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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 5028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5028 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15686/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 15686/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ursula Raniolo (C.F. , presso il cui studio in Catania, Via Francesco C.F._2 Riso n. 39, è elettivamente domiciliato.
Opponente
Contro
, in persona del suo legale rappresentante p.t., C.F. , in qualità di mandataria di CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. incaricata dalla SPV Controparte_2 P.IVA_2 Project ABS S.r.l., C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avv. Teodora Teofilatto (C.F. ), presso il cui studio in Roma, Piazzale C.F._3 Luigi Sturzo n. 15, è elettivamente domiciliata.
Opposta
Controparte_3
C.F. , in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_4 dall'Avvocatura dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, è ex lege domiciliato.
Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23.06.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4869/2022, emesso dal Tribunale di Catania il 28.10.2022 nel procedimento n. 7663/2022 R.G. e depositato il 29.10.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.062,00, oltre interessi come da ricorso, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un pagina 1 di 6 finanziamento del 26.11.2006 -da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio- concessogli da Idea Finanziaria S.p.A..
L'attore, invero, nell'atto di opposizione contestava l'ingiunzione lamentando unicamente l'integrale pagamento del finanziamento ottenuto a mezzo di detta cessione del quinto, come risultante dalle buste paga depositate in atti e attestanti sino al dicembre 2016 (data dell'ultima rata) l'effettiva trattenuta mensile dallo stipendio della somma di € 278,00 da parte del datore di lavoro, costituito nello specifico dal . Controparte_3
Per tali motivi concludeva chiedendo: “Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, 1) Accertare e dichiarare l'integrale pagamento dell'importo contestato dalla 2) Per l'effetto, Accertare e CP_1 Dichiarare l'integrale illegittimità ed inefficacia del Decreto ingiuntivo n. 4869/2022 Tribunale Civile di Catania nei confronti del Sig. per inesistenza del debito;
3) Per l'effetto, Condannare Parte_1 in persona del Legale Rappr. p.t., al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per avere CP_1 agito in via monitoria con colpa grave;
4) Condannare altresì al pagamento di spese, CP_1 compensi ed onorari di giudizio.”.
Costituitasi con comparsa del 13.02.2023, la contestava le avverse doglianze e la CP_1 connessa produzione documentale, rilevando come le buste paga in atti non dessero prova dell'effettivo pagamento delle somme alla società finanziaria.
Ad ogni modo allegava di aver diligentemente effettuato una comunicazione di insolvenza alla Direzione di intendenza Marina Militare - Maricommi Augusta- già in data 02.05.2022, ovvero prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, alla quale era stato riscontrato che “a seguito del fallimento della società finanziaria in argomento è stata interrotta la relativa trattenuta (in quanto non più convenzionata con la ) e che a mezzo di comunicazioni CP_4 dedicate, gli interessati sono stati invitati a provvedere personalmente al versamento delle residue quote”.
Deduceva, quindi, che stante la mancata contestazione dell'opponente in merito alla sottoscrizione del contratto e all'erogazione della relativa somma;
all'ammissione di inadempimento da parte del debitore ceduto (datore di lavoro); alla copiosa documentazione attestante la legittimazione attiva e titolarità del credito dell'odierna opposta, peraltro non contestate, e alla mancata contestazione sul quantum della pretesa creditoria, quest'ultima si doveva ritenere certa sia in relazione all'an che al medesimo quantum.
