Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4382 R.G. Cont. Anno 2018
VERTENTE TRA
- , rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Alberto Mignone;
Parte_1
ATTORE/OPPOSTO
E
- , in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
alla Via Annunziata – Palazzo Mosti, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. CP_1
Umberto Zollo;
CONVENUTO/OPPONENTE
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Contumace. Controparte_2
TERZO PIGNORATO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 II comma c.p.c. – Proc N. 518/2018 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
-1 di 8-
, in data 19.02.18, notificava al atto di pignoramento presso Parte_1 CP_1 CP_1
terzi, con il quale venivano pignorate le somme di spettanza del accreditate presso il CP_1
tesoriere comunale filiale di , fino alla concorrenza di € 14.257,90, in Controparte_2 CP_1 favore dell'istante e liquidate dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 1191 del 15/06/2017, notificata in forma esecutiva al il 25.11.2017, divenuta cosa giudicata. Controparte_1
La procedura esecutiva veniva iscritta al n. 518/2018 del R.G.E.M. del Tribunale di Benevento.
All'udienza di comparizione dinanzi al G.E. del 24/05/2018, il proponeva Controparte_1 opposizione ex art. 615 II comma c.p.c., avverso l'esecuzione intrapresa in suo danno chiedendo al Tribunale di voler, previa sospensione della stessa, dichiarare: a) inammissibile ed improcedibile l'esecuzione, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, b) la nullità del pignoramento, ai sensi dell'art. 159 comma 1 D.lgs. n. 267/2000; c) impignorabili le somme assoggettate all'esecuzione, ai sensi dell'art. 159 comma II del D. Lgs. N. 267/2000.
Il G.E., con ordinanza notificata alle parti il 13.09.2018, ritenuta ammissibile l'opposizione accoglieva l'istanza di sospensione e dichiarava estinta la procedura esecutiva N. 518/2018 R.G.E., concedendo termine per la introduzione del giudizio di merito.
, pertanto, introduceva il presente giudizio di merito, nel quale si costituiva, Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rejectis contrariis: a) dichiarare inammissibile, improponibile ed infondata, in fatto ed in diritto, l'opposizione all'esecuzione proposta dal con l'atto del 22/05/2018 e, nel contempo, Controparte_1
riconoscere legittimamente proposta la procedura espropriativa presso terzi iniziata dall'attore con l'atto di citazione del 19/02/2018, notificato il 22/02/2018, adottando, all'uopo, ogni più idoneo provvedimento;
b) condannare, indi, esso , in persona del Sindaco Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione delle stesse al sottoscritto difensore antistatario”.
Il giudizio veniva incardinato innanzi all'intestato Tribunale, con R.G.N. 4382/2018.
Si costituiva, altresì, il chiedendo che il Tribunale volesse così provvedere: Controparte_1
“a) dichiari improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondata la domanda proposta da
con la riassunzione nel merito della procedura esecutiva n. 518/2018 dichiarata Parte_1 estinta, rigettandola;
2) condanni gli opponenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.
Dopo la celebrazione di alcune udienze e l'assegnazione della procedura a giudici diversi, all'udienza del 27/06/2024 il giudice riservava la causa in decisione, per poi rimetterla sul ruolo, verificata la non integrità del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato Controparte_2
-2 di 8- Il terzo pignorato benché regolarmente citato, però, non si costituiva in giudizio Controparte_2
e, pertanto, il giudice verificata la regolarità della chiamata in causa nei confronti di quest'ultimo, all'udienza del 5.02.2025, fatte precisare le rispettive conclusioni, riservava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Il giudice, accertata la regolarità della notifica e stante la mancata costituzione in giudizio, deve procedere, preliminarmente, a dichiarare la contumacia di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore.
Preliminarmente, si evidenzia che il giudice, per il principio della “ragione più liquida”, può pronunciarsi su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente superflua l'analisi di tutte le altre questioni (cfr. Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez Un. n. 9936/2014, Cass. Sez. Un. n.
11799/2017, Cass. Sez. VI, 3, Ord. n. 30745 del 26/11/2019, Cass. sez. lav., n. 9309 del
20/05/2020).
