice di solleva- mento da 0,3 a 0,7 e di 0,9 solo per la raccolta del vetro.
Quanto all'attività di traino e spinta il DVR del maggio 2015 evidenzia (per gli uomini) un indice di rischio mai superiore a 0,85 (ovvero il limite della fascia di rischio basso); valore cui si avvicinano solo la raccolta del secco con bidoni da 1.100 litri (indice 0,82 per una distanza di movimentazione di 2 me- tri e 0,85 per una distanza di 4 metri) e quella del vetro con bidoni da 240 litri
(indice 0,72 per la distanza di 2 metri e 0,72 per la distanza di 4 metri) e cioè
Pag.7 attività cui non risulta che il sig. sia stato adibito1. Pt_1
2.2. Il DVR dell'aprile 2014 contiene anche una valutazione del rischio da esposi- zione alle vibrazioni (WBV), stimato in 0,43 m/s2 per l'autista di compatta- tore, in 0,35 m/s2 per l'autista di vasca e in 0,39 m/s2 per il raccoglitore e quin- di sempre inferiore al limite del valore di azione (0,5 m/s2).
Anche sul punto l'appellante non ha sollevato specifiche contestazioni riguar- do alla fonte normativa di riferimento (ISO 5349-1/2001), alla formula adot- tata2 e ai valori ivi inseriti;
o meglio, nell'atto di appello è stata proposta un'unica obiezione riferita alla tempistica: ha osservato cioè il sig. che Pt_1
la valutazione del DVR è riferita ad un periodo di lavoro di 8 ore, mentre la durata effettiva del suo turno era superiore e raggiungeva anche le 10 ore (per cui l'indice di rischio dovrebbe essere ricalcolato in 0,537 m/s2).
A questo riguardo si deve osservare innanzitutto che i testi e Tes_1 Tes_2
hanno indicato come normali turni di 8 o 9 ore e solo il primo ha riferito che
"a volte" (senza specificare quante) si arrivava anche a 10 ore;
in secondo luogo che il sig. , quando era adibito a mansioni di autista, non guidava Pt_1
(ovvero non rimaneva fermo a bordo del mezzo) per 8 e più ore, perchè dove- va frequentemente scendere a terra per aiutare l'addetto alla raccolta;
e infine che il DVR sul rischio da esposizione a vibrazioni è stato redatto considerando che il raccoglitore rimanga in pedana per 120 minuti e per il resto del tempo stazioni in cabina o si sposti a piedi (attività quest'ultima che deve essere rite- nuta quella prevalente, stante la mansione svolta). E' evidente quindi che il sig. , sia come autista che come raccoglitore, Pt_1
Contro era esposto a per un tempo ben inferiore alle 8 ore al giorno (anche nel caso di turni di lavoro di durata superiore).
2.3. A quanto sopra detto si deve aggiungere che nel corso degli anni il sig. Pt_1
è sempre stato sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del medico compe- tente, il quale - pur avendo il lavoratore segnalato, in occasione delle visite periodiche attinenti agli anni dal 2010 al 2016 (ovvero il periodo coperto dai documenti trasmessi dalla C.T.U.), il verificarsi di episodi di lombalgia - non ha mai ritenuto nè di fargli eseguire qualche tipo di controllo più approfondito nè di porre limiti o formulare prescrizioni riguardo alle modalità di svolgi- mento della prestazione lavorativa (e ciò evidentemente sul presupposto che la sintomatologia dolorosa esposta dal non fosse ricollegabile all'am- Pt_1
biente di lavoro, ma ad altri fattori di rischio intrinseci alla persona come quel- li evidenziati dalla C.T.U. in udienza ovvero il sovrappeso, la debolezza mu- scolare dovuta alla scarsa attività motoria e una certa predisposizione conge- nita evidenziata dall'esistenza, oltre all'ernia discale in L5-S1, di varie protru- sioni anche al di fuori del tratto lombare del rachide).
3. Quanto sopra detto porta a concludere innanzitutto che la lavorazione cui è stato adibito il sig. non può essere considerata come tabellata rispetto Pt_1
ad una patologia che per sua natura ha origine multifattoriale;
e poi che non vi sono indizi sufficienti a far ritenere "più probabile che non" il nesso di cau- salità fra le mansioni del lavoratore e la patologia denunciata.
In sostanza è possibile, come chiarito dalla dott.ssa , che l'attività la- Per_2
vorativa abbia fatto emergere, o aggravato, la sintomatologia dolorosa, mentre non vi sono prove sufficienti che abbia causato (o concorso a causare o aggra- vare o accelerare) la patologia sottostante (e cioè l'ernia e le protrusioni discali da cui è affetto il sig. ). Pt_1
L'appello va quindi respinto.
Pag.9 Considerata l'oggettiva incertezza e la particolarità del caso sussistono validi motivi per compensate integralmente anche le spese di questo grado di giudi- zio;
per le stesse ragioni le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di en- le parti in uguale misura. Pt_3
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Udine n.90/2024 di data 12/3/2024, che per l'effetto integralmente conferma;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, le spese della
C.T.U. d'appello, salva la solidarietà nei confronti del consulente;
compensa per inte- ro tutte le altre spese di lite del grado;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Trieste, 8/5/2025
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 avendo egli stesso così descritto la sua attività lavorativa nella dichiarazione resa all il CP_1 31/7/2020 (doc.8 del fascicolo di parte appellata): "Era adibito alla raccolta di carta e di plastica: una settimana raccoglieva carta e la settimana suc- cessiva raccoglieva plastica, La raccolta dei rifiuti veniva effettuata da due operatori che uscivano con un camion: un operatore lavorava come autista alla guida del camion e l'altro operatore lavorava a terra come raccoglitore. Di norma l'operatore più anziano guidava il mezzo, mentre quello più giovane effettuava la raccolta. Nei primi 3 anni l'assicurato ha lavorato prevalentemente come raccoglitore, mentre negli anni suc- cessivi ha guidato il mezzo per 4-5 giorni a settimana e solo 1-2 giorni raccoglieva rifiuti. Precisa che quando ì punti di raccolta presentavano parecchi bidoncini, anche l'autista scendeva dal mezzo per aiutare a svuotarli nel camion. La raccolta veniva praticata sia porta a porta nelle abitazioni, sia presso le aziende in zona industriale (in questi ultimi casi vi erano cassonetti da 500 litri dotati di rotelle, che venivano posizionati vicino ai camion da parte di entrambi gli operatori e poi svuotati meccanicamente tramite la gru del camion." 2 A(8)=(Siahvi2Ti/480)0.5
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