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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5208/2020 vertente
TRA
, E , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'avv.to Domenico Persona_1
Carozza, come in atti ricorrente
E
, in persona del presidente p.t., rappr. e dif. dall'avv. Marialuigia Ferrante, come in atti CP_1 resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.10.2020, il ricorrente premetteva: Persona_1
- di aver lavorato, sempre con qualifica di operaio specializzato, poi, agente tecnico con mansioni di fabbro, dal 01.11.1973 al 31.08.2019, alle dipendenze dell' Controparte_2
, poi US , e, infine, diventata;
[...] Controparte_3 Controparte_4
- di aver lavorato sempre nel piano secondo seminterrato sito all'interno del P.O. di
Controparte_3
- che, l'ambiente di lavoro era privo di riscaldamento e condizionatore, conseguentemente, freddo nel periodo invernale, caldo nel periodo estivo;
- che nella qualità di fabbro, era addetto, prevalentemente, alla riparazione, sostituzione delle parti in ferro dei carrelli per il trasporto dei medicinali e delle bombole di ossigeno, nonché alla installazione di tubi, lamiere osservando turni in linea con i parametri contrattuali;
- che per tutta la durata del rapporto di lavoro, sarebbe stato esposto a rischio lavorativo secondario all'esposizione a fattori micro climatici ambientali avversi ed ai fumi/agenti chimici derivanti dalle saldature a fuoco;
- che in data 28/07/2018, presentava denuncia di malattia professionale, alla sede CP_1 competente per territorio (pratica n° 514967114), ritenendo che la patologia “asma bronchiale” di cui pativa, fosse conseguenza dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze di e che con provvedimento del 04/04/2020 l' , a seguito di opposizione, a CP_5 CP_1 definizione della pratica relativa alla suddetta denuncia, comunicava al ricorrente che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare che le patologie lamentate fossero legate a cause di natura professionale con conseguente accertamento del diritto all'indennizzo del danno biologico subito e condanna dell' al pagamento della prestazione rivendicata, oltre interessi e CP_1 rivalutazione;
spese vinte con attribuzione. L' si costituiva in giudizio e, resistendo al ricorso, eccepiva l'infondatezza della CP_1 domanda, e concludeva per il rigetto della stessa, spese vinte.
Nel corso del giudizio l'istante decedeva, per cui si costituiva in giudizio Persona_1
l'unico erede . In data 02.02.2023 decedeva , pertanto il Controparte_6 Controparte_6
05.05.2024 si costituivano gli eredi , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente giova precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale
è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Il legislatore ha, poi, introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella. Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte
Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale ovvero indennizzo di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la CP_1 malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Nel caso che ci occupa, il ricorrente ritiene che le patologie indicate in ricorso, siano derivate dall'attività lavorativa di fabbro.
Nella fattispecie oggetto della presente indagine, essendo contestate le mansioni espletate dal ricorrente, ed in particolare l'esposizione ad un rischio specifico, il Tribunale disponeva l'ammissione della prova per testi, che ha pienamente dimostrato l'esposizione ad un ambiente di lavoro non salubre, quantomeno dal 1991 al 2001 (cfr. prove testimoniali in atti).
Venendo all'accertamento circa la sussistenza o meno del nesso di causalità tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta, si espone quanto segue.
Con riferimento al merito della questione va detto che il consulente di ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato il era affetto da “Bronchite asmatica cronica”, e che Per_1 la suddetta patologia è stata contratta a causa dello svolgimento di attività lavorativa ed ha determinato un danno biologico pari al 8 % (cfr. consulenza tecnica in atti)
La relazione peritale depositata dal dott. appare completa ed esaustiva;
la predetta si Per_2 fonda su accertamenti diagnostici opportuni e rigorosi e derivano da una disamina del caso clinico condotta con retti criteri e con iter logico ineccepibile, sottoposti alla verifica del
Giudice e, pertanto, ritenuti ampiamente condivisibili.
Il consulente tecnico nominato ha chiarito che:
“Quindi, in definitiva, tenuto conto che, per quanto ricavabile dalla documentazione esaminata, l'attività lavorativa del ricorrente (saldatore), può essere considerata, quantomeno, quale concausa preponderante ed efficiente, a nostro avviso, nel determinismo della menomazione asma bronchiale, tenuto conto che la suddetta patologia (J45.0) è riconoscibile, ai sensi delle tabelle di cui al DM 9 aprile 2008 (Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura - GU n. 169 del 21-7-2008), quale malattia professionale, nei casi di lavorazioni che espongono all'azione del cromo, del nichel e delle leghe o dei loro composti, essa menomazione, viste le tabelle di indennizzo infortuni CP_1 sul lavoro e malattie professionali (decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38), concernenti il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le quali prevedono, al codice n° 339, per l'asma, prima classe, secondo i parametri di cui all'all.2 parte B una valutazione fino al 29%, in particolare per una riduzione fino al 25% del FEV1 una valutazione fino al 12%, visti, altresì, i più comuni
Barèmes di riferimento medico legale, tenuto conto dell'esame spirometrico in atti, datato
13/03/2019 con FEV1 al 64% e PEF al 76%, purché eseguito in continuità di lavoro, cioè in continuità di esposizione al rischio fumi di saldatura o, comunque, NON oltre i 18 mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa, può equamente essere valutata, in termini di danno biologico, nella misura dell'8% (otto %). In conclusione, per quanto ai quesiti posti dall'adito
Magistrato, precisiamo che, se dobbiamo limitare la nostra valutazione medico legale al Cont periodo indicato tra i quesiti posti, cioè al periodo 1991/2001, la denuncia della protocollata in data 28/07/2018, è tardiva rispetto al periodo massimo di indennizzabilità fissato per legge a 18 mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa, mentre, se il primo Cont certificato di atato 28/07/2018 è stato redatto in situazione di continuità lavorativa (dal ricorso in atti pare che l'attività lavorativa sia cessata il 31/08/2019), quindi in situazione di persistente esposizione ai fattori di rischio lavorativo, come sopra esposti, il nesso di causa tra l'esposizione al rischio lavorativo stesso e la menomazione denunciata è fuori dubbio, valendo il principio della cosiddetta “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la prova, a carico dell' , che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali CP_1
e non dal lavoro, così come precisiamo, ancora, che l'entità dello stato invalidante derivante dalla malattia professionale, in termini di percentuale indennizzabile, è pari all'8% (otto %)
e che, ai fini della decorrenza, si deve intendere l'epoca della domanda amministrativa.”
La valutazione medico-legale, motivata e logicamente ineccepibile nelle conclusioni è pienamente condivisibile.
La consulenza tecnica non viene messa in dubbio dalle censure sollevate dalla parte resistente, con le depositate note di trattazione scritta.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, va accertato e dichiarato che le patologie cui era affetto il presentano natura professionale ed hanno determinato un danno biologico nella Per_1 misura del 8% e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento dell'indennizzo CP_1 corrispondente oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di ctu sono poste a carico dell' e si liquidano come da separato decreto CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: - accoglie il ricorso e accerta che le tecnopatie lamentate dal hanno Persona_1 determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 8 % e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della relativa prestazione agli eredi dalla data della CP_1 domanda amministrativa oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' , al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 CP_1 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5208/2020 vertente
TRA
, E , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'avv.to Domenico Persona_1
Carozza, come in atti ricorrente
E
, in persona del presidente p.t., rappr. e dif. dall'avv. Marialuigia Ferrante, come in atti CP_1 resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.10.2020, il ricorrente premetteva: Persona_1
- di aver lavorato, sempre con qualifica di operaio specializzato, poi, agente tecnico con mansioni di fabbro, dal 01.11.1973 al 31.08.2019, alle dipendenze dell' Controparte_2
, poi US , e, infine, diventata;
[...] Controparte_3 Controparte_4
- di aver lavorato sempre nel piano secondo seminterrato sito all'interno del P.O. di
Controparte_3
- che, l'ambiente di lavoro era privo di riscaldamento e condizionatore, conseguentemente, freddo nel periodo invernale, caldo nel periodo estivo;
- che nella qualità di fabbro, era addetto, prevalentemente, alla riparazione, sostituzione delle parti in ferro dei carrelli per il trasporto dei medicinali e delle bombole di ossigeno, nonché alla installazione di tubi, lamiere osservando turni in linea con i parametri contrattuali;
- che per tutta la durata del rapporto di lavoro, sarebbe stato esposto a rischio lavorativo secondario all'esposizione a fattori micro climatici ambientali avversi ed ai fumi/agenti chimici derivanti dalle saldature a fuoco;
- che in data 28/07/2018, presentava denuncia di malattia professionale, alla sede CP_1 competente per territorio (pratica n° 514967114), ritenendo che la patologia “asma bronchiale” di cui pativa, fosse conseguenza dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze di e che con provvedimento del 04/04/2020 l' , a seguito di opposizione, a CP_5 CP_1 definizione della pratica relativa alla suddetta denuncia, comunicava al ricorrente che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare che le patologie lamentate fossero legate a cause di natura professionale con conseguente accertamento del diritto all'indennizzo del danno biologico subito e condanna dell' al pagamento della prestazione rivendicata, oltre interessi e CP_1 rivalutazione;
spese vinte con attribuzione. L' si costituiva in giudizio e, resistendo al ricorso, eccepiva l'infondatezza della CP_1 domanda, e concludeva per il rigetto della stessa, spese vinte.
