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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 4195/2021 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
(CF e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(CF ), rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Buonfantino, C.F._2
in forza di procura in atti, domiciliati come in atti;
APPELLANTI
NONCHE'
(P.IVA: ), in p.l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Vincenzo Maria, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATA INCIDENTALE
NONCHE'
(CF: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3
dall'avv. Emilia Esposito, in forza di procura in atti, domiciliata come in atti;
APPELLATA INCIDENTALE
NONCHE'
Controparte_3 Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.01.2025 n cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITT
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza n. 372/2021 del
Giudice di Pace di Marigliano, depositata il 27.05.2021 e non notificata, con la quale è
stata rigettata la domanda proposta in primo grado dagli odierni appellanti al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e da lesione subiti in occasione del sinistro stradale occorso in Marigliano (NA) in data 01.07.2013 alle ore 12.45 circa in via Somma allorquando il sig. , alla guida del motociclo Piaggio Vespa PX Parte_3
150 tg.BC10369 di proprietà del sig. e con a bordo, in qualità di trasportata, Parte_1 la sig.ra subiva, unitamente alla trasportata, lesioni a seguito Controparte_2
dell'urto da parte del veicolo Opel Antara tg.DL068HF, di proprietà della soc. CP_3
[...]
Il sig. e la sig.ra venivano pertanto trasportati Parte_2 Controparte_2
presso il nosocomio “Casa di cura Trusso” di Ottaviano (NA) ove veniva diagnosticato per il primo “trauma contusivo distorsivo ginocchio e caviglia destra, contusione spalla destra, distorsione cervicale, escoriazioni multiple”, mentre “trauma contusivo distorsivo spalla e polso destro, distorsione ginocchio destro, contusione mano destra, escoriazioni multiple”, per la seconda.
Gli appellanti, con i motivi di gravame formulati, censuravano la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda sarebbe derivato da una errata valutazione dei fatti di causa, in forza della quale il Giudice di prime cure, non avrebbe correttamente tenuto in considerazione la documentazione versata in atti che, se correttamente valutata, avrebbe comportato un totale accoglimento delle domanda;
contestano, inoltre, che il Giudice di prime cure aveva erroneamente coinvolto nella decisione adottata anche la domanda formulata dal per i danni a cose, domanda che invece Pt_1
meritava separata pronuncia.
Si costituiva in giudizio l' impugnando e contestando i motivi di CP_1 CP_1
gravame, insistendo preliminarmente per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e in subordine per il rigetto dello stesso per la sua infondatezza, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, evidenziando la correttezza del ragionamento condotto dal giudice di prime cure e spiegando appello incidentale circa la non proponibilità delle domande proposte dai Sig.ri , Pt_1 Pt_2
e CP_2
Si costituiva in giudizio l'appellata interventrice nel giudizio di Controparte_2
primo grado, la quale spiegava appello incidentale circa la questione della non proponibilità della domanda, chiedendo la declaratoria di proponibilità e procedibilità
della domanda con conseguente accoglimento nel merito.
Occorre ricordare che nel presente giudizio l'appellata in persona del CP_3
suo l.r.p.t. sig. , non si è costituita e pertanto se ne dichiara la Controparte_4
contumacia.
In via preliminare, l'atto di appello è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza;
pertanto,
l'impugnazione risulta ammissibile.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia infondato, per i motivi di seguito esposti.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, nel quadro del principio di libera valutazione delle prove espresso nell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. per tutte Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass., sez. lav., 17-07-2001,
n. 9662).
Non ignora inoltre questo Giudice che anche il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (cfr. in tal senso
Cass. 26-06-2007, n. 14748; Cass. 08-02-2006, n. 2815; Cass. 12-12-2001, n. 15687).
Ciò detto, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è
giunto il Giudice di Pace, avendo questi valorizzato gli elementi, emersi dagli atti di causa di primo grado, che hanno giustamente condotto al rigetto della domanda attorea. Sin dall'atto della costituzione in giudizio l'appellata impresa assicurativa ha eccepito l'improponibilità della domanda risarcitoria in quanto, prima della proposizione del presente giudizio, parte attrice/interventrice non ha ottemperato alle formalità previste di cui al D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al riguardo va osservato che non è sufficiente per ritenere ammissibile, proponibile e procedibile una domanda il solo invio della lettera di costituzione in mora ex art. 145 e
148 D. Lgs 209/05. È necessario, infatti, che il danneggiato provi di aver cooperato con correttezza e buona fede al fine di consentire alla compagnia assicurativa di svolgere tutte le attività utili alla determinazione del danno lamentato ed alla eventuale liquidazione dello stesso.
Sul punto la Cassazione con sentenza n. 1829/18, precisa che “la decisione di improcedibilità (rectius improponibilità) della domanda risarcitoria, si fonda sul riscontrato
“inadempimento di carattere sostanziale rilevante da parte del soggetto gravato di tale obbligo e di un atteggiamento contrario alle regole di buona fede ex art. 1175 cc… l'attore non ha voluto collaborare
lealmente nello svolgimento delle trattative stragiudiziali, mostrando come unico intento quello di ricorrere direttamente alla tutela giurisdizionale … ne discende che, in concreto, l'inadempimento ha
determinato quella stasi, quella sospensione della procedura rilevante ai sensi del combinato disposto dell'art. 145 e 148 cda e che impediva l'avvio dell'azione giudiziaria, non avendo l'attore osservato le
modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148…”
Invero risultano agli atti invito a perizia con ricevute oltre a due comunicazioni fax,
spedite al difensore dell'attore dal fiduciario nonché inviti a visita Pt_1 CP_5
medica inoltrati anche dal fiduciario dott. Buonfantino all'attore ed alla Pt_2
interventrice CP_2
Quanto all'appello incidentale spiegato dall'appellata compagnia di assicurazioni, va ritenuta assorbente la questione della non proponibilità delle domande.
Gli attori, nonostante gli inviti rivolti loro dalla compagnia convenuta, onde far periziare il veicolo tg. BC10369 ed espletare visita medica, così come l'interventrice non avendovi aderito, come documentato dall'appellata compagnia, si sono CP_2
resi inadempienti non osservando le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 Cda ed azionando il giudizio in costanza del periodo di sospensione della procedura, rilevante ai sensi del combinato disposto dell'art. 145 e 148 cda e successivamente ribadito dalla
Suprema Corte con sentenza n. 1829/2018, sospensione determinata dal loro stesso inadempimento.
L'accogliento dell'eccezione di improponibilità posta a base dell'appello incidentale spiegato dall'appellata compagnia, risulta assorbente di tutte le altre richieste di revisione formulate dagli appellanti, principali ed incidentale.
Conclusivamente gli elementi istruttori emersi in primo grado siccome correttamente interpretati dal Giudice di prime cure unitamente all'integrazione motiva della pronuncia appellata conducono alla conseguente conferma della sentenza di rigetto dell'appello.
La necessità di integrare la sentenza impugnata in parte motiva determina l'opportunità di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio del grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G.
4195/2021 così provvede:
-rigetta l'appello proposto e in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla
[...] dichiara l' improponibilità delle domande dei sig.ri , CP_6 Parte_1 Parte_2
e confermando per il resto la sentenza impugnata
[...] Controparte_2
- rigetta l'appello incidentale proposto dall'appellata Controparte_2
- compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti;
Così deciso in Nola, lì 09.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura