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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4631/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4631 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
, Parte_1
attore opponente, con l'avvocato Pierpaolo Venosta
e incorporante l'originaria convenuta NTroparte_1 NTroparte_2
convenuta opposta, con l'avvocato Andrea Zeroli
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10 ottobre 2024 e perciò, per parte opponente, come da atto di citazione e, per parte opposta, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 29/2021, R.G. n. 112/2021, in data 21 gennaio 2021, il giudice des. del
Tribunale di Brescia ha ingiunto a (di seguito, per brevità, di riconsegnare i Parte_2 Pt_1
NT beni mobili indicati in ricorso, e a pagare in favore della ricorrente (di seguito NTroparte_2 la somma di € 33.476,20=, oltre accessori e spese.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione contestando sotto vari profili la Pt_1
NT pretesa azionata in via monitoria da e chiedendo che il Tribunale, previo rigetto della istanza pagina 1 di 5 diretta alla concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto, revocasse e dichiarasse nullo il predetto decreto;
con salvezza delle spese di lite.
L'ingiunto allegava, in particolare, che: i) che, trattandosi di leasing traslativi, ed essendo di conseguenza applicabile la norma di cui all'art. 1526, cpv., c.c., la concedente non avrebbe potuto pretendere il pagamento di tutti i canoni contrattuali oltre alla restituzione dei beni già concessi in locazione finanziaria, dovendo di conseguenza la penale contrattuale essere ridotta in applicazione della disciplina introdotta con L. n. 124/2017 (dal momento che il credito è stato azionato in via monitoria in data successiva all'entrata in vigore di tale disciplina); ii) con riferimento al contratto di locazione avente ad oggetto il miniescavatore Volvo mod. EC18, oggetto di furto regolarmente NT denunciato dal non potrebbe richiedere il pagamento dei canoni, non avendo dato Pt_1
dimostrazione di avere richiesto alla compagnia di assicurazione il ristoro dal danno subito in conseguenza del furto;
iii) la richiesta azionata in via monitoria sarebbe illegittima per avere la concedente illegittimamente rifiutato l'adempimento della prestazione offerto dalla parte opponente con comunicazione in data 22 novembre 2016, con conseguenti applicabilità dell'istituto della mora del creditore ex art. 1206 c.c., e illegittimità della richiesta da parte della convenuta opposta degli interessi di mora. NT si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto la fondatezza dei motivi di opposizione, concludendo in via preliminare per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto opposto;
in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta (o della diversa di giustizia), con condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese di lite.
In esito all'udienza del 30 dicembre 2021 il G.I. concedeva la provvisoria esecutività all'opposto decreto.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La nullità e/o inefficacia della clausola penale per contrasto con il disposto di cui all'art. 1526 c.c. e comunque per iniquità.
La norma di cui all'art. 1526 c.c. attiene alla disciplina dei rapporti tra il venditore e il compratore con patto di riservato dominio (ai quali la giurisprudenza di legittimità assimila il concedente e l'utilizzatore nel contratto di leasing c.d. traslativo) nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore. pagina 2 di 5 Tale norma, che disciplina appunto i rapporti economici tra le parti in caso di risoluzione contrattuale, non è applicabile nel caso di specie, nel quale i contratti sono giunti a naturale scadenza, vale a dire l'utilizzatore ha goduto dei beni per tutta la durata contrattuale (i contratti scadevano rispettivamente il
16 giugno 2014, il 12 gennaio 2015 e il 31 luglio 2015 – cfr. doc. 3 di parte convenuta opposta) e anzi per un periodo ulteriore (dal momento che i beni oggetto dei due primi contratti sono tuttora nella disponibilità dell'utilizzatore, il terzo, vale a dire il miniescavatore Volvo mod. EC18, lo era stato fino alla data del 10 ottobre 2016, quando lo stesso era stato oggetto di furto); di talché, nonostante l'improprio utilizzo da parte della concedente, nella lettera datata 20 settembre 2016, nella quale intimava all'utilizzatore l'immediata restituzione dei beni, dell'espressione “vi comunichiamo la risoluzione, con effetto immediato, del contratto di locazione finanziaria” (cfr. doc. 3 di parte opponente), di fatto i tre contratti erano giunti alla loro naturale scadenza, senza che l'utilizzatore avesse adempiuto al pagamento di tutti i canoni (né, a fortiori, avesse esercitato l'opzione di riscatto); di talché la restituzione dei beni, e il pagamento dei canoni scaduti costituivano null'altro che l'adempimento delle obbligazioni scadute derivanti dal contratto, vale a dire il pagamento dei canoni scaduti e impagati (corrispettivo del godimento da parte dell'utilizzatore dei beni per tutta la durata contrattualmente prevista – ed anzi per un periodo ulteriore, durante il quale ne aveva avuto la disponibilità sine tutulo) e la restituzione dei beni (non avendo esercitato al termine del periodo contrattuale l'opzione di acquisto, con conseguente obbligo restitutorio ai sensi dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto).
3. La illegittimità della richiesta al pagamento dei canoni scaduti relativi al contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il miniescavatore Volvo mod. EC18 per non avere la convenuta opposta escusso la polizza assicurativa accesa contro il rischio di furto.
Assume parte opponente che non potrebbe la convenuta richiedere il pagamento dei canoni relativi al contratto di leasing avente ad oggetto il miniescavatore Volvo mod. EC18 non avendo dimostrato di avere escusso la polizza che garantiva il bene dal rischio di furto.
Tale eccezione è manifestamente infondata.
Ed invero, a prescindere dal rilievo che l'escussione della polizza potrebbe tutt'al più tenere indenne la concedente dal danno derivante dal furto del bene, e perciò dalla impossibilità di riconseguirne la disponibilità alla scadenza del contratto, parte convenuta opposta ha fornito la prova della impossibilità di escutere la polizza, essendo il furto avvenuto il 10 ottobre 2016, e perciò oltre un anno dopo la scadenza del contratto (come detto, il termine di sessanta mesi successivi alla consegna del bene era pagina 3 di 5 spirato il 31 luglio 2015), e prevedendo la polizza l'automatica cessazione della garanzia alla scadenza del contratto di leasing – cfr. art. 13 delle condizioni generali di polizza, sub doc. 4 di parte convenuta opposta).
4. La asserita mora del creditore.
Assume parte opponente che non potrebbe la convenuta richiedere la condanna dell'utilizzatore alla restituzione dei beni relativi ai primi due contratti e al pagamento dei canoni scaduti ad essi contratti relativi avendo dolosamente ignorato la disponibilità manifestata dal difensore del di Pt_1
acquistare i beni pagando integralmente i canoni scaduti e i relativi interessi di mora.
Orbene osserva il giudice che, a prescindere che tale offerta informale era stata fatta in modo parziale
(mancando la disponibilità a pagare il prezzo di riscatto dei beni) e del tutto irrituale, tale da non potersi in alcun modo qualificare ai sensi dell'art. 1208 c.c., la creditrice aveva tutto il diritto di rifiutare quella che a tutti gli effetti rappresentava null'altro che un'offerta transattiva (essendo ormai cristallizzato il suo diritto a rientrare in possesso dei beni – essendo decorsi novanta giorni dalla naturale scadenza del contratto senza che l'utilizzatore avesse validamente esercitato il diritto di riscatto – in aggiunta al pagamento integrale dei canoni scaduti e degli interessi moratori).
