Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 18 marzo 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5052/2024 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to CAVALLARO GIULIA giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, in forza di procura generale alle liti nn. CP_1
37590/7331 del 23.01.2023, rogito del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – art. 3 c. 3 l. n. 104/92 – Pensione o in subordine assegno di invalidità civile.
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 24 maggio 2024 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 19.3.2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è infondato.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1 sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della
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In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente (riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, pensione o in subordine assegno di invalidità civile).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni svolte in sede di
ATP e conformi a quanto acclarato in sede amministrativa.
In particolare premesso che parte ricorrente, in data 1 giugno 2023 sottoposta a visita Parte_1
medica da parte dei Sanitari della Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità
Civile di Catania veniva ritenuta invalida in misura pari al 67% e soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità, ha osservato che allo stato è affetta da “Esiti di artrodesi L4-L5 con fistole liquorali. Spondiloartrosi.Sindrome depressiva”; condizione che la rende invalida come già accertato in misura pari al 67% e di conseguenza non portatrice di handicap in situazione di gravità.
In risposta alle osservazioni formulate da parte ricorrente il dott. ha osservato di essere tenuto Per_2
“a valutare gli esiti funzionali, determinando il grado di invalidità. Inoltre l'intervento chirurgico di artrodesi è stato effettuato su un solo segmento vertebrale ossia L4-L5 con una conservazione della mobilità totale del rachide cervicale e dorsale con una diminuzione parziale del rachide lombosacrale. Pertanto in considerazione che il codice di valutazione è riferito ad una "anchilosi totale del rachide" la percentuale del 67% è anche sovrastimata.
2 La sindrome depressiva è del tutto lieve e compatibile con la Failed Back Surgery Syndrome, del resto la paziente assume solamente dei blandi ansiolitici e non una terapia con psicofarmaci”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il ricorso va pertanto respinto.
Spese irripetibili in ragione dei limiti reddituali, come dichiarati.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 5052/2024 R.G.L., così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 19/03/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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