Ad ogni modo, pur eccependo che la cessione del credito vantato dal lavoratore era avvenuto pro solvendo e non pro soluto, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., del terzo Datore di Lavoro, - della Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3 ( di CP_3 CP_3
Conseguentemente, chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere: a. In via preliminare: differire la prima udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo - Controparte_3 di - in persona del Ministro in carica, con sede legale in XX
[...] CP_3 settembre, 8, Roma 00187 - nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.; b. Sempre in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 4869/2022 del
pagina 2 di 6 29/10/2022 – RG n. 7663/2022, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
c. In via principale, nel merito: rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4869/2022 del 29/10/2022 – RG n. 7663/2022, condannando parte opponente al pagamento della somma ingiunta pari ad € 8.062,00, oltre interessi e spese;
d. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice: a) accertare e dichiarare il diritto di credito della per la somma ingiunta di € CP_1 8.062,00, oltre interessi e spese;
b) condannare il terzo Datore di Lavoro - - CP_3 CP_3 Direzione di Intendenza della (Marintendenza) di - al pagamento della Controparte_3 CP_3 medesima somma ingiunta di € 8.062,00, oltre interessi e spese;
c) condannare il terzo CP_5
- - di Intendenza della (Marintendenza) di
[...] Controparte_3 CP_3 Controparte_3
- a manlevare le somme che l'opposta potrebbe essere chiamata a pagare all'opponente a CP_3 titolo risarcitorio o comunque ex art. 96 c.p.c.. o a mero titolo di spese;
e. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da versarsi in favore dell'intestato procuratore che si dichiara antistatario.”
Debitamente spostata la prima udienza al fine di consentire la chiamata del terzo, questi si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla vicenda non avendo lo stesso alcun rapporto contrattuale con la finanziaria e non potendo quest'ultima spiegare alcuna domanda diretta nei confronti dell'Amministrazione, attesa la sua estraneità ai rapporti tra l'attore e la società di finanziamento.
Nel merito, osservava che, dopo un'approfondita ricerca operata sul portale NoiPa dalla Direzione di Intendenza, effettivamente aveva riscontrato, tramite i tabulati, che dai cedolini paga dello SC erano state trattenute tutte le rate mensili richieste dalla società CP_1
Sicché concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in via principale, - Controparte_3 rigettare in toto la domanda di condanna avanzata nei confronti dell'Amministrazione, atteso l'avvenuto adempimento dell'obbligazione; Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Alla prima udienza venivano concessi alle parti i termini istruttori ex art. 183 c.p.c. VI comma.
Con le prime memorie 183 c.p.c., quindi, l'opponente precisava le proprie domande come di seguito “- IN VIA PRINCIPALE Accertare e Dichiarare l'integrale pagamento dell'importo azionato dalla in sede monitoria;
- Per l'effetto, Accertare e Dichiarare l'illegittimità ed inefficacia CP_1 del Decreto ingiuntivo n. 4869/2022 Tribunale Civile di Catania nei confronti del Sig. Parte_1 per inesistenza del debito e, per l'effetto, Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Conseguentemente, Condannare in persona del Legale Rappr. p.t., al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP_1 per avere agito in via monitoria con colpa grave;
- IN VIA SUBORDINATA Accertare e Dichiarare che le somme di cui al Decreto Ingiuntivo n. 4869/2022 Tribunale Civile di Catania sono state trattenute dal sulle retribuzioni del Sig. e, per l'effetto, Controparte_3 Parte_1 Condannare il al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto e, Controparte_3 conseguentemente, Revocare l'ingiunzione di pagamento nei confronti del Sig. ; - Parte_1 Condannare altresì l pagamento di spese, compensi ed onorari di giudizio.” CP_1
In esito alle richieste istruttorie si ordinava, dunque, ex art. 210 c.p.c. al Controparte_3
” la produzione delle ricevute dei versamenti fatti in favore della società Idea Finanziaria S.p.A.
[...] dal gennaio 2007 al dicembre 2016 a rimborso del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio dello SC, rinviandosi per il prosieguo al 14.10.2024. Nonostante un primo rinvio, il pagina 3 di 6 non provvedeva all'ordine di esibizione allegando di aver fatto istanza al servizio assistenza CP_3 di NoiPA, mediante l'apertura di appositi ticket in riferimento alla trasmissione dei C.R.O. attestanti i pagamenti riferiti al periodo in contestazione, senza tuttavia ricevere alcun riscontro al riguardo.
All'udienza del 23.06.2025, infine, precisate le conclusioni come da relativo verbale, il giudizio era posto in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******************************
Tanto premesso, l'opposizione si può accogliere nei limiti di quanto appresso si dirà.