Nel corso del giudizio l'istante decedeva, per cui si costituiva in giudizio Persona_1
l'unico erede . In data 02.02.2023 decedeva , pertanto il Controparte_6 Controparte_6
05.05.2024 si costituivano gli eredi , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente giova precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale
è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Il legislatore ha, poi, introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella. Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte
Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale ovvero indennizzo di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la CP_1 malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Nel caso che ci occupa, il ricorrente ritiene che le patologie indicate in ricorso, siano derivate dall'attività lavorativa di fabbro.
Nella fattispecie oggetto della presente indagine, essendo contestate le mansioni espletate dal ricorrente, ed in particolare l'esposizione ad un rischio specifico, il Tribunale disponeva l'ammissione della prova per testi, che ha pienamente dimostrato l'esposizione ad un ambiente di lavoro non salubre, quantomeno dal 1991 al 2001 (cfr. prove testimoniali in atti).
Venendo all'accertamento circa la sussistenza o meno del nesso di causalità tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta, si espone quanto segue.
Con riferimento al merito della questione va detto che il consulente di ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato il era affetto da “Bronchite asmatica cronica”, e che Per_1 la suddetta patologia è stata contratta a causa dello svolgimento di attività lavorativa ed ha determinato un danno biologico pari al 8 % (cfr. consulenza tecnica in atti)
La relazione peritale depositata dal dott. appare completa ed esaustiva;
la predetta si Per_2 fonda su accertamenti diagnostici opportuni e rigorosi e derivano da una disamina del caso clinico condotta con retti criteri e con iter logico ineccepibile, sottoposti alla verifica del
Giudice e, pertanto, ritenuti ampiamente condivisibili.
Il consulente tecnico nominato ha chiarito che:
“Quindi, in definitiva, tenuto conto che, per quanto ricavabile dalla documentazione esaminata, l'attività lavorativa del ricorrente (saldatore), può essere considerata, quantomeno, quale concausa preponderante ed efficiente, a nostro avviso, nel determinismo della menomazione asma bronchiale, tenuto conto che la suddetta patologia (J45.0) è riconoscibile, ai sensi delle tabelle di cui al DM 9 aprile 2008 (Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura - GU n. 169 del 21-7-2008), quale malattia professionale, nei casi di lavorazioni che espongono all'azione del cromo, del nichel e delle leghe o dei loro composti, essa menomazione, viste le tabelle di indennizzo infortuni CP_1 sul lavoro e malattie professionali (decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38), concernenti il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le quali prevedono, al codice n° 339, per l'asma, prima classe, secondo i parametri di cui all'all.2 parte B una valutazione fino al 29%, in particolare per una riduzione fino al 25% del FEV1 una valutazione fino al 12%, visti, altresì, i più comuni
Barèmes di riferimento medico legale, tenuto conto dell'esame spirometrico in atti, datato
13/03/2019 con FEV1 al 64% e PEF al 76%, purché eseguito in continuità di lavoro, cioè in continuità di esposizione al rischio fumi di saldatura o, comunque, NON oltre i 18 mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa, può equamente essere valutata, in termini di danno biologico, nella misura dell'8% (otto %). In conclusione, per quanto ai quesiti posti dall'adito
Magistrato, precisiamo che, se dobbiamo limitare la nostra valutazione medico legale al Cont periodo indicato tra i quesiti posti, cioè al periodo 1991/2001, la denuncia della protocollata in data 28/07/2018, è tardiva rispetto al periodo massimo di indennizzabilità fissato per legge a 18 mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa, mentre, se il primo Cont certificato di atato 28/07/2018 è stato redatto in situazione di continuità lavorativa (dal ricorso in atti pare che l'attività lavorativa sia cessata il 31/08/2019), quindi in situazione di persistente esposizione ai fattori di rischio lavorativo, come sopra esposti, il nesso di causa tra l'esposizione al rischio lavorativo stesso e la menomazione denunciata è fuori dubbio, valendo il principio della cosiddetta “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la prova, a carico dell' , che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali CP_1
e non dal lavoro, così come precisiamo, ancora, che l'entità dello stato invalidante derivante dalla malattia professionale, in termini di percentuale indennizzabile, è pari all'8% (otto %)
e che, ai fini della decorrenza, si deve intendere l'epoca della domanda amministrativa.”
La valutazione medico-legale, motivata e logicamente ineccepibile nelle conclusioni è pienamente condivisibile.
La consulenza tecnica non viene messa in dubbio dalle censure sollevate dalla parte resistente, con le depositate note di trattazione scritta.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, va accertato e dichiarato che le patologie cui era affetto il presentano natura professionale ed hanno determinato un danno biologico nella Per_1 misura del 8% e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento dell'indennizzo CP_1 corrispondente oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di ctu sono poste a carico dell' e si liquidano come da separato decreto CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: - accoglie il ricorso e accerta che le tecnopatie lamentate dal hanno Persona_1 determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 8 % e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della relativa prestazione agli eredi dalla data della CP_1 domanda amministrativa oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' , al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 CP_1 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso