Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01067/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02048/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2048 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , -OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Marcellino, con domicilio eletto presso il suo studio in TA, via Duca degli Abruzzi 30-B;
contro
Comune di TA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Baviera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Deliberazione di Giunta Comunale N° -OMISSIS-avente ad oggetto “Atto di indirizzo politico per l’espletamento del servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, anno scolastico 2024/2025”;
- della nota prot. N° -OMISSIS- della Direzione Famiglia e Politiche Sociali, il cui contenuto è ignoto ai ricorrenti ma richiamato dalla Delibera di Giunta Comunale N° -OMISSIS-, con la quale “questa Direzione ha manifestato all’Amministrazione Comunale, la difficoltà ad assicurare la prestazione a tutti gli alunni con disabilità, nel rispetto di ciascuno PEI, per l’intero scolastico 2024/2025, per insufficienti risorse iscritte nel bilancio 2024/2026”;
- dell’ultimo bilancio approvato 2024/2026, nella parte in cui risulta insufficiente ad assicurare la prestazione per l’anno scolastico 2024/2025 al pertinente capitolo di bilancio e altri fondi di finanziamento per l’espletamento del servizio de quo;
- per l’annullamento di ogni altro atto, provvedimento o comportamento antecedente e/o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale a tutto quanto sopra, ancorché afferenti a fatti ed atti non conosciuti ma rilevanti per la tutela dei diritti ed interessi della ricorrente e per la condanna dell’amministrazione intimata all’assegnazione dell’assistente all’autonomia ed alla comunicazione a ciascun studente per il numero di ore indicate nel P.E.I..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Daniele Profili senza audizione delle parti che hanno presentato entrambe istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione orale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso i ricorrenti in epigrafe, nella loro qualità di Associazioni rappresentative degli interessi di soggetti disabili e di genitori oltre che rappresentanti legali dei propri figli minori, affetti da handicap grave ai sensi dell’art. 3, co. 3 della l.n. 104/92 e iscritti presso le scuole statali dell’infanzia e primaria, hanno impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Comune di TA ha disposto la decurtazione del 15% delle ore settimanali di assistenza specialistica (ASACOM) indicate dai vari PEI, per insufficienza di fondi.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di TA che, con memoria del 12 dicembre 2024, ha chiesto il respingimento del ricorso in quanto infondato.
Secondo la tesi del Comune, in particolare, “ il diritto all'assistenza scolastica presenta una natura finanziariamente condizionata e che le indicazioni del PEI non risultano vincolanti per gli enti locali, i quali secondo quanto disposto dal D.lgs. 66/2017 provvedono nei limiti delle risorse disponibili ”.
In sostanza, l’azione dell’Ente locale dovrebbe essere considerata legittima, tenuto conto della insufficiente copertura finanziaria che avrebbe imposto al Comune di deliberare il taglio lineare delle ore di assistenza impugnato in questa sede processuale.
Neppure la q.l.c. paventata col gravame sarebbe meritevole di pregio, tenuto conto le disposizioni del richiamato d.lgs. n. 66/2017, nella parte in cui prevedono la subordinazione dell’erogazione di assistenza a carico dei Comuni nei limiti delle risorse disponibili, sarebbero in linea coi dettami degli artt. 81 e 97 Cost., non essendo, per converso, in contrasto con gli artt. 2, 3, 31, co. 2, 33,34 e 38, co. 3, della Carta fondamentale.
3. Con l’ordinanza n. 519/2024 è stata accolta la domanda cautelare formulata dalla parte ricorrente con sospensione della delibera impugnata ritenendosi, in punto di giurisdizione, “… di non doversi discostare dal consolidato orientamento del C.G.A. (ex multis sent. nn. 136 e n.137 del 2022) che riconduce le questioni giudiziarie riferibili al PEI e alla sua esecuzione nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. c) c.p.a., anche per assicurare la necessaria concentrazione delle tutele ed evitare la frammentazione della giurisdizione, venendo in rilievo situazioni che coinvolgono l’esercizio di pubblici poteri a fronte di un diritto soggettivo coperto da garanzia costituzionale, quale quello dell’istruzione degli studenti disabili (art. 38, co. 3 e 4, Cost.), nel cui “nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” rientrano non soltanto le ore di insegnamento di sostegno riconosciute dal PEI, ma anche quelle di assistenza specialistica per cui è causa, rappresentando queste ultime una “componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto” (cfr. Corte Cost., sent. nn. 80/2010 e 275/2016) ”.
Ad un esame sommario, poi, è stata riconosciuta la sussistenza sia del fumus boni iuris , alla luce dell’orientamento tradizione della giurisprudenza “… che ha ravvisato la sussistenza di un limite invalicabile alla discrezionalità dei pubblici poteri, rappresentato dalla preservazione di un nucleo intangibile di garanzie per gli studenti disabili che non può essere subordinato ad esigenze di finanza pubblica ”, e sia del periculum in mora “ derivante dalla restrizione di misure di assistenza già individuate dai competenti organi tecnici collegiali in favore di minori disabili, dovendosi rilevare come che nel bilanciamento delle contrapposte esigenze debba trovare precedenza quella di assicurare la regolare e continua erogazione del servizio di assistenza prescritto nei PEI agli aventi causa, venendo in rilievo un diritto costituzionalmente tutelato e incomprimibile (art. 38, co. 3 e 4, Cost., come interpretato da Corte Cost., sent. n. 275 del 2016), rispetto al quale va scongiurato il pregiudizio grave e irreparabile che conseguirebbe dalla mancata sospensione degli effetti giuridici promananti dall’atto impugnato ”.