Preliminarmente, va statuita l'infondatezza dell'eccezione formulata dal Controparte_3
, terzo chiamato in causa, in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva rispetto
[...] alle domande della in quanto -trattandosi nel caso alla mano di un finanziamento assistito CP_1 da cessione del quinto dello stipendio- il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto, il quale peraltro espressamente si è impegnato a versare le somme trattenute allo SC in favore di Idea Finanziaria S.p.A. (v. all. 2 pag. 7 fasc. opponente), che nei confronti dell'originario debitore cedente.
Procedendo, quindi, nel merito, si deve valutare la sussistenza o meno del citato credito derivante dal parziale rimborso del contratto di finanziamento risalente al 26.11.2006, concessogli da Idea Finanziaria S.p.A., il quale prevedeva il rimborso delle somme ricevute a mezzo della cessione del c.d. quinto dello stipendio e, segnatamente, attraverso 120 rate mensili di 278,00 € cadauna da corrispondersi a far data dal gennaio 2007 e sino al dicembre 2016.
Ebbene, a tal fine, giova rammentare come con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongano nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Nel caso di specie parte opposta, oltre ad aver allegato l'inadempimento dello SC, ha provato il proprio credito producendo il contratto di finanziamento del 26.11.2006 -la cui sottoscrizione ad opera dell'opponente non è stata contestata- completo dei dati identificativi del richiedente, del numero delle rate (120), dell'importo della singola rata (€ 278,00), del T.A.N. (3,95%) e del T.A.E.G. (7,90%) e delle altre condizioni che lo regolavano (v. doc. 2 fascicolo monitorio e fasc. opponente); l'estratto conto relativo al finanziamento (v. doc. 16 fascicolo monitorio); la comunicazione con la diffida ad adempiere (v. doc. 15 fascicolo monitorio), oltre agli altri documenti afferenti alla cessione (v. fascicolo monitorio).
Mentre di contro, l'opponente e del pari il terzo chiamato non sono riusciti a dare prova dell'effettiva corresponsione delle somme intimate al creditore, e ciò nonostante spettasse all'opponente -che ricopre la posizione sostanziale del debitore convenuto e su cui grava l'onere ex art.
pagina 4 di 6 2967 c.c. di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito altrui- il dovere di provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa.
Lo SC, infatti, attraverso la presente opposizione si è limitato a documentare come il proprio datore di lavoro abbia effettuato le ritenute stipendiali corrispondenti ai ratei del finanziamento in oggetto -circostanza confermata per il resto anche attraverso la costituzione del Controparte_3 senza che, tuttavia, né lo SC né lo stesso abbiano effettivamente provato il
[...] CP_3 versamento di tali somme trattenute all'istituto creditore e, così, la liberazione dall'obbligazione di pagamento assunta, essendo pure rimasto inevaso l'apposito ordine di esibizione.
Or, dalla lettura del contratto di finanziamento del 26.11.2006 emerge chiaramente come le parti abbiano convenuto quale su forma di adempimento la cessione del quinto dello stipendio con espressa previsione che la cessione medesima sarebbe stata pro solvendo, ovvero legata alla buona riuscita della riscossione, con la quale il cedente lavoratore non viene liberato fino a che l'intero credito non viene saldato completamente.
Difatti, a pag. 9 e 10 del contratto è agevole leggere che il prestito è “estinguibile mediante cessione pro solvendo” e ancora che “il cliente si obbliga a restituire l'intero capitale lordo mediante cessione delle quote del suo stipendio o la delegazione di pagamento, entrambe pro-solvendo,”, di guisa che l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore cedente, con conseguente onere di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito (Cfr. Cass. n. 15141/2022). Ciò in quanto, con il meccanismo regolato dagli artt. 1198 e 1260 c.c., nonché dal D.P.R. n. 180/1950, il cedente-lavoratore, oltre a garantire la sussistenza e la validità del credito, si assume la garanzia anche per l'eventuale inadempimento del debitore-datore di lavoro e nell'ipotesi in cui il debitore non paghi, totalmente o parzialmente, il debito al cessionario questi può chiederne il pagamento anche al creditore che gli ha trasferito detto credito. Nondimeno, il lavoratore, qualora dimostri che sul proprio stipendio sono state concretamente effettuate le ritenute relative alla cessione del quinto da parte del proprio datore di lavoro è legittimato a rivalersi nei confronti di quest'ultimo per aver trattenuto ingiustificatamente le somme dalla busta paga senza poi indirizzarle alla finanziaria.
