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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5872/2018
All'udienza collegiale del giorno 30/04/2025 ore 12:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
(DECEDUTO) CP_1
Avv. SANDULLI PIERO
NZ NA IA NQ. EREDE
Avv. SANDULLI PIERO pres.
NQ. EREDE CP_2
Avv. SANDULLI PIERO pres.
Appellato/i
Controparte_3
Avv. CORBO' FEDERICO IA avv. Matteo Corbo' sost.
Controparte_4
Avv.
***
TESSERA NR P79780 ORDINE AVVOCATI DI ROMA
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 30 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5872 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
NA IA NZ (C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 CP_2
) entrambi IN QUALITÀ DI EREDI DI rappresentati C.F._2 CP_1
e difesi dall'Avv. Prof. Piero Sandulli (C.F.: – PEC: C.F._3
) e dall'Avv. Vincenzo RI Fargione elettivamente Email_1 domiciliati presso il suo studio in Roma, alla Via F. Paulucci Dè Calboli, n. 9 giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
e
P. IVA: ) nuova denominazione della Controparte_3 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Cologno Monzese Via A. Volta n.16 in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Federico RI Corbò (C.F.: CP_6
- PEC: ) ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliata presso il suo studio in Roma Via Bertoloni 55, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e Controparte_4
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 05/09/2018 ha proposto appello CP_1
avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 7691/2018, pubblicata in data 16/04/2018, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 51328/2014, promosso dallo stesso nei confronti di e Controparte_3 Controparte_4
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione notificato in data 22.07.14 ha convenuto davanti a CP_1
questo Tribunale la unitamente a Controparte_7 Controparte_4
rispettivamente nella qualità di società assicuratrice e proprietario-conducente del veicolo Renault
Megane targata DC686YC, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della parte convenuta, GN quale Controparte_4
proprietario della vettura Renault Megane targata DC 686 YC, per imprudenza, imperizia, negligenza, nella produzione del sinistro di cui è causa, condannare il medesimo, in solido, con la in persona del legale rapp.te pro tempore, quale società garante per la Controparte_5
RCA l'autovettura Renault Megane di cui sopra, al risarcimento di tutti i danni fisici, psico fisici, morali esistenziali, di danno emergente e lucro cessante, diretti ed indiretti, subiti e subendi da e comunque tutti i danni connessi e dipendenti, a seguito dei fatti per cui è causa CP_1 mediante il pagamento a favore del medesimo attore della somma complessiva di € 756.170,00 risultante dai danni di cui in premessa, oltre gli interessi legali e rivalutazione come per legge, il tutto a decorrere dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o accertata nel corso dell'istruttoria anche a mezzo di CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rivalsa IVA (22%) e CAV
(4%)”. A sostegno della domanda ha dedotto che il giorno 8 aprile 2013 alle ore 9.20 circa, alla guida del proprio motoveicolo Yamaha XC 300 targato CM 13598, mentre percorreva la corsia destra della Circonvallazione Nomentana, con direzione Foro Italico, veniva a collisione con il furgone RD RA Connect targato EK342WK che lo precedeva, di proprietà del GN
e condotto dal sig. . L'evento di danno era conseguenza della Parte_1 Persona_1
turbativa creata dalla vettura Renault Megane, di proprietà e condotta dal GN Controparte_4
il quale procedendo nella stessa direzione di marcia dei sopra citati veicoli, giunto
[...] all'altezza di Via Circonvallazione Nomentana n. 245, frenava improvvisamente per effettuare un parcheggio sul margine destro della carreggiata, senza attivare il segnalatore di indicazione. Tale manovra repentina ed imprevedibile costringeva i veicoli che lo seguivano, precisamente una TR
C1 targata DL484AD ed il RD RA targato EK342WK, a frenare bruscamente, per evitare un tamponamento a catena. Per l'attore, quindi, che aveva la visibilità coperta dal suddetto RD RA
e che, di conseguenza, era impossibilitato a percepire tempestivamente la pericolosa manovra effettuata dal conducente della Renault Megane, era inevitabile evitare l'impatto con il mezzo che lo precedeva. Si è costituita in giudizio la (ora Controparte_5 Controparte_3 opponendosi all'avversa domanda e chiedendone il rigetto, mentre è Controparte_4 rimasto contumace”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “a) - rigetta la domanda;
b) - pone le spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio definitivamente a carico dell'attore; c) - compensa le spese di lite”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, accogliere l'appello avverso l'impugnata sentenza nr. 7691/2018 resa inter partes dal Tribunale di Roma e riformarla come da motivi. Vittoria delle spese del doppio grado”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata Controparte_3 in data 29/01/2019, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e/o 348-bis cpc. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, così provvedere: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per insussistenza dei requisiti previsti dal decr. 33/2012 che ha modificato gli artt. 342, 348 bis e 348 ter cpc, ed in ogni caso, dichiarare e riconoscere l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc, in quanto il medesimo non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, risultando prima facie infondato;
- nel merito, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato, illegittimo, indimostrato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.7691/2018 emessa dal Tribunale
Civile di Roma. Con vittoria di spese e competenze di questa fase di giudizio”.