4. Con deposito del giorno 11 febbraio 2025 l’Amministrazione comunale resistente ha prodotto in giudizio la nota n. -OMISSIS- con cui è stato comunicato lo stanziamento dei fondi necessari per garantire, per intero, le ore di assistenza approvate dai vari PEI per tutti gli alunni interessati.
5. Con memoria del 16 febbraio 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, ritenendo che le determinazioni adottate dalla p.a., protese al riconoscimento delle ore previste dai PEI, non possano comunque determinare il venir meno dell’interesse alla decisione dell’odierna causa, attesa la necessità di una pronuncia nel merito sulla legittimità dell’azione amministrativa che possa fungere da precedente conforme per evitare controversie di egual tenore in futuro.
6. Con memoria del 21 febbraio 2025 il Comune resistente ha, invece, eccepito l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del provvedimento satisfattivo per i ricorrenti in precedenza depositato, insistendo, in subordine, per il respingimento del ricorso in quanto infondato.
7. Con replica del 2 marzo 2025 parte ricorrente ha preso posizione sull’eccezione in rito sollevata dalla difesa comunale, ritenendola destituita di fondamento, tenuto conto che la disponibilità dell’interesse a ricorrere andrebbe rinvenuta in capo alla sola parte ricorrente che, già con la precedente memoria del 16 febbraio 2025, avrebbe manifestato la sua perdurante esistenza.
Nel caso in esame, poi, l’interesse sussisterebbe comunque, in quanto proteso all’ottenimento di una sentenza a fini conformativi per evitare il riproporsi, negli anni a venire, del medesimo utilizzo dei pubblici poteri di cui trattasi da parte del Comune, comunque ritenuti illegittimi.
8. All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 il ricorso è passato in decisione.
9. L’eccezione della parte pubblica resistente va disattesa, tenuto conto che per costante giurisprudenza e alla luce del dettato di cui all’art. 34, co. 5, c.p.a., la soddisfazione della pretesa di parte ricorrente occorsa in corso di causa, per effetto di una determinazione sopravvenuta adottata dall’Amministrazione resistente, così come occorso nel caso di specie, non comporta la definizione del giudizio con una pronuncia in rito, ossia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quanto piuttosto una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nello specifico, il richiamato art. 34, co. 5, c.p.a. prevede come “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”.
Per quanto precede, oltre a doversi disattendere l’eccezione del Comune resistente va dato atto come non possa trovare accoglimento neppure la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti nel senso di ottenere una pronuncia di merito diversa da quella pocanzi menzionata, non trovando alcun addentellato nel codice del processo amministrativo l’adozione di una pronuncia sulla legittimità dell’operato della p.a., ai soli fini conformativi e pro futuro , quando la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dalla parte privata sia stata comunque soddisfatta dall’Amministrazione.
Per vero, nel momento in cui la p.a., in corso di causa, così come occorso nel caso di specie, abbia adottato dei provvedimenti e/o posto in essere dei comportamenti espressivi di un pubblico potere in grado di soddisfare, anche in via postuma, la pretesa della parte privata, consistente nell’ottenere l’erogazione delle ore di assistenza prescritte dai PEI, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, non residuando alcun margine per l’apprezzamento della legittimità, o meno, di provvedimenti amministrativi la cui lesività per i ricorrenti sia stata superata durante lo svolgimento del giudizio.
Quest’ultimo aspetto, peraltro, rende non percorribile la paventata proposizione di una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 66/2017, tenuto conto che al giudice a quo è rimessa la facoltà di sottoporre un incidente di costituzionalità riguardante una fonte di rango primario alla Corte Costituzionale soltanto laddove, oltre al requisito della “non manifesta infondatezza”, sia apprezzabile anche quello della “rilevanza” nel giudizio in corso che, nel caso di specie, difetta alla luce della sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dai ricorrenti.
Né a diverse conclusioni è possibile giungere valorizzando la paventata distinzione dell’interesse ad agire vantato dalle associazioni rispetto a quello dei genitori ricorrenti, atteso che, a prescindere dai dubbi sull’incidenza che l’accoglimento di tale tesi avrebbe sull’ammissibilità del ricorso collettivo odierno, alla luce dei rigidi parametri fissati dalla giurisprudenza amministrativa e che si intendono rispettati solo laddove le posizioni sostanziali e processuali dei diversi ricorrenti siano perfettamente coincidenti tra loro, deve essere rilevato come il superamento delle statuizioni lesive contenute nella delibera di Giunta gravata giovi non soltanto ai figli degli odierni ricorrenti ma anche a tutti gli alunni disabili che frequentano scuole ricomprese nel territorio del Comune di Rosolini, che tali associazioni rappresentano quali enti esponenziali di interessi di natura collettiva.
10. Per le suesposte ragioni, l’odierno ricorso deve essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
11. Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate con il dispositivo, alla luce delle considerazioni riportate nell’ordinanza cautelare e dell’irrilevanza, rispetto alle medesime, della sopravvenuta assegnazione di fondi regionali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di TA al pagamento delle spese di lite in favore degli odierni ricorrenti che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.