5. Conclusioni.
Da tutto quanto sopra esposto discende il rigetto della opposizione, e la integrale conferma dell'opposto decreto, restando assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attore opponente andrà quindi condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.001,00= a € 52.000,00=, in complessivi € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in Parte_1
data 21 gennaio 2021 al n. 29/2021, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna l'attore pagina 4 di 5 opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di NTroparte_1
7.716,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 7 gennaio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4631 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
, Parte_1
attore opponente, con l'avvocato Pierpaolo Venosta
e incorporante l'originaria convenuta NTroparte_1 NTroparte_2
convenuta opposta, con l'avvocato Andrea Zeroli
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10 ottobre 2024 e perciò, per parte opponente, come da atto di citazione e, per parte opposta, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 29/2021, R.G. n. 112/2021, in data 21 gennaio 2021, il giudice des. del
Tribunale di Brescia ha ingiunto a (di seguito, per brevità, di riconsegnare i Parte_2 Pt_1
NT beni mobili indicati in ricorso, e a pagare in favore della ricorrente (di seguito NTroparte_2 la somma di € 33.476,20=, oltre accessori e spese.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione contestando sotto vari profili la Pt_1
NT pretesa azionata in via monitoria da e chiedendo che il Tribunale, previo rigetto della istanza pagina 1 di 5 diretta alla concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto, revocasse e dichiarasse nullo il predetto decreto;
con salvezza delle spese di lite.
L'ingiunto allegava, in particolare, che: i) che, trattandosi di leasing traslativi, ed essendo di conseguenza applicabile la norma di cui all'art. 1526, cpv., c.c., la concedente non avrebbe potuto pretendere il pagamento di tutti i canoni contrattuali oltre alla restituzione dei beni già concessi in locazione finanziaria, dovendo di conseguenza la penale contrattuale essere ridotta in applicazione della disciplina introdotta con L. n. 124/2017 (dal momento che il credito è stato azionato in via monitoria in data successiva all'entrata in vigore di tale disciplina); ii) con riferimento al contratto di locazione avente ad oggetto il miniescavatore Volvo mod. EC18, oggetto di furto regolarmente NT denunciato dal non potrebbe richiedere il pagamento dei canoni, non avendo dato Pt_1
dimostrazione di avere richiesto alla compagnia di assicurazione il ristoro dal danno subito in conseguenza del furto;
iii) la richiesta azionata in via monitoria sarebbe illegittima per avere la concedente illegittimamente rifiutato l'adempimento della prestazione offerto dalla parte opponente con comunicazione in data 22 novembre 2016, con conseguenti applicabilità dell'istituto della mora del creditore ex art. 1206 c.c., e illegittimità della richiesta da parte della convenuta opposta degli interessi di mora. NT si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto la fondatezza dei motivi di opposizione, concludendo in via preliminare per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto opposto;
in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta (o della diversa di giustizia), con condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese di lite.
In esito all'udienza del 30 dicembre 2021 il G.I. concedeva la provvisoria esecutività all'opposto decreto.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La nullità e/o inefficacia della clausola penale per contrasto con il disposto di cui all'art. 1526 c.c. e comunque per iniquità.
La norma di cui all'art. 1526 c.c. attiene alla disciplina dei rapporti tra il venditore e il compratore con patto di riservato dominio (ai quali la giurisprudenza di legittimità assimila il concedente e l'utilizzatore nel contratto di leasing c.d. traslativo) nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore. pagina 2 di 5 Tale norma, che disciplina appunto i rapporti economici tra le parti in caso di risoluzione contrattuale, non è applicabile nel caso di specie, nel quale i contratti sono giunti a naturale scadenza, vale a dire l'utilizzatore ha goduto dei beni per tutta la durata contrattuale (i contratti scadevano rispettivamente il
16 giugno 2014, il 12 gennaio 2015 e il 31 luglio 2015 – cfr. doc. 3 di parte convenuta opposta) e anzi per un periodo ulteriore (dal momento che i beni oggetto dei due primi contratti sono tuttora nella disponibilità dell'utilizzatore, il terzo, vale a dire il miniescavatore Volvo mod. EC18, lo era stato fino alla data del 10 ottobre 2016, quando lo stesso era stato oggetto di furto); di talché, nonostante l'improprio utilizzo da parte della concedente, nella lettera datata 20 settembre 2016, nella quale intimava all'utilizzatore l'immediata restituzione dei beni, dell'espressione “vi comunichiamo la risoluzione, con effetto immediato, del contratto di locazione finanziaria” (cfr. doc. 3 di parte opponente), di fatto i tre contratti erano giunti alla loro naturale scadenza, senza che l'utilizzatore avesse adempiuto al pagamento di tutti i canoni (né, a fortiori, avesse esercitato l'opzione di riscatto); di talché la restituzione dei beni, e il pagamento dei canoni scaduti costituivano null'altro che l'adempimento delle obbligazioni scadute derivanti dal contratto, vale a dire il pagamento dei canoni scaduti e impagati (corrispettivo del godimento da parte dell'utilizzatore dei beni per tutta la durata contrattualmente prevista – ed anzi per un periodo ulteriore, durante il quale ne aveva avuto la disponibilità sine tutulo) e la restituzione dei beni (non avendo esercitato al termine del periodo contrattuale l'opzione di acquisto, con conseguente obbligo restitutorio ai sensi dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto).
3. La illegittimità della richiesta al pagamento dei canoni scaduti relativi al contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il miniescavatore Volvo mod. EC18 per non avere la convenuta opposta escusso la polizza assicurativa accesa contro il rischio di furto.
Assume parte opponente che non potrebbe la convenuta richiedere il pagamento dei canoni relativi al contratto di leasing avente ad oggetto il miniescavatore Volvo mod. EC18 non avendo dimostrato di avere escusso la polizza che garantiva il bene dal rischio di furto.
Tale eccezione è manifestamente infondata.
Ed invero, a prescindere dal rilievo che l'escussione della polizza potrebbe tutt'al più tenere indenne la concedente dal danno derivante dal furto del bene, e perciò dalla impossibilità di riconseguirne la disponibilità alla scadenza del contratto, parte convenuta opposta ha fornito la prova della impossibilità di escutere la polizza, essendo il furto avvenuto il 10 ottobre 2016, e perciò oltre un anno dopo la scadenza del contratto (come detto, il termine di sessanta mesi successivi alla consegna del bene era pagina 3 di 5 spirato il 31 luglio 2015), e prevedendo la polizza l'automatica cessazione della garanzia alla scadenza del contratto di leasing – cfr. art. 13 delle condizioni generali di polizza, sub doc. 4 di parte convenuta opposta).
4. La asserita mora del creditore.
Assume parte opponente che non potrebbe la convenuta richiedere la condanna dell'utilizzatore alla restituzione dei beni relativi ai primi due contratti e al pagamento dei canoni scaduti ad essi contratti relativi avendo dolosamente ignorato la disponibilità manifestata dal difensore del di Pt_1
acquistare i beni pagando integralmente i canoni scaduti e i relativi interessi di mora.
Orbene osserva il giudice che, a prescindere che tale offerta informale era stata fatta in modo parziale
(mancando la disponibilità a pagare il prezzo di riscatto dei beni) e del tutto irrituale, tale da non potersi in alcun modo qualificare ai sensi dell'art. 1208 c.c., la creditrice aveva tutto il diritto di rifiutare quella che a tutti gli effetti rappresentava null'altro che un'offerta transattiva (essendo ormai cristallizzato il suo diritto a rientrare in possesso dei beni – essendo decorsi novanta giorni dalla naturale scadenza del contratto senza che l'utilizzatore avesse validamente esercitato il diritto di riscatto – in aggiunta al pagamento integrale dei canoni scaduti e degli interessi moratori).
5. Conclusioni.
Da tutto quanto sopra esposto discende il rigetto della opposizione, e la integrale conferma dell'opposto decreto, restando assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attore opponente andrà quindi condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.001,00= a € 52.000,00=, in complessivi € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in Parte_1
data 21 gennaio 2021 al n. 29/2021, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna l'attore pagina 4 di 5 opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di NTroparte_1
7.716,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 7 gennaio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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