§ 6. — All'udienza del 05/03/2019 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_4
.
[...]
§ 7. — Con ordinanza del 05/03/2019 la Corte ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie.
§ 8. — In data 24.02.2022, il GN è deceduto lasciando quali unici e legittimi CP_1
eredi la moglie, GNa NN RI UI, ed il figlio, GN che si sono costituiti CP_2 in giudizio.
§ 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa della in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile Controparte_3
identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis cpc
§ 11. — L'appello si articola in tre motivi.
§ 11.1. — Il primo motivo è rubricato: “Errata ricostruzione della cinematica del sinistro”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Va rilevato al riguardo che le modalità dell'incidente risultano sufficientemente accertate alla stregua delle dichiarazioni rese dai testi sigg.ri , e , nonché dagli accertamenti eseguiti Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
dalla Polizia Municipale.
Risulta in particolare che effettivamente la autovettura condotta dal convenuto
[...]
si era arrestata per effettuare una manovra di parcheggio, mentre non è chiaro Controparte_4 se abbia inserito o meno l'indicatore di direzione (il teste sig. ha dichiarato che tale Per_1
segnalazione era stata effettuata, mentre il teste sig. ha affermato il contrario); di Tes_2
conseguenza la TR C1 e il furgone RD RA arrestavano la loro marcia in attesa che la manovra fosse compiuta;
il sig. , conducente del furgone RD RA azionava anche le Per_1 quattro frecce di emergenza, ma veniva tamponato dal motociclo Yamaha condotto dall'attore.
La circostanza che nella fattispecie si sia in presenza di un tamponamento da tergo da parte del motociclo condotto dall'attore emerge trova conferma nel fatto che il furgone RD RA ha riportato nell'urto la ammaccatura del paraurti posteriore, e l'abrasione del portellone posteriore, come accertato dai Verbalizzanti.
Ciò premesso in fatto, osserva il giudicante che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n.
285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017).
Orbene, nel caso in esame, a prescindere dal motivo che aveva determinato l'arresto dei due automezzi che lo precedevano, il avrebbe dovuto provare che il mancato suo arresto CP_1
tempestivo non era stato causato dalla inosservanza della distanza di sicurezza.
Una sua condotta di guida conforme al disposto di cui all'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 avrebbe sicuramente evitato l'evento ed il mancato rispetto di tale norma costituisce fatto di per sé idoneo a determinare il fatto, per cui non sussiste alcun nesso di causalità tra la condotta dello e l'evento medesimo”. CP_4
Deduce l'appellante: “Il primo giudice, pur dando atto che la ricostruzione della cinematica era stata effettuata anche sulla base dell'esame delle verbalizzazioni della Polizia municipale operante, non tiene conto delle spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal GN
, conducente il veicolo RD RA, che dà atto dell'improvvisa manovra per effettuare una Per_1
manovra di parcheggio da parte del conducente della Renault Megan;
il precisa in quella Per_1
sede che la manovra della Renault costringeva le vetture retrostanti ad una brusca frenata, e dalla sommaria informazione appare evidente che l'urto da parte del motociclo Yamaha avveniva in un brevissimo lasso di tempo;
il conducente del RD RA, nell'informativa resa nell'immediatezza dei fatti, correttamente, non assume di aver avuto il tempo di fermarsi inserendo le quattro frecce.
La deposizione del GN , in giudizio, assume invece un contenuto difforme rispetto a quanto Per_1
verbalizzato dalla Polizia Locale (e dobbiamo ritenere che l'informativa resa nella immediatezza dei fatti, e presumibilmente, senza la contezza della gravità del sinistro stradale, sia da considerarsi del tutto genuina) e tende, di converso, ad illustrare la regolarità, sotto il profilo del rispetto da parte dei veicoli antecedenti il motoveicolo, delle norme di comportamento dettate dal codice stradale”.
Il motivo è infondato.
così dichiarava agli agenti della polizia municipale giunti sul posto “Alle 09:30 Persona_1
circa alla guida dell'autocarro RD (targa EK 342 WK) proveniente dalla stazione Tiburtina e diretto a via Salaria, sulla corsia destra della circonvallazione Nomentana ad una velocità di circa
40 45 km/h. Più o meno all'altezza del civico 245 della suddetta c.ne, notavo una Renault Megane targata DC686YC che precedeva una TR C1 targata DL484AD, entrambe marcianti sulla mia stessa corsia, frenare improvvisamente per effettuare una manovra di parcheggio sul margine destro della carreggiata. A quel punto il conducente della sopramenzionata autovettura C1 frenava bruscamente per evitare la collisione con la Renault Megane. Quindi io frenavo e mi fermavo e uno scooter Yamaha targa CM 13598 che mi seguiva, urtava la parte posteriore del mio veicolo. Scendevo immediatamente per prestare soccorso e subito dopo ci raggiungeva anche il conducente la sopra menzionata TR C1. Tengo a precisare che il parabrezza e il manubrio dello scooter in questione si trovano posizionati sotto il paraurti del mio furgone e il conducente a terra”.
Sentito come teste il medesimo così dichiarava “1): “Confermo. Mi trovavo una macchina dopo, ero la terza macchina, quindi dopo la Megan”; sul 2) e 3): “Si, questo l'hanno visto i vigili. Io mi dovevo fermare perché loro erano fermi. Non ci sono stati urti. Io sono arrivato e mi sono fermato perché loro erano fermi”; sul cap. 4): “io sono arrivato e ho frenato perché non potevo passare all'improvviso, la prima vettura si è arrestata, la seconda pure e anch'io, aspettavo che la manovra venisse compiuta. Poi è arrivato il sig. con lo scooter. Io l'ho visto arrivare dallo specchietto, dopo che avevo messo le 4 frecce”; ADR: “Si, il conducente della è arrivato, in fase di esecuzione Pt_2 della manovra di parcheggio ha inserito la freccia”.
Quindi, a parte alcuni dettagli, la dinamica del sinistro è rimasta la medesima.
A causa di una manovra repentina del conducente della gli altri automobilisti Pt_3
arrestavano i loro veicoli cosa che non riusciva a fare il conducente della moto.
Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr.
Cass. Sez. 6, 01/07/2021, n. 18708, Rv. 661911 - 01).
Questa prova è mancata.
Anzi nel caso di specie la circostanza che i conducenti dei veicoli che lo precedevano siano riusciti ad arrestare la loro marcia evidenzia che il conducente del motociclo non rispettasse le distanze di sicurezza o, comunque, tenesse una velocità non commisurata allo stato dei luoghi
(notoriamente la circonvallazione Nomentana è una strada di grande traffico con numerosi innesti talché la velocità dei veicoli deve essere particolarmente moderata).
La velocità avrebbe dovuto essere vieppiù limitata in considerazione che il motociclista aveva la visuale coperta dalla sagoma del furgone che lo precedeva.