Ed all'uopo, si osserva come nel presente giudizio, dopo la costituzione del terzo chiamato, lo SC con le prime memorie 183 c.p.c. abbia chiesto -seppur in via subordinata- di accertare che le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 4869/2022 sono state trattenute dal sulle Controparte_3 retribuzioni dello stesso e di condannare per l'effetto il al pagamento delle Controparte_3 somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, revocando il provvedimento monitorio.
Sempre sul punto, peraltro, analoga domanda di condanna ha svolto in via subordinata anche la on l'atto di costituzione. CP_1
Dunque, attesa la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, non avendo -si ribadisce-né l'opponente né il terzo provato l'effettivo versamento alla delle somme contestate e CP_1 sussistendo in atti la prova del trattenimento delle somme ingiunte da parte del datore di lavoro dello SC, va condannato, per l'effetto, il alla corresponsione in favore Controparte_3 dell'opposta della somma di € 8.062,00 a suo tempo ingiunta, oltre interessi, revocandosi nel contempo il provvedimento monitorio in parola portante il n. 4869/2022 emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. r.g. 7663/2022.
pagina 5 di 6 Si rigettano, poi, le reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata non essendo stato provato il danno subito e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta di alcuna delle parti una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
Le spese seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4869/2022, emesso dal Tribunale di Catania il 28.10.2022 nel procedimento n. 7663/2022 R.G. e depositato il 29.10.2022.
- Condanna il Controparte_3 a pagare all'opposta la somma di € 8.062,00, oltre interessi come da domanda.
[...]
- Rigetta le domande di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.
- Condanna il alla rifusione in favore di parte opponente Controparte_3
e di parte opposta alle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per ciascuna parte, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge e spese vive per l'attore, disponendone la distrazione in favore -quanto all'opponente- dell'Avv. Raniolo Ursula e -quanto all'opposta- dell'Avv. Teodora Teofilatto, dichiaratesi antistatarie delle stesse.
Così deciso in Catania, il 16.10.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano SC)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 15686/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ursula Raniolo (C.F. , presso il cui studio in Catania, Via Francesco C.F._2 Riso n. 39, è elettivamente domiciliato.
Opponente
Contro
, in persona del suo legale rappresentante p.t., C.F. , in qualità di mandataria di CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. incaricata dalla SPV Controparte_2 P.IVA_2 Project ABS S.r.l., C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avv. Teodora Teofilatto (C.F. ), presso il cui studio in Roma, Piazzale C.F._3 Luigi Sturzo n. 15, è elettivamente domiciliata.
Opposta
Controparte_3
C.F. , in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_4 dall'Avvocatura dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, è ex lege domiciliato.
Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23.06.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4869/2022, emesso dal Tribunale di Catania il 28.10.2022 nel procedimento n. 7663/2022 R.G. e depositato il 29.10.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.062,00, oltre interessi come da ricorso, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un pagina 1 di 6 finanziamento del 26.11.2006 -da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio- concessogli da Idea Finanziaria S.p.A..
L'attore, invero, nell'atto di opposizione contestava l'ingiunzione lamentando unicamente l'integrale pagamento del finanziamento ottenuto a mezzo di detta cessione del quinto, come risultante dalle buste paga depositate in atti e attestanti sino al dicembre 2016 (data dell'ultima rata) l'effettiva trattenuta mensile dallo stipendio della somma di € 278,00 da parte del datore di lavoro, costituito nello specifico dal . Controparte_3
Per tali motivi concludeva chiedendo: “Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, 1) Accertare e dichiarare l'integrale pagamento dell'importo contestato dalla 2) Per l'effetto, Accertare e CP_1 Dichiarare l'integrale illegittimità ed inefficacia del Decreto ingiuntivo n. 4869/2022 Tribunale Civile di Catania nei confronti del Sig. per inesistenza del debito;
3) Per l'effetto, Condannare Parte_1 in persona del Legale Rappr. p.t., al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per avere CP_1 agito in via monitoria con colpa grave;
4) Condannare altresì al pagamento di spese, CP_1 compensi ed onorari di giudizio.”.
Costituitasi con comparsa del 13.02.2023, la contestava le avverse doglianze e la CP_1 connessa produzione documentale, rilevando come le buste paga in atti non dessero prova dell'effettivo pagamento delle somme alla società finanziaria.
Ad ogni modo allegava di aver diligentemente effettuato una comunicazione di insolvenza alla Direzione di intendenza Marina Militare - Maricommi Augusta- già in data 02.05.2022, ovvero prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, alla quale era stato riscontrato che “a seguito del fallimento della società finanziaria in argomento è stata interrotta la relativa trattenuta (in quanto non più convenzionata con la ) e che a mezzo di comunicazioni CP_4 dedicate, gli interessati sono stati invitati a provvedere personalmente al versamento delle residue quote”.
Deduceva, quindi, che stante la mancata contestazione dell'opponente in merito alla sottoscrizione del contratto e all'erogazione della relativa somma;
all'ammissione di inadempimento da parte del debitore ceduto (datore di lavoro); alla copiosa documentazione attestante la legittimazione attiva e titolarità del credito dell'odierna opposta, peraltro non contestate, e alla mancata contestazione sul quantum della pretesa creditoria, quest'ultima si doveva ritenere certa sia in relazione all'an che al medesimo quantum.
Ad ogni modo, pur eccependo che la cessione del credito vantato dal lavoratore era avvenuto pro solvendo e non pro soluto, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., del terzo Datore di Lavoro, - della Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3 ( di CP_3 CP_3
Conseguentemente, chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere: a. In via preliminare: differire la prima udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo - Controparte_3 di - in persona del Ministro in carica, con sede legale in XX
[...] CP_3 settembre, 8, Roma 00187 - nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.; b. Sempre in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 4869/2022 del
pagina 2 di 6 29/10/2022 – RG n. 7663/2022, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
c. In via principale, nel merito: rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4869/2022 del 29/10/2022 – RG n. 7663/2022, condannando parte opponente al pagamento della somma ingiunta pari ad € 8.062,00, oltre interessi e spese;
d. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice: a) accertare e dichiarare il diritto di credito della per la somma ingiunta di € CP_1 8.062,00, oltre interessi e spese;
b) condannare il terzo Datore di Lavoro - - CP_3 CP_3 Direzione di Intendenza della (Marintendenza) di - al pagamento della Controparte_3 CP_3 medesima somma ingiunta di € 8.062,00, oltre interessi e spese;
c) condannare il terzo CP_5
- - di Intendenza della (Marintendenza) di
[...] Controparte_3 CP_3 Controparte_3
- a manlevare le somme che l'opposta potrebbe essere chiamata a pagare all'opponente a CP_3 titolo risarcitorio o comunque ex art. 96 c.p.c.. o a mero titolo di spese;
e. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da versarsi in favore dell'intestato procuratore che si dichiara antistatario.”
Debitamente spostata la prima udienza al fine di consentire la chiamata del terzo, questi si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla vicenda non avendo lo stesso alcun rapporto contrattuale con la finanziaria e non potendo quest'ultima spiegare alcuna domanda diretta nei confronti dell'Amministrazione, attesa la sua estraneità ai rapporti tra l'attore e la società di finanziamento.
Nel merito, osservava che, dopo un'approfondita ricerca operata sul portale NoiPa dalla Direzione di Intendenza, effettivamente aveva riscontrato, tramite i tabulati, che dai cedolini paga dello SC erano state trattenute tutte le rate mensili richieste dalla società CP_1
Sicché concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in via principale, - Controparte_3 rigettare in toto la domanda di condanna avanzata nei confronti dell'Amministrazione, atteso l'avvenuto adempimento dell'obbligazione; Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Alla prima udienza venivano concessi alle parti i termini istruttori ex art. 183 c.p.c. VI comma.
Con le prime memorie 183 c.p.c., quindi, l'opponente precisava le proprie domande come di seguito “- IN VIA PRINCIPALE Accertare e Dichiarare l'integrale pagamento dell'importo azionato dalla in sede monitoria;
- Per l'effetto, Accertare e Dichiarare l'illegittimità ed inefficacia CP_1 del Decreto ingiuntivo n. 4869/2022 Tribunale Civile di Catania nei confronti del Sig. Parte_1 per inesistenza del debito e, per l'effetto, Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Conseguentemente, Condannare in persona del Legale Rappr. p.t., al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP_1 per avere agito in via monitoria con colpa grave;
- IN VIA SUBORDINATA Accertare e Dichiarare che le somme di cui al Decreto Ingiuntivo n. 4869/2022 Tribunale Civile di Catania sono state trattenute dal sulle retribuzioni del Sig. e, per l'effetto, Controparte_3 Parte_1 Condannare il al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto e, Controparte_3 conseguentemente, Revocare l'ingiunzione di pagamento nei confronti del Sig. ; - Parte_1 Condannare altresì l pagamento di spese, compensi ed onorari di giudizio.” CP_1
In esito alle richieste istruttorie si ordinava, dunque, ex art. 210 c.p.c. al Controparte_3
” la produzione delle ricevute dei versamenti fatti in favore della società Idea Finanziaria S.p.A.
[...] dal gennaio 2007 al dicembre 2016 a rimborso del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio dello SC, rinviandosi per il prosieguo al 14.10.2024. Nonostante un primo rinvio, il pagina 3 di 6 non provvedeva all'ordine di esibizione allegando di aver fatto istanza al servizio assistenza CP_3 di NoiPA, mediante l'apertura di appositi ticket in riferimento alla trasmissione dei C.R.O. attestanti i pagamenti riferiti al periodo in contestazione, senza tuttavia ricevere alcun riscontro al riguardo.
All'udienza del 23.06.2025, infine, precisate le conclusioni come da relativo verbale, il giudizio era posto in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Tanto premesso, l'opposizione si può accogliere nei limiti di quanto appresso si dirà.
Preliminarmente, va statuita l'infondatezza dell'eccezione formulata dal Controparte_3
, terzo chiamato in causa, in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva rispetto
[...] alle domande della in quanto -trattandosi nel caso alla mano di un finanziamento assistito CP_1 da cessione del quinto dello stipendio- il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto, il quale peraltro espressamente si è impegnato a versare le somme trattenute allo SC in favore di Idea Finanziaria S.p.A. (v. all. 2 pag. 7 fasc. opponente), che nei confronti dell'originario debitore cedente.
Procedendo, quindi, nel merito, si deve valutare la sussistenza o meno del citato credito derivante dal parziale rimborso del contratto di finanziamento risalente al 26.11.2006, concessogli da Idea Finanziaria S.p.A., il quale prevedeva il rimborso delle somme ricevute a mezzo della cessione del c.d. quinto dello stipendio e, segnatamente, attraverso 120 rate mensili di 278,00 € cadauna da corrispondersi a far data dal gennaio 2007 e sino al dicembre 2016.
Ebbene, a tal fine, giova rammentare come con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongano nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Nel caso di specie parte opposta, oltre ad aver allegato l'inadempimento dello SC, ha provato il proprio credito producendo il contratto di finanziamento del 26.11.2006 -la cui sottoscrizione ad opera dell'opponente non è stata contestata- completo dei dati identificativi del richiedente, del numero delle rate (120), dell'importo della singola rata (€ 278,00), del T.A.N. (3,95%) e del T.A.E.G. (7,90%) e delle altre condizioni che lo regolavano (v. doc. 2 fascicolo monitorio e fasc. opponente); l'estratto conto relativo al finanziamento (v. doc. 16 fascicolo monitorio); la comunicazione con la diffida ad adempiere (v. doc. 15 fascicolo monitorio), oltre agli altri documenti afferenti alla cessione (v. fascicolo monitorio).
Mentre di contro, l'opponente e del pari il terzo chiamato non sono riusciti a dare prova dell'effettiva corresponsione delle somme intimate al creditore, e ciò nonostante spettasse all'opponente -che ricopre la posizione sostanziale del debitore convenuto e su cui grava l'onere ex art.
pagina 4 di 6 2967 c.c. di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito altrui- il dovere di provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa.
Lo SC, infatti, attraverso la presente opposizione si è limitato a documentare come il proprio datore di lavoro abbia effettuato le ritenute stipendiali corrispondenti ai ratei del finanziamento in oggetto -circostanza confermata per il resto anche attraverso la costituzione del Controparte_3 senza che, tuttavia, né lo SC né lo stesso abbiano effettivamente provato il
[...] CP_3 versamento di tali somme trattenute all'istituto creditore e, così, la liberazione dall'obbligazione di pagamento assunta, essendo pure rimasto inevaso l'apposito ordine di esibizione.
Or, dalla lettura del contratto di finanziamento del 26.11.2006 emerge chiaramente come le parti abbiano convenuto quale su forma di adempimento la cessione del quinto dello stipendio con espressa previsione che la cessione medesima sarebbe stata pro solvendo, ovvero legata alla buona riuscita della riscossione, con la quale il cedente lavoratore non viene liberato fino a che l'intero credito non viene saldato completamente.
Difatti, a pag. 9 e 10 del contratto è agevole leggere che il prestito è “estinguibile mediante cessione pro solvendo” e ancora che “il cliente si obbliga a restituire l'intero capitale lordo mediante cessione delle quote del suo stipendio o la delegazione di pagamento, entrambe pro-solvendo,”, di guisa che l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore cedente, con conseguente onere di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito (Cfr. Cass. n. 15141/2022). Ciò in quanto, con il meccanismo regolato dagli artt. 1198 e 1260 c.c., nonché dal D.P.R. n. 180/1950, il cedente-lavoratore, oltre a garantire la sussistenza e la validità del credito, si assume la garanzia anche per l'eventuale inadempimento del debitore-datore di lavoro e nell'ipotesi in cui il debitore non paghi, totalmente o parzialmente, il debito al cessionario questi può chiederne il pagamento anche al creditore che gli ha trasferito detto credito. Nondimeno, il lavoratore, qualora dimostri che sul proprio stipendio sono state concretamente effettuate le ritenute relative alla cessione del quinto da parte del proprio datore di lavoro è legittimato a rivalersi nei confronti di quest'ultimo per aver trattenuto ingiustificatamente le somme dalla busta paga senza poi indirizzarle alla finanziaria.
Ed all'uopo, si osserva come nel presente giudizio, dopo la costituzione del terzo chiamato, lo SC con le prime memorie 183 c.p.c. abbia chiesto -seppur in via subordinata- di accertare che le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 4869/2022 sono state trattenute dal sulle Controparte_3 retribuzioni dello stesso e di condannare per l'effetto il al pagamento delle Controparte_3 somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, revocando il provvedimento monitorio.
Sempre sul punto, peraltro, analoga domanda di condanna ha svolto in via subordinata anche la on l'atto di costituzione. CP_1
Dunque, attesa la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, non avendo -si ribadisce-né l'opponente né il terzo provato l'effettivo versamento alla delle somme contestate e CP_1 sussistendo in atti la prova del trattenimento delle somme ingiunte da parte del datore di lavoro dello SC, va condannato, per l'effetto, il alla corresponsione in favore Controparte_3 dell'opposta della somma di € 8.062,00 a suo tempo ingiunta, oltre interessi, revocandosi nel contempo il provvedimento monitorio in parola portante il n. 4869/2022 emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. r.g. 7663/2022.
pagina 5 di 6 Si rigettano, poi, le reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata non essendo stato provato il danno subito e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta di alcuna delle parti una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
Le spese seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4869/2022, emesso dal Tribunale di Catania il 28.10.2022 nel procedimento n. 7663/2022 R.G. e depositato il 29.10.2022.
- Condanna il Controparte_3 a pagare all'opposta la somma di € 8.062,00, oltre interessi come da domanda.
[...]
- Rigetta le domande di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.
- Condanna il alla rifusione in favore di parte opponente Controparte_3
e di parte opposta alle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per ciascuna parte, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge e spese vive per l'attore, disponendone la distrazione in favore -quanto all'opponente- dell'Avv. Raniolo Ursula e -quanto all'opposta- dell'Avv. Teodora Teofilatto, dichiaratesi antistatarie delle stesse.
Così deciso in Catania, il 16.10.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano SC)
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