In primis, si deve rilevare che il pignoramento non può essere considerato nullo, ai sensi dell'art. 159, comma 1, D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, atteso che per “tesoriere” del si deve CP_1
intendere un agente contabile esterno tenuto a rendere il conto giudiziale inerente alla propria gestione, quale appunto risulta essere la terzo pignorato, come emerge anche Controparte_2
dalla dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c.
Le ulteriori eccezioni del in virtù delle quali l'opponente deduce Controparte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento, si fondano su due rilievi: a) la violazione dell'art. 248, comma 2, del D. lgs n. 267/2000; b) l'impignorabilità delle somme, assoggettate all'esecuzione ex art. 545 ultimo comma c.p.c. e dell'art. 159, comma 2, del D. lgs n. 267/2000.
Orbene, in virtù dell'eccezione formulata dall'opponente, ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. lgs n. 267/00, l'opposizione deve essere accolta, dichiarandosi l'inammissibilità del pignoramento, per le ragioni di seguito specificate.
Il ha, infatti, dichiarato il dissesto, deliberato con atto del Consiglio Controparte_1 comunale n. 1 del 11.01.17 e, in conseguenza di ciò, l'opposto non avrebbe potuto dar luogo ad azione esecutiva.
Con l'intervenuta dichiarazione di dissesto, infatti, tutte le procedure esecutive intraprese devono essere sospese e non possono esserne avviate nuove, con conseguente nomina da parte del
Ministero delle Finanze di un Organismo di Liquidazione Straordinario a cui è demandato il
-3 di 8- compito di dare corso alle procedure tese al reperimento di fondi e alla successiva liquidazione dei crediti.
Pertanto, è fuor di dubbio che i crediti, la cui genesi è antecedente la dichiarazione di dissesto del
, come quello vantato da , rientrino nella competenza della Controparte_1 Parte_1
commissione liquidatoria.
Orbene, dagli atti risulta documentalmente che il credito oggetto dell'odierna opposizione, vantato da , risulta essere sorto precedentemente alla dichiarazione di dissesto del Parte_1 [...]
dell'11/01/2017, sebbene accertato giudizialmente in epoca successiva, con la CP_1
sentenza del Tribunale di Benevento n. 1191 del 15/06/2017.
Diversa valutazione, evidentemente, quella relativa alle spese legali eventualmente liquidate al difensore distrattario che, invece, solo con la sentenza di condanna vengono ad essere.
Questo Giudice, infatti, in numerosi precedenti ha inteso condividere quanto affermato dal TAR
Campania Napoli laddove afferma che: “Il credito costituito dalle spese legali trova la sua fonte unicamente nel provvedimento del giudice che ne dispone la liquidazione e l'imputazione.
L'attribuzione delle spese è, infatti, il risultato di una valutazione specifica che compie l'organo giudicante e che dipende strettamente dal contenuto della pronuncia, prima della quale non può sostenersi si sia materializzato. Cronologicamente, quindi, il credito si forma nel momento in cui il provvedimento del giudice è pubblicato” (Tar Campania Napoli, Sez. I, sentenza n. 2927/2023).
Dello stesso avviso anche il TAR Campania Salerno secondo cui: “…nel caso di specie l'atto di gestione rientra sicuramente nella massa passiva, ma così non è per l'obbligazione relativa alle spese legali, che trova il suo fatto genetico solo nella sentenza della cui esecuzione si tratta. Il debito di cui trattasi è venuto ad esistenza dopo il 31.12.2019 (la sentenza è stata pubblicata in data 30.10.2020) e, quindi, non può in alcun modo rientrare nella massa passiva, non bastando la mera relazione “occasionale” con il fatto dedotto nel giudizio conclusosi con la sentenza azionata. Il credito costituito dalle spese legali, distratte in favore del difensore e liquidate con sentenza passata in giudicato successivamente allo stato di dissesto, in altri termini, sorge solo con la sentenza e non è, pertanto, da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, con la conseguenza che non può essere contabilmente inserito nella massa passiva ed è, invece, passibile di esecuzione in via ordinaria” (TAR Campania Salerno, Sez. I, 7 Gennaio 2022, sent.
n. 1902 - Conforme TAR Napoli, Sez. VIII, 9 Luglio 2020, sent. n. 2972).
