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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/06/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4492/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Lorenzo Frison e Mauro
Bompan, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Latina alla via G. Carducci n. 7
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta da Controparte_1 Controparte_2
rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n.r.g. 2416/2021, dagli avv.ti Andrea Ornati e
Raffaele Zurlo, elettivamente domiciliata in La Spezia, alla via Paolo Emilio
Taviani n. 170
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da note verbale di udienza del 18.2.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso per d.i. n. r.g. 2416/2021 la chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Latina di ingiungere a il pagamento della somma Parte_1
complessiva di euro 50.707,24, oltre accessori e spese. Fondava il credito su copia contratto di finanziamento, estratto conto, decadenza beneficio del termine, atto di cessione del credito.
Con d.i. 868/2021 il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e delle spese processuali.
Con atto di citazione in opposizione, proponeva Parte_1
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione dell'opposta per non essere intervenuta regolare cessione. Nel merito deduceva l'indeterminatezza del credito, l'applicazione di interessi usurari, l'applicazione di clausole vessatorie ed abusive.
Si costituiva ritualmente in giudizio la deducendo la Controparte_1 corretta quantificazione del credito, l'idoneità della documentazione a provarne l'ammontare, la regolare sottoscrizione delle clausole.
Prodotta documentazione, espletata ctu contabile, all'udienza del
18.2.2025, la causa era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma
3 c.p.c.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente deve darsi atto della regolarità dell'avvenuta cessione del credito.
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla
- 2 - notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass., ord. n. 10200 del
16/04/2021).
Più di recente la Suprema Corte ha affermato che “la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
- 3 - Ancora recentemente la giurisprudenza ha chiarito che “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia (…)”. (Cass. civile, 20 novembre 2024, n.
29872).
Parte opposta ha altresì depositato in atti il contratto di cessione nonché la copia della Gazzetta Ufficiale e l'elenco dei crediti ceduti.
Deve pertanto ritenersi che siano state rispettate le formalità previste ai fini della regolarità della cessione.
Nel merito parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto bancario, mediante produzione del contratto di finanziamento nonché del relativo estratto conto.
In ordine alla prova del credito vantato, dall'analisi della documentazione prodotta dalla banca, si evince che i documenti posti a fondamento della domanda monitoria sono sufficienti ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, necessitandosi solo nel corso del giudizio di opposizione dell'ulteriore documentazione analitica.
Infatti l'estratto conto è sufficiente, in sede monitoria, ad integrare la prova scritta privilegiata necessaria a valutare la fondatezza del credito al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo;
spetterà poi nel giudizio di cognizione piena, successivo all'opposizione all'opposta documentare l'andamento del rapporto di conto corrente bancario (Cass. Civ., Sez. I, n. 26318/2008).
- 4 - L'estratto conto versato in atti riporta analiticamente le poste di credito e debito ed è pertanto idoneo a provare il credito anche nel giudizio a cognizione piena.
Quanto alla quantificazione del credito, parte opponente, ne contesta la correttezza in ordine all'applicazione l'applicazione di interessi usurai.
Il ctu, dott. nell'elaborato peritale, cui codesto Persona_1
Tribunale aderisce, in quanto adeguatamente motivate, ha escluso l'applicazione di interessi usurai nel contratto di finanziamento, regolato secondo i principi dell'ammortamento alla francese standard (la cui illegittimità
è stata esclusa in via di principio dalle S.S.UU. della Suprema Corte, sentenza n. 29 maggio 2024, n. 15130 e comunque non oggetto di contestazione nel presente giudizio).
In ordine alla natura del tasso applicato, il ctu ha accertato l'insussistenza di tassi oltre soglia usuraria.
Ha accertato il ctu che “il TEG contrattuale del 12,14% applicato al momento della stipula del contratto di prestito personale tra la Parte_2
già Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, e la sig.ra in
[...] Pt_1
data 16/11/2011, non riveste caratteri usurai, in quanto di misura inferiore al limite oggettivo del 18,0125% pubblicato nel D.M. di riferimento per il quarto trimestre 2011, in osservanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della
Legge 7 marzo 1996 n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106”.
Del pari anche la verifica dell'usurarietà del tasso di mora, come da indicazioni della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
19597/2020) ha dato esito negativo “lo scrivente CTU ha potuto determinare un indicatore di costo globale del finanziamento, comprensivo anche del tasso di mora, pari al 14,51% (si veda all. n. 3). Tale livello di costo, riferito al caso peggiore per il mutuatario (worst case), esprime comunque una misura del costo del finanziamento comprensivo del tasso di mora contrattualmente stabilito inferiore sia al Tasso Soglia Usura pari al 18,0125%, che al tasso
- 5 - soglia “di mora” così come individuato dalla Suprema Corte a SS.UU. (n.
19597/2020) e calcolato con la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4, quindi pari a (11,21 + 2,1) x 1,25 + 4 = 20,6375%..”
Pertanto il ctu ha determinato che “anche la misura degli interessi di mora contrattualmente stabili in 15,96% non rivestano carattere usurario, in quanto la loro applicazione determina un costo complessivo del finanziamento inferiore sia al Tasso Soglia Usura del 18,0125% che al Tasso Soglia Usura di
Mora del 20,6375%, individuato da ultimo dalla Cassazione a SS.UU.”
In ordine alle clausole asseritamente abusive, va osservato che solo nel caso in cui il tasso degli interessi moratori sia manifestamente eccessivo nei contratti di finanziamento predisposti da una banca nei confronti dei consumatori, la clausola vada ritenuta nulla perché abusiva e nessun interesse moratorio è dovuto per il ritardo nel pagamento delle rate, fermo restando il decorso degli interessi corrispettivi contrattualmente pattuiti (cfr. Cass. SS.UU.
Cass., 19597/2020).
Orbene ai sensi dell' art 33 cod. consumo “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Invero la maggiorazione prevista dagli interessi moratori appare del tutto ragionevole, tenuto conto che trattasi di ipotesi speciale e “patologica” del contratto in cui il contraente incorre in ritardo nell'adempimento della prestazione e non è tale da comportare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Va difatti osservato che “la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. “tasso soglia” di cui alla l. n.
- 6 - 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la “reductio ad aequitatem” ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto”. (Corte di Cassazione, III civile, Ordinanza 21 febbraio 2023 n. 5379)
Se anche avesse rilievo quale clausola penale ai sensi dell'art. 33, comma II, lettera f. del decreto legislativo del 6 Settembre 2005 n. 206, che disciplina l'ipotesi di clausole che hanno per oggetto di imporre al consumatore, in ogni caso di inadempimento o di risarcimento un onere economico, al fine di dichiararne la natura vessatoria, è necessario che consista in concreto in un importo manifestamente eccessivo, che non è dato nel caso in esame. (cfr. Trib.
Latina sent. 11/2024 del 3.1.2024).
In ordine alla clausola che prevede la decadenza del beneficio del termine, la giurisprudenza ha precisato che “Agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma.” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24330 del 18 novembre 2011).
Orbene deve osservarsi che, in concreto, la decadenza dal beneficio del termine è stata dichiarata dopo il ritardato o mancato pagamento di numerose rate (circa un anno).
- 7 - Pertanto la circostanza che la decadenza del beneficio del termine sia stata dichiarata a fronte del costante mancato o ritardato pagamento delle rate scadute, nonché che l'azione sia stata intrapresa notevolmente dopo il maturarsi dell'inadempimento, rendono non rilevante, stante la della gravità dell'inadempimento del debitore, la valutazione della abusività o meno della clausola che prevede la decadenza dopo il mancato pagamento di due rate, non essendo in concreto stata applicata.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il d.i. opposto confermato.
Le spese di lite (ivi comprese quelle di ctu), liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 26.001,00
e 52.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 868/2021, emesso il 5.5.2021 dal Tribunale di Latina, che dichiara esecutivo;
b) condanna l'opponente, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
c) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu.
Così deciso in Latina il 7.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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