Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5221/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in CORSO CALATAFIMI, 812 90129 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. AIOSA ROSARIA ALBA LICIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in CORSO CALATAFIMI 812 90129 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. AIOSA ROSARIA ALBA LICIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a PALERMO, il
03/10/2016 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 17 novembre 2024 e sottoscritto il 6 novembre 2024;
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Monreale (Pa) nella via Aldo
Moro n. 25, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla ricorrente nell'interesse della figlia minore con la stessa Parte_1 convivente. A questo punto si precisa che la casa familiare viene assegnata alla madre, presso cui viene collocata la figlia minore, ma con facoltà del padre di disporne durante l'attuale periodo lavorativo della ricorrente presso il
Tribunale di Roma con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. In caso di proroga contrattuale dell'attività lavorativa della madre, parimenti sarà prorogata la facoltà per il ricorrente di disporne quale propria residenza.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
I. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
II. II. La figlia resta collocata prevalentemente presso la Per_1 dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita due volte al mese nel fine settimana dal sabato alla domenica sera, compatibilmente con gli orari dei voli.
2 III. III. Vacanze estive e festività: la figlia trascorrerà due Per_1 settimane non consecutive con ciascun genitore da comunicarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Natale, Pasqua e festività e ponti infra- annuali e altre ricorrenze nel corso dell'anno, i genitori concorderanno tra loro la gestione di tali giorni, compatibilmente con gli impegni lavorativi non derogabili, stante il rapporto collaborativo tra gli stessi esistente rivolto alla salvaguardia, interesse e benessere psico-fisico della figlia minore, seguendo il criterio dell'alternanza settimanale.
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4. il dott. verserà alla dott.ssa tramite Parte_2 Parte_1 accredito in c/c IBAN [...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 200,00. Tale assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla ricorrente . Pt_1
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a. Le spese per la retta scolastica, l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 5221/2024:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 17 novembre 2024 e sottoscritto il 6 novembre 2024 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di PALERMO al n. 299,
p. II, serie A, dell'anno 2016).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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