Non si condivide, pertanto, l'argomentazione che fonda la recente sentenza del Consiglio di Stato che, chiamato a dirimere una lite insorta tra il e l'Organismo Parte_3
-4 di 8- di Liquidazione, ha affermato la natura “accessoria” del credito per le spese CP_3
processuali.
Il Collegio giudicante, nella richiamata decisione, ha evidenziato che: “se si trascurasse di considerare la natura accessoria del credito per spese processuali, s'incorrerebbe nell'anomalia segnalata dalla difesa del in quanto si avrebbe che un unico titolo Parte_3 sarebbe di competenza dell'ente locale per le spese legali e di competenza dell' per la sorta Pt_4 capitale” (Consiglio di Stato, Sez. V., sent. n. 6776/2023).
Il Consiglio di Stato afferma, cioè, che andava imputato all' e non al Pt_4 Parte_3
anche il pagamento delle spese legali liquidate nel titolo esecutivo, in quanto queste ultime
[...] erano da reputarsi “accessorie” alla sorta capitale che, a sua volta, ineriva ad un atto e/o ad un fatto di gestione antecedente alla dichiarazione del dissesto dell'ente.
La sopra riportata decisione del Consiglio di Stato, a parere di questo giudice, si caratterizza per essere meramente tautologica, nella misura in cui fonda il proprio convincimento sul fatto che rappresenterebbe una “anomalia” che diversi capi dello stesso titolo, ossia quello relativo alla
“sorta capitale” e quello relativo alle “spese legali”, potrebbero essere azionati dinanzi a soggetti diversi, quali sono l' e l' Parte_5 Pt_4
Il Consiglio di Stato, però, non chiarisce in che misura questa differenza si tradurrebbe in una concreta “anomalia”, sottovalutando la differenza sostanziale che esiste tra i due crediti: quello delle spese legali, a maggior ragione nel caso del “distrattario”, infatti, sorge solo con la sentenza e non è, pertanto, da ricollegare al fatto che ha dato origine alla vertenza.
A sostegno di tale profonda differenza tra i due diversi crediti, quello della “sorta capitale” e quello delle “spese legali”, si consideri, per esempio, che nel caso di cessazione della materia del contendere, che può avvenire per ragioni diverse, resta in piedi, in virtù del principio della cosiddetta “soccombenza virtuale”, il dovere del giudice di pronunciarsi, comunque, sulle “spese legali”, a conferma del fatto che si tratta di un'obbligazione autonoma e indipendente.
Nel caso che ci occupa, però, come evidenziato sopra, risulta documentalmente dagli atti che il credito azionato non è quello relativo alle spese legali, che sorte successivamente al dissesto non rientrerebbero nello stesso, bensì quello vantato da esistente, invece, già al Parte_1
momento della richiesta di risarcimento e dell'instaurarsi della relativa procedura esecutiva, precedente alla dichiarazione di dissesto.
La richiesta di risarcimento danni, ex art. 2051 c.c., come ribadito dal nei propri scritti Parte_1
difensivi, dava origine al giudizio iscritto al n. 1092/16 R.G., promosso da quest'ultimo nei
-5 di 8- confronti del , con atto di citazione dell'01/03/2016, precedente alla CP_1 CP_1
dichiarazione di dissesto del 11/01/2017.
Anche la richiesta di dichiarare la impignorabilità delle somme assoggettate all'esecuzione ai sensi dell'art. 545 ultimo comma c.p.c. e dell'art. 159, comma 2, del D.lgs n. 267/00 è da ritenersi fondata, per i motivi di seguito specificati.
Orbene, la Giurisprudenza ha più volte ribadito che quando l'ente locale adotta delibere di impignorabilità deve provare, in caso di pignoramento, che nella cronologia dei pagamenti abbia rispettato, in maniera rigida, l'evasione dei debiti secondo la presentazione temporale di fatture o quant'altro afferente la maturazione di un credito.
Appare opportuno, in questa sede, delineare, seppur brevemente, i contorni della normativa in tema di espropriazione di crediti nei confronti di enti locali, regolata dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, art. 159, che ha subìto un'evoluzione per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale e di diverse successive sentenze della Corte di Cassazione, che hanno approfondito il riparto dell'onere della prova.
L'art. 159 del richiamato decreto, dopo aver sancito l'inammissibilità delle procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri, ha previsto al comma 2 che non sono, comunque, soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate: a) al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) all'espletamento dei servizi locali indispensabili.
Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, però, lo stesso articolo 159 richiede che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
La detta norma è stata poi dichiarata incostituzionale, quanto ai commi secondo, terzo e quarto, con sentenza della Consulta del 18 Giugno 2003, n. 211 "nella parte in cui non prevede che
l'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lett. a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso".
-6 di 8- Ne deriva, dunque, che la Corte Costituzionale ha introdotto una vera e propria condizione risolutiva dell'impignorabilità delle somme.
Per quanto attiene, invece, alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di violazione dell'ordine cronologico dei pagamenti, si sono profilati due distinti orientamenti.
Un orientamento più risalente, secondo il quale l'onere di provare la violazione dell'ordine cronologico dei pagamenti, attraverso l'emissione di mandati di pagamento per finalità diverse da quelle tutelate dalla delibera di impignorabilità, spetta al creditore (Corte di Cassazione del
6.06.2006, sent. n. 13263). Tale impostazione è stata, però, criticata evidenziando come, in tal modo, alla parte che intende realizzare il proprio diritto sarebbe addossata una vera e propria probatio diabolica.
L'orientamento più recente, a parere di chi scrive condivisibile, valorizzando invece il principio della “vicinanza della prova”, ritiene che “spetta all'Ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico” (Corte di
Cassazione del 16.9.2008, sent. n. 23727; Corte di Cassazione del 27.5.2009, sent. n. 12259).
Si colloca, nel solco dell'orientamento in esame, la pronuncia della Suprema Corte, la quale ha affermato che il creditore assolve al proprio onere di allegazione quando, deducendo “numerose circostanze di fatto”, ingeneri “il sospetto” della sussistenza della indicata condizione preclusiva, laddove l'ente locale non è liberato dall'onere della prova contraria, nei termini anzidetti, quando produca una certificazione attestante il rispetto dell'ordine cronologico (Corte di Cassazione del
26 marzo 2012, sent. n. 4820).
Sul punto, il Tribunale di Napoli Nord ha rilevato che “deve ritenersi - in adesione a quanto affermato da Cass. 26 marzo 2012, n. 4280 - che l'allegazione del creditore deve essere semplicemente idonea ad ingenerare il sospetto (...) che la violazione dell'ordine cronologico si sia verificata;
e, quindi, a tal uopo va considerata sufficiente anche solo la produzione delle determine di pagamento” (Tribunale di Napoli Nord, Ordinanza del 25 Settembre 2018; cfr. Corte di Cassazione del 13.11.2020, sent. n. 25836).
Il richiamato orientamento della Suprema Corte si fonda sul presupposto di dover agevolare, alla luce del richiamato principio della “vicinanza della prova”, l'attività processuale del creditore, sottraendolo, così, alla probatio diabolica.
Ebbene, nel caso che ci occupa, però, l'opposto non ha sicuramente ingenerato, anche in questo
Giudice, il legittimo “sospetto” che il abbia violato l'ordine cronologico. Controparte_1
, infatti, nei propri scritti si limita a stigmatizzare il fatto che il Parte_1 CP_1
“ha evitato di produrre il carteggio inerente la cronologia dei pagamenti nelle more
[...]
-7 di 8- effettuati da esso ente locale debitore, onde verificare il rispetto della posizione dei creditori via via soddisfatti, documentazione di cui, indi, si rinnova l'istanza di acquisizione d'ufficio laddove non si ritenessero sufficienti i rilevi di cui innanzi”, senza fornire alcun elemento di fatto, in grado d'ingenerare il dubbio del Tribunale, così come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, limitandosi a richiedere un accertamento giurisdizionale, sostanzialmente “al buio” .
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- ACCOGLIE l'opposizione ex art. 615 II comma c.p.c. formulata dal CP_1
, con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di
[...]
estinzione della procedura esecutiva N. 518/2018, notificata alle parti il 13/09/2018;
- CO , al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in Parte_1
favore del , in persona del l.r.p.t., che liquida nella complessiva Controparte_1 somma di € 2.540,00, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Benevento, 27 Maggio 2025
Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-8 di 8-