§ 11.2. — Il secondo motivo di appello è rubricato “Errata ricostruzione della cinematica del sinistro, quale tamponamento in luogo di scontro laterale tra veicoli in marcia;
violazione dell'art. 2054 cod. civ.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “La circostanza che nella fattispecie si sia in presenza di un tamponamento da tergo da parte del motociclo condotto dall'attore emerge trova conferma nel fatto che il furgone RD RA ha riportato nell'urto la ammaccatura del paraurti posteriore, e l'abrasione del portellone posteriore, come accertato dai Verbalizzanti”.
Deduce l'appellante: “Le conclusioni cui perviene il primo giudice sono ben poco motivate, con iter logico giuridico sommario e del tutto disputabile;
in estrema sintesi il motivo di impugnazione censura la ricostruzione della cinematica, come emergente dalla motivazione della sentenza, e l'iter logico giuridico seguito dal primo giudicante: Non trattavasi di tamponamento, bensì di scontro laterale tra veicoli in marcia anche nell'ipotesi residuale di tamponamento era chiaro che vi era stata una turbativa alla regolare circolazione dei veicoli, e che il sig. regolarmente inserito nel CP_1
flusso veicolare, non avendo avuto la possibilità di avvedersi tempestivamente della manovra della
Renault, in quanto la visuale era coperta dal RA, aveva tentato in quelle circostanze una manovra di emergenza. (…) Orbene l'analisi degli elementi di fatto caratterizzanti la cinematica del sinistro è stata del tutto trascurata dal primo giudicante;
il rapporto della Polizia di Roma Capitale riferisce sulla cinematica del sinistro che non trattavasi di tamponamento bensì di scontro laterale tra i veicoli in marcia;
tale verbalizzazione, oggettiva, tiene evidentemente conto di circostanze, pur esse oggettive, rilevate dagli operatori. In particolare il motociclo ed il corpo del GN CP_1
veniva rinvenuto incastrato sotto il paraurti del RD RA, e non dietro ovvero a lato del veicolo in questione;
ciò è sicuramente indicativo di una manovra di emergenza posta in essere dal GN
egli, a differenza dei veicoli antecedenti, non poteva tempestivamente notare l'irregolare CP_1
manovra e la turbativa, posta in essere dal conducente della Renault Megane;
appare inoltre evidente che il primo giudice incorre in errore laddove ritiene non accertato che il conducente di detta ultima vettura aveva omesso di segnalare la manovra con l'indicatore direzionale;
ciò era stato notato e dichiarato nella deposizione del conducente la vettura immediatamente retrostante la Renault,
TR C1, e non si comprende come il conducente del furgone RD RA abbia potuto notare tale circostanza, in quanto aveva chiaramente la visuale coperta dal veicolo TR antistante;
(in effetti la deposizione del , evidentemente genuina nell'immediatezza dei fatti, diviene Per_1
parzialmente poco attendibile in corso di causa, ed è lecito presupporre che l'estrema gravità del sinistro, non compresa nella contingenza dell'incidente, lo abbiano indotto a cercare di cautelarsi)”.
Il motivo è infondato.
È certo che il furgone precedesse il motociclo.
Poiché, come rilevato dai verbalizzanti quest'ultimo riportava i seguenti danni “Ammaccatura: paraurti posteriore, anche in piccola parte rotto;
abrasione portellone anteriore” mentre il ciclomotore riportava la rottura del “vetro cruscotto, parabrezza, scudo...” non può esservi dubbio che si sia trattato di un tamponamento come riferito dai testi.
Ciò è confermato dal fatto “che il parabrezza e il manubrio dello scooter in questione si trovavano posizionati sotto il paraurti del mio furgone” (dichiarazione ). Persona_1 § 11.3. — Il terzo motivo è rubricato “Relativamente al c.d. quantum”
Il motivo deve ritenersi assorbito dal rigetto dei motivi che precedono relativi all'an del risarcimento.
§ 12. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 13. — L'obiettiva difficoltà nella ricostruzione delle modalità del sinistro consente la compensazione delle spese di lite.
§ 14. — Gli appellanti sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di CP_1 [...]
e avverso la sentenza definitiva del Tribunale Controparte_3 Controparte_4 ordinario di Roma n. 7691/2018, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di NN RI UI e in solido tra loro. CP_2
Così deciso in Roma il 30 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli